CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12936/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16208/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r. pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma alla via Gavinianan. 4, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è difeso unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesin. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 214 / 20 /1 3 , pronunciata in data 22 novembre 2013 e pubblicata in data 18 dicembre 2013, non notificata; IRES- ACCERTAMENTO r.g. n. 16208/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Como, rettificava in aumento il reddito di impresa della società Autosilo del Corso s.r.l., ritenendo non corretta la qualificazione locazione per la durata di 99 annidella concessione di 73 posti auto dell’autosilo alla [OSCURATO:PERSONA] ed Artigiana di Cantù, dovendo ritenersi sussistente in realtà una cessione a titolo onerosodi un diritto reale d’uso assimilabile al diritto di superficie. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Como rigettava il ricorso e la decisione era confermata dalla Commissione tributaria regionale dellaLombardia con la sentenza n. 214 / 20/13 , pronunciata in data 22 novembre 2013 e pubblicata in data 18 dicembre 2013. 3. Ricorre contro la sentenza della C.T.R.la società con due motivi di ricorso. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 13 aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. in l. 25 ottobre 2016, n.197. Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 143 d.lgs. n. 163 del 2006, 828, secondo comma, cod. civ., anche in riferimento agli artt. 1021, 1024 e 1571 cod. civ., sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc.civ. Col secondo motivo deduce la violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 85, 86, 102, 104 e 109 t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. r.g. n. 16208/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] società ricorrente ha depositato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 193 del 2016 (avente ad oggetto la cartella originata dall’avviso impugnato), dando prova del versamento degli importi dovuti, corredato dalla comunicazione dell’esattore ai sensi dell’art. 6, comma 3, del citato decreto, e depositando altresì, in allegato,atto di rinuncia al ricorso notificato in data 12 novembre 2022 all’Agenzia. La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass., Sez. U., 24/12/2019, n. 34429; Cass. 29/07/2014,n. 17187). Invero, poiché l'art. 306 c od. p roc . c iv . non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra un atto cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali). Alla luce delle circostanze processuali e della sopravvenuta rinuncia per adesione alla rottamazione, le spese sono compensate. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 07/06/2018, n. 14782). P.Q.M. dichiara esti