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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28234/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA\,datò avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, su concorde richiesta delle parti, riformava parzialmente la sentenza del 15 novembre 2022 del Tribunale di Genova, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 474, primo comma; 648, cod. pen; e, 81, primo comma cod. pen, 282, 293, 295, comma 2, lett. c) del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo e unico motivo di ricorso è inammissibile, avendo il ricorrente rinunciato ai motivi di gravame attinenti alla responsabilità penale ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ed essendo la pena stata fissata in misura corrispondente a quella indicata dal ricorrente; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA\,datò avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, su concorde richiesta delle parti, riformava parzialmente la sentenza del 15 novembre 2022 del Tribunale di Genova, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 474, primo comma; 648, cod. pen; e, 81, primo comma cod. pen, 282, 293, 295, comma 2, lett. c) del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo e unico motivo di ricorso è inammissibile, avendo il ricorrente rinunciato ai motivi di gravame attinenti alla responsabilità penale ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ed essendo la pena stata fissata in misura corrispondente a quella indicata dal ricorrente; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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