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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 28362/2025

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ciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da MarilliMichele Roberto, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso ; letta la memoria trasmessa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1214-2019 del 3 ottobre 2018, depositata l’11 gennaio 2019, la Quarta Sezione Penale della Corte di cassazione annullava con rinvio l’ordinanza del 15 giugno 2017, con la quale il Tribunale di Taranto aveva rigettato l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Taranto del 16 settembre 2016, con cui era stata respinta la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

In particolare, con la sentenza rescindente, il giudice di legittimità aveva ravvisato un duplice vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, consistente sia nell’avere omesso di confrontarsi con la deduzione difensiva secondo cui l’autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti di reddito doveva ritenersi completa, sia nell’avere assertivamente desunto il “presumibile” superamento della soglia di reddito dalla presenza nel suo certificato penaledi reati contro il patrimonio, di cui non era stata indicata la rilevanza, non essendosi peraltro considerato che l’Agenzia delle Entrate aveva rappresentato la sussistenza dei presupposti reddituali per la concessione del beneficio richiesto.

2. In sede di rinvio, il Tribunale di Taranto, con ordinanza dell’11 novembre 2024, rigettava nuovamente l’opposizione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso l’ultima decisione del Tribunale pugliese, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevandodue motivi.

Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 76 e 96, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, evidenziando che il giudice del rinvio ha indebitamente ritenuto inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza tenere conto che la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di aver prodotto zero redditi non lasciava dubbi sul fatto che egli non percepisse redditi di alcuna natura, mentre l’uso del tempo presente utilizzato dal richiedente andava coordinato con l’intero contenuto dell’autocertificazione, chiaramente riferita all’anno 2013, dovendo l’istanza di ammissione al patrocinio ritenersi sganciata da formule sacramentali.

Con il secondo motivo, è stata infine eccepita la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., non avendo il Tribunale considerato che la parte convenuta, ossia l’Agenzia delle Entrate, nel costituirsi, oltre a non opporsi alla richiesta di ammissione, aveva dichiarato di avere accertato la sussistenza dei requisiti necessari, a nulla rilevando l’assenza di documentazione a supporto di tale affermazione, profilo questo che non può ritorcersi a danno dell’opponente e che avrebbe al più imposto al giudice dell’opposizione di attivare i suoi poteri d’ufficio.

3.1. Con memoria trasmessa l’11 aprile 2025, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso, ribadendogli gli argomenti. [OSCURATO:PERSONA] Èfondato e assorbente il primo motivo di ricorso . 1.Occorre premettere che q uesta Corte di legittimità , in tema di patrocinio a spese dello Stato, ha evidenzi ato ( cfr. Sez. 4, n. 38008 del 09/06/ 2023, non mass.) che la semplice affermazione dell’assenza totale di reddito è circostanza affatto inverosimile, trattandosi invece di una situazione, seppure non comune, certamente possibile.

I presupposti per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, sono stati definiti dal legislatore mediante il d.P.R. n. 115 del 2002, che all’art. 76 comma 1, indica non solo i parametri reddituali, ma anche la fonte (ultima dichiarazione dei redditi) dalla quale trarre l’importo del reddito da indicare al momento della presentazione della domanda.

Nondimeno, avuto riguardo al fatto che,al di sotto di determinati limiti, non sussiste obbligo alcuno di dichiarare i redditi,deve ritenersi assolto l’ obbligo dichiarativo di cui alla lett. c) dell ’art. 79 T.U.

Spese di giustizia con la semplice autodichiarazione del richiedente.

Si è pure precisato che la dimostrazione di non avere alcun reddito non può essere assolta che attraverso la presentazione dell’autodichiarazione, gravando altrimenti sul richiedente una prova negativa, il cui onere dimostrativo renderebbe estremamente difficile il riconoscimento del diritto, implicando la sostanziale disapplicazione della norma.

Proprio per evitare una simile situazione, il legislatore, lungi dall’introdurre norme che sacrifichino il diritto del non abbiente all’effettiva tutela difensiva nel processo, per la sua impossibilità di dimostrare la concreta assenza di reddito, appronta degli strumenti che, a fronte dell’autodichiarazione dell’istante formulata in termini assolutamente negativi, consentono un approfondimento della situazione, laddove ritenuto necessario.

E infatti la disciplina del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato prevede da un lato, all’art. 79, comma 3, il potere del giudice, innanzi al quale è presentata l’istanza, di chiedere alla parte di integrare, ove lo ritenga, ulteriore documentazione -dichiarando l ’inammissibilità solo in caso di mancata collaborazione –dall’altro, all’art. 96 comma 2, stabilisce il potere del magistrato, in sede di decisione,di respingere “l’istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versa nelle condizioni di cui agli art. 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte”.

A questo fine, prevede altresì la norma, che il magistrato prima di provvedere, può trasmettere l’istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.

Il potere dell’ufficio di sollecitazione alla parte (art. 79) e di accertamento (art. 96, comma 2) si estende anche al giudizio di opposizione avverso il rigetto, il cui scopo è appunto la verifica delle condizioni dell’ammissione al beneficio, stante l’effetto integralmente devolutivo del medesimo e l’inutilità di un processo che, decidendo allo stato degli atti, frustri lo scopo dell’istituto(Sez. 4 n. 22854 del 28/03/2024; Rv. 286412 -01).

Nel senso indicato si è espressa più volte questa Corte: Sez. 4, n. 10406 del 05/12/2017, Rv. 272248; Sez. 4, n. 10512 del 13/01/2021, Rv. 280939; Ssez. 4, n. 4628 del 20/9/2017, dep. 2018, Tortorella, Rv. 271942).

Questa Corte ha anchechiarito che, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio , l’autocertificazione dell’istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l’attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell’analisi negativa effettuata dalla Guardia di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell’istanza con l’autocertificazione e la documentazione allegata.

In ogni caso, anche a voler riconoscere un margine di valutazione dell’attendibilità dell’autocertificazione dell’istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l’ammissione al beneficio, il rigetto è sempre ricollegato al riconoscimento di indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate (cfr. Sez. 4, n. 4628 del 20/9/2017, dep. 2018, Rv. 271942cit.)

2. In applicazione di tali premesse ermeneutiche, va rimarcata l’illegittimità del provvedimento impugnato: ed invero, il Tribunale di Taranto, nel rigettare l’opposizione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Taranto in data 16.9.2016, con il quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata nell’interesse del predetto nel proc.pen. 7753/2012 RGNR e n . 5970 /1 2 R.G.Dib , non si è conformato al dato normativo e ai principi di diritto esposti, esprimendo, al contempo, una motivazione assertiva e carente.

Il Tribunale, infatti, non ha compiuto una valutazione complessiva del contenuto dell’istanza e ha circoscritto l’analisi del testo dell’autocertificazione al periodo in cui viene utilizzato il modo indicativo presente, deducendo solo da tale dato formale che la dichiarazione relativa ai redditi percepiti dai familiari conviventi e alle altre categorie di redditi con riferimento all’istante e ai familiari conviventi sia riferibile al momento di presentazione dell’istanza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e non all’anno di imposta 2013, rilevante ai fini dell’ammissibilità dell’istanza; inoltre, non ha tenuto conto delle disposizioni normative che prevedono il potere del magistrato di chiedere alla parte di integrare l’istanza con ulteriore documentazione e di trasmettere ladomanda, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche, per cui lavalutazione compiuta risulta ancorata a un dato meramente formale, non potendosi peraltro sottacere che, come sottolineato nella sentenza rescindente, l’Agenzia delle Entrate aveva rappresentato la sussistenza dei presupposti reddituali per la concessione del beneficio richiesto da [OSCURATO:PERSONA].

3. Pertanto, alla stregua di tali considerazioni e in sintonia con altre decisioni di analogo tenore rese da questa Sezione(cfr. sentenza n. 22904 del 29-04-2025), l’ordinanza impugnata deve essere annullat a, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Tarantoin diversa composizione fisica.

P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da MarilliMichele Roberto, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso ; letta la memoria trasmessa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1214-2019 del 3 ottobre 2018, depositata l’11 gennaio 2019, la Quarta Sezione Penale della Corte di cassazione annullava con rinvio l’ordinanza del 15 giugno 2017, con la quale il Tribunale di Taranto aveva rigettato l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Taranto del 16 settembre 2016, con cui era stata respinta la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In particolare, con la sentenza rescindente, il giudice di legittimità aveva ravvisato un duplice vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, consistente sia nell’avere omesso di confrontarsi con la deduzione difensiva secondo cui l’autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti di reddito doveva ritenersi completa, sia nell’avere assertivamente desunto il “presumibile” superamento della soglia di reddito dalla presenza nel suo certificato penaledi reati contro il patrimonio, di cui non era stata indicata la rilevanza, non essendosi peraltro considerato che l’Agenzia delle Entrate aveva rappresentato la sussistenza dei presupposti reddituali per la concessione del beneficio richiesto. 2. In sede di rinvio, il Tribunale di Taranto, con ordinanza dell’11 novembre 2024, rigettava nuovamente l’opposizione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso l’ultima decisione del Tribunale pugliese, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevandodue motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 76 e 96, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, evidenziando che il giudice del rinvio ha indebitamente ritenuto inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza tenere conto che la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di aver prodotto zero redditi non lasciava dubbi sul fatto che egli non percepisse redditi di alcuna natura, mentre l’uso del tempo presente utilizzato dal richiedente andava coordinato con l’intero contenuto dell’autocertificazione, chiaramente riferita all’anno 2013, dovendo l’istanza di ammissione al patrocinio ritenersi sganciata da formule sacramentali. Con il secondo motivo, è stata infine eccepita la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., non avendo il Tribunale considerato che la parte convenuta, ossia l’Agenzia delle Entrate, nel costituirsi, oltre a non opporsi alla richiesta di ammissione, aveva dichiarato di avere accertato la sussistenza dei requisiti necessari, a nulla rilevando l’assenza di documentazione a supporto di tale affermazione, profilo questo che non può ritorcersi a danno dell’opponente e che avrebbe al più imposto al giudice dell’opposizione di attivare i suoi poteri d’ufficio. 3.1. Con memoria trasmessa l’11 aprile 2025, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso, ribadendogli gli argomenti. [OSCURATO:PERSONA] Èfondato e assorbente il primo motivo di ricorso . 1.Occorre premettere che q uesta Corte di legittimità , in tema di patrocinio a spese dello Stato, ha evidenzi ato ( cfr. Sez. 4, n. 38008 del 09/06/ 2023, non mass.) che la semplice affermazione dell’assenza totale di reddito è circostanza affatto inverosimile, trattandosi invece di una situazione, seppure non comune, certamente possibile. I presupposti per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, sono stati definiti dal legislatore mediante il d.P.R. n. 115 del 2002, che all’art. 76 comma 1, indica non solo i parametri reddituali, ma anche la fonte (ultima dichiarazione dei redditi) dalla quale trarre l’importo del reddito da indicare al momento della presentazione della domanda. Nondimeno, avuto riguardo al fatto che,al di sotto di determinati limiti, non sussiste obbligo alcuno di dichiarare i redditi,deve ritenersi assolto l’ obbligo dichiarativo di cui alla lett. c) dell ’art. 79 T.U. Spese di giustizia con la semplice autodichiarazione del richiedente. Si è pure precisato che la dimostrazione di non avere alcun reddito non può essere assolta che attraverso la presentazione dell’autodichiarazione, gravando altrimenti sul richiedente una prova negativa, il cui onere dimostrativo renderebbe estremamente difficile il riconoscimento del diritto, implicando la sostanziale disapplicazione della norma. Proprio per evitare una simile situazione, il legislatore, lungi dall’introdurre norme che sacrifichino il diritto del non abbiente all’effettiva tutela difensiva nel processo, per la sua impossibilità di dimostrare la concreta assenza di reddito, appronta degli strumenti che, a fronte dell’autodichiarazione dell’istante formulata in termini assolutamente negativi, consentono un approfondimento della situazione, laddove ritenuto necessario. E infatti la disciplina del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato prevede da un lato, all’art. 79, comma 3, il potere del giudice, innanzi al quale è presentata l’istanza, di chiedere alla parte di integrare, ove lo ritenga, ulteriore documentazione -dichiarando l ’inammissibilità solo in caso di mancata collaborazione –dall’altro, all’art. 96 comma 2, stabilisce il potere del magistrato, in sede di decisione,di respingere “l’istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versa nelle condizioni di cui agli art. 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte”. A questo fine, prevede altresì la norma, che il magistrato prima di provvedere, può trasmettere l’istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche. Il potere dell’ufficio di sollecitazione alla parte (art. 79) e di accertamento (art. 96, comma 2) si estende anche al giudizio di opposizione avverso il rigetto, il cui scopo è appunto la verifica delle condizioni dell’ammissione al beneficio, stante l’effetto integralmente devolutivo del medesimo e l’inutilità di un processo che, decidendo allo stato degli atti, frustri lo scopo dell’istituto(Sez. 4 n. 22854 del 28/03/2024; Rv. 286412 -01). Nel senso indicato si è espressa più volte questa Corte: Sez. 4, n. 10406 del 05/12/2017, Rv. 272248; Sez. 4, n. 10512 del 13/01/2021, Rv. 280939; Ssez. 4, n. 4628 del 20/9/2017, dep. 2018, Tortorella, Rv. 271942). Questa Corte ha anchechiarito che, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio , l’autocertificazione dell’istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l’attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell’analisi negativa effettuata dalla Guardia di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell’istanza con l’autocertificazione e la documentazione allegata. In ogni caso, anche a voler riconoscere un margine di valutazione dell’attendibilità dell’autocertificazione dell’istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l’ammissione al beneficio, il rigetto è sempre ricollegato al riconoscimento di indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate (cfr. Sez. 4, n. 4628 del 20/9/2017, dep. 2018, Rv. 271942cit.) 2. In applicazione di tali premesse ermeneutiche, va rimarcata l’illegittimità del provvedimento impugnato: ed invero, il Tribunale di Taranto, nel rigettare l’opposizione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Taranto in data 16.9.2016, con il quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata nell’interesse del predetto nel proc.pen. 7753/2012 RGNR e n . 5970 /1 2 R.G.Dib , non si è conformato al dato normativo e ai principi di diritto esposti, esprimendo, al contempo, una motivazione assertiva e carente. Il Tribunale, infatti, non ha compiuto una valutazione complessiva del contenuto dell’istanza e ha circoscritto l’analisi del testo dell’autocertificazione al periodo in cui viene utilizzato il modo indicativo presente, deducendo solo da tale dato formale che la dichiarazione relativa ai redditi percepiti dai familiari conviventi e alle altre categorie di redditi con riferimento all’istante e ai familiari conviventi sia riferibile al momento di presentazione dell’istanza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e non all’anno di imposta 2013, rilevante ai fini dell’ammissibilità dell’istanza; inoltre, non ha tenuto conto delle disposizioni normative che prevedono il potere del magistrato di chiedere alla parte di integrare l’istanza con ulteriore documentazione e di trasmettere ladomanda, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche, per cui lavalutazione compiuta risulta ancorata a un dato meramente formale, non potendosi peraltro sottacere che, come sottolineato nella sentenza rescindente, l’Agenzia delle Entrate aveva rappresentato la sussistenza dei presupposti reddituali per la concessione del beneficio richiesto da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Pertanto, alla stregua di tali considerazioni e in sintonia con altre decisioni di analogo tenore rese da questa Sezione(cfr. sentenza n. 22904 del 29-04-2025), l’ordinanza impugnata deve essere annullat a, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Tarantoin diversa composizione fisica. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribun
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