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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 15994/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui è stato ritenuto responsabile in concorso del reato di tentato furto aggravato; Ritenuto che il primo motivo, con cui il ricorrente eccepisce vizio di motivazione e travisamento delle prove, è inammissibile in quanto non solo è costituito da mere doglianze in punto di fatto non consentite in sede di legittimità, ma è anche riproduttivo di profili di censura che, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non contengono specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, è manifestamente infondato, perché inerente a violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali, secondo quanto argomentato dalla Corte territoriale.

In particolare, una volta che la conoscenza del processo era stata assicurata con la notifica alla persona dell'imputato di ordinanza di sospensione e decreto di citazione, l'elezione di domicilio - ove pure presso il difensore di ufficio- era idonea ad assicurare la validità delle notifiche successive all'imputato e, specificamente, di quella di fissazione della ripresa del processo aseguito della revoca della sospensione.

Ciò mentre la sopravenuta nomina del difensore di fiducia, se confermava la conoscenza del processo, non comportava alcun nuovo obbligo di notifica per l'ufficio.

Rilevato, inoltre, che il terzo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazione logica, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

In particolare, la sentenza impugnata dà conto sia degli indici che evidenziano l'univocità degli atti, nel quadro introdotto dalle richieste della concorrente alla p.o. in ordine alla disponibilità di monili d'oro, sia del comportamento collegato e coordinato dei due complici.

Il tutto con argomentazione logica fondata in coerenza alle risultanze esposte, rispetto alla quale il ricorso nemmeno compiutamente si confronta prospettando travisamenti della prova che, in realtà, sono costruiti come interpretazione del significato delle risultanze probatorie, rispetto, oltretutto, ad un quadro parcellizzato ed incompleto delle risultanze probatorie.

Considerato, da ultimo, che il quarto motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla configurabilità del tentato furto e non configurabilità della circostanza aggravante, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e reiterativo di profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito nei termini di cui si è già dato conto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui è stato ritenuto responsabile in concorso del reato di tentato furto aggravato; Ritenuto che il primo motivo, con cui il ricorrente eccepisce vizio di motivazione e travisamento delle prove, è inammissibile in quanto non solo è costituito da mere doglianze in punto di fatto non consentite in sede di legittimità, ma è anche riproduttivo di profili di censura che, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non contengono specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, è manifestamente infondato, perché inerente a violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali, secondo quanto argomentato dalla Corte territoriale. In particolare, una volta che la conoscenza del processo era stata assicurata con la notifica alla persona dell'imputato di ordinanza di sospensione e decreto di citazione, l'elezione di domicilio - ove pure presso il difensore di ufficio- era idonea ad assicurare la validità delle notifiche successive all'imputato e, specificamente, di quella di fissazione della ripresa del processo aseguito della revoca della sospensione. Ciò mentre la sopravenuta nomina del difensore di fiducia, se confermava la conoscenza del processo, non comportava alcun nuovo obbligo di notifica per l'ufficio. Rilevato, inoltre, che il terzo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazione logica, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). In particolare, la sentenza impugnata dà conto sia degli indici che evidenziano l'univocità degli atti, nel quadro introdotto dalle richieste della concorrente alla p.o. in ordine alla disponibilità di monili d'oro, sia del comportamento collegato e coordinato dei due complici. Il tutto con argomentazione logica fondata in coerenza alle risultanze esposte, rispetto alla quale il ricorso nemmeno compiutamente si confronta prospettando travisamenti della prova che, in realtà, sono costruiti come interpretazione del significato delle risultanze probatorie, rispetto, oltretutto, ad un quadro parcellizzato ed incompleto delle risultanze probatorie. Considerato, da ultimo, che il quarto motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla configurabilità del tentato furto e non configurabilità della circostanza aggravante, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e reiterativo di profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito nei termini di cui si è già dato conto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
Decreto Cassazione n. 15994/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris