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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 08620/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6354-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l’ordinanza n. 18010/2019 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 04/07/2019; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6354/2020 Numero sezionale 2899/2022 Numero di raccolta generale 8620/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione, contro il Comune di Ferentino, che rimase intimato, avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 13 del 4.1.2018, che aveva respinto il suo appello e quello incidentale dell'amministrazione alla sentenza del Giudice di Pace di Ferentino, che aveva annullato il verbale per violazione dell'art. 142 VIII cds, con compensazione delle spese.

Il Tribunale, poiché il gravame del Gaetani riguardava solo la compensazione delle spese e poiché il verbale dava atto solamente del fatto che l'autovelox era stato preventivamente segnalato, ha statuito che il Giudice di pace aveva esplicitato le ragioni per le quali aveva proceduto alla compensazione, indicandole nella obiettiva controvertibilità delle questioni trattate e sul punto nulla era stato dedotto nell'atto di appello.

Il ricorrente denunziò: 1) vizi di motivazione apparente e/o contraddittoria, violazione degli artt. 111 Cost e 360 I n.5 cpc; 2) violazione degli 91 e 92 cpc.

Questa Corte con ordinanza n. 18010 del 4 luglio 2019 ha rigettato il ricorso, con la seguente motivazione: “Ciò premesso, si osserva: Le censure possono essere esaminate congiuntamente.

La controvertibilità non è stata oggetto di specifica critica in appello come rilevato dal Tribunale e vi era questione Ric. 2020 n. 6354 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6354/2020 Numero sezionale 2899/2022 Numero di raccolta generale 8620/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 controvertibile di diritto sul valore probatorio del verbale di accertamento (Cass. 339/2012, 24461/2018, 22191/2014).

La valutazione sulla eccezionalità delle ragioni appare congrua, trattandosi di oggettiva opinabilità delle questioni affrontate (Cass. 2883/29014).

Va osservato che, a seguito della riformulazione della norma di cui all'art. 360 n. 5 cc , disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914).

Il vizio motivazionale previsto dal n. 5) dell'art. 360 c.p.c., pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico.

Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell'art. 360, 1 comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione (S.U. n.8053/2014).

Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Ric. 2020 n. 6354 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6354/2020 Numero sezionale 2899/2022 Numero di raccolta generale 8620/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Non si ignora la consolidata giurisprudenza in tema di compensazione delle spese processuali e di limiti di impugnazione in relazione ai criteri tabellari ed alla circostanza che le stesse non possono essere poste a carico della parte vittoriosa ma, nella fattispecie, le spese di appello sono state correttamente compensate per il rigetto di entrambe le impugnazioni mentre quelle di primo grado sulla scorta della obiettiva controvertibilità delle questioni, circostanza che la sentenza assume non impugnata.

L'art. 92, comma 2, c.p.c. legittima la compensazione delle spese processuali, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione"; tale disposizione costituisce "una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche" (cfr. Cass.n. 1222/2016; n. 2883/2014); ed ove il giudice abbia esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, è comunque Ric. 2020 n. 6354 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6354/2020 Numero sezionale 2899/2022 Numero di raccolta generale 8620/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere in caso contrario sussistente una violazione di legge (cfr. Cass. n. 12893/2011).

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di controparte in questa sede.” Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione sulla base di un motivo, illustrato da memorie.

Il Comune di Ferentino non ha svolto difese in questa fase.

L’unico motivo di ricorso denuncia ex art. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa.

Si deduce che il provvedimento impugnato ha commesso un errore di percezione nella parte in cui ha affermato che nella sentenza del giudice di pace vi era una questione controvertibile di diritto sul valore probatorio del verbale di accertamento, che in realtà non vi era, come confermato dalla sentenza di appello e da quanto emerso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella quale non era stata autorizzata la presentazione della querela di falso.

Ciò avrebbe conseguenze anche sulle ragioni che hanno indotto il giudice di appello a compensare le spese del relativo grado, non potendo trovare giustificazione la compensazione delle spese operata dal giudice di prime cure e che aveva indotto invece a rigettare l’appello principale del Gaetani.

Il ricorso è inammissibile in quanto lungi dal denunciare l’esistenza di un errore di fatto revocatorio denuncia in realtà un errore di giudizio, che non è nemmeno direttamente ascrivibile al provvedimento qui impugnato ma che risalirebbe alla stessa valutazione del Tribunale.

Ric. 2020 n. 6354 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6354/2020 Numero sezionale 2899/2022 Numero di raccolta generale 8620/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Depone per l’inammissibilità altresì il principio secondo cui (Cass.n. 9527/2019) ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice.

Nella fattispecie, i motivi di ricorso avverso la sentenza di appello, come emerge dalla stessa prospettazione del ricorrente, sollecitavano una considerazione circa la questione della controvertibilità di asseritamente inesistenti questioni di diritto poste a fondamento della compensazione delle spese del giudizio di primo grado, e quindi la questione che oggi viene riproposta come costituente l’errore di fatto revocatorio nel quale sarebbe incorsa questa Corte nell’ordinanza impugnata, ha costituito il punto controverso sul quale ebbe a pronunciarsi il che già rileva ai fini dell’inammissibilità dell’impugnazione.

Inoltre, poiché l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, cod. proc. civ. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, la domanda di revocazione è inammissibile ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti motivi di ricorso esaminati Ric. 2020 n. 6354 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6354/2020 Numero sezionale 2899/2022 Numero di raccolta generale 8620/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione (Cass. n. 27451/2013).

Infatti (cfr. Cass. n. 22868/2012) in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia incorsa in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati.

Ne consegue che non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di cassazione nella quale il collegio abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito delle questioni ed a valutazioni di diritto, e segnatamente alla irrilevanza di una produzione documentale, vertendosi, in tali casi, su pretesi errori di giudizio della Corte, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione.

Nella specie, come rilevato, già in occasione della proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale, il Gaetani aveva sollecitato una decisione circa l’insussistenza dell’”obiettiva controvertibilità delle questioni di diritto trattate” posta a sostegno della decisione di compensare le spese da parte del giudice di pace, e ciò anche in relazione al profilo del difetto di una adeguata motivazione, ed anzi la medesima questione era Ric. 2020 n. 6354 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6354/2020 Numero sezionale 2899/2022 Numero di raccolta generale 8620/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 stata ancor prima posta a fondamento dell’appello avverso la sentenza di prime cure.

Il Tribunale ha in realtà disatteso l’appello principale del Gaetani, senza dover in concreto verificare se le questioni fossero o meno controvertibili, ma arrestandosi logicamente prima di tale verifica, osservando che la sentenza emessa nel vigore dell’art.92 c.p.c., nella formulazione scaturente dalla novella di ci alla legge n. 69/2009, aveva esplicitato i gravi ed eccezionali motivi che avrebbero legittimato la compensazione, e che mancava una specifica critica dell’appellante alla affermazione circa la controvertibilità delle questioni che a dire del Giudice di pace legittimavano il provvedimento di cu all’art. 92 c.p.c., quasi a voler evidenziare un difetto di specificità del motivo di appello.

Questa Corte è stata investita del ricorso avverso la sentenza del Tribunale ed ha ritenuto infondate le censure che attenevano al difetto di motivazione o all’erronea applicazione dell’art. 92 c.p.c., attesa l’individuazione da parte del giudice di appello delle ragioni che giustificavano il rigetto dell’appello proposto a suo tempo dal Gaetani, sicché la revocazione in oggetto intende nella sostanza sollecitare un nuovo e più appagante giudizio da parte di questa Corte facendo apparire come errore di fatto revocatorio quello che in realtà al più potrebbe configurarsi come errore di diritto, errore peraltro nemmeno imputabile alla decisione di questa Corte, ma a quella del giudice di appello, come evidentemente traspare dalla stessa formulazione del ricorso in esame che appunto individua nel Tribunale l’autorità giudiziaria che avrebbe, Ric. 2020 n. 6354 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -8- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6354/2020 Numero sezionale 2899/2022 Numero di raccolta generale 8620/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 a suo dire, erroneamente ravvisato l’esistenza di questioni di diritto controvertibili in realtà inesistenti.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Nulla a provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM Dichiara il ricorso inammissibile; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio dell’11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 6354 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -9- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6354-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l’ordinanza n. 18010/2019 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 04/07/2019; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6354/2020 Numero sezionale 2899/2022 Numero di raccolta generale 8620/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione, contro il Comune di Ferentino, che rimase intimato, avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 13 del 4.1.2018, che aveva respinto il suo appello e quello incidentale dell'amministrazione alla sentenza del Giudice di Pace di Ferentino, che aveva annullato il verbale per violazione dell'art. 142 VIII cds, con compensazione delle spese. Il Tribunale, poiché il gravame del Gaetani riguardava solo la compensazione delle spese e poiché il verbale dava atto solamente del fatto che l'autovelox era stato preventivamente segnalato, ha statuito che il Giudice di pace aveva esplicitato le ragioni per le quali aveva proceduto alla compensazione, indicandole nella obiettiva controvertibilità delle questioni trattate e sul punto nulla era stato dedotto nell'atto di appello. Il ricorrente denunziò: 1) vizi di motivazione apparente e/o contraddittoria, violazione degli artt. 111 Cost e 360 I n.5 cpc; 2) violazione degli 91 e 92 cpc. Questa Corte con ordinanza n. 18010 del 4 luglio 2019 ha rigettato il ricorso, con la seguente motivazione: “Ciò premesso, si osserva: Le censure possono essere esaminate congiuntamente. La controvertibilità non è stata oggetto di specifica critica in appello come rilevato dal Tribunale e vi era questione Ric. 2020 n. 6354 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6354/2020 Numero sezionale 2899/2022 Numero di raccolta generale 8620/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 controvertibile di diritto sul valore probatorio del verbale di accertamento (Cass. 339/2012, 24461/2018, 22191/2014). La valutazione sulla eccezionalità delle ragioni appare congrua, trattandosi di oggettiva opinabilità delle questioni affrontate (Cass. 2883/29014). Va osservato che, a seguito della riformulazione della norma di cui all'art. 360 n. 5 cc , disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914). Il vizio motivazionale previsto dal n. 5) dell'art. 360 c.p.c., pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico. Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell'art. 360, 1 comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione (S.U. n.8053/2014). Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Ric. 2020 n. 6354 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6354/2020 Numero sezionale 2899/2022 Numero di raccolta generale 8620/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Non si ignora la consolidata giurisprudenza in tema di compensazione delle spese processuali e di limiti di impugnazione in relazione ai criteri tabellari ed alla circostanza che le stesse non possono essere poste a carico della parte vittoriosa ma, nella fattispecie, le spese di appello sono state correttamente compensate per il rigetto di entrambe le impugnazioni mentre quelle di primo grado sulla scorta della obiettiva controvertibilità delle questioni, circostanza che la sentenza assume non impugnata. L'art. 92, comma 2, c.p.c. legittima la compensazione delle spese processuali, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione"; tale disposizione costituisce "una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche" (cfr. Cass.n. 1222/2016; n. 2883/2014); ed ove il giudice abbia esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, è comunque Ric. 2020 n. 6354 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6354/2020 Numero sezionale 2899/2022 Numero di raccolta generale 8620/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere in caso contrario sussistente una violazione di legge (cfr. Cass. n. 12893/2011). Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di controparte in questa sede.” Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione sulla base di un motivo, illustrato da memorie. Il Comune di Ferentino non ha svolto difese in questa fase. L’unico motivo di ricorso denuncia ex art. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa. Si deduce che il provvedimento impugnato ha commesso un errore di percezione nella parte in cui ha affermato che nella sentenza del giudice di pace vi era una questione controvertibile di diritto sul valore probatorio del verbale di accertamento, che in realtà non vi era, come confermato dalla sentenza di appello e da quanto emerso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella quale non era stata autorizzata la presentazione della querela di falso. Ciò avrebbe conseguenze anche sulle ragioni che hanno indotto il giudice di appello a compensare le spese del relativo grado, non potendo trovare giustificazione la compensazione delle spese operata dal giudice di prime cure e che aveva indotto invece a rigettare l’appello principale del Gaetani. Il ricorso è inammissibile in quanto lungi dal denunciare l’esistenza di un errore di fatto revocatorio denuncia in realtà un errore di giudizio, che non è nemmeno direttamente ascrivibile al provvedimento qui impugnato ma che risalirebbe alla stessa valutazione del Tribunale. Ric. 2020 n. 6354 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6354/2020 Numero sezionale 2899/2022 Numero di raccolta generale 8620/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Depone per l’inammissibilità altresì il principio secondo cui (Cass.n. 9527/2019) ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice. Nella fattispecie, i motivi di ricorso avverso la sentenza di appello, come emerge dalla stessa prospettazione del ricorrente, sollecitavano una considerazione circa la questione della controvertibilità di asseritamente inesistenti questioni di diritto poste a fondamento della compensazione delle spese del giudizio di primo grado, e quindi la questione che oggi viene riproposta come costituente l’errore di fatto revocatorio nel quale sarebbe incorsa questa Corte nell’ordinanza impugnata, ha costituito il punto controverso sul quale ebbe a pronunciarsi il che già rileva ai fini dell’inammissibilità dell’impugnazione. Inoltre, poiché l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, cod. proc. civ. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, la domanda di revocazione è inammissibile ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti motivi di ricorso esaminati Ric. 2020 n. 6354 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6354/2020 Numero sezionale 2899/2022 Numero di raccolta generale 8620/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione (Cass. n. 27451/2013). Infatti (cfr. Cass. n. 22868/2012) in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia incorsa in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati. Ne consegue che non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di cassazione nella quale il collegio abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito delle questioni ed a valutazioni di diritto, e segnatamente alla irrilevanza di una produzione documentale, vertendosi, in tali casi, su pretesi errori di giudizio della Corte, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione. Nella specie, come rilevato, già in occasione della proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale, il Gaetani aveva sollecitato una decisione circa l’insussistenza dell’”obiettiva controvertibilità delle questioni di diritto trattate” posta a sostegno della decisione di compensare le spese da parte del giudice di pace, e ciò anche in relazione al profilo del difetto di una adeguata motivazione, ed anzi la medesima questione era Ric. 2020 n. 6354 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6354/2020 Numero sezionale 2899/2022 Numero di raccolta generale 8620/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 stata ancor prima posta a fondamento dell’appello avverso la sentenza di prime cure. Il Tribunale ha in realtà disatteso l’appello principale del Gaetani, senza dover in concreto verificare se le questioni fossero o meno controvertibili, ma arrestandosi logicamente prima di tale verifica, osservando che la sentenza emessa nel vigore dell’art.92 c.p.c., nella formulazione scaturente dalla novella di ci alla legge n. 69/2009, aveva esplicitato i gravi ed eccezionali motivi che avrebbero legittimato la compensazione, e che mancava una specifica critica dell’appellante alla affermazione circa la controvertibilità delle questioni che a dire del Giudice di pace legittimavano il provvedimento di cu all’art. 92 c.p.c., quasi a voler evidenziare un difetto di specificità del motivo di appello. Questa Corte è stata investita del ricorso avverso la sentenza del Tribunale ed ha ritenuto infondate le censure che attenevano al difetto di motivazione o all’erronea applicazione dell’art. 92 c.p.c., attesa l’individuazione da parte del giudice di appello delle ragioni che giustificavano il rigetto dell’appello proposto a suo tempo dal Gaetani, sicché la revocazione in oggetto intende nella sostanza sollecitare un nuovo e più appagante giudizio da parte di questa Corte facendo apparire come errore di fatto revocatorio quello che in realtà al più potrebbe configurarsi come errore di diritto, errore peraltro nemmeno imputabile alla decisione di questa Corte, ma a quella del giudice di appello, come evidentemente traspare dalla stessa formulazione del ricorso in esame che appunto individua nel Tribunale l’autorità giudiziaria che avrebbe, Ric. 2020 n. 6354 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -8- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6354/2020 Numero sezionale 2899/2022 Numero di raccolta generale 8620/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 a suo dire, erroneamente ravvisato l’esistenza di questioni di diritto controvertibili in realtà inesistenti. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nulla a provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Dichiara il ricorso inammissibile; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio dell’11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 6354 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -9- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
Sentenza Cassazione n. 08620/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris