CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27150/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28482/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA]: notifica avviso di accertamento –poste private – racc.ta inf. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno n. 1511/12/20 depositata in data 17/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni conseguente al mancato pagamento del contributo unificato dovuto a fronte dell’impugnativa di due atti l’uno prodromico all’altro ma riferiti allo stesso tributo; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’ente impositore con atto affidato a un solo motivo; la contribuente resiste con controricorso; Considerato che: - il solo motivo di ricorso dedotto censura la nullità della sentenza gravata e/o del procedimento ex artt. 16 d. Lgs. n. 546 del 1992, 140 c.p.c. e 4 d. Lgs. n. 261 del 1992 come modificato dal d. Lgs. n. 58 del 2011 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto nullo il processo notificatorio dell’avviso di accertamento impugnato in quanto perfezionatosi, quanto all’invio della c.d. “raccomandata informativa” tramite un servizio di posta privata; - va prel iminarmente disattesa l’eccezione di improcedibilità di cui a pag. 10 e seguenti del controricorso, in quanto il documento trascritto non è intellegibile nella sua completezza; l’eccezione risulta quindi generica; - il motivo di ricorso, poi, concretamente a rticolato e dedotto come censura per violazione di legge, è quindi ammissibile e risulta basato su indicazioni puntuali presenti nella sentenza impugnata, quindi rispettoso del principio di autosufficienza; - inoltre, il motivo è fondato; - giova in primo luog o porre in evidenza che la fattispecie attiene a notifica tramite posta privata di atto impositivo tributario. Si esula, quindi dalla diversa fattispecie di notifica per mezzo di posta privata di ricorso giurisdizionale, in entrambi i casi, alla Commissione tributaria provinciale, avverso atti dinanzi ad essa impugnabili ex art. 19 del d. Lgs. n. 546 del 1992, su cui, con ordinanze interlocutorie del 12 aprile 2019, n. 10276 e del 19 aprile 2019, n. 11016, la sezione tributaria ha demandato alle Sezioni Unite (pronunciatesi con sentenza 10 gennaio 2020, n. 299), n. 299 del 2020) la risoluzione di questione di massima di particolare importanza sugli effetti della notifica, tramite posta privata, di atti giudiziari nell'arco temporale intercorrente tra la data di entrata in vigore del succitato d. Lgs. n. 58 del 2011 e l'entrata in vigore della legge 4 agosto 2017, n. 124 che, all'art. 1, comma 57, lett. b), ha espressamente abrogato l'art. 4 del d. Lgs. n. 261 del 1999, con soppressione, pertanto, dell'attribuzione in esclusiva alla società [OSCURATO:SOCIETA]., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della legge n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti alle notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 201 del d. Lgs. n. 285 del 1992; - le Sezioni Unite, nella sentenza di cui sopra, hanno affermato il principio di diritto secondo cui «in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla I. n. 124 del 2017». Tal enunciazione non è riferibile alla fattispecie oggetto di esame nel presente giudizio che attiene alla notifica di atto sostanziale tributario –avviso di accertamento -a mezzo di licenziatario privato nel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazione operata a mezzo del citato d. Lgs. n. 58/2011 e quella infine compiutamente attuata con la summenzionata I. n. 124/2017. - neppure ha quindi ricadute ai fini della decisione del presente giudizio, non già unicamente sotto il solo profilo consequenziale, il secondo principio di diritto affermato dalla succitata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale dalla data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo», ma anche in relazione al fatto che nella fattispecie in esame l'invio della raccomandata tramite operatore di posta privata è relativo alla sola fase della spedizione della raccomandata informativa in notifica effettuata tramite messo nelle forme dell'art. 140 cod. proc. civ., a seguito d'irreperibilità relativa del destinatario; - sul punto, recentemente questa Corte ha chiarito come (Cass. Sez.5, Sentenza n. 15360 del 20/07/2020) in tema di notificazioni a mezzoposta di atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del d. Lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida lanotifica compiuta - nel periodo inte rcorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 -tramite operatore postaleprivato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali; - ne consegue che il primo motivo di ricorso deve essere accolto, dovendo ritenersi l'atto tributario amministrativo, non processuale - nella fattispecie in esame l'avviso di accertamento prodromico che il contribuente assume non essergli stato notificato per inesistenza della relativa notifica della raccomandata c.d. “informativa” tramite posta privata – oggettodi un corretto procedimento notificatorio; - la sentenza impugnata va allora per l'effetto cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, alla Commissione tributaria regionale che provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campan