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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 1990

Cassazione n. 42682/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/03/1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/02/1969 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21773/22 MATA 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna nei confronti di entrambi gli imputati per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi dei ricorsi; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Mata relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio- è, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 5) che hanno evidenziato che il bilanciamento in termini di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche è stato effettuato alla luce della tipologia dei precedenti, che non hanno consentito di escludere la recidiva; Ritenuto altresì che il motivo di ricorso di Colangelo, relativo al mancato riconoscimento della continuazione, sia riproduttivo delle censure già vagliate in appello con motivazione priva di fratture logiche, laddove la Corte ha dato conto del rilevante lasso di tempo che intercorre fra i reati, tale da non consentirne la riconducibilità ad un unico disegno criminoso; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/03/1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/02/1969 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21773/22 MATA 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna nei confronti di entrambi gli imputati per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi dei ricorsi; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Mata relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio- è, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 5) che hanno evidenziato che il bilanciamento in termini di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche è stato effettuato alla luce della tipologia dei precedenti, che non hanno consentito di escludere la recidiva; Ritenuto altresì che il motivo di ricorso di Colangelo, relativo al mancato riconoscimento della continuazione, sia riproduttivo delle censure già vagliate in appello con motivazione priva di fratture logiche, laddove la Corte ha dato conto del rilevante lasso di tempo che intercorre fra i reati, tale da non consentirne la riconducibilità ad un unico disegno criminoso; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 42682/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris