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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 marzo 1990

Cassazione n. 38426/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/03/1990 avverso la sentenza del 21/01/2020 del TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Avellino il 21.1.2020 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due e mesi sei, in relazione al reato di cui all'art. 187, comma 1, cod. strada; nel contempo ha sostituito la pena principale con i lavori di pubblica utilità di cui al comma 8-bis dell'art. 187 cod. strada.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi) quanto segue.

I) Eccessività della sospensione della patente di guida per un periodo di due anni e sei mesi, nemmeno concordata tra l'imputato e il PM.

II) Mancata sospensione degli effetti della sanzione amministrativa accessoria durante il periodo di svolgimento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

3. Non risultano pervenute conclusioni scritte da parte del Procuratore Generale.

4. Il motivo sub I) è manifestamente infondato, essendo pacifico che la determinazione della durata della sospensione della patente di guida esula dal patto ed è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, il quale si deve basare non sui criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma sui diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020 - dep. 2021, Rv. 280393 - 01).

Del resto, il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale, come nel caso, e non constino specifici di nneritevolezza in favore dell'imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Rv. 259211 - 01).

5. Il motivo sub II) è invece fondato, dovendosi qui ribadire l'insegnamento secondo cui, nei reati di cui agli artt. 186 e 187 cod. strada, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, come avvenuto nel caso di specie, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Rv. 271040 — 01).

Il ragionamento muove dall'interpretazione letterale del dato normativo, posto che l'art. 187, comma 8- bis, penultimo periodo, stabilisce che, in caso di violazioni degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice "ripristini" le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente e della (eventuale) confisca; il che presuppone che, prima del "ripristino", l'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida inflitta sia stata sospesa.

6. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente l'omessa sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida applicata, sospensione che va disposta fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, con i provvedimenti conseguenti previsti dalla legge.

Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione dell'esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria e sospende per l'effetto l'efficacia della sospensione della patente di guida fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Rigetta nel resto.

Così deciso il 15 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/03/1990 avverso la sentenza del 21/01/2020 del TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Avellino il 21.1.2020 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due e mesi sei, in relazione al reato di cui all'art. 187, comma 1, cod. strada; nel contempo ha sostituito la pena principale con i lavori di pubblica utilità di cui al comma 8-bis dell'art. 187 cod. strada. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi) quanto segue. I) Eccessività della sospensione della patente di guida per un periodo di due anni e sei mesi, nemmeno concordata tra l'imputato e il PM. II) Mancata sospensione degli effetti della sanzione amministrativa accessoria durante il periodo di svolgimento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. 3. Non risultano pervenute conclusioni scritte da parte del Procuratore Generale. 4. Il motivo sub I) è manifestamente infondato, essendo pacifico che la determinazione della durata della sospensione della patente di guida esula dal patto ed è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, il quale si deve basare non sui criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma sui diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020 - dep. 2021, Rv. 280393 - 01). Del resto, il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale, come nel caso, e non constino specifici di nneritevolezza in favore dell'imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Rv. 259211 - 01). 5. Il motivo sub II) è invece fondato, dovendosi qui ribadire l'insegnamento secondo cui, nei reati di cui agli artt. 186 e 187 cod. strada, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, come avvenuto nel caso di specie, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Rv. 271040 — 01). Il ragionamento muove dall'interpretazione letterale del dato normativo, posto che l'art. 187, comma 8- bis, penultimo periodo, stabilisce che, in caso di violazioni degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice "ripristini" le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente e della (eventuale) confisca; il che presuppone che, prima del "ripristino", l'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida inflitta sia stata sospesa. 6. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente l'omessa sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida applicata, sospensione che va disposta fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, con i provvedimenti conseguenti previsti dalla legge. Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione dell'esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria e sospende per l'effetto l'efficacia della sospensione della patente di guida fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Rigetta nel resto. Così deciso il 15 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e
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