CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14694/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18877/2018 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 46R27 F158 I), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 ottobre 1946 ed ivi residente alla Via del Fante n. 72, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina rilasciate in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67L12 F158 W), con studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 18. - RICORRENTE - CONTRO l'AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza n. 4758/10/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia - Sezione distaccata di Messina - depositata il 4 dicembre 2017, non notificata; UDITA la relazione della causa in camera di consiglio, celebratasi da remoto in data 14 aprile 2022, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale di Sicilia - Sezione distaccata di Messina - rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 945/8/2009 della [OSCURATO:PERSONA] di Messina, condannando l'appellante al pagamento delle spese del relativo grado, liquidate nella somma di 450,00 C, oltre accessori; 1.2. l'oggetto del contendere riguardava l'avviso n. 04006884 di accertamento e di irrogazione di sanzioni per il complessivo importo di 274,38 C in ragione del mancato pagamento della tassa di circolazione automobilistica relativa all'anno 2004; 1.3. per quanto ora occupa, in relazione ai motivi del ricorso, il Giudice regionale aveva rigettato l'appello, respingendo la censura concernente il difetto di valida sottoscrizione dell'atto impugnato, ponendo in rilievo che la firmataria risultava essere la dr.ssa Sanfilippo, avente la qualifica dirigenziale, e ritenendo che il contenzioso giuslavoristico che l'aveva coinvolta non avesse alcuna incidenza sulla sua «legittimazione», non essendo ipotizzabile che la censura giudiziale di un determinato incarico potesse invalidare gli atti compiuti da chi lo rivestiva, aggiungendo che il giudice di legittimità aveva chiarito che il requisito formale richiesto dall'art. 42 d.P.R. 600/1973 era da considerarsi soddisfatto con la sottoscrizione dell'atto dal capo dell'ufficio, restando irrilevanti gli eventuali vizi del procedimento di nomina e la riconoscibilità della qualifica dirigenziale; 1.4. il predetto Giudice condannava poi il suindicato ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio, liquidandole nella somma di 450,00 C, oltre accessori; 2. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, consegnato tramite posta elettronica certificata il 4 giugno 2018, formulando due motivi di impugnazione; Proc. 18877/2018 ric. gen. Ordinanza Pagina 2 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 3. contro tale ricorso resisteva l'Agenzia delle Entrate - Territorio con atto consegnato per la notifica tramite il servizio di posta elettronica certificata il 4 luglio 2018; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo di impugnazione il ricorrente censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., ricordando, preliminarmente, di aver eccepito, all'udienza di trattazione in grado di appello, la nullità dell'atto di accertamento impugnato per difetto di sottoscrizione da parte del direttore dell'agenzia delle entrate, a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Messina del 20 aprile 2011, che aveva dichiarato la decadenza, ex tunc, della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] dalla nomina a direttore della sede provinciale di Messina dell'Agenzia delle entrate; 1.2. l'istante rimproverava, nello specifico, al primo Giudice di aver erroneamente ritenuto che la suddetta eccezione concernesse unicamente la questione del possesso o meno in capo alla dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] della qualifica dirigenziale, sottolineando, invece, la rilevanza del menzionato contenzioso giuslavoristico in quanto la citata ordinanza del Giudice del lavoro del Tribunale di Messina aveva fatto venir meno la «legittimazione» della stessa alla sottoscrizione degli atti, per cui l'avviso di accertamento impugnato doveva considerarsi inesistente perché non firmato dal direttore; 1.3. il contribuente sosteneva, quindi, che non fosse pertinente il riferimento alle pronunce della Corte di Cassazione nn. 22800/2015, poiché nella specie non era in discussione la qualifica di dirigente della dr.ssa Sanfilippo, ma il suo effettivo ruolo di direttrice provinciale dell'Agenzia delle entrate di Messina, il cui venir meno per effetto del menzionato provvedimento escludeva la sussistenza del presupposto formale previsto dall'art. 42 d.P.R. 600/1973; 2. con il secondo motivo d'impugnazione il contribuente lamentava la violazione degli artt. 91 c.p.c., 77 disp. att. c.p.c. e 15 d. lgs. 546/1992, in Proc. 18877/2018 ric. gen. Ordinanza Pagina 3 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., assumendo che non dovevano essere liquidati i compensi previsti per l'attività di avvocato, in quanto l'Agenzia era stata difesa da un proprio funzionario, potendo, quindi, essere riconosciute solo le spese effettivamente documentate e risultati da apposita nota, ponendo, altresì, in rilievo che la liquidazione era preclusa dalla mancata di esplicita domanda. OSSERVA 1. Il primo motivo di ricorso va respinto per la preliminare ragione eccepita dalla difesa della controricorrente, la quale, riprendendo quanto già segnalato dall'istante nel ricorso nella parte ha rappresentato che «fissata l'udienza di trattazione ... deduceva un ulteriore motivo ... sopravvenuto rispetto all'appello » (v. pagina 3 del ricorso), ha posto in rilievo che il tema della dedotta nullità dell'atto impositivo per difetto di sottoscrizione costituiva «novum affidato all'oralità di secondo grado» (v. pagina 4 del controricorso), come, del resto, si è dato atto nella sentenza impugnata, nella quale risulta precisato che solo all'udienza di trattazione veniva eccepita la suindicata nullità. 1.1. La sentenza in rassegna, pur dando conto del contrasto insorto sul punto tra le parti (sostenendo il ricorrente che la dedotta nullità era rilevabile di ufficio, mentre la difesa dell'Agenza eccepiva l'inammissibilità del nuovo motivo di impugnazione dell'atto), non ha affrontato la suddetta questione, provvedendo direttamente sul «motivo nuovo dedotto in udienza, concernente la nullità dell'atto per carenza di valida sottoscrizione» (v. pagina n. 4 della sentenza). 1.2. Ciò posto, va preliminarmente chiarito che la dedotta nullità dell'atto impositivo non costituisce tema esaminabile di ufficio, trattandosi, invece, di questione rimessa all'eccezione di parte (cfr., anche da ultimo, Cass. 24669/2021 e, sul più generale tema della nullità dell'atto riservato all'eccezione di • parte, Cass. 13126/2016; Cass. 7927/2016; Cass.17000/2012; Cass. 10802/2010; Cass. 13087/2003; Cass. 8114/2002). Proc. 18877/2018 ric. gen. Ordinanza Pagina 4 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - Risulta, per tale via, inammissibile la deduzione di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento, in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti con il ricorso introduttivo, i quali costituiscono la "causa petendi" entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. 19616/2018 e nello stesso senso Cass.13742/2015; Cass. 22662/2014; Cass. 25756/2014; Cass. 23326/2013) In ogni caso, anche considerando la circostanza che del menzionato vizio di sottoscrizione dell'atto (emerso - a dire del ricorrente - dall'ordinanza del 20 aprile 2011 del Tribunale di Messina) l'istante abbia avuto conoscenza solo dopo la proposizione dell'appello (depositato in data 9 febbraio 2010), va negato che il predetto tema potesse essere proposto oralmente all'udienza di trattazione, essendo questa sede funzionale solo all'illustrazione orale delle difese a sostegno dei motivi di impugnazione già ritualmente proposti e sulla scorta della relativa documentazione depositata nei termini perentori di cui all'art. 32 d.lgs. 546/1992 (cfr. Cass. 18103/2021, Cass. 29087/2018; Cass. 655/2014). Alla luce di tali considerazioni, dunque, la suddetta questione non doveva proprio essere esaminata dal Giudice a quo, appena aggiungendo che l'inammissibilità di una nuova eccezione tardivamente avanzata e per giunta oralmente era ed è rilevabile di ufficio, ora anche in sede di legittimità, tenuto conto che sulla questione non si è formato il giudicato interno espresso, avendo la Commissione regionale del tutto sorvolato su detto tema e non essendo sufficiente ad impedirne la rilevabilità d'ufficio la teorica sussistenza di un giudicato implicito (cfr. Cass. 32673/2019, che richiama Cass. 20978/2013 e Cass. 9952/2003), ipotesi quest'ultima pure da escludere, avendo il Giudice a quo deciso la suddetta eccezione nel merito per saltum rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, co. 2, c.p.c. (cfr. sul tema Cass. 41019/2021 e Cass., Sez. U., 28503/2017). 2. Anche la seconda censura è infondata. Proc. 18877/2018 ric. gen. Ordinanza Pagina 5 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 2.a. L'istante sostiene che l'Agenzia non poteva ottenere la liquidazione «dei compensi di avvocato» (v. pagina 5 del ricorso), essendo stata difesa da un suo funzionario e richiamando sul punto la pronuncia della Corte di Cassazione n. 30597/2017. Senonchè, il riferimento a tale ultima pronuncia non è conferente, in quanto relativa ad un giudizio ordinario (opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione della normativa di cui al d.lgs. 193/2006 in materia di medicinali veterinari), così come ad un giudizio ordinario (opposizione avverso cartella di pagamento in tema di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada) è riferita la pronuncia n. 8413/2016, che ha negato la condanna al pagamento dei (all'epoca applicabili) diritti procuratori ed onorari di avvocato. [OSCURATO:PERSONA] sfugge che medesima regola è stata, tuttavia, adottata, in una controversia di natura tributaria, con l'ordinanza di questa Corte n. 27444/2020, ma va data continuità al diverso, preferibile, orientamento secondo cui la disciplina delle spese è espressamente contemplata dall'art. 15 d.lgs. 546/1992 (nella formulazione ratione temporis applicabile introdotta dal d.lgs. 156/2015, ma già dal 10 gennaio 2013, ai sensi dell'art. 1, co. 32, L. 228/2012), il quale, al comma 2 sexies, prevede che «nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agenzia della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni sul compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti dell'importo complessivo per cento ivi previsto». Il chiaro tenore della predetta disposizione non lascia, quindi, adito ad alcun dubbio, come chiarito dalle pronunce di questa Corte nn. 27634/2021 e Cass. 23055/2019. 2.b. Né ha pregio la censura del ricorrente nella parte in cui ha lamentato il vizio di ultra petizione, escludendo che potesse procedersi alla condanna al pagamento delle spese di giudizio senza la relativa domanda e della redazione e deposito della corrispondente nota spese, essendo stato Proc. 18877/2018 ric. gen. Ordinanza Pagina 6 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - da tempo chiarito che la predetta condanna, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte che risulti vittoriosa (cfr. Cass. S.U. 10/10/1997 n. 9859), sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria (così Cass. 2719/2015), circostanza questa che non è stata nemmeno dedotta. 3. Alla stregua delle riflessioni che precedono, il ricorso va respinto. 4. A seguito del rigetto del ricorso, deve darsi atti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, della ricorrenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo, da parte del ricorrente, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto. P.Q.M. la Corte: a. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate nella somma di 500,00 C per competenze e 75,00 C per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre alle spese prenotate a debito; b. dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo, da parte del ricorrente, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso proposto. Così deciso,