Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 659/2006
ECLI:EU:C:2006:651
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]232/05
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
Repubblica francese
«Inadempimento di uno Stato — Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti a favore della [OSCURATO:PERSONA] SA/Kimberly-[OSCURATO:PERSONA] — Obbligo di recupero — Mancata esecuzione a causa dell’applicazione del procedimento nazionale — Autonomia procedurale nazionale — Limiti — “Procedura nazionale che consenta l’esecuzione immediata ed effettiva” ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento (CE)
n. 659/1999 — Procedura nazionale che prescrive effetti sospensivi dei ricorsi proposti contro i titoli di riscossione emessi dalle autorità
nazionali»
Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA], presentate il 18 maggio 2006
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 ottobre 2006
Massime della sentenza
1.
Ricorso per inadempimento — Inosservanza di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] relativa ad un aiuto di Stato
(Art. 88, n. 2, secondo comma, CE)
2.
Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo
(Regolamento del Consiglio n. 659/1999, tredicesimo ‘considerando’ e art. 14, n. 3)
3.
Diritto comunitario — Principi — Diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale
(Art. 230 CE)
4.
Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune
e ne dispone la restituzione
(Artt. 88, n. 2, CE, 230, secondo e quinto comma, CE e 242 CE)
1. Nell’ambito di un ricorso per inadempimento diretto a far constatare che uno Stato membro è venuto meno agli obblighi che
gli incombono non avendo adottato i provvedimenti necessari per conformarsi ad una decisione della [OSCURATO:PERSONA] relativa ad
un aiuto di Stato, il termine di riferimento per l’applicazione dell’art. 88, n. 2, secondo comma, CE è quello previsto nella
decisione di cui si lamenta l’omessa esecuzione o, eventualmente, quello fissato successivamente dalla [OSCURATO:PERSONA].
(v. punto 32)
2. Ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE], l’applicazione
delle procedure nazionali al fine di procedere al recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato comune
è soggetta alla condizione che queste ultime consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della [OSCURATO:PERSONA],
condizione che riflette i requisiti imposti dal principio di effettività. Parimenti, al tredicesimo ‘considerando’ del regolamento
n. 659/1999 viene precisato che, in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune, occorrerebbe ripristinare
la concorrenza effettiva e che a tal fine è necessario che l’aiuto venga recuperato senza indugio.
L’applicazione delle procedure nazionali non deve quindi impedire, facendo ostacolo ad un’esecuzione immediata ed effettiva
della decisione della [OSCURATO:PERSONA], il ripristino della concorrenza effettiva. Per ottenere tale risultato, gli Stati membri
devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l’efficacia della citata decisione.
Al riguardo, non si può ritenere che una procedura nazionale che prevede l’effetto sospensivo dei ricorsi proposti contro
i titoli di riscossione emessi in vista del recupero di un aiuto concesso consenta l’esecuzione «immediata ed effettiva» di
una decisione con la quale viene ordinato il recupero di un aiuto. Al contrario, poiché accorda un tale effetto sospensivo,
essa può notevolmente differire il rimborso degli aiuti.
(v. punti 49-51)
3. L’effetto sospensivo dei ricorsi proposti dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali avverso i titoli di riscossione emessi
nei confronti dei beneficiari di aiuti di Stato il cui recupero è stato disposto da una decisione della [OSCURATO:PERSONA] non può
essere considerato indispensabile al fine di garantire agli interessati una tutela giurisdizionale effettiva con riferimento
al diritto comunitario.
Una tutela di questo tipo è infatti già pienamente garantita mediante gli strumenti posti a disposizione dal Trattato, in
questo caso, segnatamente, il ricorso di annullamento previsto dall’art. 230 CE, che è consentito ai detti beneficiari avverso
la decisione della [OSCURATO:PERSONA].
Essendo la Comunità europea una comunità di diritto nella quale le relative istituzioni sono soggette al controllo della conformità
dei loro atti al Trattato e ai principi generali del diritto, il Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali
e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario.
(v. punti 55-58)
4. Il beneficiario di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, che avrebbe potuto impugnare la decisione della
[OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice comunitario, non può contestare la legittimità della medesima dinanzi ai giudici nazionali
nell’ambito di un ricorso proposto avverso i provvedimenti presi dalle autorità nazionali in esecuzione di questa decisione.
Ammettere infatti che in circostanze del genere l’interessato possa, dinanzi al giudice nazionale, opporsi all’esecuzione
della decisione comunitaria eccependo l’illegittimità di quest’ultima equivarrebbe a riconoscergli la possibilità di eludere
il carattere definitivo della decisione nei suoi confronti dopo la scadenza del termine di ricorso previsto all’art. 230,
quinto comma, CE.
(v. punti 59-60)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
5 ottobre 2006 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti a favore della [OSCURATO:PERSONA] SA/Kimberly-[OSCURATO:PERSONA] – Obbligo di recupero – Mancata esecuzione a causa dell’applicazione del procedimento nazionale – Autonomia procedurale nazionale – Limiti – “Procedura nazionale che consenta l’esecuzione immediata ed effettiva” ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento (CE)
n. 659/1999 – Procedura nazionale che prescrive effetti sospensivi dei ricorsi proposti contro i titoli di riscossione emessi dalle autorità
nazionali»
Nel procedimento C‑232/05,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 88, n. 2, secondo comma, CE, proposto il 26 maggio 2005,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dal sig. C. Giolito, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese,
rappresentata dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra S. Ramet, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. K Lenaerts
ed E Juhász, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 maggio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede che la Corte voglia dichiarare che la Repubblica francese,
non avendo eseguito entro il termine stabilito la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 12 luglio 2000, 2002/14/CE, relativa all’aiuto
di Stato concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA] SA/Kimberly‑[OSCURATO:PERSONA] (GU 2002, L 12, pag. 1), è venuta meno agli obblighi
ad essa incombenti in forza dell’art. 249, quarto comma, CE nonché degli artt. 2 e 3 della detta decisione.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
2 L’art. 14, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo
[88 CE] (GU L 83, pag. 1), precisa le norme in materia di recupero degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato
comune:
«Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell’articolo 185 del
Trattato [divenuto art. 242 CE], il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato
membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della [OSCURATO:PERSONA].
A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure
necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario».
Normativa nazionale
3 L’art. L4 del codice di giustizia amministrativa dispone quanto segue:
«Fatte salve disposizioni legislative speciali, i ricorsi sono privi di effetto sospensivo tranne nel caso in cui l’organo
giurisdizionale competente disponga altrimenti».
4 Nella sua qualità di disposizione legislativa speciale, l’art. 6 del decreto n. 92‑1369 del 29 dicembre 1992, che modifica
il decreto n. 62-1587 del 29 dicembre 1962, il quale reca la disciplina generale in materia di contabilità pubblica e fissa
le disposizioni applicabili al ricupero dei crediti dello Stato menzionati all’art. 80 del detto decreto (JORF del 30 dicembre
1992, pag. 17954), prevede, per quanto riguarda i titoli di riscossione emessi dallo Stato o dagli enti pubblici nazionali,
quanto segue:
«I titoli di riscossione menzionati all’art. 85 del sopracitato decreto 29 dicembre 1962 possono essere oggetto, da parte
dei relativi debitori, di un’opposizione all’esecuzione qualora venga contestata l’esistenza del credito, il suo importo o
la sua esigibilità, o di un’opposizione agli atti esecutivi qualora venga contestata la validità dell’azione esecutiva da
un punto di vista formale.
Gli altri ordinativi di riscossione possono essere oggetto di un’opposizione agli atti esecutivi.
Tali opposizioni non comportano la sospensione dell’azione di recupero».
5 Parimenti, per quanto attiene ai titoli di riscossione emessi dagli enti territoriali e dagli enti pubblici locali, l’art. L1617-5,
n. 1, secondo comma, del codice generale degli enti territoriali, introdotto dalla legge n. 96-314 del 12 aprile 1996 (JORF
del 13 aprile 1996, pag. 5707), dispone che «(…) la proposizione dinanzi ad un organo giurisdizionale di un ricorso che contesti
la validità di un credito certo, liquidato da un ente territoriale o da un ente pubblico locale sospende l’efficacia esecutiva
di tali atti (…)».
Fase precontenziosa del procedimento
Gli antefatti della decisione 2002/14
6 Nel 1969 la società di diritto americano [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato la società francese [OSCURATO:PERSONA] e ha costituito
una società distinta, la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), che ha ripreso le attività della
[OSCURATO:PERSONA].
7 Nel 1986 la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di installare uno stabilimento in [OSCURATO:PERSONA] e ha scelto a tal fine un terreno nel
dipartimento del Loiret, nella zona industriale di [OSCURATO:PERSONA], a Orléans.
8 Il 31 agosto 1987 la città di Orléans e il citato dipartimento hanno concesso alla [OSCURATO:PERSONA] talune agevolazioni.
Per un verso, tali enti hanno ceduto alla [OSCURATO:PERSONA], a condizioni preferenziali, un terreno di 48 ettari nella
citata zona industriale. Per altro verso, si sono impegnati a calcolare la tassa di risanamento in base ad un tasso parimenti
preferenziale.
9 Nel novembre 1987 la [OSCURATO:PERSONA] ha cambiato la propria denominazione in «[OSCURATO:PERSONA] SA» (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
10 Nel gennaio 1996 le azioni di quest’ultima società sono state acquistate dalla Kimberly-[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la
«Kimberly-[OSCURATO:PERSONA]»).
11 Nel gennaio 1998 questa ha annunciato la chiusura dello stabilimento in questione, i cui attivi, cioè il terreno e la cartiera,
sono stati acquistati dalla Procter & Gamble nel giugno 1998.
12 Il 12 luglio 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 2002/14, con il cui art. 1 sono stati dichiarati incompatibili gli
aiuti di Stato concessi dalla Repubblica francese a favore della [OSCURATO:PERSONA], sotto forma di prezzo preferenziale del terreno (al
valore attualizzato di EUR 12,3 milioni) e di tariffa preferenziale della tassa di risanamento (importo che doveva essere
determinato dalle autorità francesi) (in prosieguo: gli «aiuti controversi»).
13 L’art. 2 della decisione 2002/14 precisa quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso il beneficiario [gli aiuti controversi] di cui all’articolo
1, già post[i] illegalmente a disposizione.
2. Il recupero è effettuato senza indugio conformemente alle procedure del diritto nazionale purché permettano l’esecuzione immediata
e effettiva della presente decisione (…)».
14 Ai sensi dell’art. 3 della citata decisione:
«[OSCURATO:PERSONA] informa la [OSCURATO:PERSONA], entro il termine di due mesi a decorrere dalla data della notifica della presente decisione,
delle misure adottate per conformarvisi».
15 Il 31 luglio 2000 la decisione 2002/14 è stata notificata alla Repubblica francese.
16 Il 30 novembre e il 4 dicembre 2000, la [OSCURATO:PERSONA] e il dipartimento del Loiret hanno entrambi presentato un ricorso di annullamento
avverso la citata decisione dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Le parti non hanno chiesto la sospensione
dell’esecuzione a norma dell’art. 242 CE.
Le iniziative adottate dalla Repubblica francese in seguito alla decisione 2002/14, per quanto riguarda l’aiuto sotto forma
di prezzo preferenziale del terreno
17 Per quanto riguarda l’aiuto sotto forma di prezzo preferenziale del terreno, in data 15 dicembre 2000 il consiglio generale
del Loiret ha emesso un avviso di pagamento per un importo pari a EUR 5 054 721. La città di Orléans ha emesso, il 2 gennaio
2001, un avviso di pagamento per un importo pari a EUR 8 002 231.
18 A causa, tuttavia, di un errore materiale relativo al calcolo dell’importo di cui all’aiuto in questione, la [OSCURATO:PERSONA] ha
effettuato la sua rettifica e ha inviato, nel marzo 2001, un corrigendum alla Repubblica francese.
19 Di conseguenza, gli avvisi di pagamento risalenti al 15 dicembre 2000 e al 2 gennaio 2001 sono stati annullati in data 23
marzo 2001.
20 In seguito a ciò, il 5 ottobre 2001 il consiglio generale del Loiret ha emesso un nuovo avviso di pagamento per un importo
di EUR 4 691 370, così come vi ha provveduto la città di Orléans, il 18 ottobre 2001, per un importo pari ad EUR 7 621 937.
21 Questi due avvisi di pagamento sono stati oggetto di ricorsi, presentati dalla Kimberly-[OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunal administratif
(tribunale di primo grado competente per il contenzioso amministrativo) d’Orléans in data 29 ottobre e 27 novembre 2001.
22 Dal momento che i ricorsi di questo tipo hanno un automatico effetto sospensivo nel diritto francese, i citati importi non
sono stati recuperati.
Le iniziative adottate dalla Repubblica francese a seguito della decisione 2002/14, per quanto riguarda l’aiuto sotto forma
di tariffa preferenziale della tassa di risanamento
23 Per quanto riguarda l’aiuto sotto forma di tariffa preferenziale della tassa di risanamento, la città di Orléans, nel gennaio
e nell’agosto 2001, ha emesso sei avvisi di pagamento per un importo complessivo di EUR 1 046 903.
24 Uno di questi avvisi, di importo pari a EUR 165 887, è stato pagato dalla società Procter & Gamble, che ha rilevato lo stabilimento
di Orléans.
25 Gli altri cinque avvisi di pagamento sono stati sostituiti da tre avvisi del 5 dicembre 2001 per un complessivo importo di
EUR 881 015.
26 Questi ultimi sono stati oggetto di ricorsi, presentati dalla Kimberly-[OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunal administratif d’Orléans in
data 8 marzo 2002.
27 Considerando l’automatico effetto sospensivo dei detti ricorsi, i citati avvisi di pagamento non sono stati pagati.
Il procedimento dinanzi al Tribunal administratif d’Orléans
28 Nella sua lettera 2 luglio 2003, il governo francese ha rilevato che il Tribunal administratif d’Orléans aveva sospeso il
giudizio in attesa della decisione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee in merito alla questione della validità
della decisione 2002/14. Nel suo controricorso questo governo ha ammesso tuttavia che la detta affermazione era inesatta.
Le discussioni condotte prima della proposizione del presente ricorso
29 Con lettere in data 8 maggio, 31 luglio, 8 ottobre 2001, 13 marzo, 26 agosto, 23 dicembre 2002, 13 febbraio, 16 maggio, 21
novembre 2003, 27 gennaio, 9 marzo e 29 aprile 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alle autorità francesi di informarla in merito
allo stato di avanzamento del recupero delle somme dovute e di fornire alcuni documenti e informazioni con riguardo ai procedimenti
pendenti dinanzi al Tribunal administratif d’Orléans. Nelle sue lettere, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato l’importanza di un’esecuzione
immediata ed effettiva nonché la sua possibilità di adire direttamente la Corte ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE. Nella sua
ultima lettera del 29 aprile 2004, ha concesso al governo francese un’ultima proroga di 20 giorni.
30 Non ritenendosi soddisfatta delle risposte fornite dalla Repubblica francese nelle sue lettere del 13 novembre 2001, 27 novembre
2002, 25 marzo e 2 luglio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
31 A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere un solo addebito relativo, in sostanza, alla violazione dell’art. 249,
quarto comma, CE, nonché degli artt. 2 e 3 della decisione 2002/14, per il fatto che la Repubblica francese non ha eseguito
tale decisione entro il termine previsto.
Sulla data rilevante ai fini della valutazione dell’inadempimento
32 Da una costante giurisprudenza emerge che il termine di riferimento per l’applicazione dell’art. 88, n. 2, secondo comma,
CE è quello previsto nella decisione di cui si lamenta l’omessa esecuzione o, eventualmente, quello fissato successivamente
dalla [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze 3 luglio 2001, causa C‑378/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5107, punto 26;
2 luglio 2002, causa C‑499/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6031, punto 28, e 1° giugno 2006, causa C‑207/05, [OSCURATO:PERSONA]/Italia,
non pubblicata nella Raccolta, punto 31).
33 Nella fattispecie, gli artt. 2 e 3 della decisione 2002/14 prescrivono un termine di due mesi, a decorrere dalla data della
sua notifica, affinché il governo francese adotti le misure necessarie in vista del recupero degli aiuti controversi e ne
informi la [OSCURATO:PERSONA]. Dopo molte discussioni tra le parti, la [OSCURATO:PERSONA], nella sua lettera del 29 aprile 2004, ha stabilito
un ultimo termine, che sarebbe scaduto 20 giorni dopo questa data.
34 Alla luce di tali considerazioni, si deve ritenere che il termine stabilito dall’art. 3 della decisione 2002/14 sia stato
sostituito da quello risultante dalla lettera del 29 aprile 2004 (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Italia, cit., punto 35).
Il termine in questione è stato di conseguenza prorogato fino al 19 maggio 2004.
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
35 [OSCURATO:PERSONA] rileva che, oltre cinque anni dopo l’adozione della decisione 2002/14, i provvedimenti adottati dalle autorità
francesi non hanno comportato il recupero degli aiuti controversi. Questa decisione, pertanto, non sarebbe stata debitamente
eseguita.
36 [OSCURATO:PERSONA] ammette che l’art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999 autorizza l’applicazione delle procedure previste
dal diritto nazionale, ma sottolinea che ciò vale solo per procedure che consentano l’esecuzione «immediata ed effettiva»
della decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, a giudizio di quest’ultima, una procedura nazionale che prescrive un automatico
effetto sospensivo dei ricorsi proposti contro i titoli di riscossione emessi per il recupero di un aiuto concesso non soddisfarebbe
tali criteri.
37 Il governo francese replica che le autorità francesi hanno impiegato tutta la necessaria diligenza per eseguire la decisione
2002/14.
38 In applicazione delle procedure nazionali, le dette autorità avrebbero inviato al destinatario dell’aiuto vari titoli di riscossione
destinati ad acquisire efficacia esecutiva al termine del procedimento dinanzi al giudice nazionale competente.
39 Il governo francese rileva che l’art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999 prevede infatti in modo esplicito un siffatto
ricorso alle procedure nazionali, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della
[OSCURATO:PERSONA]. Orbene, le norme di procedura nazionali applicate nel caso di specie, comprese quelle che prescrivono l’effetto
sospensivo dei ricorsi proposti contro i titoli di riscossione, non osterebbero a una siffatta esecuzione.
40 Il governo francese sottolinea che, a suo giudizio, l’esecuzione «immediata ed effettiva» della decisione della [OSCURATO:PERSONA]
non equivale necessariamente a un immediato rimborso dell’aiuto. Per contro, tale esecuzione implicherebbe che lo Stato membro
avvii immediatamente la procedura nazionale che deve condurre al recupero dell’aiuto concesso.
Giudizio della Corte
41 Ai sensi dell’art. 249, quarto comma, CE, le decisioni sono obbligatorie in tutti i loro elementi per i destinatari da esse
designati.
42 Dalla giurisprudenza emerge che lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare gli aiuti illegittimi
è tenuto, ai sensi dell’art. 249 CE, ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l’esecuzione di tale decisione (v. sentenze
12 dicembre 2002, causa C‑209/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11695, punto 31, e 26 giugno 2003, causa C‑404/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6695, punto 21) e deve giungere a un effettivo recupero delle somme dovute (v., in tal senso, sentenze 12 maggio
2005, causa C‑415/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3875, punto 44, nonché [OSCURATO:PERSONA]/Italia, cit., punti 36 e 37).
43 L’art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999 precisa che il recupero dell’aiuto dichiarato incompatibile deve essere effettuato
«senza indugio».
44 Nel caso di specie, la decisione 2002/14 obbliga la Repubblica francese ad adottare tutte le misure necessarie per recuperare
presso il beneficiario gli aiuti controversi già posti illegalmente a disposizione. [OSCURATO:PERSONA] le ha accordato, a tale
scopo, un termine di due mesi. Quest’ultimo, sostituito da quello risultante dalla lettera del 29 aprile 2004, è stato quindi
prorogato al 19 maggio 2004.
45 Occorre constatare che, alla scadenza di quest’ultimo termine, ossia quasi quattro anni dopo l’adozione della decisione 2002/14,
le azioni intraprese dalle autorità francesi non avevano condotto a un effettivo recupero degli aiuti controversi, fatta eccezione
per il pagamento di EUR 165 887 rispetto alla somma dovuta di EUR 13 350 000.
46 Infatti, come riconosce lo stesso governo francese, considerato l’automatico effetto sospensivo proprio dei ricorsi presentati
contro i titoli di riscossione, questi ultimi, prima della decisione del competente organo giurisdizionale nazionale, non
possono produrre alcun concreto effetto per quanto attiene al rimborso dei suddetti aiuti.
47 Di conseguenza il beneficiario dell’aiuto, nel corso del detto periodo, può conservare fondi provenienti dagli aiuti dichiarati
incompatibili e beneficiare dell’indebito vantaggio concorrenziale che ne deriva.
48 Il governo francese rileva tuttavia che il ritardo in oggetto è dovuto all’applicazione delle procedure previste dal diritto
francese, applicazione esplicitamente autorizzata dall’art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999.
49 Occorre rammentare a tale proposito che, ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999, l’applicazione delle procedure
nazionali è soggetta alla condizione che queste ultime consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della
[OSCURATO:PERSONA], condizione che riflette i requisiti imposti dal principio di effettività sancito precedentemente dalla giurisprudenza
(v. sentenze 2 febbraio 1989, causa 94/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 175, punto 12; 20 marzo 1997, causa C‑24/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1591, punto 24, e 12 dicembre 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 32‑34).
50 Al tredicesimo ‘considerando’ del citato regolamento viene precisato che, in caso di aiuti illegali non compatibili con il
mercato comune, occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva e che a tal fine è necessario che l’aiuto venga recuperato
senza indugio. Si afferma inoltre che l’applicazione delle procedure nazionali non deve quindi impedire, facendo ostacolo
ad un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della [OSCURATO:PERSONA], il ripristino della concorrenza effettiva e che,
per ottenere tale risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l’efficacia della
citata decisione.
51 Orbene, dal momento che prevede l’effetto sospensivo dei ricorsi proposti contro i titoli di riscossione emessi in vista del
recupero di un aiuto concesso, non si può ritenere che la procedura prevista dal diritto francese e applicata nel caso di
specie consenta l’esecuzione «immediata ed effettiva» della decisione 2002/14. Al contrario, poiché accorda un tale effetto
sospensivo, essa può notevolmente differire il rimborso degli aiuti.
52 Questa procedura nazionale, nel violare gli obiettivi perseguiti dalle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, ha
quindi impedito il ripristino immediato della situazione antecedente e ha prorogato l’indebito vantaggio concorrenziale derivante
dagli aiuti controversi.
53 Da quanto sopra esposto consegue che la procedura prevista dal diritto nazionale non soddisfa nella fattispecie i requisiti
previsti dall’art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999. Non si sarebbe quindi dovuta applicare la norma francese che prescrive
l’effetto sospensivo dei ricorsi proposti contro i titoli di riscossione.
54 Ciò premesso, non vi è bisogno di decidere se, in casi specifici, il giudice nazionale possa disporre la sospensione dell’esecuzione
di titoli di riscossione a seguito della proposizione di ricorsi che non contengano addebiti mossi nei riguardi della decisione
della [OSCURATO:PERSONA].
55 Occorre aggiungere, in tale contesto, che l’effetto sospensivo dei ricorsi proposti dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali
non può essere considerato indispensabile al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva con riferimento al diritto
comunitario.
56 Una tutela di questo tipo è infatti già pienamente garantita mediante gli strumenti posti a disposizione dal Trattato CE,
in questo caso, segnatamente, il ricorso di annullamento previsto dall’art. 230 CE.
57 Si deve rammentare che, poiché la Comunità europea è una comunità di diritto nella quale le relative istituzioni sono soggette
al controllo della conformità dei loro atti al Trattato e ai principi generali del diritto, il Trattato ha istituito un sistema
completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni,
affidandolo al giudice comunitario (v., in tal senso, sentenza 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6677, punti 38 e 40).
58 Dalla giurisprudenza emerge che il beneficiario di un aiuto dichiarato incompatibile è legittimato a proporre ricorso d’annullamento
ex art. 230, secondo comma, CE, anche qualora la decisione abbia come destinatario uno Stato membro (v., in tal senso, sentenze
17 settembre 1980, causa 730/79, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2671, e 9 marzo 1994, causa C‑188/92, TWD [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-833, punto 14).
59 Per contro, il beneficiario di un aiuto dichiarato incompatibile, che avrebbe potuto impugnare la decisione della [OSCURATO:PERSONA],
non può contestare la legittimità della medesima dinanzi ai giudici nazionali nell’ambito di un ricorso proposto avverso i
provvedimenti presi dalle autorità nazionali in esecuzione di questa decisione. Ammettere infatti che in circostanze del genere
l’interessato possa, dinanzi al giudice nazionale, opporsi all’esecuzione della decisione comunitaria eccependo l’illegittimità
di quest’ultima equivarrebbe a riconoscergli la possibilità di eludere il carattere definitivo della decisione nei suoi confronti
dopo la scadenza del termine di ricorso previsto all’art. 230, quinto comma, CE (v., in tale senso, sentenze 9 marzo 1994,
causa C-188/92, TWD [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-833, punti 17 e 18, e 15 febbraio 2001, causa C‑239/99, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1197, punto 37).
60 Ne discende che è da escludersi che si possa contestare, dinanzi a un giudice nazionale, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] relativa
al recupero delle somme dovute. Tale questione è riservata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, che la risolverà
nell’ambito di un ricorso di annullamento dinanzi ad esso proposto. Orbene, dall’art. 242 CE emerge che, in mancanza di una
decisione del Tribunale di primo grado di orientamento contrario, un siffatto ricorso è privo di effetto sospensivo.
61 Sulla base di quanto precede, si deve dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato entro il termine stabilito
tutte le misure necessarie al fine di recuperare presso il loro beneficiario gli aiuti previsti dalla decisione 2002/14, è
venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 249, quarto comma, CE nonché degli artt. 2 e 3 della detta
decisione.
Sulle spese
62 Ai termini dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la Repubblica francese, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle
spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La Repubblica francese, non avendo adottato entro il termine stabilito tutte le misure necessarie al fine di recuperare presso
il loro beneficiario gli aiuti previsti dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 12 luglio 2000, 2002/14/CE, relativa all’aiuto di
Stato concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA] SA/Kimberly-[OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in
forza dell’art. 249, quarto comma, CE nonché degli artt. 2 e 3 della detta decisione.
2)
La Repubblica francese è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.