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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 luglio 1965

Cassazione n. 05695/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/07/1965 avverso l'ordinanza del 30/04/2021 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; Ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, risolvendosi nella valorizzazione della omogeneità dei reati e della prossimità cronologica degli stessi, dati che sono stati valutati dal giudice dell'esecuzione che ha evidenziato che i reati erano stati commessi a distanza cronologica significativa e comunque in contesti differenti; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila la Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2021.

Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente fsr, cZynch .

Vintenzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/07/1965 avverso l'ordinanza del 30/04/2021 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; Ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, risolvendosi nella valorizzazione della omogeneità dei reati e della prossimità cronologica degli stessi, dati che sono stati valutati dal giudice dell'esecuzione che ha evidenziato che i reati erano stati commessi a distanza cronologica significativa e comunque in contesti differenti; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila la Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente fsr, cZynch . Vintenzo
Sentenza Cassazione n. 05695/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris