CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 novembre 2021
Cassazione n. 44984/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. Dall'Olio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla revoca della patente di guida, con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Palermo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 589-bis, sospesa condizionalmente, e disposto la revoca della patente di guida. 2. Ricorre per cassazione l'Albano a mezzo del difensore, lamentando l'omessa motivazione in ordine alla disposta revoca della patente. Il ricorrente rammenta che, in ragione della decisione adottata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 88/2019, nel caso venga ritenuta la responsabilità per il reato di cui all'art. 589- bis, non aggravato ai sensi dei commi secondo e terzo di tale articolo, la revoca della patente non ha carattere obbligatoria ed il giudice deve motivare in ordine alla scelta di tale sanzione amministrativa in luogo della sospensione della patente di guida. Nel caso di specie il giudice avrebbe dovuto dare conto di tutti gli elementi probatori, considerando quindi l'atteggiamento processuale collaborativo e resipiscente dell'Albano, l'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche, la giovane età, l'esito negativo dell'esame tossicologico e alcolemico, l'avvenuto risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, peraltro solo nella prima parte del ricorso, il giudice di merito ha reso esplicita motivazione in merito alla decisione di disporre la revoca piuttosto che la sospensione della patente di guida. Si legge nella sentenza impugnata che la revoca viene disposta "in considerazione della accertata violazione di plurime norme sulla circolazione stradale e delle regole di prudenza e perizia da parte dell'imputato, che con tale condotta ha cagionato la morte e le lesioni delle persone offese a bordo del motociclo e dell'assenza di alcun contributo concausale nella causazione di tali eventi da parte di Capodilupo". Vale rammentare che in tema di omicidio stradale il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Rv. 279139); ovvero avuto riguardo "all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare". Orbene, risulta reale il deficit motivazionale, giacchè, sia pure in termini sintetici, il giudice ha posto l'accento sulla gravità della condotta dell'Albano e sulla gravità dei danni derivati, ma nulla ha esposto in ordine al pericolo che deriva dal consentire all'Albano di circolare alla guida di autoveicoli e alla revoca quale sola sanzione adeguata a prevenire tale pericolo. Un obbligo di motivazione specifica al riguardo ricorre per la estrema afflittività della sanzione ed è tanto più cogente nel caso di specie ove si considerino i plurimi elementi evidenziati dallo stesso giudice, pertinenti al tema: il 'profondo pentimento' manifestato dall'imputato, l'avvenuto risarcimento dei dannai, "la drammaticità della situazione fattuale da cui si è originata la vicenda oggetto del presente procedimento" (espressione ellittica che potrebbe evocare una impossibilità dell'Albano di fronteggiare la perdita di controllo del proprio veicolo). La sentenza impugnata va annullata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, con rinvia al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto. al Tribunale di Palermo. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]