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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19118/2023

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la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/3/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal G.u.p. del Tribunale di Ivrea in data 29 gennaio 2018, assolvendo l'imputato dal delitto di calunnia (capo D), ritenendo assorbito il delitto di sequestro di persona (capo B) in quello di rapina (capo A), confermando il giudizio di responsabilità per detti reati e per quello di ricettazione, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 69 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, quanto all'operato giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti contestate e quelle attenuanti riconosciute, avendo la Corte errato nella valutazione della portata del comportamento processuale e dichiarativo dell'imputato, oltre che dell'iniziativa risarcitoria.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.132 cod. pen., poiché la Corte territoriale aveva omesso nel calcolo della pena il reato di cui al capo C), e il relativo aumento in continuazione; aveva, altresì, omesso di motivare le ragioni per le quali nel commisurare la pena per il reato sub A) nel minimo edittale per la pena detentiva, aveva invece fissato la misura di quella pecuniaria in importo diverso e distante dal minimo edittale; la pena complessiva, infine, era stata ridotta in misura diversa da quella prevista dalla legge per il rito abbreviato.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti ed attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 , n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), essendo rilevante che il giudizio sia condotto mediante apprezzamento degli elementi così individuati, condotto in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181 - 02), sicché sfugge al sindacato di legittimità il giudizio espresso qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01; Sez.

Unite, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 0); in particolare, è sorretta da sufficiente motivazione la decisione che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, Sentenza n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481 - 0; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, cit.; Sez.

Unite, n. 10713 del 25/02/2010, cit.).

La Corte territoriale (pagg. 9-10) ha compiutamente valutato la consistenza dei fatti storici, l'atteggiamento tenuto dall'imputato, il profilo personale ed il ruolo ricoperto, mettendo così a raffronto la rilevanza delle circostanze aggravanti ed attenuanti e giungendo con motivazione adeguata e priva di caratteri di arbitrarietà al giudizio di equivalenza.

1.2. Il secondo motivo è fondato nei termini di seguito specificati.

Muovendo dalle censure che riguardano la misura del trattamento adottato in relazione al più grave reato di cui al capo A), statuizione che trova specificazione nella motivazione, è infondata la censura che ritiene obbligatoria, una volta fissata nel minimo edittale la pena detentiva, la commisurazione della pena pecuniaria muovendo egualmente dal minimo edittale; il giudice, infatti è libero di apprezzare, sulla scorta degli indici di cui all'art. 133 cod. pen., la misura delle pene previste per il medesimo fatto di reato, anche differenziando la valutazione tra quella detentiva e quella pecuniaria (Sez. 2, n. 10921 del 03/03/1983, Cattanei, Rv. 161782 - 0; Sez. 4, n. 5928 del 16/12/1975, Lozza, Rv. 133548 - 0), richiedendosi una specifica motivazione solo nell'ipotesi in cui venga superata la misura media, tra il minimo ed il massimo edittale (Sez. 3, n. 25556 del 05/04/2019, Leone, Rv. 276010 - 0: circostanza che nella specie non si è realizzata, avendo fissato la pena pecuniaria in euro 900, inferiore alla media rappresentata da euro 1291).

Parzialmente fondata è invece la censura che riguarda il calcolo complessivo della pena detentiva.

Dalla comparazione tra la motivazione della sentenza impugnata (pag. 10, terzultimo capoverso della parte che precede il dispositivo) e il dispositivo risulta evidente che l'aumento a titolo di continuazione indicato dalla Corte come relativo al reato di cui al capo B), che era già stato ritenuto assorbito in quello di cui al capo A), era riferibile esclusivamente al capo C), unica imputazione ulteriore rispetto a quella di cui al capo A).

Va accolta la censura che lamenta l'errato calcolo della diminuzione dovuta per la scelta del rito, non essendo stata determinata la pena riducendo di un terzo anche la pena detentiva in aumento (giorni 20 di reclusione).

Trattandosi di mero errore di computo della pena, va disposta ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la rettifica dell'indicazione della misura della pena detentiva finale, che va determinata in anni 2 e giorni 13 di reclusione.

P.Q.M.

La Corte rettifica la sentenza impugnata nel senso che la previsione della pena detentiva indicata nella misura di anni 2 e giorni 20 di reclusione, è sostituita con la pena di anni 2 e giorni 13 di reclus

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/3/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal G.u.p. del Tribunale di Ivrea in data 29 gennaio 2018, assolvendo l'imputato dal delitto di calunnia (capo D), ritenendo assorbito il delitto di sequestro di persona (capo B) in quello di rapina (capo A), confermando il giudizio di responsabilità per detti reati e per quello di ricettazione, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 69 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, quanto all'operato giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti contestate e quelle attenuanti riconosciute, avendo la Corte errato nella valutazione della portata del comportamento processuale e dichiarativo dell'imputato, oltre che dell'iniziativa risarcitoria. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.132 cod. pen., poiché la Corte territoriale aveva omesso nel calcolo della pena il reato di cui al capo C), e il relativo aumento in continuazione; aveva, altresì, omesso di motivare le ragioni per le quali nel commisurare la pena per il reato sub A) nel minimo edittale per la pena detentiva, aveva invece fissato la misura di quella pecuniaria in importo diverso e distante dal minimo edittale; la pena complessiva, infine, era stata ridotta in misura diversa da quella prevista dalla legge per il rito abbreviato. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti ed attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 , n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), essendo rilevante che il giudizio sia condotto mediante apprezzamento degli elementi così individuati, condotto in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181 - 02), sicché sfugge al sindacato di legittimità il giudizio espresso qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01; Sez. Unite, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 0); in particolare, è sorretta da sufficiente motivazione la decisione che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, Sentenza n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481 - 0; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, cit.; Sez. Unite, n. 10713 del 25/02/2010, cit.). La Corte territoriale (pagg. 9-10) ha compiutamente valutato la consistenza dei fatti storici, l'atteggiamento tenuto dall'imputato, il profilo personale ed il ruolo ricoperto, mettendo così a raffronto la rilevanza delle circostanze aggravanti ed attenuanti e giungendo con motivazione adeguata e priva di caratteri di arbitrarietà al giudizio di equivalenza. 1.2. Il secondo motivo è fondato nei termini di seguito specificati. Muovendo dalle censure che riguardano la misura del trattamento adottato in relazione al più grave reato di cui al capo A), statuizione che trova specificazione nella motivazione, è infondata la censura che ritiene obbligatoria, una volta fissata nel minimo edittale la pena detentiva, la commisurazione della pena pecuniaria muovendo egualmente dal minimo edittale; il giudice, infatti è libero di apprezzare, sulla scorta degli indici di cui all'art. 133 cod. pen., la misura delle pene previste per il medesimo fatto di reato, anche differenziando la valutazione tra quella detentiva e quella pecuniaria (Sez. 2, n. 10921 del 03/03/1983, Cattanei, Rv. 161782 - 0; Sez. 4, n. 5928 del 16/12/1975, Lozza, Rv. 133548 - 0), richiedendosi una specifica motivazione solo nell'ipotesi in cui venga superata la misura media, tra il minimo ed il massimo edittale (Sez. 3, n. 25556 del 05/04/2019, Leone, Rv. 276010 - 0: circostanza che nella specie non si è realizzata, avendo fissato la pena pecuniaria in euro 900, inferiore alla media rappresentata da euro 1291). Parzialmente fondata è invece la censura che riguarda il calcolo complessivo della pena detentiva. Dalla comparazione tra la motivazione della sentenza impugnata (pag. 10, terzultimo capoverso della parte che precede il dispositivo) e il dispositivo risulta evidente che l'aumento a titolo di continuazione indicato dalla Corte come relativo al reato di cui al capo B), che era già stato ritenuto assorbito in quello di cui al capo A), era riferibile esclusivamente al capo C), unica imputazione ulteriore rispetto a quella di cui al capo A). Va accolta la censura che lamenta l'errato calcolo della diminuzione dovuta per la scelta del rito, non essendo stata determinata la pena riducendo di un terzo anche la pena detentiva in aumento (giorni 20 di reclusione). Trattandosi di mero errore di computo della pena, va disposta ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la rettifica dell'indicazione della misura della pena detentiva finale, che va determinata in anni 2 e giorni 13 di reclusione. P.Q.M. La Corte rettifica la sentenza impugnata nel senso che la previsione della pena detentiva indicata nella misura di anni 2 e giorni 20 di reclusione, è sostituita con la pena di anni 2 e giorni 13 di reclus
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