CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 05762/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 169. R.G. 27552 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. quanto al riconoscimento fotografico del ricorrente da parte della parte offesa in sede di individuazione fotografica, si risolve nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello, fondato sulla rilettura del compendio istruttorio (impossibile nel giudizio di legittimità) e puntualmente disattesiD dalla corte di merito con congrua motivazione, risultando pertanto soltanto apparente, in quanto ometteta di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in merito alle puntuali dichiarazioni della PO riscontrate dalle immagini della videosorveglianza); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all'art. 62-bis cod. pen., risulta meramente confutativo e fattuale a fronte di una sufficiente e non illogica motivazione e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in tema di doverosa prevalenza della mancanza di resipiscenza, dei gravi precedenti e delle violente modalità esecutive); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il C