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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02502/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Caltanissetta, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui la Corte d'Assise di Appello di Caltanissetta aveva disposto l'aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei confronti dell'indagato con la custodia in carcere a seguito di una violazione delle prescrizioni imposte al Morgana, commessa il 28 giugno 2024 allorché il predetto, autorizzato a lasciare il luogo di esecuzione della misura per partecipare ad una udienza, si recava, da solo e a piedi presso la Stazione dei Carabinieri di Riesi per comunicare il rientro nell'abitazione ma veniva poi osservato salire a bordo di una autovettura con altre persone (due delle quali pregiudicate) per allontanarsi immediatamente dopo in direzione del centro cittadino.

La gravità della violazione veniva desunta dalla commissione da parte dell'indagato di ulteriori due violazioni precedenti, la prima in data 9 novembre 2021 e la seconda il 26 gennaio 2022.

Nel primo episodio, il Morgana si rifiutava di rimuovere un sistema di telecamere predisposto nella propria abitazione, tali da annullare l'effetto sorpresa in caso di controlli da parte dei Carabinieri.

Nel secondo, l'imputato veniva trovato presso la propria abitazione in compagnia di un soggetto terzo, contattato a mezzo Instagram.

2. Presentando ricorso per Cassazione, la difesa dell'imputato deduce erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. b ed e, cod. proc. pen.).

In particolare, si evidenzia che in maniera del tutto congetturale si è negata la modestia dell'episodio da ultimo verificato, in aggiunta aggravandone la portata alludendo ad episodi precedenti che da un lato (quello del 2021) non costituivano violazione alcuna e che, comunque, individualmente o complessivamente considerati, sono inidonei, per la modestia e per la vetustà, a corroborare la gravità dell'episodio avvenuto a fine giugno del corrente anno.

Carenza motivazionale viene dedotta anche in relazione alla mancata risposta al profilo evidenziato nell'atto di appello, laddove si osservava che la modestia dell'episodio era rivelata altresì dalla richiesta del Procuratore Generale (nel procedimento d'assise d'appello) che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte anche dalla applicazione del braccialetto elettronico all'imputato agli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo.

2. Va innanzi tutto considerato che in materia vige il principio da tempo affermato da questa Corte di legittimità, e dal quale questo Collegio ritiene di non doversi distanziare, per cui in tema di aggravamento delle misure cautelari per la violazione alle prescrizioni imposte, il giudizio sulla gravità della condotta trasgressiva è riservato al giudice del merito e, ove fornito di adeguata, corretta e logica motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 3629 del 18/8/1994, Moccia, Rv. 201400, Sez. 5, n. 36060 del 09/10/2020, Hajdari, Rv. 280036 - 01).

3. Ciò premesso, incontestata essendo la violazione della misura cautelare, l'apprezzamento della sua gravità, anche depurato da quella che appare non essere una effettiva violazione della misura (l'installazione di un sistema di videosorveglianza ed il rifiuto di rimuoverlo, nel novembre del 2021), è rimesso al giudice di merito.

Nel caso specifico, la decisione del Tribunale di Caltanissetta enuclea con chiarezza le ragioni per cui la condotta del giovane, pur soggetto ad un procedimento penale per reato associativo, giunto alla fase d'appello innanzi alla Corte d'assise d'appello del capoluogo nisseno, abbia i connotati di gravità sufficienti da giustificare l'aggravamento della misura, dagli arresti domiciliari al carcere.

In tal senso, si evidenzia la particolare intenzionalità, insita nell'inganno predisposto per far intendere all'autorità preposta al controllo della misura (i Carabinieri di Riesi) la propria volontà di fare rientro autonomo e solitario all'abitazione, proprio al fine di disattendere le prescrizioni di cui era ben consapevole.

L'accompagnarsi con soggetti non autorizzati e pregiudicati, replicando, grazie all'inganno ordito ai danni delle Forze dell'Ordine, una precedente violazione (quella del 29 gennaio 2022), costituisce la premessa dell'aggravamento, secondo un giudizio che non appare a questa Corte illogico, e tanto meno manifestamente illogico. 4.

Ne deriva l'inammissibilità del ricorso e, conseguentemente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione deriva la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Caltanissetta, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui la Corte d'Assise di Appello di Caltanissetta aveva disposto l'aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei confronti dell'indagato con la custodia in carcere a seguito di una violazione delle prescrizioni imposte al Morgana, commessa il 28 giugno 2024 allorché il predetto, autorizzato a lasciare il luogo di esecuzione della misura per partecipare ad una udienza, si recava, da solo e a piedi presso la Stazione dei Carabinieri di Riesi per comunicare il rientro nell'abitazione ma veniva poi osservato salire a bordo di una autovettura con altre persone (due delle quali pregiudicate) per allontanarsi immediatamente dopo in direzione del centro cittadino. La gravità della violazione veniva desunta dalla commissione da parte dell'indagato di ulteriori due violazioni precedenti, la prima in data 9 novembre 2021 e la seconda il 26 gennaio 2022. Nel primo episodio, il Morgana si rifiutava di rimuovere un sistema di telecamere predisposto nella propria abitazione, tali da annullare l'effetto sorpresa in caso di controlli da parte dei Carabinieri. Nel secondo, l'imputato veniva trovato presso la propria abitazione in compagnia di un soggetto terzo, contattato a mezzo Instagram. 2. Presentando ricorso per Cassazione, la difesa dell'imputato deduce erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. b ed e, cod. proc. pen.). In particolare, si evidenzia che in maniera del tutto congetturale si è negata la modestia dell'episodio da ultimo verificato, in aggiunta aggravandone la portata alludendo ad episodi precedenti che da un lato (quello del 2021) non costituivano violazione alcuna e che, comunque, individualmente o complessivamente considerati, sono inidonei, per la modestia e per la vetustà, a corroborare la gravità dell'episodio avvenuto a fine giugno del corrente anno. Carenza motivazionale viene dedotta anche in relazione alla mancata risposta al profilo evidenziato nell'atto di appello, laddove si osservava che la modestia dell'episodio era rivelata altresì dalla richiesta del Procuratore Generale (nel procedimento d'assise d'appello) che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte anche dalla applicazione del braccialetto elettronico all'imputato agli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo. 2. Va innanzi tutto considerato che in materia vige il principio da tempo affermato da questa Corte di legittimità, e dal quale questo Collegio ritiene di non doversi distanziare, per cui in tema di aggravamento delle misure cautelari per la violazione alle prescrizioni imposte, il giudizio sulla gravità della condotta trasgressiva è riservato al giudice del merito e, ove fornito di adeguata, corretta e logica motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 3629 del 18/8/1994, Moccia, Rv. 201400, Sez. 5, n. 36060 del 09/10/2020, Hajdari, Rv. 280036 - 01). 3. Ciò premesso, incontestata essendo la violazione della misura cautelare, l'apprezzamento della sua gravità, anche depurato da quella che appare non essere una effettiva violazione della misura (l'installazione di un sistema di videosorveglianza ed il rifiuto di rimuoverlo, nel novembre del 2021), è rimesso al giudice di merito. Nel caso specifico, la decisione del Tribunale di Caltanissetta enuclea con chiarezza le ragioni per cui la condotta del giovane, pur soggetto ad un procedimento penale per reato associativo, giunto alla fase d'appello innanzi alla Corte d'assise d'appello del capoluogo nisseno, abbia i connotati di gravità sufficienti da giustificare l'aggravamento della misura, dagli arresti domiciliari al carcere. In tal senso, si evidenzia la particolare intenzionalità, insita nell'inganno predisposto per far intendere all'autorità preposta al controllo della misura (i Carabinieri di Riesi) la propria volontà di fare rientro autonomo e solitario all'abitazione, proprio al fine di disattendere le prescrizioni di cui era ben consapevole. L'accompagnarsi con soggetti non autorizzati e pregiudicati, replicando, grazie all'inganno ordito ai danni delle Forze dell'Ordine, una precedente violazione (quella del 29 gennaio 2022), costituisce la premessa dell'aggravamento, secondo un giudizio che non appare a questa Corte illogico, e tanto meno manifestamente illogico. 4. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso e, conseguentemente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione deriva la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di c
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