CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11410/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro dell’Università e della Ricerca,Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze,in persona dei rispettivi Ministri pro tempore; rappresentati e difesi opelegis dall’Avvocatura Generale dello Stato; con domiciliazione digitaleex lege;-ricorrenti-nei confronti diGiuseppe Maiorana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SalvatoreSaladino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati eNumero registro generale 12206/2024Numero sezionale 1030/2026Numero di raccolta generale 11410/2026Data pubblicazione 27/04/2026difesi dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procure in calce alcontroricorso;-controricorrenti-nonché diAntonino Lanzellotti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-per la cassazione della sentenza n. 960/2024 della CORTE d’APPELLOdi ROMA, depositata il giorno 12 febbraio 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17marzo 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza 12 febbraio 2024, n. 960, la Corte d’appello diRoma, in sede di rinvio, ha accolto tra gli altri, l’appello proposto daicontroricorrenti e intimati indicati in epigrafe avverso la sentenza n.18979/2005 del Tribunale di Roma e ha condannato la Presidenza delConsiglio dei Ministri, in rappresentanza dello Stato italiano, a pagarele somme diversamente liquidate per ciascuno di essi a titolo dirisarcimento del danno per la tardiva trasposizione nell’ordinamentoitaliano delle direttive europee in tema di medici specializzandi(precisamente: a [OSCURATO:PERSONA] la somma di €20.141,82; a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 20.141,82; aGiovanni [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 20.141,82; a [OSCURATO:PERSONA] lasomma di € 26.855,76; ad [OSCURATO:PERSONA] la somma di €. 26.855,76; aSalvatore Saladino la somma di € 26.855,76; a [OSCURATO:PERSONA] lasomma di € 33.569,70; a [OSCURATO:PERSONA] la somma di €26.855,76; ad [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 20.141,82; aRosabianca Guglielmi la somma di € 26.855,76; a [OSCURATO:PERSONA] lasomma di € 20.141,82), commisurando l’indennizzo al numero degliNumero registro generale 12206/2024Numero sezionale 1030/2026Numero di raccolta generale 11410/2026Data pubblicazione 27/04/2026anni di corso frequentati e liquidando per il primo anno accademico lasomma di Euro 6.713,94, oltre interessi, per l’intero, sia a coloro chesi erano immatricolati successivamente al 1° gennaio 1983 (AdrianoPozzi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]), sia a coloro che si erano immatricolati prima ditale data ma «a ridosso» di essa ([OSCURATO:PERSONA], Giovanni Maria2. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso,sorretto da un unico, articolato motivo, le amministrazioni in epigrafe.Hanno risposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA] AntonioAngerosa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiuseppePaternò, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiulianoTagliavento.Non hanno svolto difese [OSCURATO:PERSONA], RosabiancaGuglielmi, [OSCURATO:PERSONA].La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.I controricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata, ai sensidell’art.360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione o falsa applicazione art.11, L. n. 370/1999; violazione delle Direttive CEE 82/76, 75/362,75/363».Le amministrazioni statali ricorrenti deducono che «il diritto alrisarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitarian. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n.Numero registro generale 12206/2024Numero sezionale 1030/2026Numero di raccolta generale 11410/2026Data pubblicazione 27/04/202675/363/CEE, sorto – conformemente ai principi più volte affermati dallaCGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97) – in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione neglianni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’annoaccademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983»;sostengono, inoltre, che la Corte di merito, con riguardo ai medici chesi erano immatricolati successivamente al 1° gennaio 1983, avrebbedovuto «commisurare il risarcimento per la mancata percezione di unaretribuzione adeguata, non all’intero periodo di durata del primo annoaccademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successivaalla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento».2. Il ricorso è solo marginalmente fondato.2.1. con riguardo ai medici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], esso ripropone la questione sesussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dallalegge - in particolare dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 (Euro6.713,94 all’anno per il periodo che va dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990-1991) - per i c.d. medici specializzandi“a cavallo”, cioè quei medici che hanno frequentato e positivamenteconcluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europeacominciando nel 1982 o in anni ancora anteriori e terminando in dataovviamente successiva al 10 gennaio 1983.Questa questione, stante il dissenso determinatosi nell’ambito dellagiurisprudenza di legittimità, era stata rimessa, una prima volta, alleSezioni Unite, le quali, con ordinanza interlocutoria 21/11/2016, n.23581, avevano a loro volta rimesso la relativa questione interpretativaalla Corte di Giustizia dell’Unione europea.Numero registro generale 12206/2024Numero sezionale 1030/2026Numero di raccolta generale 11410/2026Data pubblicazione 27/04/2026Quest’ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riuniteC-616/16 e C-617/16) aveva stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lett.c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363,come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nelsenso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto,per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialistiiniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990, deveessere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1°gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.La statuizione del giudice europeo aveva consentito di chiarire checoloro i quali avessero intrapreso la specializzazione nel corso dell’anno1982 e l’avessero terminata, a seconda della durata legale, tre, quattroo cinque anni dopo, avevano diritto agli emolumenti di cui all’art. 11della legge n. 370 del 1999, ma solo decorrere dal 1° gennaio 1983.Tale statuizione non aveva invece sciolto il dubbio se il dirittodovesse essere riconosciuto anche a coloro che avevano iniziato laspecializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigoredella direttiva 82/76), distinguendosi anzi, tendenzialmente, nellagiurisprudenza interna, le posizioni dei medici specializzandi, conriguardo al momento di inizio della specializzazione, nelle seguenti trecategorie: a) quella dei non aventi diritto ad alcuna remunerazione, peravere iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982; b) quelladegli aventi diritto alla remunerazione solo a partire dal 1° gennaio1983, per avere iniziato la specializzazione nel corso dell’anno 1982;c) e quella degli aventi diritto alla remunerazione per l’intera duratadel corso, per averlo iniziato dopo il 31 dicembre 1982.Determinatosi nella giurisprudenza di legittimità un nuovocontrasto sulla posizione degli specializzandi “a cavallo” rientranti nellaNumero registro generale 12206/2024Numero sezionale 1030/2026Numero di raccolta generale 11410/2026Data pubblicazione 27/04/2026categoria sub a) (alla quale non si estendeva l’effetto chiarificatoredella pronuncia interpretativa della Corte comunitaria), della questionesono state nuovamente investite le Sezioni Unite, le quali, conordinanza interlocutoria n. 23901 del 29 ottobre 2020, hanno dispostoun ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unioneeuropea, sul quesito «se l’art. 189, comma 3, del Trattato sull’UnioneEuropea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva75/363/CEE, ostino ad un’interpretazione secondo cui il diritto allaremunerazione adeguata previsto dall’art. 13 della Direttiva 82/76/CEEa favore dei sanitari che svolgano l’attività di formazione, sia a tempopieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altrirequisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea,spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola dispecializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e che siano in corso al1° gennaio 1983»; nonché «se il diritto al risarcimento del danno peril ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Statoitaliano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamentealla frazione di risarcimento successiva al 1° gennaio 1983».Con sentenza 3 marzo 2022, in C-590/20, la Corte di giustizia hadichiarato che l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1-2 e l’allegato delladir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essereinterpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridottocome medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che siascaduto, in data 1° gennaio 1983, il termine di adeguamento, deve -per il periodo della formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983- essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che laNumero registro generale 12206/2024Numero sezionale 1030/2026Numero di raccolta generale 11410/2026Data pubblicazione 27/04/2026formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o adue o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della Dir. 75/363/CEE.Sulla base della statuizione del giudice comunitario, le Sezioni Unitedi questa Corte, pronunciando nel giudizio in relazione al quale erastata posta la questione ad esso rimessa, con sentenza n. 20278 del23/06/2022 hanno, dunque, statuito che il diritto al risarcimento deldanno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE,riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spettaanche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anniaccademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che sitratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri,oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir.75/362/CEE.Nel caso di specie, non è controverso che [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno iniziatola specializzazione nel corso dell’anno 1982 (sia pure a ridosso dellafine dell’anno: rispettivamente il 21, il 29 e il 31 dicembre), per poiproseguirla negli anni successivi: essi quindi hanno bensì diritto allapercezione degli emolumenti fissati dall’art. 11 della legge n. 370 del1999, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e non dalla data(anteriore) della loro immatricolazione.Nei confronti dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] marginalmente fondato nei circoscritti termini appenaprecisati.Numero registro generale 12206/2024Numero sezionale 1030/2026Numero di raccolta generale 11410/2026Data pubblicazione 27/04/20262.2. La censura proposta nei confronti degli altri controricorrenti,nonché degli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], èinvece infondata.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principiosecondo il quale il diritto al risarcimento del danno da inadempimentodella direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n.75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi piùvolte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi dispecializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991,spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, inconformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16).Da tale principio è stata tratta l’implicazione che occorracommisurare il risarcimento per la mancata percezione di unaretribuzione adeguata, non all’intero periodo di durata del primo annoaccademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successivaalla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre1982), a partire dalla quale si è verificato l'inadempimento (Cass., Sez.Un., 31/07/2018, n.20348).Sulla scia di tale principio, questa Corte ha ribadito che ilfrazionamento dell’ammontare del risarcimento del danno dainadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, spettante peril primo anno di durata del corso di specializzazione in favore dei medicispecializzandi con riferimento ai corsi correlati all’anno accademico1982-1983, ha luogo soltanto nel caso in cui, secondo l’ordinamentouniversitario, l’effettivo svolgimento del corso e la relativa frequenzaNumero registro generale 12206/2024Numero sezionale 1030/2026Numero di raccolta generale 11410/2026Data pubblicazione 27/04/2026siano iniziati prima del 1° gennaio 1983 (data successiva alla scadenzadel termine del 31 dicembre 1982 di trasposizione della direttiva),determinato alcun inadempimento e non può dar luogo ad alcunrisarcimento; viceversa, ove l’uno e l’altra si siano svolti integralmenteed esclusivamente dopo il 1° gennaio 1983, il risarcimento stessoandrà riconosciuto integralmente perché l’intera durata del corso si èsvolta quando lo Stato era inadempiente (Cass. 26/02/2019, n. 5509;Cass. 23 luglio 2019, n. 19742; Cass. 14/07/2023, n. 20393, nonmass.).Orbene, nella fattispecie in esame non è controverso che i corsifrequentati dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], nonché dagli intimati [OSCURATO:PERSONA] eAntonino Lanzellotti, pur afferenti all’anno accademico 1982-1983,erano stati effettivamente iniziati dopo il 1° gennaio 1983 sicché,essendosi l’effettivo svolgimento del corso e la relativa frequenza svoltiquando lo Stato era inadempiente, il risarcimento, con decorrenza dal1° gennaio 1983, correttamente è stato riconosciuto nella suaintegralità.3. Il ricorso va dunque accolto, per quanto di ragione,limitatamente alla censura rivolta nei confronti dei controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchédell’intimata, [OSCURATO:PERSONA]; in relazione alla censura accolta, lasentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte capitolina, indiversa composizione, la quale procederà al ricalcolo degli emolumentidi cui all’art. 11 della legge n. 370 del 1999 loro spettanti, conNumero registro generale 12206/2024Numero sezionale 1030/2026Numero di raccolta generale 11410/2026Data pubblicazione 27/04/2026decorrenza dal 1° gennaio 1983, anziché dalla data anteriore della loroimmatricolazione.Va invece rigettata la censura proposta nei confronti degli altriricorrenti, nonché degli intimati [OSCURATO:PERSONA] e AntoninoLanzellotti.4. L’esito del giudizio di cassazione giustifica la compensazione delerelative spese con riguardo ai rapporti processuali intercorsi tra icontroricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],da un lato, e le amministrazioni statali, dall’altro.Queste ultime vanno invece condannate, in solido tra loro, arimborsare quelle sostenute dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CarloGiuseppe Maiorana e [OSCURATO:PERSONA], liquidate come da dispositivo,da distrarsi in favore del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosiantistatario. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, limitatamentealla censura proposta contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] proposta contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiulianoTagliavento, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SalvatoreSaladino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta erinvia la causa ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma,comunque in diversa composizione.Compensa le spese del giudizio di legittimità concernenti i rapportiprocessuali tra i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Pio AntonioNumero registro generale 12206/2024Numero sezionale 1030/2026Numero di raccolta generale 11410/2026Data pubblicazione 27/04/2026dall’altro; condanna queste ultime, in solido tra loro, a rimborsare lespese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Pozzi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CarloGiuseppe Maiorana e [OSCURATO:PERSONA], che in liquida in Euro13.750,00 per compensi, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, speseforfetarie e accessori, da distrarsi in favore del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Tortorella, dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile il 17 marzo 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] FRASCA