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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 1978

Cassazione n. 06441/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile dei reati di furto aggravato e di evasione; Considerato che i primi tre motivi di ricorso, con i quali la ricorrente fa mostra di denunziare inosservanza di legge penale e di norma processuale nonché vizi di motivazione in ordine alla responsabilità per i furti contestati sono inammissibili in quanto non consentiti e manifestamente infondati.

In particolare, le doglianze con cui la ricorrente denunzia violazione dell'art. 254 bis cod. proc. pen., lamentando l'inutilizzabilità delle immagini di videosorveglianza siccome estratte ed acquisite senza le garanzie previste dalla legge penale, sono manifestamente infondate, atteso che: a) secondo consolidato orientamento, "Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali rappresentative, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicchè per la loro utilizzazione in giudizio non è necessario procedere alla diretta visione nel contraddittorio delle parti, alle quali è garantito il diritto di prenderne visione e di ottenerne copia" (Sez. 5 - , Sentenza n. 31831 del 06/10/2020 Ud. (dep. 12/11/2020) Rv. 279776 -

01. Cfr. anche Sez. 5 - , Sentenza n. 21027 del 21/02/2020 Ud. (dep. 15/07/2020 ) Rv. 279345 - 01); b) di rimando, come anche chiarito dalla Corte di merito a pag. 12 della sentenza impugnata, gli eventuali fotogrammi, che siano appunto estratti da videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza ed inseriti in annotazioni di servizio, sono acquisibili ed utilizzabili ai fini probatori, sicché le relative immagini, ove pure acquisite in copia mediante l'operazione di estrapolazione, hanno la medesima valenza probatoria dei dati originari, come affermato da costante giurisprudenza di legittimità e valutato anche nella sentenza impugnata.

A fronte della puntuale, logica ed esaustiva motivazione della Corte territoriale, connotate da assoluta genericità intrinseca ed estrinseca si mostrano le ulteriori censure in ordine alla valenza probatoria delle risultanze documentali e testimoniali utilizzate nel giudizio abbreviato, prive di effettiva correlazione con i sintagmi logici dell'ordito motivazionale.

Le censure, per altro verso, non sono consentite in quanto versate in fatto e volte ad una rivalutazione degli elementi probatori al fine di prospettare conclusioni meramente alternative a quelle del giudice del merito, senza che il motivo si mostri idoneo a rappresentare effettivi vizi di manifesta illogicità, contraddizione o travisamento della prova (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507); Rilevato che il quarto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti contestate nonché si duole del mancato riconoscimento della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è inammissibile nelle sue varie componenti posto che la sentenza di appello contiene al riguardo una motivazione compiuta e correttamente argomentata, con cui il ricorso nemmeno si confronta, limitandosi a reiterare le censure dedotte in sede di appello, con conseguente aspecificità del motivo sul punto.

Ritenuto che il quinto motivo, che deduce inosservanza di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al capo 2), è inedito, posto che il tema fattuale della durata dell'allontanamento dal domicilio, in relazione alla soglia temporale della tipicità dell'evasione ai sensi dell'art. 47- sexies L. 354/1975 (cfr. Sez. 4 - , Sentenza n. 16182 del 13/12/2018, dep. 15/04/2019, Rv. 275579 - 01; ) si mostra introdotto per la prima volta in sede di legittimità, a fronte di un appello in cui la difesa, senza contestare la tipicità del fatto, si era limitata a dedurre la ricorrenza dello stato di necessità che la Corte territoriale ha escluso con motivazione priva di vizi logici.

Non risulta pertanto introdotto e suscettibile di vaglio nella presente sede il tema presupposto della connotazione in fatto della vicenda di allontanamento dal domicilio in modo adeguato a sostenere le prospettazioni in punto di tipicità oggettiva articolate per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità; rilevato che il sesto motivo che prospetta inosservanza di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile.

Ed, invero, la sentenza impugnata ha collocato il diniego della causa di punibilità nei limiti edittali ostativi quanto ai furti pluriaggravati e nella strumentalità ai furti quanto all'evasione, ragioni con cui il ricorso nemmeno si confronta.

Quanto al disconoscimento delle attenuanti generiche, lamentato assertivamente nel titolo del motivo, la doglianza si mostra generica anche a raffronto della affermazione della Corte d'appello secondo cui già il giudice di primo grado aveva applicato le attenuanti in equivalenza.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile dei reati di furto aggravato e di evasione; Considerato che i primi tre motivi di ricorso, con i quali la ricorrente fa mostra di denunziare inosservanza di legge penale e di norma processuale nonché vizi di motivazione in ordine alla responsabilità per i furti contestati sono inammissibili in quanto non consentiti e manifestamente infondati. In particolare, le doglianze con cui la ricorrente denunzia violazione dell'art. 254 bis cod. proc. pen., lamentando l'inutilizzabilità delle immagini di videosorveglianza siccome estratte ed acquisite senza le garanzie previste dalla legge penale, sono manifestamente infondate, atteso che: a) secondo consolidato orientamento, "Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali rappresentative, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicchè per la loro utilizzazione in giudizio non è necessario procedere alla diretta visione nel contraddittorio delle parti, alle quali è garantito il diritto di prenderne visione e di ottenerne copia" (Sez. 5 - , Sentenza n. 31831 del 06/10/2020 Ud. (dep. 12/11/2020) Rv. 279776 - 01. Cfr. anche Sez. 5 - , Sentenza n. 21027 del 21/02/2020 Ud. (dep. 15/07/2020 ) Rv. 279345 - 01); b) di rimando, come anche chiarito dalla Corte di merito a pag. 12 della sentenza impugnata, gli eventuali fotogrammi, che siano appunto estratti da videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza ed inseriti in annotazioni di servizio, sono acquisibili ed utilizzabili ai fini probatori, sicché le relative immagini, ove pure acquisite in copia mediante l'operazione di estrapolazione, hanno la medesima valenza probatoria dei dati originari, come affermato da costante giurisprudenza di legittimità e valutato anche nella sentenza impugnata. A fronte della puntuale, logica ed esaustiva motivazione della Corte territoriale, connotate da assoluta genericità intrinseca ed estrinseca si mostrano le ulteriori censure in ordine alla valenza probatoria delle risultanze documentali e testimoniali utilizzate nel giudizio abbreviato, prive di effettiva correlazione con i sintagmi logici dell'ordito motivazionale. Le censure, per altro verso, non sono consentite in quanto versate in fatto e volte ad una rivalutazione degli elementi probatori al fine di prospettare conclusioni meramente alternative a quelle del giudice del merito, senza che il motivo si mostri idoneo a rappresentare effettivi vizi di manifesta illogicità, contraddizione o travisamento della prova (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507); Rilevato che il quarto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti contestate nonché si duole del mancato riconoscimento della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è inammissibile nelle sue varie componenti posto che la sentenza di appello contiene al riguardo una motivazione compiuta e correttamente argomentata, con cui il ricorso nemmeno si confronta, limitandosi a reiterare le censure dedotte in sede di appello, con conseguente aspecificità del motivo sul punto. Ritenuto che il quinto motivo, che deduce inosservanza di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al capo 2), è inedito, posto che il tema fattuale della durata dell'allontanamento dal domicilio, in relazione alla soglia temporale della tipicità dell'evasione ai sensi dell'art. 47- sexies L. 354/1975 (cfr. Sez. 4 - , Sentenza n. 16182 del 13/12/2018, dep. 15/04/2019, Rv. 275579 - 01; ) si mostra introdotto per la prima volta in sede di legittimità, a fronte di un appello in cui la difesa, senza contestare la tipicità del fatto, si era limitata a dedurre la ricorrenza dello stato di necessità che la Corte territoriale ha escluso con motivazione priva di vizi logici. Non risulta pertanto introdotto e suscettibile di vaglio nella presente sede il tema presupposto della connotazione in fatto della vicenda di allontanamento dal domicilio in modo adeguato a sostenere le prospettazioni in punto di tipicità oggettiva articolate per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità; rilevato che il sesto motivo che prospetta inosservanza di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile. Ed, invero, la sentenza impugnata ha collocato il diniego della causa di punibilità nei limiti edittali ostativi quanto ai furti pluriaggravati e nella strumentalità ai furti quanto all'evasione, ragioni con cui il ricorso nemmeno si confronta. Quanto al disconoscimento delle attenuanti generiche, lamentato assertivamente nel titolo del motivo, la doglianza si mostra generica anche a raffronto della affermazione della Corte d'appello secondo cui già il giudice di primo grado aveva applicato le attenuanti in equivalenza.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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