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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 06697/2026

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be violato le norme regolamentari che concernono la trasmissione al CSM delle notizie di reato e di tutti gli altri fatti concernenti magistrati (circolare del CSM del 13 gennaio 1994 e circolare del CSM del 5 ottobre 1995, che prevedono che ciò avvenga, da parte del Procuratore della Repubblica procedente, mediante comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministro della Giustizia, al Procuratore Generale della Repubblica presso Sez.

U–RG 13290/2025 udienza pubblica10.2.2026 la Corte di Cassazione e al Comitato di Presidenza a mezzo di plico riservato), consegnando al dott. [OSCURATO:PERSONA] i già menzionati verbali di interrogatorio in copie informali, non sottoscritte.

Al magistrato è stato anche ascritto l'illecito disciplinare di cui all’art. 4, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006: egli avrebbe tenuto la condotta di reato idonea a ledere l'immagine del magistrato, per la quale era stato sottoposto ad indagini preliminari ad opera della Procura di Brescia, ove era stato iscritto il procedimento penale per il reato previsto e punito dall’art. 326 c.p. perché, quale pubblico ministero in servizio presso la Procura di Milano, aveva rivelato notizie d'ufficio che dovevano rimanere segrete, consegnando al dott. [OSCURATO:PERSONA] i verbali di interrogatorio resi da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento di cui era coassegnatario.

A seguito della sentenza penale del Giudice per l’udienza preliminare di Brescia — sentenza con cui il dott. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di cui all’art. 326 c.p. con la formula «perché il fatto non costituisce reato»— e della sentenza della Corte di appello di Brescia, passata in giudicato, che ha confermato tale pronuncia,è stato disposto lo stralcio del capo di incolpazione da ultimo menzionato.

A PaoloStorari sono stat i infine contestati gli illeciti di cui all’art. 2, lett. d), 1 e 2, lett. c),del cit. d.lgs. n. 109 del 2006; da tali capi di incolpazione il magistrato è stato assolto dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura con sentenza n. 44 del 2025.

Con la stessa pronuncia il dott. [OSCURATO:PERSONA] è stato i nve ce ritenuto responsabile per i primi due illeciti disciplinari ed è stata a lui irrogata la sanzione della censura.

2. ― La vicenda in cui si inscrivono i fatti oggetto di incolpazione è riassunta come segue nella sentenza impugnata.

Presso la Procura di Milano pendeva il procedimento denominato «ENI-Nigeria», avente ad oggetto imputazioni di corruzione internazionale a carico di esponenti della società ENI.

Da tale procedimento, a seguito delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ex manager della società, aveva avuto origine il Sez.

U–RG 13290/2025 udienza pubblica10.2.2026 procedimento n. 12333/17 NGR, denominato «ENI - complotto», coassegnato al dott. [OSCURATO:PERSONA] alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Procuratore Aggiunto, teso a verificare se esponenti apicali di ENI fossero stati coinvolti nel «finto complotto» ordito da Armanna e dai consulenti legali Amara e Calafioreper influire sul primo procedimento (e cioè sul procedimento «ENI-Nigeria»).

Amara, nel corso di alcuni interrogatori resi tra il 2019 e il 2020, aveva riferito dell'esistenza della c.d. [OSCURATO:PERSONA], un'associazione segreta della quale avrebbero fatto parte, a suo dire, magistrati, imprenditori, politici e forze dell'ordine.

Il dott. [OSCURATO:PERSONA], a seguito di una corrispondenza via mail con il procuratore aggiunto dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], si convinse che tali dichiarazioni erano state ritenute dai propri superiori come dotate di un certo grado di attendibilità: aveva quindi avvertito la necessità urgente di effettuare indagini per vagliare la credibilità di Amarae «si era preoccupato della mancata iscrizione e dell'atteggiamento attendista percepito».

Aveva quindi reputato utile parlare di questi fatti con [OSCURATO:PERSONA], consigliere del CSM al fine di individuare il percorso più opportuno da seguire a fronte delle inerzie investigative del Procuratore della Repubblica [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].

Come chiarito nella sentenza penale di primo grado, Storariavvertì la necessità di «segnalare una gestione delle indagini non del tutto appropriata» da parte dei nominati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di «comunicare al CSM il possibile coinvolgimento di magistrati (anche appartenenti alla medesima istituzione) in fatti gravissimi, per le valutazioni di competenza».

Così, il dott. [OSCURATO:PERSONA] contattò telefonicamente il dott. [OSCURATO:PERSONA] per rappresentargli il problema e ottenne dallo stesso «rassicurazioni sulla possibilità di ricevere le informazioni in questione con la motivazione che non gli era opponibile il segreto in quanto membro del CSM».

Seguì un incontro, presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] , in occasione del quale [OSCURATO:PERSONA] consegnò al consigliere del CSM una chiavetta USB con la riproduzione in formato worddei sei verbali di interrogatorio resi da Amara.

Da ultimo, nel corso Sez.

U–RG 13290/2025 udienza pubblica10.2.2026 di una conversazione a casa di [OSCURATO:PERSONA], questi diede consigli a [OSCURATO:PERSONA] sui comportamenti da tenere e, rilevata la particolare gravità dei fatti, affermò che si sarebbe occupato lui stesso di avvertire il comitato di Presidenza, il Procuratore Generale e l'allora vicepresidente del CSM, Ermini: ciò che poi avvenne.

3. ― Nella sentenza della Sezione Disciplinare si dà atto che il GUP di Brescia che avevaassolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui all’art. 326 c.p. avevarilevato che non si ravvisava l’elemento soggettivo del reato, e cioè il dolo nella rivelazione del segreto, in quanto l'imputato era incorso in un errore su norma extrapenale ex art. 47, comma 3, c.p. che aveva determinato un errore sul fatto. [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare era pervenuto a questa conclusione considerando che, ai fini dell'esclusione della punibilità, l'errata interpretazione di una legge diversa da quella penale deve essere sempre scusabile; il GUP aveva ritenuto quindi necessario operare una verifica al riguardo ed era pervenuto alla conclusione per cui l’errore doveva considerarsi tale: il dott. [OSCURATO:PERSONA] era infatti convinto a comunicare le informazioni coperte da segreto istruttorio a un soggetto legittimato a riceverle, avendo ricevuto rassicurazioni in tal senso dal dott. [OSCURATO:PERSONA], persona ritenuta particolarmente competente in ragione dell'incarico ricoperto e dei ruoli rivestiti all'interno dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Corte di Cassazione; il Giudice dell'udienza preliminare aveva inoltre tratto convincimento della scusabilità dell’errore dalla non univoca interpretazione delle circolari del CSM che regolamentano la trasmissione al Consiglio delle informazioni riservate di cui si dibatteva.

La SezioneDisciplinare ha tuttavia osservato che i l dott. [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto con la formula«il fatto non costituisce reato» e che , a norma dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 109 del 2006,la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare solo quanto all'accertamento che «il fatto non sussiste» e «l’imputato non lo ha commesso».

Ha rilevato che i l giudicato penale Sez.

U–RG 13290/2025 udienza pubblica10.2.2026 non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi sia i presupposti delle rispettive responsabilità, sia i beni giuridici protetti,fermo restando il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità: onde , a fronte di una sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, sussiste va piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica dell’illecito disciplinare.

Secondo la Sezione Disciplinare, d’altro canto, in sede penale si era valutata la scusabilità dell'errore sulla norma extrapenale alprecipuo fine di escludere il dolo ex art. 47, comma 3, c.p., «senza tuttavia giungere ad affermare che l'errore fosse inevitabile, né effettuare ulteriori valutazioni (non necessarie in quella sede) su eventuali profili di semplice negligenza nella osservanza dei doveri funzionali e di deontologia professionale rilevanti in ambito disciplinare».All’opposto, la fattispecie di illecito di cui all’art. 2, lett. u), d.lgs. n. 109 del 2006doveva considerarsi punita anche quando la divulgazione degli atti coperti da segreto era «dipendente da negligenza».

Nella sentenza della Sezione D isciplinare , avendo riguardo all’illecito previsto dall’art. 2, lett. u),viene in sintesi rilevato : che g li atti rivelati al consigliere [OSCURATO:PERSONA] erano non solo coperti dal segreto e secretati, ma riguardavano vicende di estrema delicatezza della quale il dott.[OSCURATO:PERSONA] era ben consapevole; che t ale consapevolezza avrebbe dovuto suggerire all'incolpato, anche in ragione della sua qualità professionale e dell'esperienza pregressa, di agire con la massima prudenza e ponderazione; che in tal senso occorreva «seguire la strada maestra della via gerarchica immediata e doverosa per ogni sostituto procuratore della Repubblica che senta la necessità di ricevere consigli sulle iniziative da assumere a fronte di uno stallo investigativo ritenuto ingiustificatamente assunto dai suoi diretti superiori» e confrontarsi , quindi,col Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano, cui spettavano ilpotere di vigilanza e di controllo previsti dall’art. 6 del Sez.

U–RG 13290/2025 udienza pubblica10.2.2026 d.lgs. n. 109 del 2006; che l’incolpato , p er non incorrere in un comportamento connotato da negligenza,avrebbe dovuto in alternativa interpellare il dott. [OSCURATO:PERSONA] « attraverso l'esposizione del problema in termini generali, senza rivelare gli atti di indagini o le notizie secretate, in ogni caso informandosi più approfonditamente sulle eventuali procedure da seguire e,in ultima analisi, utilizzando una forma, anche irrituale, ma non intenzionalmente destinata a rimanere ‘sotto traccia’ nella sua genesi,nei suoi sviluppi e nelle sue conseguenze» co me la consegna delle copie integrali, estratte dal proprio computer, dei sei verbali contenenti le dichiarazioni di Amara.

Quanto all’illecito contemplato dall’art. 2, lett. n), relativo alla grave violazione delle norme regolamentari, delle direttive o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti, la Sezione Disciplinare ha richiamato le circolari del CSM nn. 510 del 13 gennaio 1994 e 13862 del 5 ottobre 1995, secondo cui la trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura delle notizie di reato, nonché di tutti gli altri fatti e circostanze concernenti magistrati che possano avere rilevanza rispetto alle competenze del Consiglio, spetta al Procuratore della Repubblica che procede, per il tramite del Procuratore Generale, e deve avvenire a mezzo di plico chiuso e riservato indirizzato, tra l'altro, al Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura: ha spiegato che, in base alla circolare del 1994, il CSM può acquisire atti coperti da segreto istruttorio ma che le informazioni devono essere comunque trasmesse con le modalità indicate.

Nel provvedimento impugnato viene bensì riconosciuto che il GUP, nella sentenza penale, aveva rilevato che le circolari avevano dato luogo a dubbi interpretativi, rimasti immutati dopo la riforma dell'ordinamento giudiziario del 2006; si spiega, nondimeno, che tali dubbi concernevano l'opponibilità del segreto al CSM e ai componenti dello stesso, non le modalità di trasmissione a tale organo delle notizie riservate e di quelle coperte da segreto. [OSCURATO:PERSONA] ha poi Sez.

U–RG 13290/2025 udienza pubblica10.2.2026 attribuito rilievo alla dichiarata mancata conoscenza, da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA], delle circolari e delle modalità di trasmissione delle informazioni in questione al Consiglio e alla circostanza relativa alla mancata preventiva ricerca dell’esistenza e del contenuto delle dette circolari, reputando che tali evenienze costituissero «elementi sufficienti per affermare la grave negligenza» della condotta dell'incolpato, a prescindere dalla pur rilevante ambiguità e difficoltà di interpretazione delle stesse, «essendo quantomeno intuibile con la normale diligenza e perizia richieste ad un magistrato che, ove si intenda investire un organo di rilevanza costituzionale di questione delicate e riservate, vi siano delle procedure da seguire»; in tal senso, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto confidare nella generica rassicurazione fornitagli da Davigoma avrebbe dovuto quantomeno interrogare specificamente sul punto lo stesso.

In conclusione, secondo la Sezione Disciplinare, se l’incolpato si fosse attivato nella ricerca e nella informazione spendendo, così, una diligenza minima, ben avrebbe potuto conoscere le circolari e valutarne la portata; né l'illecito poteva essere escluso dalla circostanza, emersa in sede penale, per cui la maggior parte degli altri consiglieri del CSM non era a conoscenza della procedura prevista: e ciò perché il dott. [OSCURATO:PERSONA], a differenza dei detti consiglieri, era il soggetto attivo della condotta e come tale tenuto a conoscere e ad acquisire preventiva conoscenza delle procedure da seguire.

4. — Contro tale pronuncia il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Col primo motivo sono denunciate l'inosservanza e l'erronea applicazione dell’art. 653 c.p.p. per violazione del vincolo di immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità effettuato nel giudizio penale in relazione alla ritenuta sussistenza degli illeciti Sez.

U–RG 13290/2025 udienza pubblica10.2.2026 disciplinari di cui agli artt. 1, 2, lett. u), e 2, lett. n., d.lgs. n. 109 del 2006.

Con riguardo al primo capo di incolpazione — relativo alla violazione dell’art. 2, lett. u) — si deduce che la previsione contenuta nell’art. 20 d.lgs. n. 109 del 2006, che circoscrive l'efficacia di giudicato della sentenza di assoluzione penale alla sola ipotesi di assoluzione perché «il fatto non sussiste» o perché «l'imputato non lo ha commesso», non consente al giudice disciplinare di superare il limite di immutabilità dell'accertamento dei fatti compiuti in sede penale impedendone una ricostruzione alternativa: per quanto l'organo disciplinare potesse valutare i fatti autonomamente, avrebbe dovuto comunque tener conto di quanto accertato avanti al giudice penale in termini di non rimproverabilità della condotta: si rileva che quanto era stato accertato come scusabile e inevitabile dal GUPnon poteva essere considerato negligente in sede disciplinare.

In tal senso, si assume essere «forzata e in contrasto con quanto accertato esplicitamente in sede penale l'individuazione del dott. [OSCURATO:PERSONA] come soggetto che avrebbe dovuto rivisitare criticamente le indicazioni che gli erano state fornite dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che, per non averlo fatto, ha tenuto un comportamento negligente e disciplinarmente sanzionabile».

È spiegato che il convincimento erroneo dell'odierno ricorrente non nasceva da una ragione interna a lui addebitabile, ma come conseguenza dell'interlocuzione lecita con un soggetto attendibile sotto il profilo istituzionale, che ebbe esplicitamente a rassicurarlo circa la non opponibilità del segreto investigativo ai singoli componenti del Consiglio e a invitarlo a recarsi presso la sua abitazione per rappresentargli più compiutamente la questione.

Con riguardo al capo di incolpazione relativo all’illecito di cui all’art. 2, lett. n), viene osservato che la Corte di appello di Brescia, in sede penale, ha di fatto escluso qualsiasi rimprovero a Storariper ciò che specificamente attiene alla prospettata grave violazione delle circolari del CSM.

Ha rilevato, in proposito, che come chiarito da detta Corte, «quanto al soggetto legittimato a Sez.

U–RG 13290/2025 udienza pubblica10.2.2026 veicolare la notizia, la circolare del 1994 parla esclusivamente di pubblico ministero che procede; quanto alla forma del plico riservato, la forma in sé era solo volta, in astratto, a limitare il rischio di fughe di notizie».

In definitiva, secondo il ricorrente, la Sezione Disciplinare, nel ritenere lui responsabile per aver agito con imprudenza, superficialità e scarsa ponderazione, con riferimento al primo capo di imputazione, e per grave negligenza, con riferimento al secondo, «ha esorbitato il limite dell'immutabilità dei fatti accertati in sede penale che, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, ha abbracciato un perimetro ben più ampio di quello specificamente attinente al perfezionamento della condotta tipica del reato doloso addebitato».

Col secondo motivo si oppone l'inosservanza e l'erronea applicazione dell’art. 653 c.p.p. p er violazione del vincolo di immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità effettuato nel giudizio penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell’illecito disciplinaredi cui a ll’ art. 2, lett. n ) , d.lgs. n. 109 del 2006 i n ragione della inconciliabilità logica del ritenuto giudizio di gravità della violazione di norme regolamentari rispetto a quanto accertato ed affermato in sede penale; si prospetta altresì la violazionedell’art. 606, lett. e),c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione rispetto ai fatti accertati in sede penale,e specificamente ricostruiti nelle sentenze del GUP di Brescia e della Corte di appello di Brescia;si lamenta, infine, la violazionedell’art. 606 c.p.p. per erronea applicazione dell’art. 2, lett. n),del d.lgs. n. 109 del 2006 in relazion e all a ritenuta gravità delle violazioni regolamentari oggetto di contestazione.L’istante si duole che la decisione impugnata conferisca rilievo alla mancata presa di conoscenza delle circolarie all'inosservanza del dettato letterale dell e medesime sulle modalità di trasmissione al C SM delle informazioni riservate:oppone che in tal modo si sarebbe trascurato di considerare che il profilo della scusabilità dell'errore, esaminato dal giudice penale, Sez.

U–RG 13290/2025 udienza pubblica10.2.2026 concerneva anche tali profili.Si rileva c he il giudizio di gravità della negligenza contestata all'incolpato assumerebbe « una evidente colorazione di illogicità»e sarebbe « manifestamente in contrasto c on quanto accertato in sede penale comportando la necessità di annullare, sul punto, la decisione impugnata».

In esito alla trattazione dei detti motivi il ricorrente svolge ulteriori considerazioni sul valore che riveste l’ignoranza o l'errore, sia che esso riguardi la previsione incriminatrice in quanto tale, sia che concerna una disposizione che la norma penale richiama o semplicemente presuppone.

Evocando l’arresto di Corte cost. 24 febbraio 1995, n. 61, l’istante osserva che l’ignoranza o l’errore in questione assume comunque rilievo «in tutti i casi in cui la mancata od erronea conoscenza del dato normativo inteso questo in tutte le sue componenti sia dipesa da cause che hanno reso inevitabile quella ignoranza o quell'errore».

In tal senso, egli evidenzia che l’accertamento sul carattere non colposo dell’errore in cui era incorso era stato operato nella sede giurisdizionale penale e risultava non più contestabile.

2. — Il ricorrente si duole, in sintesi, della rivalutazione, ad opera della Sezione Disciplinare, del profilo della inescusabilità dell’errore scrutinato in sede penale: errore in cui egli era incorso nel trasmettere al dott. [OSCURATO:PERSONA] atti del procedimento penale coperti dal segreto, nell’inosservanza di quanto stabilito dalle richiamate circolari del CSM del 13 gennaio 1994 e del 5 ottobre 1995.

3. ― A norma dell’art. 20, comma 3 , d.lgs. n. 109 del 2006, la sentenza penale irrevocabile di assoluzioneha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

La scelta legislativaè nel senso di stabilire c he col passaggio in giudicato della pronuncia di assoluzione diventi irretrattabile l'accertamento penale, ma solo con riguardo all'insussistenza del fatto Sez.

U–RG 13290/2025 udienza pubblica10.2.2026 e alla non riferibilità del medesimo all'incolpato.

Il giudice disciplinare, dunque, nel procedimento di cui è investito, incontra il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialitàe resta libero di operare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale anche con riferimento alle assoluzioni rese con le formule sopra indicate.

Esemplari, al riguardo, alcun e pronunce diquesta Corte: così, Cass. Sez.

U. 9 luglio 2015, n. 14344 , con riguardo alla condotta di abusivo uso personale del telefono cellulare di servizio, in cui è stato evidenziato che la definizione del procedimento penale con la formula «perché il fatto non sussiste»per difetto di danno economico tale da configurare l'elemento materiale del delitto di peculato non preclude la valutazione ai fini disciplinari delle condotte effettivamente accertate, attesa la diversità di bene giuridico tutelato(nell’un caso il principio di buona amministrazione, nel l'altro l'immagine e il prestigio della magistratura);può citarsi, altresì, Cass. Sez.

U. 16 luglio 2021, n. 20385, in fattispecie di assoluzione del magistrato, per insussistenza del fatto, dai reati di concussione e violenza sessuale, e in cui l’accertamento penale quanto al fatto che l’incolpato, nella sua veste di pubblico ministero, abbiaintrattenuto una relazione sentimentale con il coniuge di persona da lui sottoposta a richiesta di misura cautelare personale è stato valori z zato con riferimento alla responsabilità disciplinare dell’incolpato per violazione dell'obbligo di astenersi.

L’organo di giustizia disciplinare è parimenti svincolato dal giudicato penale con riguardo all’accertamento, a lui demandato, circa la colpevolezza della condotta posta in essere dal magistrato nel caso in cui quest’ultimo sia assolto in sede penale con la formula « il fatto non costituisce reato».È, questo, un banale corollario applicativo della prescrizione contenuta nel cit. art. 20,comma 3, che trova del resto riscontro, nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, in relazione alla disciplina vigente in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. Sez.

U–RG 13290/2025 udienza pubblica10.2.2026 109 del 2006: così, con riferimento all’originario testo dell’art. 653, comma 1, c.p. p ., secondo cui l a sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento aveva efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, queste Sezioni Unite ebbero a ritenereche la pronuncia di annullamento senza rinvio perché « i l fatto non costituisce reato», pronunciata dalla Corte di Cassazione, non esplicasse efficacia, ai sensi della norma da ultimo citata , nel procedimento disciplinare e non precludesseuna diversa valutazione, in tale procedimento, della medesima condotta(Cass. Sez.

U. 3 giugno 1993, n. 6179, la quale, in presenza di una assoluzione dal delitto di omessa denuncia, ha ritenuto corretto l’operato dell’organo disciplinare che aveva basato la decisione di condanna sull’atteg gi amento «estremamente superficiale e carente di correttezza professionale» del magistrato: nellaspecie, la Sezione Disciplinare aveva fondato il proprio giudizio sul dato della consapevolezza della serietà di una proposta di corruzione che nella sentenza penale era stata radicalmente esclusa).

4. — Il rinnovato apprezzamento dell’elemento soggettivo della condotta, sotto il profilo disciplinare,trova dunque fondamento in una norma, il cit. art. 20, comma 3, d.lgs. n. 109 del 2006, che assicura la piena autonomia del giudizio della Sezione Disciplinare quanto all’esistenza del dolo e anche della colpa , di regola sufficiente per configurare l’illecito il cui accertamento è demandato a tale organo.

Ed è, questa, una scelta legislativa del tutto ragionevole e comprensibile , tenuto conto che la colpevolezza del comportamento del magistrato deve misurarsi con la specificità di una responsabilità che non è sovrapponibile a quella penale, avendo riguardo alla f inalità della giustizia disciplinare.

La giustizia disciplinare è infatti diretta ad assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale e , proprio per essere riferita ai magistrati , riceve una sua precisa Sez.

U–RG 13290/2025 udienza pubblica10.2.2026 connotazionedalla peculiare posizione di quanti rivestano tale qualità.

Come rammentato dalla Corte costituzionale, infatti, ai magistrati «è affidata in ultima istanza la tutela dei diritti di ogni consociato»e la loro condotta deve essere tale da non minare «la fiducia dei consociati nel sistema giudiziario, che è valore essenziale per il funzionamento dello Stato di diritto»(Corte cost. sent. n. 197 del 2018 ) .

Occorre considerare che la responsabilità disciplinare è configurata avendo riguardo a plurime condotte idonee a ledere in via immediata specifici beni giuridici — come il corretto ed efficace funzionamento del servizio giudiziario, nel caso dell’illecito di cui all’art. 2, lett. n), o il suo svolgimento nel rispetto del principio del riserbo programmaticamente contemplato dall’art. 1, declinato specificamente con riguardo ad attività particolari, nel caso dell’illecito di cui all’art. 2, lett. u) — e a compromettere, per tale via , quella fiducia risposta dalla comunità nell’operato dei magistrati, di cui si è appena detto.

È pertanto del tutto naturale che la « rimproverabilità », e cioè la possibilità di deplorare, sul piano della colpevolezza, la condotta del magistrato , debba essere vagliata prescindendo dall’accertamento de lla responsabilità penale dello stesso,guardando, piuttosto, agli standard di comportamento richiesti dai doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, r i servatezza , equilibrio e rispett o del la dignità della personaattraverso cui, nell’esercizio della funzione giurisdizionale, vannopreservati i beni giuridici di volta in volta tutelati dalle singole norme disciplinari: doveri la cui osservanza alimenta l’aspettativa dei consociati nel buon operatodi quanti sono impegnati nello svolgimento di tale funzione.

5. — N é appare centrato il rilievo, formulato dal ricorrente, per cui la sentenza della Sezione Disciplinare avrebbe fatto impropria applicazione di una giurisprudenza penale(Cass. pen. 30 gennaio 2024, n. 20259) secondo cui sarebbe esclus a la rilevanza del giudizio di scusabilità dell’errore sul portato della norma extrapenale di cui all’art.

Sez.

U–RG 13290/2025 udienza pubblica10.2.2026 47, comma 3, c.p. in caso di re ato doloso (errore riferito al preciso contenuto delle circolari regolatrici della trasmissione al CSM di atti coperti dal segreto istruttorio): al contrario, l’organo disciplinare ha precisato che il giudice penale, nella sentenza oramai passata in giudicato,si era basato sul principio per cui l’ errat a interpretazion e di una legge diversa da quella penale deve essere sempre originata da errore scusabile (Cass. pen. 8 ottobre 2015, n. 43309) , ma ha poi spiegato che in base alcit. art. 20, comma 3, d.lgs. n. 109 del 2006 l’accertamento compiuto in sede penale non aveva valore vincolante.

Diversamente non si spiegherebbe la diffusa motivazione spesa per dar ragione della negligenza dell’incolpato.

6. — Esula , naturalmente, d al sindacato di legittimità l’accertamento di fatto della Sezione Disciplinare quanto alla negligenza dell’incolpato nel trattare «affari di ec cezi onale delicatezza» e al la gravità dell’inosservanza , da parte dello stesso , delle norme regolamentari del servizio giudiziario (argomentata sulla scorta della mancata conoscenza delle circolari unita all’omissione di qualsiasi preventiva ricerca volta ad accertarne l’esistenza e il contenuto).

Né una revisione del detto accertamento fattuale può trovare ingresso attraverso la censura motivazionale: come è noto, infatti, la denuncia, con ricorso per cassazione, del vizio di manifesta illogicità della decisione, in cui sarebbe incorsa la Sezione Disciplinare del CSM, può sollecitare la Suprema Corte esclusivamente a verificare se il giudice di merito abbia esaminato gli elementi e le deduzioni posti a sua disposizione ed abbia fatto corretto uso di regole logiche, massime di esperienza e criteri legali di valutazione, così da offrire razionale spiegazione dell'opzione decisionale fatta rispetto alle diverse tesi difensive, restando, invece, preclusa la possibilità di opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella decisione una diversa loro ricostruzione(Cass. Sez.

U. 19 aprile 2022, n. 12446; Cass. Sez.

U. 9 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
be violato le norme regolamentari che concernono la trasmissione al CSM delle notizie di reato e di tutti gli altri fatti concernenti magistrati (circolare del CSM del 13 gennaio 1994 e circolare del CSM del 5 ottobre 1995, che prevedono che ciò avvenga, da parte del Procuratore della Repubblica procedente, mediante comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministro della Giustizia, al Procuratore Generale della Repubblica presso Sez. U–RG 13290/2025 udienza pubblica10.2.2026 la Corte di Cassazione e al Comitato di Presidenza a mezzo di plico riservato), consegnando al dott. [OSCURATO:PERSONA] i già menzionati verbali di interrogatorio in copie informali, non sottoscritte. Al magistrato è stato anche ascritto l'illecito disciplinare di cui all’art. 4, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006: egli avrebbe tenuto la condotta di reato idonea a ledere l'immagine del magistrato, per la quale era stato sottoposto ad indagini preliminari ad opera della Procura di Brescia, ove era stato iscritto il procedimento penale per il reato previsto e punito dall’art. 326 c.p. perché, quale pubblico ministero in servizio presso la Procura di Milano, aveva rivelato notizie d'ufficio che dovevano rimanere segrete, consegnando al dott. [OSCURATO:PERSONA] i verbali di interrogatorio resi da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento di cui era coassegnatario. A seguito della sentenza penale del Giudice per l’udienza preliminare di Brescia — sentenza con cui il dott. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di cui all’art. 326 c.p. con la formula «perché il fatto non costituisce reato»— e della sentenza della Corte di appello di Brescia, passata in giudicato, che ha confermato tale pronuncia,è stato disposto lo stralcio del capo di incolpazione da ultimo menzionato. A PaoloStorari sono stat i infine contestati gli illeciti di cui all’art. 2, lett. d), 1 e 2, lett. c),del cit. d.lgs. n. 109 del 2006; da tali capi di incolpazione il magistrato è stato assolto dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura con sentenza n. 44 del 2025. Con la stessa pronuncia il dott. [OSCURATO:PERSONA] è stato i nve ce ritenuto responsabile per i primi due illeciti disciplinari ed è stata a lui irrogata la sanzione della censura. 2. ― La vicenda in cui si inscrivono i fatti oggetto di incolpazione è riassunta come segue nella sentenza impugnata. Presso la Procura di Milano pendeva il procedimento denominato «ENI-Nigeria», avente ad oggetto imputazioni di corruzione internazionale a carico di esponenti della società ENI. Da tale procedimento, a seguito delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ex manager della società, aveva avuto origine il Sez. U–RG 13290/2025 udienza pubblica10.2.2026 procedimento n. 12333/17 NGR, denominato «ENI - complotto», coassegnato al dott. [OSCURATO:PERSONA] alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Procuratore Aggiunto, teso a verificare se esponenti apicali di ENI fossero stati coinvolti nel «finto complotto» ordito da Armanna e dai consulenti legali Amara e Calafioreper influire sul primo procedimento (e cioè sul procedimento «ENI-Nigeria»). Amara, nel corso di alcuni interrogatori resi tra il 2019 e il 2020, aveva riferito dell'esistenza della c.d. [OSCURATO:PERSONA], un'associazione segreta della quale avrebbero fatto parte, a suo dire, magistrati, imprenditori, politici e forze dell'ordine. Il dott. [OSCURATO:PERSONA], a seguito di una corrispondenza via mail con il procuratore aggiunto dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], si convinse che tali dichiarazioni erano state ritenute dai propri superiori come dotate di un certo grado di attendibilità: aveva quindi avvertito la necessità urgente di effettuare indagini per vagliare la credibilità di Amarae «si era preoccupato della mancata iscrizione e dell'atteggiamento attendista percepito». Aveva quindi reputato utile parlare di questi fatti con [OSCURATO:PERSONA], consigliere del CSM al fine di individuare il percorso più opportuno da seguire a fronte delle inerzie investigative del Procuratore della Repubblica [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]. Come chiarito nella sentenza penale di primo grado, Storariavvertì la necessità di «segnalare una gestione delle indagini non del tutto appropriata» da parte dei nominati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di «comunicare al CSM il possibile coinvolgimento di magistrati (anche appartenenti alla medesima istituzione) in fatti gravissimi, per le valutazioni di competenza». Così, il dott. [OSCURATO:PERSONA] contattò telefonicamente il dott. [OSCURATO:PERSONA] per rappresentargli il problema e ottenne dallo stesso «rassicurazioni sulla possibilità di ricevere le informazioni in questione con la motivazione che non gli era opponibile il segreto in quanto membro del CSM». Seguì un incontro, presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] , in occasione del quale [OSCURATO:PERSONA] consegnò al consigliere del CSM una chiavetta USB con la riproduzione in formato worddei sei verbali di interrogatorio resi da Amara. Da ultimo, nel corso Sez. U–RG 13290/2025 udienza pubblica10.2.2026 di una conversazione a casa di [OSCURATO:PERSONA], questi diede consigli a [OSCURATO:PERSONA] sui comportamenti da tenere e, rilevata la particolare gravità dei fatti, affermò che si sarebbe occupato lui stesso di avvertire il comitato di Presidenza, il Procuratore Generale e l'allora vicepresidente del CSM, Ermini: ciò che poi avvenne. 3. ― Nella sentenza della Sezione Disciplinare si dà atto che il GUP di Brescia che avevaassolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui all’art. 326 c.p. avevarilevato che non si ravvisava l’elemento soggettivo del reato, e cioè il dolo nella rivelazione del segreto, in quanto l'imputato era incorso in un errore su norma extrapenale ex art. 47, comma 3, c.p. che aveva determinato un errore sul fatto. [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare era pervenuto a questa conclusione considerando che, ai fini dell'esclusione della punibilità, l'errata interpretazione di una legge diversa da quella penale deve essere sempre scusabile; il GUP aveva ritenuto quindi necessario operare una verifica al riguardo ed era pervenuto alla conclusione per cui l’errore doveva considerarsi tale: il dott. [OSCURATO:PERSONA] era infatti convinto a comunicare le informazioni coperte da segreto istruttorio a un soggetto legittimato a riceverle, avendo ricevuto rassicurazioni in tal senso dal dott. [OSCURATO:PERSONA], persona ritenuta particolarmente competente in ragione dell'incarico ricoperto e dei ruoli rivestiti all'interno dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Corte di Cassazione; il Giudice dell'udienza preliminare aveva inoltre tratto convincimento della scusabilità dell’errore dalla non univoca interpretazione delle circolari del CSM che regolamentano la trasmissione al Consiglio delle informazioni riservate di cui si dibatteva. La SezioneDisciplinare ha tuttavia osservato che i l dott. [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto con la formula«il fatto non costituisce reato» e che , a norma dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 109 del 2006,la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare solo quanto all'accertamento che «il fatto non sussiste» e «l’imputato non lo ha commesso». Ha rilevato che i l giudicato penale Sez. U–RG 13290/2025 udienza pubblica10.2.2026 non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi sia i presupposti delle rispettive responsabilità, sia i beni giuridici protetti,fermo restando il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità: onde , a fronte di una sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, sussiste va piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica dell’illecito disciplinare. Secondo la Sezione Disciplinare, d’altro canto, in sede penale si era valutata la scusabilità dell'errore sulla norma extrapenale alprecipuo fine di escludere il dolo ex art. 47, comma 3, c.p., «senza tuttavia giungere ad affermare che l'errore fosse inevitabile, né effettuare ulteriori valutazioni (non necessarie in quella sede) su eventuali profili di semplice negligenza nella osservanza dei doveri funzionali e di deontologia professionale rilevanti in ambito disciplinare».All’opposto, la fattispecie di illecito di cui all’art. 2, lett. u), d.lgs. n. 109 del 2006doveva considerarsi punita anche quando la divulgazione degli atti coperti da segreto era «dipendente da negligenza». Nella sentenza della Sezione D isciplinare , avendo riguardo all’illecito previsto dall’art. 2, lett. u),viene in sintesi rilevato : che g li atti rivelati al consigliere [OSCURATO:PERSONA] erano non solo coperti dal segreto e secretati, ma riguardavano vicende di estrema delicatezza della quale il dott.[OSCURATO:PERSONA] era ben consapevole; che t ale consapevolezza avrebbe dovuto suggerire all'incolpato, anche in ragione della sua qualità professionale e dell'esperienza pregressa, di agire con la massima prudenza e ponderazione; che in tal senso occorreva «seguire la strada maestra della via gerarchica immediata e doverosa per ogni sostituto procuratore della Repubblica che senta la necessità di ricevere consigli sulle iniziative da assumere a fronte di uno stallo investigativo ritenuto ingiustificatamente assunto dai suoi diretti superiori» e confrontarsi , quindi,col Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano, cui spettavano ilpotere di vigilanza e di controllo previsti dall’art. 6 del Sez. U–RG 13290/2025 udienza pubblica10.2.2026 d.lgs. n. 109 del 2006; che l’incolpato , p er non incorrere in un comportamento connotato da negligenza,avrebbe dovuto in alternativa interpellare il dott. [OSCURATO:PERSONA] « attraverso l'esposizione del problema in termini generali, senza rivelare gli atti di indagini o le notizie secretate, in ogni caso informandosi più approfonditamente sulle eventuali procedure da seguire e,in ultima analisi, utilizzando una forma, anche irrituale, ma non intenzionalmente destinata a rimanere ‘sotto traccia’ nella sua genesi,nei suoi sviluppi e nelle sue conseguenze» co me la consegna delle copie integrali, estratte dal proprio computer, dei sei verbali contenenti le dichiarazioni di Amara. Quanto all’illecito contemplato dall’art. 2, lett. n), relativo alla grave violazione delle norme regolamentari, delle direttive o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti, la Sezione Disciplinare ha richiamato le circolari del CSM nn. 510 del 13 gennaio 1994 e 13862 del 5 ottobre 1995, secondo cui la trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura delle notizie di reato, nonché di tutti gli altri fatti e circostanze concernenti magistrati che possano avere rilevanza rispetto alle competenze del Consiglio, spetta al Procuratore della Repubblica che procede, per il tramite del Procuratore Generale, e deve avvenire a mezzo di plico chiuso e riservato indirizzato, tra l'altro, al Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura: ha spiegato che, in base alla circolare del 1994, il CSM può acquisire atti coperti da segreto istruttorio ma che le informazioni devono essere comunque trasmesse con le modalità indicate. Nel provvedimento impugnato viene bensì riconosciuto che il GUP, nella sentenza penale, aveva rilevato che le circolari avevano dato luogo a dubbi interpretativi, rimasti immutati dopo la riforma dell'ordinamento giudiziario del 2006; si spiega, nondimeno, che tali dubbi concernevano l'opponibilità del segreto al CSM e ai componenti dello stesso, non le modalità di trasmissione a tale organo delle notizie riservate e di quelle coperte da segreto. [OSCURATO:PERSONA] ha poi Sez. U–RG 13290/2025 udienza pubblica10.2.2026 attribuito rilievo alla dichiarata mancata conoscenza, da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA], delle circolari e delle modalità di trasmissione delle informazioni in questione al Consiglio e alla circostanza relativa alla mancata preventiva ricerca dell’esistenza e del contenuto delle dette circolari, reputando che tali evenienze costituissero «elementi sufficienti per affermare la grave negligenza» della condotta dell'incolpato, a prescindere dalla pur rilevante ambiguità e difficoltà di interpretazione delle stesse, «essendo quantomeno intuibile con la normale diligenza e perizia richieste ad un magistrato che, ove si intenda investire un organo di rilevanza costituzionale di questione delicate e riservate, vi siano delle procedure da seguire»; in tal senso, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto confidare nella generica rassicurazione fornitagli da Davigoma avrebbe dovuto quantomeno interrogare specificamente sul punto lo stesso. In conclusione, secondo la Sezione Disciplinare, se l’incolpato si fosse attivato nella ricerca e nella informazione spendendo, così, una diligenza minima, ben avrebbe potuto conoscere le circolari e valutarne la portata; né l'illecito poteva essere escluso dalla circostanza, emersa in sede penale, per cui la maggior parte degli altri consiglieri del CSM non era a conoscenza della procedura prevista: e ciò perché il dott. [OSCURATO:PERSONA], a differenza dei detti consiglieri, era il soggetto attivo della condotta e come tale tenuto a conoscere e ad acquisire preventiva conoscenza delle procedure da seguire. 4. — Contro tale pronuncia il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo sono denunciate l'inosservanza e l'erronea applicazione dell’art. 653 c.p.p. per violazione del vincolo di immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità effettuato nel giudizio penale in relazione alla ritenuta sussistenza degli illeciti Sez. U–RG 13290/2025 udienza pubblica10.2.2026 disciplinari di cui agli artt. 1, 2, lett. u), e 2, lett. n., d.lgs. n. 109 del 2006. Con riguardo al primo capo di incolpazione — relativo alla violazione dell’art. 2, lett. u) — si deduce che la previsione contenuta nell’art. 20 d.lgs. n. 109 del 2006, che circoscrive l'efficacia di giudicato della sentenza di assoluzione penale alla sola ipotesi di assoluzione perché «il fatto non sussiste» o perché «l'imputato non lo ha commesso», non consente al giudice disciplinare di superare il limite di immutabilità dell'accertamento dei fatti compiuti in sede penale impedendone una ricostruzione alternativa: per quanto l'organo disciplinare potesse valutare i fatti autonomamente, avrebbe dovuto comunque tener conto di quanto accertato avanti al giudice penale in termini di non rimproverabilità della condotta: si rileva che quanto era stato accertato come scusabile e inevitabile dal GUPnon poteva essere considerato negligente in sede disciplinare. In tal senso, si assume essere «forzata e in contrasto con quanto accertato esplicitamente in sede penale l'individuazione del dott. [OSCURATO:PERSONA] come soggetto che avrebbe dovuto rivisitare criticamente le indicazioni che gli erano state fornite dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che, per non averlo fatto, ha tenuto un comportamento negligente e disciplinarmente sanzionabile». È spiegato che il convincimento erroneo dell'odierno ricorrente non nasceva da una ragione interna a lui addebitabile, ma come conseguenza dell'interlocuzione lecita con un soggetto attendibile sotto il profilo istituzionale, che ebbe esplicitamente a rassicurarlo circa la non opponibilità del segreto investigativo ai singoli componenti del Consiglio e a invitarlo a recarsi presso la sua abitazione per rappresentargli più compiutamente la questione. Con riguardo al capo di incolpazione relativo all’illecito di cui all’art. 2, lett. n), viene osservato che la Corte di appello di Brescia, in sede penale, ha di fatto escluso qualsiasi rimprovero a Storariper ciò che specificamente attiene alla prospettata grave violazione delle circolari del CSM. Ha rilevato, in proposito, che come chiarito da detta Corte, «quanto al soggetto legittimato a Sez. U–RG 13290/2025 udienza pubblica10.2.2026 veicolare la notizia, la circolare del 1994 parla esclusivamente di pubblico ministero che procede; quanto alla forma del plico riservato, la forma in sé era solo volta, in astratto, a limitare il rischio di fughe di notizie». In definitiva, secondo il ricorrente, la Sezione Disciplinare, nel ritenere lui responsabile per aver agito con imprudenza, superficialità e scarsa ponderazione, con riferimento al primo capo di imputazione, e per grave negligenza, con riferimento al secondo, «ha esorbitato il limite dell'immutabilità dei fatti accertati in sede penale che, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, ha abbracciato un perimetro ben più ampio di quello specificamente attinente al perfezionamento della condotta tipica del reato doloso addebitato». Col secondo motivo si oppone l'inosservanza e l'erronea applicazione dell’art. 653 c.p.p. p er violazione del vincolo di immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità effettuato nel giudizio penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell’illecito disciplinaredi cui a ll’ art. 2, lett. n ) , d.lgs. n. 109 del 2006 i n ragione della inconciliabilità logica del ritenuto giudizio di gravità della violazione di norme regolamentari rispetto a quanto accertato ed affermato in sede penale; si prospetta altresì la violazionedell’art. 606, lett. e),c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione rispetto ai fatti accertati in sede penale,e specificamente ricostruiti nelle sentenze del GUP di Brescia e della Corte di appello di Brescia;si lamenta, infine, la violazionedell’art. 606 c.p.p. per erronea applicazione dell’art. 2, lett. n),del d.lgs. n. 109 del 2006 in relazion e all a ritenuta gravità delle violazioni regolamentari oggetto di contestazione.L’istante si duole che la decisione impugnata conferisca rilievo alla mancata presa di conoscenza delle circolarie all'inosservanza del dettato letterale dell e medesime sulle modalità di trasmissione al C SM delle informazioni riservate:oppone che in tal modo si sarebbe trascurato di considerare che il profilo della scusabilità dell'errore, esaminato dal giudice penale, Sez. U–RG 13290/2025 udienza pubblica10.2.2026 concerneva anche tali profili.Si rileva c he il giudizio di gravità della negligenza contestata all'incolpato assumerebbe « una evidente colorazione di illogicità»e sarebbe « manifestamente in contrasto c on quanto accertato in sede penale comportando la necessità di annullare, sul punto, la decisione impugnata». In esito alla trattazione dei detti motivi il ricorrente svolge ulteriori considerazioni sul valore che riveste l’ignoranza o l'errore, sia che esso riguardi la previsione incriminatrice in quanto tale, sia che concerna una disposizione che la norma penale richiama o semplicemente presuppone. Evocando l’arresto di Corte cost. 24 febbraio 1995, n. 61, l’istante osserva che l’ignoranza o l’errore in questione assume comunque rilievo «in tutti i casi in cui la mancata od erronea conoscenza del dato normativo inteso questo in tutte le sue componenti sia dipesa da cause che hanno reso inevitabile quella ignoranza o quell'errore». In tal senso, egli evidenzia che l’accertamento sul carattere non colposo dell’errore in cui era incorso era stato operato nella sede giurisdizionale penale e risultava non più contestabile. 2. — Il ricorrente si duole, in sintesi, della rivalutazione, ad opera della Sezione Disciplinare, del profilo della inescusabilità dell’errore scrutinato in sede penale: errore in cui egli era incorso nel trasmettere al dott. [OSCURATO:PERSONA] atti del procedimento penale coperti dal segreto, nell’inosservanza di quanto stabilito dalle richiamate circolari del CSM del 13 gennaio 1994 e del 5 ottobre 1995. 3. ― A norma dell’art. 20, comma 3 , d.lgs. n. 109 del 2006, la sentenza penale irrevocabile di assoluzioneha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. La scelta legislativaè nel senso di stabilire c he col passaggio in giudicato della pronuncia di assoluzione diventi irretrattabile l'accertamento penale, ma solo con riguardo all'insussistenza del fatto Sez. U–RG 13290/2025 udienza pubblica10.2.2026 e alla non riferibilità del medesimo all'incolpato. Il giudice disciplinare, dunque, nel procedimento di cui è investito, incontra il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialitàe resta libero di operare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale anche con riferimento alle assoluzioni rese con le formule sopra indicate. Esemplari, al riguardo, alcun e pronunce diquesta Corte: così, Cass. Sez. U. 9 luglio 2015, n. 14344 , con riguardo alla condotta di abusivo uso personale del telefono cellulare di servizio, in cui è stato evidenziato che la definizione del procedimento penale con la formula «perché il fatto non sussiste»per difetto di danno economico tale da configurare l'elemento materiale del delitto di peculato non preclude la valutazione ai fini disciplinari delle condotte effettivamente accertate, attesa la diversità di bene giuridico tutelato(nell’un caso il principio di buona amministrazione, nel l'altro l'immagine e il prestigio della magistratura);può citarsi, altresì, Cass. Sez. U. 16 luglio 2021, n. 20385, in fattispecie di assoluzione del magistrato, per insussistenza del fatto, dai reati di concussione e violenza sessuale, e in cui l’accertamento penale quanto al fatto che l’incolpato, nella sua veste di pubblico ministero, abbiaintrattenuto una relazione sentimentale con il coniuge di persona da lui sottoposta a richiesta di misura cautelare personale è stato valori z zato con riferimento alla responsabilità disciplinare dell’incolpato per violazione dell'obbligo di astenersi. L’organo di giustizia disciplinare è parimenti svincolato dal giudicato penale con riguardo all’accertamento, a lui demandato, circa la colpevolezza della condotta posta in essere dal magistrato nel caso in cui quest’ultimo sia assolto in sede penale con la formula « il fatto non costituisce reato».È, questo, un banale corollario applicativo della prescrizione contenuta nel cit. art. 20,comma 3, che trova del resto riscontro, nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, in relazione alla disciplina vigente in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. Sez. U–RG 13290/2025 udienza pubblica10.2.2026 109 del 2006: così, con riferimento all’originario testo dell’art. 653, comma 1, c.p. p ., secondo cui l a sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento aveva efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, queste Sezioni Unite ebbero a ritenereche la pronuncia di annullamento senza rinvio perché « i l fatto non costituisce reato», pronunciata dalla Corte di Cassazione, non esplicasse efficacia, ai sensi della norma da ultimo citata , nel procedimento disciplinare e non precludesseuna diversa valutazione, in tale procedimento, della medesima condotta(Cass. Sez. U. 3 giugno 1993, n. 6179, la quale, in presenza di una assoluzione dal delitto di omessa denuncia, ha ritenuto corretto l’operato dell’organo disciplinare che aveva basato la decisione di condanna sull’atteg gi amento «estremamente superficiale e carente di correttezza professionale» del magistrato: nellaspecie, la Sezione Disciplinare aveva fondato il proprio giudizio sul dato della consapevolezza della serietà di una proposta di corruzione che nella sentenza penale era stata radicalmente esclusa). 4. — Il rinnovato apprezzamento dell’elemento soggettivo della condotta, sotto il profilo disciplinare,trova dunque fondamento in una norma, il cit. art. 20, comma 3, d.lgs. n. 109 del 2006, che assicura la piena autonomia del giudizio della Sezione Disciplinare quanto all’esistenza del dolo e anche della colpa , di regola sufficiente per configurare l’illecito il cui accertamento è demandato a tale organo. Ed è, questa, una scelta legislativa del tutto ragionevole e comprensibile , tenuto conto che la colpevolezza del comportamento del magistrato deve misurarsi con la specificità di una responsabilità che non è sovrapponibile a quella penale, avendo riguardo alla f inalità della giustizia disciplinare. La giustizia disciplinare è infatti diretta ad assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale e , proprio per essere riferita ai magistrati , riceve una sua precisa Sez. U–RG 13290/2025 udienza pubblica10.2.2026 connotazionedalla peculiare posizione di quanti rivestano tale qualità. Come rammentato dalla Corte costituzionale, infatti, ai magistrati «è affidata in ultima istanza la tutela dei diritti di ogni consociato»e la loro condotta deve essere tale da non minare «la fiducia dei consociati nel sistema giudiziario, che è valore essenziale per il funzionamento dello Stato di diritto»(Corte cost. sent. n. 197 del 2018 ) . Occorre considerare che la responsabilità disciplinare è configurata avendo riguardo a plurime condotte idonee a ledere in via immediata specifici beni giuridici — come il corretto ed efficace funzionamento del servizio giudiziario, nel caso dell’illecito di cui all’art. 2, lett. n), o il suo svolgimento nel rispetto del principio del riserbo programmaticamente contemplato dall’art. 1, declinato specificamente con riguardo ad attività particolari, nel caso dell’illecito di cui all’art. 2, lett. u) — e a compromettere, per tale via , quella fiducia risposta dalla comunità nell’operato dei magistrati, di cui si è appena detto. È pertanto del tutto naturale che la « rimproverabilità », e cioè la possibilità di deplorare, sul piano della colpevolezza, la condotta del magistrato , debba essere vagliata prescindendo dall’accertamento de lla responsabilità penale dello stesso,guardando, piuttosto, agli standard di comportamento richiesti dai doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, r i servatezza , equilibrio e rispett o del la dignità della personaattraverso cui, nell’esercizio della funzione giurisdizionale, vannopreservati i beni giuridici di volta in volta tutelati dalle singole norme disciplinari: doveri la cui osservanza alimenta l’aspettativa dei consociati nel buon operatodi quanti sono impegnati nello svolgimento di tale funzione. 5. — N é appare centrato il rilievo, formulato dal ricorrente, per cui la sentenza della Sezione Disciplinare avrebbe fatto impropria applicazione di una giurisprudenza penale(Cass. pen. 30 gennaio 2024, n. 20259) secondo cui sarebbe esclus a la rilevanza del giudizio di scusabilità dell’errore sul portato della norma extrapenale di cui all’art. Sez. U–RG 13290/2025 udienza pubblica10.2.2026 47, comma 3, c.p. in caso di re ato doloso (errore riferito al preciso contenuto delle circolari regolatrici della trasmissione al CSM di atti coperti dal segreto istruttorio): al contrario, l’organo disciplinare ha precisato che il giudice penale, nella sentenza oramai passata in giudicato,si era basato sul principio per cui l’ errat a interpretazion e di una legge diversa da quella penale deve essere sempre originata da errore scusabile (Cass. pen. 8 ottobre 2015, n. 43309) , ma ha poi spiegato che in base alcit. art. 20, comma 3, d.lgs. n. 109 del 2006 l’accertamento compiuto in sede penale non aveva valore vincolante. Diversamente non si spiegherebbe la diffusa motivazione spesa per dar ragione della negligenza dell’incolpato. 6. — Esula , naturalmente, d al sindacato di legittimità l’accertamento di fatto della Sezione Disciplinare quanto alla negligenza dell’incolpato nel trattare «affari di ec cezi onale delicatezza» e al la gravità dell’inosservanza , da parte dello stesso , delle norme regolamentari del servizio giudiziario (argomentata sulla scorta della mancata conoscenza delle circolari unita all’omissione di qualsiasi preventiva ricerca volta ad accertarne l’esistenza e il contenuto). Né una revisione del detto accertamento fattuale può trovare ingresso attraverso la censura motivazionale: come è noto, infatti, la denuncia, con ricorso per cassazione, del vizio di manifesta illogicità della decisione, in cui sarebbe incorsa la Sezione Disciplinare del CSM, può sollecitare la Suprema Corte esclusivamente a verificare se il giudice di merito abbia esaminato gli elementi e le deduzioni posti a sua disposizione ed abbia fatto corretto uso di regole logiche, massime di esperienza e criteri legali di valutazione, così da offrire razionale spiegazione dell'opzione decisionale fatta rispetto alle diverse tesi difensive, restando, invece, preclusa la possibilità di opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella decisione una diversa loro ricostruzione(Cass. Sez. U. 19 aprile 2022, n. 12446; Cass. Sez. U. 9 giu