CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 18204/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13283 /20 1 9 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generaledello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12(PEC: ags.r [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. Ben e detto Santacr oce , domiciliata presso la Studio LegaleTributario [OSCURATO:PERSONA] in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n.22 (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); - controricorrente – Oggetto: criteri interpretazione contrattuale – daziindogana Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Lombardia n. 5218 / 07 / 1 8 depositata in data 28 / 11 /20 1 8 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a società contribuente impugnava l'avviso di accertamento emesso dall' A genzia delle Dogane di Milano in relazione ad operazioni di importazione perfezionate nell'anno 2012 sul presupposto che nella determinazione del valore delle merci in dogana non fosse stato incluso l'ammontare che la società era tenutaa pagare a titolo d i royalties alle controparti contrattuali per l'utilizzo e lo sfruttamento in Italia di marchi di fabbrica prodottie know - how posseduti dalle controparti ; - l a CTP rigettava il ricorso ; - appellava la società ; - con la pronuncia qui impugnata il giudice dell'appello ha accolto l'impugnazionee riformato la sentenza di primo grado ; - ricorre a questa Corte l’ Agenzia delle d ogane e dei monopoli con atto affidato a tre motivi di ricorso ; resiste con controricorso GIOCHIPREZIOSI s .p.a.; Consideratoche: - i l primo motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata per violazionedell'art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 per omessa pronuncia e ultrapetizione con riguardo ad alcuni contrattioggetto di esame, p er avere la CTR mancato di prendere in esame i contratti Perez e Pokémon , rilevanti nel presente giudizio,da un lato, e dall'alto per aver esaminato i contratti [OSCURATO:PERSONA] , quest’ultimo esclusi dalla controversia; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il motivo difetta di specificità e localizzazione ed è pertanto inammissibile; - dal contenuto della censura deriva che era onere di parte ricorrentetrascrivere o produrre a questa Corte gli atti di merito (gli avvis i di accertamento a tali fini rilevanti e i ricorsi della società contribuente che ne costituivano atto di impugnazione) daiquali questa Corte sarebbe stata messa in grado di evincere lapertinenza o meno dei contratti di cui al motivo con i rilievi dell’Ufficio,e conseguentemente il rispetto o meno del perimetro delmeritus causae da parte della CTR; - il secondo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere il giudice dell'appello erroneamentemancato di dichiarare inammissibile l'appello della società contribuente a fronte d el mancato richiamo dei singoli contrattie delle clausole che provino il controllo, secondo la CTP, daparte del licenziante; - il motivo è inammissibile, ancora per difetto di specificità e localizzazione; - a fronte del tenore del mezzo di impugnazione, era analogo onere diparte ricorrente trascrivere il ricorso per Cassazione o produrre aquesta Corte l'atto di gravame avversario dal quale il C ollegio sarebbe stato posto in grado di verificare l'indicazione dei contrattidi cui al motivo; - in ogni caso poi il motivo è privo di fondamento, poiché dalla lettura della sentenza impugnata si evince chiaramente come giudice di secondo grado abbia potuto prendere in esame il contenuto di tali contratti, le cui clausole sono diffusamente esaminate dalla CTR; perciò , può escludersi ogni difetto di specificitàdell'impugnazione poiché il contenuto delle censure di merito da essa proposte è risultato evidentemente con tutta Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 facilitàcomprensibile da parte del giudice del gravame che ne ha fattoanalitico esame ; - il terzo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazionedegli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c . nonché degli artt.29 e 32 del CDC, degli artt. 157, 159 c, 160 e 143 del Reg. toCEE/2454/1993 nonché degli artt. 1362 e seguenti c.c. e dei principi di ermeneutica contrattuale per avere il giudice dell'appelloerroneamente ritenuto insussistente il controllo del licenziante sul produttore/venditore, apparendo invece dimostrato, secondo parte ricorrente, il rapporto diretto tra licenziante e produt tore/venditore che si viene a creare anche pereffetto del c.d. “accordo del fabbricante” sia perché – sempre secondo la prospettazione del ricorrente - è indiscutibile il controllo diretto ed indiretto e sostanziale che le licenzianti operano sulla produz ione distribuzione dei prodotti licenziati nonché sulla condotta contrattuale del licenziatario e tramite questoultimo anche sul produttore ; - - va ricordato che c on le recenti sentenze 21 gennaio 2021, n. 1041,9 ottobre 2020, n. 21775 e 16 ottobre 2020, n. 22480 , questala Corte di Cassazione ha precisato che, per affermare la presenzadi un “controllo sul produttore” , occorre avere riguardo aicriteri interpretat ivi individuati dalla Commissione europea nel Commenton. 11 della “Raccolta dei testi approvati dal Comitato delcodice doganale” (Taxud/800/2002) ; - t ale Commento rappresenta una vera e propria fonte di soft law dell’Unioneeuropea, che individua una serie di situazioni di fatto daprendere in considerazione per stabilire se i diritti di licenza assumonorilievo o meno ai fini della tassazione doganale ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - - di recente anche dallaCorte di Giustizia ( CGUE, sentenza 9 luglio 2020, causa C - 76/19, [OSCURATO:PERSONA] ), un solo indice non è sufficiente per configurare una “condizione di vendit a” , essendo invece necessariauna combinazione di più fattori ; - - ncora di recente, si è chiarito che (Cass. Sez.5, Sentenza n. 10685 del 05/06/2020) proprio un tema di dazi doganali, nella determinazione del valore delle merc i indogana ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913 del 1992 (vigente"ratione temporis") e degli artt. 159 e 160 del DAC, deve tenersi conto, oltre che del valore economico reale della merce importata, anche dei diritti di licenza, purché non inclusi nel prezzo,riferiti alla suddetta merce e dovuti quale condizione per la ven dita di quest'ultima, rilevando per la sussistenza di tale ultimo presupposto, indipendentemente da un'espressa previsionetra le parti, il fatto che il licenziante sia in grado di esercitarepoteri di controllo e orientamento, di fatto o di diritto, anchesu singoli segmenti del processo produttivo, come quello dell'approvazionepreventiva dei fornitori scelti dal licenziatario ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - - la violazione della normativa doganale viene qui declinata dal motivo di ricorso attraverso la deduzione della violazione dei criteri ermeneutici utilizzati dal giudice del gravame. Invero, il ricorrente, al fine di considerare ricompresi nelvalore di transazione delle merci in dogana i diritti di licenza, benché non inclusi nel prezzo, quale condizione «implicita» per la vendita indipendente da un'espressa previsione tra le part i (Cass.,Sez. V, 5 giugno 2020, n. 10685), nonché (trattandosi di beni prodotti da terzi) al fine di individuare la sussistenza del poteredi controllo sul produttore da parte del licenziante (Cass., Sez.V, 21 giugno 2019, n. 16695), censura l'esegesi co mpiuta analiticamente dalla CTR in ordine alle clausole contrattuali indicate nel motivo in esame sulla base del cui esame è stata esclusala sussistenza della ricomprensione dei diritti di licenza nel valore di transazione (Cass., Sez. V, 31 maggio 2019, n. 14990); - richiamato il principio secondo cui la denuncia di un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazionedi una clausola contrattuale richiede non solo il richiamo nel parametro normativo delle regole di diritto comune di interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss. cod. civ.),ma anche la specificazione dei canoni interpretativi che in concretosi assumano violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni(Cass., 27 giugno 2018, n. 16987; Cass., Sez. III, 28novembre 2017, n. 28319) ; - l a censura , in questo caso, urti contro le argomentazioni esposte dalla CTR la quale, operandoper vero nel rispetto dei c riteri di cui agli artt. 1362 c.c.,ha prima analiticamente e poi complessivamente esaminato con cura i regolamenti contrattuali concludendo che “ l'unico controlloche i licenzianti possono esercitare è quello del controllo dellaqualità della merce prodot ta ”; “ i rapporti di controllo legano unicamente licenziante licenziatario non coinvolgono il terzo produttore”(pag. 6); “ emerge un dato chiaro e cioè che non vi siaalcun elemento tale da far ritenere che il terzo produttore non sarebbedisposto a vendere se la licenziataria non adempisse al suoimpegno nei confronti della licenziante ” ( p ag. 7); “ nessuna altra delle clausole citate dall'ufficio conduce a diverse interpretazioni posto che le clausole del contratto citato dall'agenzia si riferiscono a quei c ontrolli di qualità e di comportamento del produttore di cui più avanti si creerà la portata” (pag. 7); “ dall'esame delle clausole evidenziate di ingenerale dei contratti emerge che il legame contrattuale coinvolge la licenziante e la licenziataria ma ness una clausola inducea ritenere che il terzo produttore non sarebbe disposto a vendere se la licenziataria non pagarsi diritti di licenza alla licenziante.manca in sostanza l'indicatore sufficiente necessario per ritenersi applicabile al valore in dogana i l corrispettivo da pagarsi per i diritti di licenza ”; (pag. 8); “ i licenzianti non Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 impongonoi produttori terzi alla licenziataria n é ne indirizzano la scelta non impongono nemmeno l'utilizzo di determinate materialio particolari componenti : la licenziata ria resta libera di scegliere il produttore terzo senza alcun vincolo se non quello , unico, più volte indicato della necessaria “ qualità ” della merce prodotta e commercializzata ” (pag. 9); “ il bene oggetto della importazione è il frutto di una mera esecuzione di un ordine di realizzare prodotti conformi a modelli forniti dallo stesso committente e a sua volta autorizzato dal titolare del diritto” (sottolineaturanell’originale pag. 9); - in ultimo, la CTR conclude che “ dall'esame puntuale riportato piùsopra appare chiaro che nei contratti qui esaminati non vi è alcuncontrollo che n on sia un mero controllo di qualità nel senso chiaritonella prima parte di questa disamina”; - la CTR ha quindi utilizzato per primo strumento interpretativo il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, in quanto solo ove esso risulti ambiguo poteva farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.; - ancora, essa ha rispettato il criterio logico - sistematico di cui all'art.1363 c.c. che impone di desumere la comune intenzione delle parti dall'esame complessivo delle diverse clausole, non essendoconsentito, peraltro, estendere le previsioni contrattuali acasi non previsti mediante l'analogia, contemplata dall'art. 12, comma 2, prel. c.c. per le sole norme di legge (Cass. Sez.1, Ordinanza n. 8630 del 26/03/2021) ; - alla luce di tali elementi e in forza delle sopra espresse considerazioni,deve concludersi che l a censura viene a risolversi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9 nellamera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quellaaccolta nella sentenza impugnata e pertanto risulta priva di fondamento (in argomento Cass. Sez.5, Sentenza n. 22480 del 16/10/2020 , resa tra le stesse partidel presente giudizio in altra vice nda analoga); - pertanto, il ricorso va rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; -