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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 29212/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Catanzaro del 07/10/2025.visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.

D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza pronunciata in data 07/10/2025, la Corte di appello diCatanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 13/11/2023,che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena condizionalmente sospesa dimesi sei di reclusione ed euro 350 di multa in ordine al delitto di cui all’art. 349cod. pen..2.

Avverso la sentenza l’imputata, tramite il proprio difensore di fiducia,propone ricorso per cassazione.Con il primo e unico motivo di ricorso, lamenta violazione degli articoli 349,350 e 361 cod. pen..La sentenza ha sostanzialmente sanzionato la ricorrente per colpa, posto cheessa non è proprietaria del veicolo e questo è stato, a sua volta, ritrovatoabbandonato.La Corte territoriale non spiega perché sarebbe sussistente il dolo del reatodi violazione dei sigilli anziché quello dell’illecito amministrativo di cui all’articolo350 cod. pen..Del tutto inconferente è poi il rilievo secondo cui sussisterebbe un rapportodi specialità tra l’articolo 349 e l’articolo 361 cod. pen..3.

Il procedimento, inizialmente assegnato alla Settima Sezione penale, indata 22 maggio 2026 è stato riassegnato alla Terza Sezione, tabellarmentecompetente, per la non manifesta infondatezza del ricorso.Nel frattempo, l’imputata, tramite l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava,per l’udienza di Settima Sezione, memoria in cui contestava la rilevatainammissibilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2.

La sentenza impugnata e quella di primo grado hanno chiarito in punto difatto che, all’atto del fermo amministrativo del veicolo BMW 320 tg. [OSCURATO:TARGA], lavettura era condotta da tale [OSCURATO:PERSONA] (sprovvisto di patente di guida),mentre la [OSCURATO:PERSONA], nominata quale custode del mezzo, era passeggera dello stessoe fidanzata del conducente.All’atto della nomina, la ricorrente era stata intimata di custodire il veicoloall’interno del parcheggio privato ubicato in Catanzaro, Via G. da Verrazzano 42(pag. 2 sentenza di primo grado).La vettura veniva invece rinvenuta all’interno di un campo sito in agro delcomune di Amaroni, in località Petruso.3.

In diritto, la pronuncia di appello fonda l’affermazione di responsabilità sulrilievo che il veicolo, affidato alla custodia dell’imputata, fu rinvenuto in luogodiverso da quello di custodia, ritenendo tale circostanza di per sé indicativa dellaviolazione dell’obbligo di immodificabilità del bene.In ordine all’elemento soggettivo, si limita ad affermare la consapevolezzadell’imputata sulla base della natura della condotta, richiamando la sufficienzadel dolo generico e citando una pronuncia di questa Corte (Sez. 6, n. 13087 del18/02/2025, Sottile, Rv. 287930 - 01), secondo cui «il delitto di cui all'art. 349cod. pen. si perfeziona con qualsiasi condotta idonea a eludere l'obbligo diimmodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell'avvenutosequestro, sempre che l'autore del fatto sia stato comunque edotto del vincoloposto sul bene».La prima sentenza, poi, a pagina 4, evidenzia come la conclusione raggiuntanon appaia smentita da alcuna evidenza istruttoria di segno contrario, neppureconsistita in una ricostruzione alternativa da parte dell’imputata, che, noncomparendo, si è volontariamente sottratta al confronto dibattimentale.4.

La ricorrente appunta la sua principale doglianza sulla dedotta sussistenzadell’illecito amministrativo di cui all’articolo 350 cod. pen..[OSCURATO:PERSONA], in ordine ai rapporti tra l’articolo 349 e l’articolo 350 cod. pen.,evidenzia che nella giurisprudenza della Corte è dato rinvenire due distintiapprodi interpretativi.4 . 1 .

S e c o n d o u n p r i m o o r i e n t a m e n t o(Sez. 3, Sentenza n. 29040 del 20/02/2013, Conti, Rv. 256670 – 01; Sez. 3, n.19424 del 24/05/2006, Donato, Rv. 233830 – 01; Sez. 3, n. 2989 del28/01/2000, Capogna, Rv. 215767; Sez. 6, n. 4815 del 26/02/1993, Pistillo, Rv.194548), il custode giudiziario - per la sua qualità di soggetto destinatario di unospecifico obbligo di vigilanza sulla cosa affinché ne venga assicurata o conservatal’integrità - risponde della violazione di sigilli a meno che non dimostri che siverta in ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore.4.2.

Secondo diverso e più restrittivo orientamento (Sez. 3, n. 7371 del13/07/2016, dep. 2017, Marra, Rv.269192 – 01; Sez. 3, n. 50984 del10/10/2013, Saladino, Rv. 257920; Sez. 3, n. 16900 del 19/03/2015, Rv.263406), ai fini della configurazione del reato di violazione di sigilli previstodall’art. 349, secondo comma, cod. pen., nei confronti di colui che ha in custodiala cosa, la prova della sussistenza del dolo, che differenzia tale ipotesi delittuosadall’agevolazione colposa sanzionata amministrativamente dall’art. 350 cod.pen., deve essere fornita dalla pubblica accusa e non può essere desunta dallanegligenza e trascuratezza del custode; tuttavia, è onere di quest’ultimo addurregli elementi specifici che gli hanno impedito di attivarsi, qualora risulti accertatoche egli, benché direttamente a conoscenza della effrazione dei sigilli, abbiaomesso di avvertire dell’accaduto l’autorità.Si è in proposito affermato (Sez. 3, n. 31156 del 04/03/2014, Mancusi,n.m.) che «il reato di violazione di sigilli punito dall'art. 349 cod. pen. sidistingue dalla ipotesi di agevolazione colposa di cui all'art. 350 per l'elementopsicologico, poiché quest'ultima norma comprende tutte le ipotesi ditrascuratezza e negligenza imputabili al custode, mentre l'ipotesi di cui all'art.349 cod. pen. si caratterizza per la condotta del custode dolosamente diretta aporre in essere la violazione (Sez. 6, n. 6246 del 01/03/1984, Amodio, Rv.165146; Sez. 3, n. 1945, del 24/11/1993, Cavagnoli, Rv. 197265; Sez. 3, n.22784 del 05/03/2004, Castiello, Rv. 228611; Sez. 3, n. 50984 del 10/10/2013,Saladino, Rv. 257920)».Trattandosi di reato doloso, in altre parole, la sussistenza dell’elementopsicologico non potrebbe essere ritenuta in re ipsa, ma deve essere oggetto dispecifico accertamento e della relativa prova deve farsi carico la pubblica accusa,non potendo esserne onerato l’imputato.A tal fine, la prova dell’elemento psicologico del reato può esser tratta daogni elemento utile allo scopo, purché il convincimento del giudice sia supportatoda motivazione logica, coerente e fondata su fatti concreti, e all’imputato nonvenga surrettiziamente attribuito il compito di colmare l’eventuale vuotoprobatorio che dovesse essere causato da indagini carenti sullo specifico punto.Tale secondo orientamento si fonda, in sostanza, sulla considerazione dellanatura necessariamente dolosa del reato di cui all’art. 349, cod. pen., la provadella cui sussistenza, sotto il profilo soggettivo, non può essere elusa mediante ilricorso a formule che, a fronte di un addebito formalmente doloso, dissimulinoun rimprovero per un atteggiamento sostanzialmente colposo.4.3.

Sul punto, il [OSCURATO:PERSONA], se da un lato conferma l’impossibilità di prevederequalsivoglia forma di responsabilità «oggettiva», o meramente «colposa», incapo al custode, dall’altro evidenzia la necessità di non frustrare di fatto la ratiodell’istituto, consentendo allo stesso – attraverso una interpretazione «a maglielarghe» della norma incriminatrice - di porre in essere condotte totalmentenegligenti ed omissive che, in ultima analisi, sterilizzerebbero la portata dellanorma.In proposito deve essere evidenziato come la nomina del custode, cheassume la qualifica di pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 9964 del 17/04/1985, Sartori,Rv. 170885 - 01), pone in capo allo stesso un dovere giuridico di impedire che ilfatto si verifichi: in altre parole, una posizione di garanzia, che, tuttavia, è tipicoparadigma strutturale di attribuzione della responsabilità dei reati omissivicolposi.Per evitare «tensioni» del sistema di imputazione della responsabilità,correndo il rischio, per un verso, di cedere alla tentazione di scivolare versoforme occulte di responsabilità oggettiva, e, per altro verso, di svuotare dicontenuto gli obblighi del custode, rendendo il dolo (ancorché generico) oggettodi probatio diabolica da parte del pubblico ministero, questa Corte, in alcunepronunce ha ritenuto necessario considerare il rapporto di protezione che lalegge impone tra il custode e la res come un «obbligo di attivazione», il quale siarticola in modo «bidirezionale»: prima che il reato venga compiuto, mediante laprevisione di un obbligo di porre in essere concrete attività volte ad evitare chealtri violino i sigilli (attraverso, a mero titolo esemplificativo, la predisposizione disistemi di sorveglianza o di dissuasione); post crimen patratum, mediante laprevisione di un obbligo di avvisare tempestivamente l’autorità giudiziaria, ove laviolazione dei sigilli sia stata posta in essere da terzi.La violazione di tali obblighi potrà, ove ne ricorrano nel caso concreto tutti glielementi suddetti, essere imputata anche a titolo di dolo eventuale, posto che ildelitto in parola è punito a titolo di dolo generico (Sez. 3, n. 27134 del08/04/2015, Pecoraro, Rv. 264305 – 01; Sez. 3, n. 21918 del 07/03/2008,Vissicchio, Rv. 240033 - 01).Conclusivamente, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, a fronte della violazione di taliobblighi e dell’onere probatorio assolto nei predetti termini dalla pubblica accusa,anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, incombe sul custodededurre, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, l’assenza di profili dimacroscopica inazione, tale da ricondurre la condotta (omissiva) nell’alveo deldolo eventuale, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d.«vicinanza della prova», può acquisire o quanto meno fornire, tramitel’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva(Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, Rv. 278679 - 03; Sez. 2,n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01).4.4.

Scendendo in concreto, la sentenza impugnata non ha assoltocorrettamente all’obbligo di motivazione, limitandosi ad aderire a quellagiurisprudenza, cui il [OSCURATO:PERSONA] non ritiene di dare continuità, che configura laresponsabilità del custode come sostanzialmente oggettiva e quindi in contrastocon il principio di colpevolezza.5.

La sentenza deve essere quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio inriferimento alla sussistenza del reato di cui all’articolo 349 cod. pen..6.

La residua doglianza, relativa all’articolo 361 cod. pen., resta assorbitadall’accoglimento della censura principale.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Catanzaro.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Catanzaro del 07/10/2025.visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G. D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza pronunciata in data 07/10/2025, la Corte di appello diCatanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 13/11/2023,che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena condizionalmente sospesa dimesi sei di reclusione ed euro 350 di multa in ordine al delitto di cui all’art. 349cod. pen..2. Avverso la sentenza l’imputata, tramite il proprio difensore di fiducia,propone ricorso per cassazione.Con il primo e unico motivo di ricorso, lamenta violazione degli articoli 349,350 e 361 cod. pen..La sentenza ha sostanzialmente sanzionato la ricorrente per colpa, posto cheessa non è proprietaria del veicolo e questo è stato, a sua volta, ritrovatoabbandonato.La Corte territoriale non spiega perché sarebbe sussistente il dolo del reatodi violazione dei sigilli anziché quello dell’illecito amministrativo di cui all’articolo350 cod. pen..Del tutto inconferente è poi il rilievo secondo cui sussisterebbe un rapportodi specialità tra l’articolo 349 e l’articolo 361 cod. pen..3. Il procedimento, inizialmente assegnato alla Settima Sezione penale, indata 22 maggio 2026 è stato riassegnato alla Terza Sezione, tabellarmentecompetente, per la non manifesta infondatezza del ricorso.Nel frattempo, l’imputata, tramite l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava,per l’udienza di Settima Sezione, memoria in cui contestava la rilevatainammissibilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. La sentenza impugnata e quella di primo grado hanno chiarito in punto difatto che, all’atto del fermo amministrativo del veicolo BMW 320 tg. [OSCURATO:TARGA], lavettura era condotta da tale [OSCURATO:PERSONA] (sprovvisto di patente di guida),mentre la [OSCURATO:PERSONA], nominata quale custode del mezzo, era passeggera dello stessoe fidanzata del conducente.All’atto della nomina, la ricorrente era stata intimata di custodire il veicoloall’interno del parcheggio privato ubicato in Catanzaro, Via G. da Verrazzano 42(pag. 2 sentenza di primo grado).La vettura veniva invece rinvenuta all’interno di un campo sito in agro delcomune di Amaroni, in località Petruso.3. In diritto, la pronuncia di appello fonda l’affermazione di responsabilità sulrilievo che il veicolo, affidato alla custodia dell’imputata, fu rinvenuto in luogodiverso da quello di custodia, ritenendo tale circostanza di per sé indicativa dellaviolazione dell’obbligo di immodificabilità del bene.In ordine all’elemento soggettivo, si limita ad affermare la consapevolezzadell’imputata sulla base della natura della condotta, richiamando la sufficienzadel dolo generico e citando una pronuncia di questa Corte (Sez. 6, n. 13087 del18/02/2025, Sottile, Rv. 287930 - 01), secondo cui «il delitto di cui all'art. 349cod. pen. si perfeziona con qualsiasi condotta idonea a eludere l'obbligo diimmodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell'avvenutosequestro, sempre che l'autore del fatto sia stato comunque edotto del vincoloposto sul bene».La prima sentenza, poi, a pagina 4, evidenzia come la conclusione raggiuntanon appaia smentita da alcuna evidenza istruttoria di segno contrario, neppureconsistita in una ricostruzione alternativa da parte dell’imputata, che, noncomparendo, si è volontariamente sottratta al confronto dibattimentale.4. La ricorrente appunta la sua principale doglianza sulla dedotta sussistenzadell’illecito amministrativo di cui all’articolo 350 cod. pen..[OSCURATO:PERSONA], in ordine ai rapporti tra l’articolo 349 e l’articolo 350 cod. pen.,evidenzia che nella giurisprudenza della Corte è dato rinvenire due distintiapprodi interpretativi.4 . 1 . S e c o n d o u n p r i m o o r i e n t a m e n t o(Sez. 3, Sentenza n. 29040 del 20/02/2013, Conti, Rv. 256670 – 01; Sez. 3, n.19424 del 24/05/2006, Donato, Rv. 233830 – 01; Sez. 3, n. 2989 del28/01/2000, Capogna, Rv. 215767; Sez. 6, n. 4815 del 26/02/1993, Pistillo, Rv.194548), il custode giudiziario - per la sua qualità di soggetto destinatario di unospecifico obbligo di vigilanza sulla cosa affinché ne venga assicurata o conservatal’integrità - risponde della violazione di sigilli a meno che non dimostri che siverta in ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore.4.2. Secondo diverso e più restrittivo orientamento (Sez. 3, n. 7371 del13/07/2016, dep. 2017, Marra, Rv.269192 – 01; Sez. 3, n. 50984 del10/10/2013, Saladino, Rv. 257920; Sez. 3, n. 16900 del 19/03/2015, Rv.263406), ai fini della configurazione del reato di violazione di sigilli previstodall’art. 349, secondo comma, cod. pen., nei confronti di colui che ha in custodiala cosa, la prova della sussistenza del dolo, che differenzia tale ipotesi delittuosadall’agevolazione colposa sanzionata amministrativamente dall’art. 350 cod.pen., deve essere fornita dalla pubblica accusa e non può essere desunta dallanegligenza e trascuratezza del custode; tuttavia, è onere di quest’ultimo addurregli elementi specifici che gli hanno impedito di attivarsi, qualora risulti accertatoche egli, benché direttamente a conoscenza della effrazione dei sigilli, abbiaomesso di avvertire dell’accaduto l’autorità.Si è in proposito affermato (Sez. 3, n. 31156 del 04/03/2014, Mancusi,n.m.) che «il reato di violazione di sigilli punito dall'art. 349 cod. pen. sidistingue dalla ipotesi di agevolazione colposa di cui all'art. 350 per l'elementopsicologico, poiché quest'ultima norma comprende tutte le ipotesi ditrascuratezza e negligenza imputabili al custode, mentre l'ipotesi di cui all'art.349 cod. pen. si caratterizza per la condotta del custode dolosamente diretta aporre in essere la violazione (Sez. 6, n. 6246 del 01/03/1984, Amodio, Rv.165146; Sez. 3, n. 1945, del 24/11/1993, Cavagnoli, Rv. 197265; Sez. 3, n.22784 del 05/03/2004, Castiello, Rv. 228611; Sez. 3, n. 50984 del 10/10/2013,Saladino, Rv. 257920)».Trattandosi di reato doloso, in altre parole, la sussistenza dell’elementopsicologico non potrebbe essere ritenuta in re ipsa, ma deve essere oggetto dispecifico accertamento e della relativa prova deve farsi carico la pubblica accusa,non potendo esserne onerato l’imputato.A tal fine, la prova dell’elemento psicologico del reato può esser tratta daogni elemento utile allo scopo, purché il convincimento del giudice sia supportatoda motivazione logica, coerente e fondata su fatti concreti, e all’imputato nonvenga surrettiziamente attribuito il compito di colmare l’eventuale vuotoprobatorio che dovesse essere causato da indagini carenti sullo specifico punto.Tale secondo orientamento si fonda, in sostanza, sulla considerazione dellanatura necessariamente dolosa del reato di cui all’art. 349, cod. pen., la provadella cui sussistenza, sotto il profilo soggettivo, non può essere elusa mediante ilricorso a formule che, a fronte di un addebito formalmente doloso, dissimulinoun rimprovero per un atteggiamento sostanzialmente colposo.4.3. Sul punto, il [OSCURATO:PERSONA], se da un lato conferma l’impossibilità di prevederequalsivoglia forma di responsabilità «oggettiva», o meramente «colposa», incapo al custode, dall’altro evidenzia la necessità di non frustrare di fatto la ratiodell’istituto, consentendo allo stesso – attraverso una interpretazione «a maglielarghe» della norma incriminatrice - di porre in essere condotte totalmentenegligenti ed omissive che, in ultima analisi, sterilizzerebbero la portata dellanorma.In proposito deve essere evidenziato come la nomina del custode, cheassume la qualifica di pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 9964 del 17/04/1985, Sartori,Rv. 170885 - 01), pone in capo allo stesso un dovere giuridico di impedire che ilfatto si verifichi: in altre parole, una posizione di garanzia, che, tuttavia, è tipicoparadigma strutturale di attribuzione della responsabilità dei reati omissivicolposi.Per evitare «tensioni» del sistema di imputazione della responsabilità,correndo il rischio, per un verso, di cedere alla tentazione di scivolare versoforme occulte di responsabilità oggettiva, e, per altro verso, di svuotare dicontenuto gli obblighi del custode, rendendo il dolo (ancorché generico) oggettodi probatio diabolica da parte del pubblico ministero, questa Corte, in alcunepronunce ha ritenuto necessario considerare il rapporto di protezione che lalegge impone tra il custode e la res come un «obbligo di attivazione», il quale siarticola in modo «bidirezionale»: prima che il reato venga compiuto, mediante laprevisione di un obbligo di porre in essere concrete attività volte ad evitare chealtri violino i sigilli (attraverso, a mero titolo esemplificativo, la predisposizione disistemi di sorveglianza o di dissuasione); post crimen patratum, mediante laprevisione di un obbligo di avvisare tempestivamente l’autorità giudiziaria, ove laviolazione dei sigilli sia stata posta in essere da terzi.La violazione di tali obblighi potrà, ove ne ricorrano nel caso concreto tutti glielementi suddetti, essere imputata anche a titolo di dolo eventuale, posto che ildelitto in parola è punito a titolo di dolo generico (Sez. 3, n. 27134 del08/04/2015, Pecoraro, Rv. 264305 – 01; Sez. 3, n. 21918 del 07/03/2008,Vissicchio, Rv. 240033 - 01).Conclusivamente, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, a fronte della violazione di taliobblighi e dell’onere probatorio assolto nei predetti termini dalla pubblica accusa,anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, incombe sul custodededurre, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, l’assenza di profili dimacroscopica inazione, tale da ricondurre la condotta (omissiva) nell’alveo deldolo eventuale, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d.«vicinanza della prova», può acquisire o quanto meno fornire, tramitel’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva(Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, Rv. 278679 - 03; Sez. 2,n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01).4.4. Scendendo in concreto, la sentenza impugnata non ha assoltocorrettamente all’obbligo di motivazione, limitandosi ad aderire a quellagiurisprudenza, cui il [OSCURATO:PERSONA] non ritiene di dare continuità, che configura laresponsabilità del custode come sostanzialmente oggettiva e quindi in contrastocon il principio di colpevolezza.5. La sentenza deve essere quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio inriferimento alla sussistenza del reato di cui all’articolo 349 cod. pen..6. La residua doglianza, relativa all’articolo 361 cod. pen., resta assorbitadall’accoglimento della censura principale. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Catanzaro.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]
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