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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 agosto 1958

Cassazione n. 17442/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/8/1958 avverso la sentenza del 16/6/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16/6/2021, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 15/6/2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 10-bis, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74 e condannato alla pena di un mese di reclusione e cento euro di multa, in continuazione con i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Varese dell'11/10/2019, irrevocabile.

2. Propone ricorso per cassazione il Ghiringhelli, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge per mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 13, d.

Igs. n. 74 del 2000.

La Corte di appello si sarebbe espressa sul punto con motivazione errata, senza cioè considerare che Ghiringhelli avrebbe pagato - prima della dichiarazione di apertura dei dibattimento (avvenuta il 9/9/2019) - non solo la prima delle rate concordate con apposito piano (15.858,23 euro, il 22/9/2017), ma anche la prima delle rate relative alla procedura di cd. rottamazione (179.035,93 euro, il 31/7/2019).

Alla data di apertura del dibattimento, dunque, il debito residuo sarebbe ammontato ad un importo inferiore alla soglia di punibilità di cui all'art. 10-bis in oggetto, e nei mesi successivi il ricorrente avrebbe continuato a pagare le rate relative alla citata rottamazione.

La novazione del rapporto debitorio che questa avrebbe determinato, dunque, avrebbe consentito l'applicazione dell'art. 13, d.

Igs. n. 74 del 2000, ricorrendone i presupposti; - violazione di legge per mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Anche sul punto la motivazione della sentenza risulterebbe viziata, dato che - in contrasto con indirizzi di legittimità - la Corte di appello avrebbe negato rilievo alle condotte successive al reato, che invece avrebbero meritato di esser valorizzate. [OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe assunto tutti i comportamenti necessari per rimediare al danno cagionato all'Erario ed avrebbe mostrato un atteggiamento collaborativo, peraltro a fronte di un comportamento occasionale, anche a voler considerare le condotte di cui all'altra sentenza del Tribunale di Varese. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta infondato.

4. Con riguardo al primo motivo, si osserva che ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.

Igs. n. 74 del 2000, i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

5. Muovendo da questa lettera, la giurisprudenza di legittimità - con indirizzo ribadito dalla sentenza impugnata, e qui da confermare - ha sostenuto che la causa di non punibilità in esame opera solo a seguito dell'integrale pagamento, anche rateale, dell'importo dovuto a titolo di debito tributario, comprese sanzioni 2 (5e amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, e non consegue al mero accordo intervenuto tra debitore e amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito e la rimodulazione della sua scadenza, posto che l'effetto novativo dell'obbligazione che deriva dall'accordo tra il contribuente e l'amministrazione rimane circoscritto all'ambito tributario, non producendo conseguenze sul piano penale, ricollegandosi la causa di non punibilità prevista dalla riforma del 2015 soltanto all'estinzione integrale della posizione debitoria (tra le altre, Sez. 3, n. 16472 del 28/2/2020, Giardi, Rv. 279012; successivamente, Sez. 3, n. 17280 del 20/2/2020, Pisati, non massimata).

6. In forza di ciò, la Corte ritiene allora che la circostanza che, a seguito del pagamento delle prime rate del piano di rateizzazione del debito, la somma dovuta sia divenuta inferiore all'importo previsto quale soglia di punibilità, non può ritenersi decisiva, sia perché il reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, essendo integrato da una condotta unisussistente, si realizza e si consuma con l'omissione del versamento che supera la soglia minima prevista alla scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta dell'anno precedente (Sez. 3, n. 22061 del 23/01/2019, Rv. 275754), sia perché, in ogni caso, il pagamento del debito tributario è stato parziale, il che esclude nel caso di specie l'operatività della causa di non punibilità invocata dalla difesa.

Proprio a quest'ultima conclusione - di puro merito e qui non sindacabile - è peraltro giunta la Corte di appello, a giudizio della quale il Ghiringhelli non aveva provato di aver pagato il debito tributario, né quello di cui all'imputazione, "né in toto quanto successivamente oggetto di rottamazione".

In particolare, la sentenza ha evidenziato che, pur considerate la somma di 15.858,23 euro per piano di rateizzazione e l'importo di cui alla prima rata della "rottamazione", il debito risultava "non integralmente estinto, il che esclude nel caso di specie l'operatività della causa di non punibilità".

Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

7. Con riguardo, poi, alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., la stessa è stata negata dalla Corte di appello ancora con motivazione non censurabile.

La sentenza, in particolare, ha privato di rilievo le condotte posteriori al delitto, così aderendo al condiviso indirizzo in forza del quale, ai fini dell'apprezzamento della condizione della non abitualità della condotta, non assumono rilievo i comportamenti successivi alla commissione del reato (tra le altre, Sez. 3, n. 2216 del 22/11/2019, Anzaldi, Rv. 278391, ampiamente argomentata); indirizzo che si sostiene, da un lato, sull'esplicito richiamo alle modalità della condotta ed all'esiguità del danno o del pericolo (con immediato riferimento al "fatto" di cui alla rubrica, non ad eventi successivi), e, dall'altro, sull'espresso riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., che, per l'appunto, solo al fatto si portano, nelle sue componenti oggettive e soggettive (mentre la condotta contemporanea o successiva è menzionata nel comma 2 dello stesso art. 133 cod. pen.).

8. Di seguito, peraltro, il Collegio ha valorizzato - in senso contrario alla richiesta e con adeguato argomento di merito - la misura del superamento della soglia di punibilità, individuata in 17.187,15 euro, oltre il 10% del dovuto, tale da non poter esser considerata particolarmente tenue.

Con questa indicazione, dunque, è stata richiamata la giurisprudenza - espressa su diversa fattispecie di reato (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi), ma ben riferibile anche a quella in esame - per la quale ai fini di evasione delle imposte, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (tra le molte, Sez. 3, n. 16599 del 20/2/2020, Latorre, Rv. 278946; Sez. 3, n. 40774 del 5/5/2015, Falconieri, Rv. 265079).

Così da escludere, con motivazione incensurabile, l'applicabilità dell'istituto al Ghiringhelli, peraltro già gravato da un precedente specifico poi unito in continuazione con il reato giudicato con la sentenza impugnata.

8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/8/1958 avverso la sentenza del 16/6/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16/6/2021, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 15/6/2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 10-bis, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 e condannato alla pena di un mese di reclusione e cento euro di multa, in continuazione con i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Varese dell'11/10/2019, irrevocabile. 2. Propone ricorso per cassazione il Ghiringhelli, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge per mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 13, d. Igs. n. 74 del 2000. La Corte di appello si sarebbe espressa sul punto con motivazione errata, senza cioè considerare che Ghiringhelli avrebbe pagato - prima della dichiarazione di apertura dei dibattimento (avvenuta il 9/9/2019) - non solo la prima delle rate concordate con apposito piano (15.858,23 euro, il 22/9/2017), ma anche la prima delle rate relative alla procedura di cd. rottamazione (179.035,93 euro, il 31/7/2019). Alla data di apertura del dibattimento, dunque, il debito residuo sarebbe ammontato ad un importo inferiore alla soglia di punibilità di cui all'art. 10-bis in oggetto, e nei mesi successivi il ricorrente avrebbe continuato a pagare le rate relative alla citata rottamazione. La novazione del rapporto debitorio che questa avrebbe determinato, dunque, avrebbe consentito l'applicazione dell'art. 13, d. Igs. n. 74 del 2000, ricorrendone i presupposti; - violazione di legge per mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. Anche sul punto la motivazione della sentenza risulterebbe viziata, dato che - in contrasto con indirizzi di legittimità - la Corte di appello avrebbe negato rilievo alle condotte successive al reato, che invece avrebbero meritato di esser valorizzate. [OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe assunto tutti i comportamenti necessari per rimediare al danno cagionato all'Erario ed avrebbe mostrato un atteggiamento collaborativo, peraltro a fronte di un comportamento occasionale, anche a voler considerare le condotte di cui all'altra sentenza del Tribunale di Varese. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato. 4. Con riguardo al primo motivo, si osserva che ai sensi dell'art. 13, comma 1, d. Igs. n. 74 del 2000, i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. 5. Muovendo da questa lettera, la giurisprudenza di legittimità - con indirizzo ribadito dalla sentenza impugnata, e qui da confermare - ha sostenuto che la causa di non punibilità in esame opera solo a seguito dell'integrale pagamento, anche rateale, dell'importo dovuto a titolo di debito tributario, comprese sanzioni 2 (5e amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, e non consegue al mero accordo intervenuto tra debitore e amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito e la rimodulazione della sua scadenza, posto che l'effetto novativo dell'obbligazione che deriva dall'accordo tra il contribuente e l'amministrazione rimane circoscritto all'ambito tributario, non producendo conseguenze sul piano penale, ricollegandosi la causa di non punibilità prevista dalla riforma del 2015 soltanto all'estinzione integrale della posizione debitoria (tra le altre, Sez. 3, n. 16472 del 28/2/2020, Giardi, Rv. 279012; successivamente, Sez. 3, n. 17280 del 20/2/2020, Pisati, non massimata). 6. In forza di ciò, la Corte ritiene allora che la circostanza che, a seguito del pagamento delle prime rate del piano di rateizzazione del debito, la somma dovuta sia divenuta inferiore all'importo previsto quale soglia di punibilità, non può ritenersi decisiva, sia perché il reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, essendo integrato da una condotta unisussistente, si realizza e si consuma con l'omissione del versamento che supera la soglia minima prevista alla scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta dell'anno precedente (Sez. 3, n. 22061 del 23/01/2019, Rv. 275754), sia perché, in ogni caso, il pagamento del debito tributario è stato parziale, il che esclude nel caso di specie l'operatività della causa di non punibilità invocata dalla difesa. Proprio a quest'ultima conclusione - di puro merito e qui non sindacabile - è peraltro giunta la Corte di appello, a giudizio della quale il Ghiringhelli non aveva provato di aver pagato il debito tributario, né quello di cui all'imputazione, "né in toto quanto successivamente oggetto di rottamazione". In particolare, la sentenza ha evidenziato che, pur considerate la somma di 15.858,23 euro per piano di rateizzazione e l'importo di cui alla prima rata della "rottamazione", il debito risultava "non integralmente estinto, il che esclude nel caso di specie l'operatività della causa di non punibilità". Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 7. Con riguardo, poi, alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., la stessa è stata negata dalla Corte di appello ancora con motivazione non censurabile. La sentenza, in particolare, ha privato di rilievo le condotte posteriori al delitto, così aderendo al condiviso indirizzo in forza del quale, ai fini dell'apprezzamento della condizione della non abitualità della condotta, non assumono rilievo i comportamenti successivi alla commissione del reato (tra le altre, Sez. 3, n. 2216 del 22/11/2019, Anzaldi, Rv. 278391, ampiamente argomentata); indirizzo che si sostiene, da un lato, sull'esplicito richiamo alle modalità della condotta ed all'esiguità del danno o del pericolo (con immediato riferimento al "fatto" di cui alla rubrica, non ad eventi successivi), e, dall'altro, sull'espresso riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., che, per l'appunto, solo al fatto si portano, nelle sue componenti oggettive e soggettive (mentre la condotta contemporanea o successiva è menzionata nel comma 2 dello stesso art. 133 cod. pen.). 8. Di seguito, peraltro, il Collegio ha valorizzato - in senso contrario alla richiesta e con adeguato argomento di merito - la misura del superamento della soglia di punibilità, individuata in 17.187,15 euro, oltre il 10% del dovuto, tale da non poter esser considerata particolarmente tenue. Con questa indicazione, dunque, è stata richiamata la giurisprudenza - espressa su diversa fattispecie di reato (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi), ma ben riferibile anche a quella in esame - per la quale ai fini di evasione delle imposte, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (tra le molte, Sez. 3, n. 16599 del 20/2/2020, Latorre, Rv. 278946; Sez. 3, n. 40774 del 5/5/2015, Falconieri, Rv. 265079). Così da escludere, con motivazione incensurabile, l'applicabilità dell'istituto al Ghiringhelli, peraltro già gravato da un precedente specifico poi unito in continuazione con il reato giudicato con la sentenza impugnata. 8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del
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