CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 46706/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 del TRIBUNALE di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata nonché la memoria depositata in data 11 ottobre 2022 ai sensi degli artt. 611, comma 1, e 610, comma 1, cod. proc. pen., Rilevato che tutti i motivi di ricorso o non sono consentiti o sono comunque manifestamente infondati. Il primo motivo, relativo all'utilizzazione ai fini della decisione delle dichiarazioni spontanee dell'imputato, è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata ha fondato l'accertamento di responsabilità su emergenze probatorie diverse, limitandosi ad evidenziare che l'imputato, nell'immediatezza, non aveva fornito giustificazioni adeguate al porto del coltello a serramanico. Il secondo motivo è generico e non si confronta criticamente con l'iter argomentativo che, oltre ad essere esaustivo, è strettamente ancorato ai dati raccolti nell'istruttoria dibattimentale sulla condotta tenuta dall'imputato, sorpreso mentre teneva il coltello agganciato ai pantaloni della tuta indossati per recarsi alla festa privata dove era avvenuto il controllo. Il terzo ed il quarto motivo relativi rispettivamente alle attenuanti generiche e all'art. 131 bis cod. pen. presuppongono che tali benefici siano stati previamente richiesti al giudice del merito, ma ciò non risulta dagli atti di causa. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 ottob