Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2024

Cassazione n. 07756/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Lecce, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 477,482 e 489 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge processuale penale perché il fatto ritenuto in sentenza sarebbe diverso da quello contestato — è manifestamente infondato, perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, dal momento che la sentenza impugnata ha operato mera riqualificazione giuridica del fatto contestato nel capo d'imputazione, in linea con l'orientamento interpretativo di questa Corte, espressamente richiamato; Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente contesta la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità sull'assunto che i giudici di appello non avrebbero esaminato tutte le censure sollevate con i motivi di impugnazione - è del tutto generico ed indeterminato e non consente a questa Corte di esercitare il sindacato di competenza; Ritenuto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione precluda la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato di cui all'art. 707 cod. pen. per intervenuta prescrizione (cfr.

SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; SS.UU. n.33542 del 2001, Cavalera, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, Bracale, Rv.231164).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 07 febbraio 2024 Il c p\pvestensore Ì

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Lecce, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 477,482 e 489 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge processuale penale perché il fatto ritenuto in sentenza sarebbe diverso da quello contestato — è manifestamente infondato, perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, dal momento che la sentenza impugnata ha operato mera riqualificazione giuridica del fatto contestato nel capo d'imputazione, in linea con l'orientamento interpretativo di questa Corte, espressamente richiamato; Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente contesta la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità sull'assunto che i giudici di appello non avrebbero esaminato tutte le censure sollevate con i motivi di impugnazione - è del tutto generico ed indeterminato e non consente a questa Corte di esercitare il sindacato di competenza; Ritenuto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione precluda la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato di cui all'art. 707 cod. pen. per intervenuta prescrizione (cfr. SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; SS.UU. n.33542 del 2001, Cavalera, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, Bracale, Rv.231164). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 febbraio 2024 Il c p\pvestensore Ì
Sentenza Cassazione n. 07756/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris