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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14647/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 99„ 110, 56, 624, 625 n. 2) cod. pen., per avere compiuto atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi, al fine di trarne profitto, delle somme di euro 785,00 in banconote ed euro 157,70 in monete, nonché di 485 Gratta e Vinci e di n. 20 pacchetti di sigarette, sottraendoli da una tabaccheria, dove si introducevano forzando la porta, non riuscendo nell'intento per l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Formulano due doglianze.

Con la prima lamentano la violazione del disposto dell'art. 62 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, senza dare adeguata motivazione, limitandosi all'apodittica affermazione della negativa personalità degli imputati gravati da procedimenti penali.

Con la seconda doglianza fanno valere la violazione dell'art. 133 cod. pen. in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio Il primo motivo è inammissibile.

Va ricordato, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen..

Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339).

In questo caso i ricorrenti non tengono in considerazione che le circostanze attenuanti generiche sono state loro negate sulla base delle rispettive biografie penali.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto assolutamente generico Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 ennaio 2022 Il Consigliere stensore Per il Pr sidente MaurkNardin Francesco laria [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 99„ 110, 56, 624, 625 n. 2) cod. pen., per avere compiuto atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi, al fine di trarne profitto, delle somme di euro 785,00 in banconote ed euro 157,70 in monete, nonché di 485 Gratta e Vinci e di n. 20 pacchetti di sigarette, sottraendoli da una tabaccheria, dove si introducevano forzando la porta, non riuscendo nell'intento per l'intervento delle Forze dell'Ordine. Formulano due doglianze. Con la prima lamentano la violazione del disposto dell'art. 62 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, senza dare adeguata motivazione, limitandosi all'apodittica affermazione della negativa personalità degli imputati gravati da procedimenti penali. Con la seconda doglianza fanno valere la violazione dell'art. 133 cod. pen. in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio Il primo motivo è inammissibile. Va ricordato, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). In questo caso i ricorrenti non tengono in considerazione che le circostanze attenuanti generiche sono state loro negate sulla base delle rispettive biografie penali. Il secondo motivo è inammissibile in quanto assolutamente generico Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 ennaio 2022 Il Consigliere stensore Per il Pr sidente MaurkNardin Francesco laria [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO
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