CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22321/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per il rigetto del ricorso. uditi i difensori: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 2-3 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emessa dal g.i.p. del Tribunale di Catanzaro in relazione ai reati degli artt. 416, commi 1 e 2, e 452-quaterdecies, aggravato dall'art. 416-bis.1, cod. pen. In particolare, Spadafora è stato ritenuto essere, insieme al fratello Pasquale ed a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], classe 1963, [OSCURATO:PERSONA], classe 1969, [OSCURATO:PERSONA], classe 1973, [OSCURATO:PERSONA], classe 1965, [OSCURATO:PERSONA], classe 1974, [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato di aver costituito una associazione finalizzata a commettere più delitti relativi all'organizzazione di traffici illeciti di rifiuti ed alla commissione di truffe ai danni del gestore del servizio energetico nazionale (capo 6 dell'imputazione provvisoria); Spadafora è stato ritenuto, inoltre, gravemente indiziato di aver commesso anche il reato-fine dell'aver gestito un traffico organizzato di rifiuti trasportando, e smaltendo, materiale legnoso misto a scarti di segheria e ad altri materiali di risulta provenienti da tagli, sfalci e potature abusive, traffico realizzato anche attraverso la predisposizione di falsa documentazione e false perizie che attestavano diversa origine del materiale poi conferito in centrali a biomassa (capo 7 dell'imputazione provvisoria). I fatti sarebbero avvenuti nelle province di Cosenza, Crotone e Brindisi tra il 2014 ed il 2017. Il Tribunale del riesame, operato un preliminare rinvio alla richiesta di applicazione della misura cautelare e all'impugnata ordinanza, ha richiamato gli esiti di precedenti indagini di polizia giudiziaria dai quali è emersa l'esistenza di una cosca di 'ndrangheta operante a Mesoraca, facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. Fra gli interessi del gruppo mafioso vi era anche quello per il settore boschivo e i relativi conferimenti alle centrali in biomassa. Nella ordinanza sono state richiamate come fonti di prova le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, fra i quali, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Liperoti ha fatto riferimento all'interesse di Ferrazzo, su delega delle cosche di Cutro e Mesoraca, nel settore del trasporto del legname e del successivo conferimento nelle centrali a biomasse. L'interesse di Ferrazzo si manifestava, secondo quanto raccontato dal collaboratore, attraverso il controllo di alcune imprese boschive dalle quali proveniva la legna conferita. Le aziende di Serravalle e di Spadafora avrebbero avuto come obiettivo quello di assicurare l'ingerenza della criminalità organizzata nel settore boschivo mettendo a disposizione le loro attività in favore di 'ndranghetisti, tra cui Ferrazzo. Il lucro veniva ottenuto attraverso il conferimento in centrale di qualsiasi scarto legnoso dichiarato come chips di legno vergine. Le dichiarazioni dei collaboratori sono state ritenute convergenti sull'interesse delle cosche nel settore boschivo, il ruolo di Ferrazzo e il coinvolgimento degli imprenditori Spadafora e Serravalle, e sono state riscontrate dall'accertamento di falsificazioni di documenti relativi al trasporto di materiale legnoso dalla ditta Spadafora, e dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di conferimenti illegali effettuati dalle ditte di Ferrazzo, Serravalle e Spadafora, anche attraverso la falsificazione delle bolle e dei documenti di trasporto. L'alterazione della 2 Al documentazione relativa alla quantità e alla provenienza del materiale conferito è emersa anche da intercettazioni Il Tribunale ha, inoltre, argomentato in punto di sussistenza della gravità indiziaria del reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen. in ordine alla natura di rifiuto dei materiali conferiti dalla ditta del ricorrente in luogo del cippato di legno ricavato secondo le regole che ne prevedono il conferimento nelle centrali a biomassa. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto la ordinanza cita come prova a carico le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma non si comprende in quale passaggio gli stessi citino [OSCURATO:PERSONA], perché le dichiarazioni sembrerebbero riguardare sempre il fratello Pasquale; la persona informata sui fatti [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di un cartello di imprese che si accaparrerebbero gli appalti boschivi con finalità illecite, parla del fratello Pasquale, mai di Antonio; le conversazioni intercettate in atti di [OSCURATO:PERSONA] documentano trattative tra questi ed il fratello Pasquale; anche il teste [OSCURATO:PERSONA] riferisce solo a carico del fratello Pasquale. Inoltre, sotto altro profilo, si evidenzia che non vi è prova che la ditta del ricorrente abbia movimentato rifiuti, perché è la stessa consulenza del pubblico ministero che conclude nel senso che non risulta che negli ultimi anni siano stati movimentati rifiuti, e non c'è, in realtà, un solo documento che attesti che nelle centrali a biomasse siano stati conferiti materiali classificabili come rifiuto insieme a cippato vergine. Le conclusioni del Tribunale sarebbero errate anche nel documentare la vicenda del taglio abusivo in località Macchia, sia perché le evidenze probatorie provano solo la presenza della ditta sui luoghi ma non l'azione di taglio, e poi perché la circostanza che sia stata usata più volte la stessa documentazione per conferire nelle centrali a biomassa non prova l'esistenza di un taglio abusivo da nascondere potendo essere conseguenza anche di un possibile errore di pesatura del taglio regolare. Sotto diverso ed ulteriore profilo, si evidenzia che la corretta ricostruzione della normativa secondaria permette di giungere alla conclusione che è ormai possibile il conferimento in centrale non solo di legno vergine, ma anche di materiale di segheria lavorato, ed in ogni caso la circostanza che a monte il taglio di legname sia illecito di per sé non trasforma il legno in un rifiuto. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto il ricorrente è detenuto per altra causa sin dal 2018, non può più gestire le società di famiglia che ormai sono sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Poiché il reato gli viene ascritto solo a titolo di amministratore delle società di famiglia, non si comprende come potrebbe ancora commettere il reato. La difesa dell'indagato ha poi depositato memoria scritta in cui ha ripreso l'argomento sulla contestazione dei gravi indizi di reato a carico del ricorrente ed ha evidenziato che nelle more con separata pronuncia la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la ordinanza del Tribunale del riesame su ricorso di altri coi ndagati . 3. La difesa dell'indagato ha anche chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. I difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Si premette che i limiti del controllo di legittimità sulle ordinanze cautelari sono stati definiti da una giurisprudenza che ormai è stratificata. La verifica del giudice di legittimità non riguarda, infatti, la ricostruzione dei fatti, né può comportare la sostituzione dell'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, dovendosi dirigere verso il controllo che il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Il controllo di legittimità avviene avendo riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 e molte altre conformi precedenti). Ciò posto, nel caso in esame è fondato, in particolare, il primo motivo di ricorso che censura la motivazione della ordinanza impugnata in punto di gravi indizi di colpevolezza. Il motivo si articola in tre argomenti: nel primo si sostiene che il ricorrente è stato ritenuto attinto da gravi indizi soltanto per essere l'amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] srl, in quanto tutte le emergenze investigative riguardano, in realtà, il fratello Pasquale; nel secondo si sostiene che vi sarebbe al più la prova solo di tagli di legname non autorizzati, ma non vi sarebbe la prova di conferimenti di rifiuti nelle centrali a biomassa da parte della ditta del ricorrente; nel terzo si argomenta in diritto sostenendo che sarebbe possibile il conferimento in centrale a biomassa di legno diverso dal cippato vergine. Il primo argomento è fondato. E' la stessa ordinanza impugnata, infatti, che riconosce di ricostruire il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio criminale dalla posizione apicale rivestita nella ditta di famiglia, affermando che "occorre rammentare che [OSCURATO:PERSONA] è l'amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] srl, per cui a lui sono riconducibili ex lege tutte le attività commerciali e cointeressenze e vicinanze della società alla 'ndrina locale" (pag. 13). Il ricorso aggredisce questa parte della motivazione, ritenendo che si tratti di una responsabilità da posizione ma manchi la prova di specifiche condotte commesse dal ricorrente. Il ricorso sul punto è fondato, perché, in effetti, la parte della motivazione appena citata presenta un evidente salto logico, perché la circostanza che Spadafora sia l'amministratore unico della ditta lo rende ex lege, per riproporre l'espressione sintetica usata dal Tribunale, responsabile dei rapporti commerciali della ditta, ma non delle vicinanze alla 'ndrina locale, che non sono soggette ad imputazione ex lege, ma devono pur sempre essere provate, al più anche attraverso argomenti logici, che però nell'ordinanza non sono sviluppati. Il ricorso deduce che la ordinanza impugnata indica tra le fonti di prova a carico del ricorrente le dichiarazioni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], che si sarebbe lamentato dell'esistenza di un cartello tra le imprese che operano nel settore dello sfruttamento boschivo, rilevando che lo stesso, in realtà, ha riferito agli inquirenti solo di [OSCURATO:PERSONA], non di Antonio. L'argomento è fondato, perché, in effetti, leggendo la stessa ordinanza impugnata, che riporta un passaggio testale delle dichiarazioni di Fratto, emerge che lo stesso ha riferito "posso affermare che la proposta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] non è stata gradita...". Giustapponendo questa parte della motivazione della ordinanza con la parte della motivazione in cui si sostiene che Fratto avrebbe riferito sul conto dei fratelli Spadafora (pag. 7) emerge anche qui un salto logico nel percorso argomentativo della ordinanza impugnata, perché se il riferimento è alle dichiarazioni di Frano che sono state riportate in ordinanza, egli riferisce solo di Pasquale, ma non di Antonio. Il ricorso sostiene ancora che sono state utilizzate come prove a carico anche le conversazioni intercettate sull'utenza dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], che però, con riferimento ad una vicenda di acquisto di un terreno in cui ciascuna delle due controparti ha ritenuto di farsi sostenere da una cosca locale, non menziona mai [OSCURATO:PERSONA], ma sempre e solo Pasquale. Anche questo argomento è fondato, perché è la stessa ordinanza, che, dedicando molto spazio alla vicenda Monteleone, attribuisce il fatto soltanto a [OSCURATO:PERSONA], talchè vi è un ulteriore salto logico poi nell'utilizzare queste conversazioni come prova a carico di [OSCURATO:PERSONA] senza spiegare a quale titolo (istigatore, agevolatore, beneficiario consapevole) il fatto possa essergli imputato, anche se non ne è l'autore materiale. Il ricorso aggredisce, inoltre, la motivazione della ordinanza impugnata sostenendo che, al di là delle irregolarità nella gestione dei tagli di legname, non vi sarebbe prova del conferimento di rifiuti da parte della ditta di Spadafora, perché lo stesso consulente tecnico del pubblico ministero ha concluso per la mancanza di conferimenti di rifiuti nelle centrali nel periodo preso in considerazione. Il ricorso propone tale argomento anche sotto il profilo della mancata risposta alle deduzioni svolta nella memoria difensiva, che aveva già evidenziato tale passaggio delle conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero sottoponendo al Tribunale la questione della compatibilità logica tra tale conclusione e le contestazioni di cui il ricorrente è stato ritenuto essere gravemente indiziato. Anche questo argomento è fondato. Nella ordinanza impugnata, infatti, non si prende posizione su tale deduzione difensiva, non si spiega perché le conclusioni del consulente tecnico non sono conferenti con la contestazione elevata al ricorrente e non interferiscano con essa, anzi la consulenza è richiamata nella ordinanza impugnata solo per evidenziare che da essa si ricavano elementi sulla avvenuta duplicazione delle autorizzazioni di taglio (pag. 9), ma sul conferimento di rifiuti ci si limita alla osservazione di taglio estremamente generale, e non adeguatamente motivata, che il collegio ritiene di aderire alla prospettazione accusatoria che ogni conferimento non tracciabile, o con tracciatura falsa, costituisca rifiuto, motivazione che comunque non prende in alcun modo in esame il rilievo sulle diverse conclusioni del consulente introdotto attraverso la memoria difensiva. 6 5 t( In punto di mancato esame delle memorie difensive depositate davanti al Tribunale del riesame, e di limiti della deducibilità del vizio in sede di legittimità, va richiamato e ribadito il principio già espresso da questa Corte, secondo cui «l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del Tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente» (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220), principio ribadito anche per il giudizio sulle misure cautelari personali, su cui è stato ulteriormente precisato che «in tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività» (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972). L'omessa considerazione dei temi illustrati in una memoria difensiva non determinano una omessa pronuncia, ma può comportare, invece, un vizio della motivazione laddove implichi, come nel caso in esame, l'esame di un argomento potenzialmente decisivo che, tuttavia, sia stato pretermesso. Nei termini che precedono, il primo motivo di ricorso articolato dal ricorrente deve, di conseguenza, essere accolto. Il secondo motivo sulle esigenze cautelari è assorbito. 2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, in relazione ai profili esaminati, con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo giudizio, da estrinsecarsi in piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi testé esposti. 3. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di C