CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2025
Cassazione n. 25278/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E ORDINANZA DELLA CORTE DICASSAZIONE – INAMMISSIBILITÀ’ -RAGIONE Ad.7/04/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4628/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliatap e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , domiciliato digitalmente per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliatidigitalmente per legge -controricorrente – nonchècontro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso l’ORDINANZA dellaCORTE SUPREMA di CASSAZIONE ROMAn.24877/2023 depositata i l 21/08/2023 . R.g. n. 4628 del 2024. Ad. 7/04/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 7/04/2025,dal Consigliere relatore C ristiano Valle . Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] impugna per revocazione, con due motivi per errore di fatto, l’ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 24877 del 21/08/2023 che ha dichiarato improcedibile, per tardiva notifica e mancanza dei dati identificativi della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1648 del 25/11/2020 impugnata, il ricorso per cassazione, proposto dalla Torni ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nei confronti della Banca di credito cooperativo dei [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di procedura di espropriazione immobiliare nei confronti del coniuge della stessaTorni; risponde con controricorso la Banca di credito cooperativo dei [OSCURATO:PERSONA]; Stefano R eali , l’A genzia delle E ntrate - R iscossione, [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati ; il Procuratore generale non ha presentato conclusioni; la ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; Considerato che: il ricorso per revocazione è affidato a due motivi per errore di fatto: primo motivo errore di fatto exart. 395 n. 4 c.p.c. per non avere la Corte di Cassazione, nell’ordinanza impugnata, rilevato la tempestività del dell’iscrizione a ruolo del ricorso, affermando che il ricorso era stato depositato oltre il termine di venti giorni; secondo motivo, errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. per avere questa Corte, nell’ordinanza gravata,ritenuto inidonea a comprovare la ritualità della produzione del provvedimento impugnato la copia dell’ordinanza impugnata e allegata al ricorso per cassazione; R.g. n. 4628 del 2024. Ad. 7/04/2025; estensore: C. Valle èirrilevante dare conto dei singoli motivi, poiché a prescindere dall’eventuale fondatezza degli stessi deve rilevarsi che nel ricorso manca qualsiasi indicazione in ordine alle domande che la parte intende che siano accolte nella fase rescissoria, cosicché, in aderenza alla risalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3875 del 30/03/2000 Rv. 535197 – 01; Cass. n. 3682 del 14/04/1999 Rv. 525352 -01) secondo la quale nel caso di ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione la quale abbia dichiarato l'improcedibilità di un ricorso, la omessa, sommaria esposizione dei fatti in causa e la omessa indicazione dei motivi dedotti a sostegno del ricorso già dichiarato improcedibile determinano la inammissibilità del ricorso; dette carenze, infatti, comportano la preclusione di ogni decisione nella fase rescissoria del giudizio che dovesse seguire all'eventuale accoglimento della domanda di revocazione, non potendosi supplire a tali mancanze con il riferimento al ricorso per cassazione originariamente proposto e poi dichiarato improcedibile, ostandovi il disposto dell'art. 391 bis cod. proc. civ., a norma del quale l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Cassazione si propone con ricorso ai sensi degli artt. 365 e segg. cod. proc. civ., con un richiamo che impone il rispetto delle medesime forme richieste per il ricorso originario e l'applicazione delle medesime sanzioni previste per la loro inosservanza; strumentale, poi, rispetto a tale adempimento è quello, sanzionato con l'improcedibilità, ex art. 369, n. 4, cod. proc. civ., che impone al ricorrente di depositare gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, non potendo, in linea di massima, valutarsi la fondatezza dei motivi di ricorso senza procedere al riscontro degli atti e documenti posti a fondamento delle ragioni addotte contro la sentenza impugnata; R.g. n. 4628 del 2024. Ad. 7/04/2025; estensore: C. Valle nella specie il ricorso proposto dalla torni è mancante di qualsivoglia utile prospettazione della domanda relativa al giudizio rescissorio, cosicché esso deve essere ritenuto inammissibile; il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile; le spesedi lite seguono la soccombenza della ricorrente e tenuto contodell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate in favore della controricorrente, come da dispositivo; la decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 se dovuto. Così deci