CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 13848/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 109/2017 R.G. proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , avv.lidia.carcavallo@postacert .inps.gov.it , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] I , [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 3191/2016 d ella CORTE D'APPELLO di ROMAdepositata il22/06/2016, R.G.N. 5376/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . R.G. 109/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 22.6.2016 n. 3191, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva respinto l’opposizione del medesimo Istituto previdenziale all’atto di precetto, ex art. 615 c.p.c. notificatogli da [OSCURATO:PERSONA] in data 11.9.13 sulla base della sentenza n. 4632 emessa il 3 maggio 2006 dalla Corte di appello di Roma che aveva dichiarato il diritto di quest’ultima alla pensione di vecchiaia dal 1° febbraio 2000, con condanna dell’Inps al pagamento degli arretrati oltre interessi di legge. Oltre al titolo giudiziale, [OSCURATO:PERSONA] aveva notificato, come detto, all’Istituto previdenziale l’atto di precetto con il quale aveva intimato il pagamento di € 10.299,80. L’Inps lamentava l’erronea determinazione della somma effettivamente spettante alla pensionata, in esecuzione della citata pronuncia, perché non sussistevano i presupposti per “l’integrazione al minimo” e dichiarava di aver corrisposto un importo minore, mentre la pensionata eccepiva che la quantificazione dei ratei di pensione era stata effettuata applicando il sistema retributivo, e in ragione di ciò si sarebbe determinata la differenza rispetto alla somma indicata dall’Inps. Il tribunale rigettava l’opposizione dell’Inps, e la Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, nel senso che a fronte del giudicato e di una quantificazione del dovuto non ritenuta corretta dall’Inps, benché la Belli avesse escluso di aver computato nella somma l’importo dell’integrazione al minimo, ad avviso della Corte di appello, l’Inps non si era preoccupato di contestare le modalità di calcolo delineate dalla controparte, per cui la richiesta di dare ingresso ad una CTU si appalesava esplorativa. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Il collegio riserva ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché, erroneamente, la Corte di appello aveva ritenuto che fosse onere del debitore opponente (cioè, dell’Inps) provare nel caso di specie, di aver pagato tutto quanto dovuto al creditore opposto, sulla base del titolo giudiziale. Il motivo è fondato. Superati infatti, i profili di autosufficienza del ricorso dell’Inps, relativi sia al titolo giudiziale (il cui dispositivo è riportato nell’incipit, del controricorso e non risulta contenere una condanna ad una somma specifica di denaro), che al precetto opposto (allegato nel fascicoletto del presente giudizio di legittimità, unitamente al prospetto di liquidazione della pensione) che è riportato riassuntivamente nel presente ricorso in cassazione, deve rilevarsi come secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., qualora il titolo esecutivo non consenta l'esatta quantificazione del credito(come nella specie), incombe sul creditore opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire, in caso di contestazione, la prova della esattezza degli importi intimati” (Cass. n.24669/14, cfr. Cass. n. 16610/11, che sancisce che il giudice dell’opposizione ha il potere-dovere di verificare l’idoneità del titolo e di controllare la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto). Nella specie, conil prospetto di liquidazione riassunto in ricorso (ed allegato nel fascicoletto del giudizio di legittimità, cfr. all. 3 del fascicolo di primo grado), ex art. 366 primo comma n. 6 c.p.c., l’Inps aveva documentato di aver già corrisposto la somma a suo avviso dovuta, pertanto, in presenza di una condanna generica, secondo i principi sopra esposti, spettava al creditore procedente, in qualità di attore in senso sostanziale, fornire la prova che la somma “precettata” fosse invece quella effettivamente dovuta ex lege (eventualmente mediante ammissione di una CTU tecnico contabile), e quindi, sarebbe stato necessario accertare se il pagamento dell’Inps fosse o meno interamente satisfattivo, così riproponendosi la questione sull’effettivo ammontare del dovuto e, quindi, sulla idoneità del titolo esecutivo. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, affinché riesamini il merito della controversia, sulla base dei principi sopra esposti. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte