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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11215/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale DOMENICO A.R.

SECCIA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena complessiva da espiare dì anni due e mesi due di reclusione, derivante da tre sentenze conseguenti alla commissione dei reati di furto aggravato, consumato e tentato, nonché di false attestazioni ai sensi dell'art. 495 cod. pen., oggetto del provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

1.1. In ordine alla richiesta di applicazione della detenzione domiciliare, la decisione di rigetto si fonda sulla constatazione del superamento del limite di pena di anni due.

1.2. Con riferimento invece all'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale ha valorizzato il persistente grado di pericolosità sociale del soggetto, come desumibile tanto dall'esistenza a suo carico di un precedente per il reato di ricettazione, quanto dalle numerose pendenze per i reati di furto aggravato, furto in abitazione, ricettazione e rapina.

Ha inoltre evidenziato, il Tribunale, gli esiti negativi del rapporto informativo redatto il 28 aprile 2022 dalla Questura di Firenze, laddove figurano recenti denunce per reati contro il patrimonio a carico del condannato.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella veste di sostituto processuale del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito brevemente riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, che pone una questione di carattere processuale, si denuncia violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., sub specie di violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine all'istanza di rinvio del procedimento, che era stata formulata dal difensore.

Si deduce più in particolare che - in vista dell'udienza fissata per il 9 giugno 2022 dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Firenze - il difensore aveva inoltrato una istanza di differimento dell'udienza stessa.

A fondamento di tale richiesta, aveva posto l'esigenza per il Pelosi di ottenere dal Comune di Firenze l'assegnazione di una "residenza fittizia", a mezzo della quale avrebbe potuto poi ottenere una carta d'identità e infine reperire un regolare impiego lavorativo; dopo aver rigettato per due volte tale richiesta, il Comune di Firenze aveva infine indicato al Pelosi - in data 8 giugno 2022 - presso quale ufficio poter nuovamente avanzare tale richiesta.

La difesa presentava, dunque al Tribunale di sorveglianza istanza di differimento dell'udienza, chiedendo la concessione di un congruo periodo di tempo al fine di poter presentare una nuova istanza volta ad ottenere la suddetta residenza e, in seguito, conseguire il rilascio del documento di identità necessario per ottenere un impiego, in vista appunto della richiesta di affidamento in prova ai sensi dell'art. 47 Ord. pen.

Lamenta, quindi, il ricorrente la mancanza di motivazione, nell'impugnata ordinanza, circa il rigetto di tale istanza di rinvio.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per violazione degli artt. 27, comma 3, Cost. e 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 in relazione al principio di rieducazione della pena e conseguente mancanza e contraddittorietà della motivazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Per ciò che inerisce al primo motivo di ricorso, è noto l'insegnamento della Corte di cassazione, che ha ripetutamente chiarito come - allorquando venga posta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito - questo è giudice dei presupposti della decisione contestata, sulla quale esplica il proprio controllo, quale che sia il ragionamento seguito dal Giudice di merito per giustificarla e quale che sia l'apparato motivazione esibito.

Deriva da ciò che la Corte, in presenza di una doglianza di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e così, ove necessario anche accedendo agli atti, è tenuta a valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovvero giustificata solo "a posteriori" (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 - 01).

Valutando allora nel merito l'istanza di rinvio - e potendosi qui prescindere dalla lamentata omessa motivazione sul punto, ad opera del Tribunale di sorveglianza di Firenze - non può non convenirsi con il Procuratore generale, laddove segnala trattarsi di istanza di differimento non formulata per un motivo tipico e volta esclusivamente alla produzione di documentazione.

Una istanza dalla forte connotazione atipica che non segnalava, pertanto, la sussistenza di un legittimo impedimento: del tutto correttamente, quindi, essa è stata disattesa.3.

Parimenti infondata è la seconda doglianza.

Giova, infatti, ricordare come l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sia del tutto consolidato, nel senso di rimarcare come l'affidamento in prova al servizio sociale postuli la possibilità di desumere che il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, visto che l'elemento di rilievo è rappresentato dall'evoluzione della personalità - in epoca successiva rispetto al compimento del reato - nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001; Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019 Catalano, Rv. 274993 - 01).

3.1. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha ampiamente chiarito, dipanando un coerente tessuto motivazionale, le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza reiettiva.

Incensurabile sotto il profilo logico-deduttivo, oltre che analitica e puntuale risulta infatti la motivazione adottata, relativamente alla insussistenza dei presupposti costitutivi dell'auspicato beneficio.

Nel provvedimento impugnato viene, infatti, sottolineato come risulti negativa proprio l'osservazione della personalità del reo, non essendo allo stato consentito ricavare elementi univocamente deponenti verso una positiva prognosi di reinserimento sociale all'esito della misura alternativa.

Correttamente il Tribunale ha posto a fondamento di tale giudizio sfavorevole le molteplici pendenze annoverate dal richiedente, atte a dimostrarne la marcata e persistente propensione verso la commissione di reati di aggressione patrimoniale.

Tale dato oggettivo, saldandosi con la negativa valutazione compiuta dalla Questura di Firenze nella relazione sopra richiamata, rende sostanzialmente impraticabile ogni ipotesi di resipiscenza, rivisitazione critica del vissuto delinquenziale e, in definitiva, di attuale predisposizione ad un almeno iniziale reinserimento sociale.

3.2. Osserva,dunque,i1 Collegio che il ricorso appare sotto tali profili basato su censure formulate senza considerazione degli elementi ineccepibilmente evidenziati, nonché degli argomenti adeguatamente spesi nel provvedimento impugnato.

4. Si sottolinea poi nel ricorso la pretesa contraddittorietà del provvedimento impugnato, per aver ritenuto la carenza di inserimento lavorativo del Pelosi, senza però valutare adeguatamente come - proprio in vista del reperimento di un impiego - era stato chiesto il differimento dell'udienza del 9 giugno 2022.

L'argomento è però privo di consistenza ed offre una interpretazione quasi congetturale del dato processuale, atteso che - per affermazione dello stesso difensore - la richiesta di rinvio (comunque non atta a manifestare l'esistenza di un legittimo impedimento) non era immediatamente finalizzata al pronto reperimento di un impiego da parte del Pelosi, bensì meramente all'ottenimento di un documento di identità.

5. Avrebbe, infine, errato il Tribunale dì sorveglianza, nell'omettere di considerare anche gli eventuali elementi favorevoli al condannato, non attendendo l'invio della relazione dall'Ufficio di esecuzione penale esterna.

Sul punto, il Collegio osserva quanto segue.

E' vero che questa Corte ha affermato - sia pure con specifico riferimento alla relazione sull'osservazione del condannato condotta in istituto - che la mancata acquisizione di detto atto impedisce di assumere la decisione reiettiva di una misura alternativa alla detenzione (Sez. 1, n. 10290 del 02/03/2010, Trif, rv. 246519).

Tale impostazione si applica però nel caso in cui le carenze istruttorie elidano dal procedimento elementi di valutazione e conoscenza imprescindibili, così risultandone pregiudicata la possibilità di formazione coerente e completa del convincimento espresso (Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, Abdallah, Rv. 261292).

Risulta al contrario superflua l'acquisizione della relazione, allorquando si tratti - come accade nella concreta vicenda - di condannato in stato di libertà ed il corredo di risultanze documentali acquisite appaia già manifestamente evocativo dell'inidoneità della misura richiesta, rispetto alla personalità del soggetto, che si sia già dimostrato, in forza della documentazione unita all'incarto processuale, impermeabile ad ogni possibilità di effettiva e concreta risocializzazione.

Sul punto specifico, questa Corte ha infatti affermato il seguente principio di diritto: «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su un'istanza presentata da un condannato in stato di libertà, non ha l'obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del richiedente, qualora le risultanze documentali rivelino l'inidoneità della misura richiesta>> (Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, Luperti, Rv. 279581 - 01).

Tale impostazione rende del tutto legittima la decisione impugnata, sebbene emesse_senza attendere la sopra detta relazione.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale DOMENICO A.R. SECCIA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena complessiva da espiare dì anni due e mesi due di reclusione, derivante da tre sentenze conseguenti alla commissione dei reati di furto aggravato, consumato e tentato, nonché di false attestazioni ai sensi dell'art. 495 cod. pen., oggetto del provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. 1.1. In ordine alla richiesta di applicazione della detenzione domiciliare, la decisione di rigetto si fonda sulla constatazione del superamento del limite di pena di anni due. 1.2. Con riferimento invece all'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale ha valorizzato il persistente grado di pericolosità sociale del soggetto, come desumibile tanto dall'esistenza a suo carico di un precedente per il reato di ricettazione, quanto dalle numerose pendenze per i reati di furto aggravato, furto in abitazione, ricettazione e rapina. Ha inoltre evidenziato, il Tribunale, gli esiti negativi del rapporto informativo redatto il 28 aprile 2022 dalla Questura di Firenze, laddove figurano recenti denunce per reati contro il patrimonio a carico del condannato. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella veste di sostituto processuale del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito brevemente riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, che pone una questione di carattere processuale, si denuncia violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., sub specie di violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine all'istanza di rinvio del procedimento, che era stata formulata dal difensore. Si deduce più in particolare che - in vista dell'udienza fissata per il 9 giugno 2022 dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Firenze - il difensore aveva inoltrato una istanza di differimento dell'udienza stessa. A fondamento di tale richiesta, aveva posto l'esigenza per il Pelosi di ottenere dal Comune di Firenze l'assegnazione di una "residenza fittizia", a mezzo della quale avrebbe potuto poi ottenere una carta d'identità e infine reperire un regolare impiego lavorativo; dopo aver rigettato per due volte tale richiesta, il Comune di Firenze aveva infine indicato al Pelosi - in data 8 giugno 2022 - presso quale ufficio poter nuovamente avanzare tale richiesta. La difesa presentava, dunque al Tribunale di sorveglianza istanza di differimento dell'udienza, chiedendo la concessione di un congruo periodo di tempo al fine di poter presentare una nuova istanza volta ad ottenere la suddetta residenza e, in seguito, conseguire il rilascio del documento di identità necessario per ottenere un impiego, in vista appunto della richiesta di affidamento in prova ai sensi dell'art. 47 Ord. pen. Lamenta, quindi, il ricorrente la mancanza di motivazione, nell'impugnata ordinanza, circa il rigetto di tale istanza di rinvio. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per violazione degli artt. 27, comma 3, Cost. e 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 in relazione al principio di rieducazione della pena e conseguente mancanza e contraddittorietà della motivazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Per ciò che inerisce al primo motivo di ricorso, è noto l'insegnamento della Corte di cassazione, che ha ripetutamente chiarito come - allorquando venga posta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito - questo è giudice dei presupposti della decisione contestata, sulla quale esplica il proprio controllo, quale che sia il ragionamento seguito dal Giudice di merito per giustificarla e quale che sia l'apparato motivazione esibito. Deriva da ciò che la Corte, in presenza di una doglianza di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e così, ove necessario anche accedendo agli atti, è tenuta a valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovvero giustificata solo "a posteriori" (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 - 01). Valutando allora nel merito l'istanza di rinvio - e potendosi qui prescindere dalla lamentata omessa motivazione sul punto, ad opera del Tribunale di sorveglianza di Firenze - non può non convenirsi con il Procuratore generale, laddove segnala trattarsi di istanza di differimento non formulata per un motivo tipico e volta esclusivamente alla produzione di documentazione. Una istanza dalla forte connotazione atipica che non segnalava, pertanto, la sussistenza di un legittimo impedimento: del tutto correttamente, quindi, essa è stata disattesa.3. Parimenti infondata è la seconda doglianza. Giova, infatti, ricordare come l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sia del tutto consolidato, nel senso di rimarcare come l'affidamento in prova al servizio sociale postuli la possibilità di desumere che il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, visto che l'elemento di rilievo è rappresentato dall'evoluzione della personalità - in epoca successiva rispetto al compimento del reato - nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001; Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019 Catalano, Rv. 274993 - 01). 3.1. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha ampiamente chiarito, dipanando un coerente tessuto motivazionale, le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza reiettiva. Incensurabile sotto il profilo logico-deduttivo, oltre che analitica e puntuale risulta infatti la motivazione adottata, relativamente alla insussistenza dei presupposti costitutivi dell'auspicato beneficio. Nel provvedimento impugnato viene, infatti, sottolineato come risulti negativa proprio l'osservazione della personalità del reo, non essendo allo stato consentito ricavare elementi univocamente deponenti verso una positiva prognosi di reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. Correttamente il Tribunale ha posto a fondamento di tale giudizio sfavorevole le molteplici pendenze annoverate dal richiedente, atte a dimostrarne la marcata e persistente propensione verso la commissione di reati di aggressione patrimoniale. Tale dato oggettivo, saldandosi con la negativa valutazione compiuta dalla Questura di Firenze nella relazione sopra richiamata, rende sostanzialmente impraticabile ogni ipotesi di resipiscenza, rivisitazione critica del vissuto delinquenziale e, in definitiva, di attuale predisposizione ad un almeno iniziale reinserimento sociale. 3.2. Osserva,dunque,i1 Collegio che il ricorso appare sotto tali profili basato su censure formulate senza considerazione degli elementi ineccepibilmente evidenziati, nonché degli argomenti adeguatamente spesi nel provvedimento impugnato. 4. Si sottolinea poi nel ricorso la pretesa contraddittorietà del provvedimento impugnato, per aver ritenuto la carenza di inserimento lavorativo del Pelosi, senza però valutare adeguatamente come - proprio in vista del reperimento di un impiego - era stato chiesto il differimento dell'udienza del 9 giugno 2022. L'argomento è però privo di consistenza ed offre una interpretazione quasi congetturale del dato processuale, atteso che - per affermazione dello stesso difensore - la richiesta di rinvio (comunque non atta a manifestare l'esistenza di un legittimo impedimento) non era immediatamente finalizzata al pronto reperimento di un impiego da parte del Pelosi, bensì meramente all'ottenimento di un documento di identità. 5. Avrebbe, infine, errato il Tribunale dì sorveglianza, nell'omettere di considerare anche gli eventuali elementi favorevoli al condannato, non attendendo l'invio della relazione dall'Ufficio di esecuzione penale esterna. Sul punto, il Collegio osserva quanto segue. E' vero che questa Corte ha affermato - sia pure con specifico riferimento alla relazione sull'osservazione del condannato condotta in istituto - che la mancata acquisizione di detto atto impedisce di assumere la decisione reiettiva di una misura alternativa alla detenzione (Sez. 1, n. 10290 del 02/03/2010, Trif, rv. 246519). Tale impostazione si applica però nel caso in cui le carenze istruttorie elidano dal procedimento elementi di valutazione e conoscenza imprescindibili, così risultandone pregiudicata la possibilità di formazione coerente e completa del convincimento espresso (Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, Abdallah, Rv. 261292). Risulta al contrario superflua l'acquisizione della relazione, allorquando si tratti - come accade nella concreta vicenda - di condannato in stato di libertà ed il corredo di risultanze documentali acquisite appaia già manifestamente evocativo dell'inidoneità della misura richiesta, rispetto alla personalità del soggetto, che si sia già dimostrato, in forza della documentazione unita all'incarto processuale, impermeabile ad ogni possibilità di effettiva e concreta risocializzazione. Sul punto specifico, questa Corte ha infatti affermato il seguente principio di diritto: «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su un'istanza presentata da un condannato in stato di libertà, non ha l'obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del richiedente, qualora le risultanze documentali rivelino l'inidoneità della misura richiesta>> (Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, Luperti, Rv. 279581 - 01). Tale impostazione rende del tutto legittima la decisione impugnata, sebbene emesse_senza attendere la sopra detta relazione. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricor
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