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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45827/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di resistenza al pubblico ufficiale contestato, sono meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, sono altresì reiterativi di profili di censura già proposti e motivatamente disattesi dalla Corte di merito a pagina 6 e, comunque, sono manifestamente infondati secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di elemento soggettivo del reato di ricettazione (v. fra le altre, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 24 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di resistenza al pubblico ufficiale contestato, sono meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, sono altresì reiterativi di profili di censura già proposti e motivatamente disattesi dalla Corte di merito a pagina 6 e, comunque, sono manifestamente infondati secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di elemento soggettivo del reato di ricettazione (v. fra le altre, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 ott
Sentenza Cassazione n. 45827/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris