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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13587/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso;lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale,nell’interesse dell’imputato, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 17 giugno 2025, la Corte di appello di Brescia haconfermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale diBrescia in data 9 aprile 2024 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato allapena di 3 anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole dei reati previsti dagliartt. 110 cod. pen., 216, primo comma, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (leggefall.), perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (verso i quali si èproceduto separatamente), [OSCURATO:PERSONA] in qualità di presidente del consiglio diamministrazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di consiglieri del consiglio diamministrazione, dal 10 dicembre 2002 al 22 aprile 2010, della [OSCURATO:PERSONA].r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia il 4 novembre 2014, allo scopo diarrecare danno ai creditori, distraevano la somma di 265.302 euro rinunciando alcredito di pari importo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(amministrata e detenuta al 100% da [OSCURATO:PERSONA]).

Con lo stesso provvedimento,[OSCURATO:PERSONA] è stato anche interdetto dai pubblici uffici per la durata di 5 anni nonchéinabilitato all’esercizio di impresa commerciale e incapace a esercitare ufficidirettivi presso qualsiasi impresa per un periodo pari alla pena principale.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendoquattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 216,primo comma, n. 1, legge fall., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in relazione alla responsabilità dell’imputato.Benché le sentenze di merito abbiano riconosciuto, in relazione ai primi duealinea dell’imputazione, la mancata dimostrazione che i bonifici indicati nellacontestazione fossero stati eseguiti da [OSCURATO:PERSONA], essendo assai verosimile che detteoperazioni siano state effettuate da [OSCURATO:PERSONA], esse avrebberocontraddittoriamente ritenuto la responsabilità dell’imputato in relazione alladistrazione del 28 marzo 2013, allorché la società poi fallita aveva rinunciato,tramite due atti notarili di remissione del debito, a un credito di 265.302 euro,generato da due vendite, risalenti al 23 giugno 2010, di alcuni immobili siti inBrandico e Flero.

Al riguardo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ammesso l’operazione, spiegandocome la fallita fosse ormai in avanzato stato di dissesto a seguito della crisiimmobiliare del 2008, sicché, nel 2010, al fine di «alleggerire un po’ la pressionesulla G.A.D.» e munirla di liquidità, egli avrebbe deciso di acquistare una partedegli immobili di proprietà della fallita tramite la “propria” società Brescia CasaImmobiliare.

Tuttavia, il perdurare della crisi immobiliare avrebbe condotto anchequest’ultima società in gravi difficoltà, tanto che i beni della stessa sarebbero statioggetto di espropriazione forzata, facendola rimanere priva di risorse.A supporto della tesi difensiva si osserva che il curatore fallimentare avrebbeconfermato che, quand’anche [OSCURATO:PERSONA] non avesse compiuto l’atto distrattivo a luicontestato, il credito era divenuto ormai inesigibile e, comunque, non avrebbeconsentito di salvare dal fallimento la società, il cui destino sarebbe statoirrimediabilmente segnato dalla soccombenza nel contenzioso con l’Agenzia delleentrate, che aveva determinato una perdita di 1.559.722,26 euro.L’istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato come l’atto distrattivo nonabbia creato un pregiudizio ai creditori, posto che la società era già in dissestoeconomico.

Inoltre, non sarebbe stato dimostrato il dolo in capo all’imputato, ilquale non avrebbe conseguito alcun profitto dall’operazione a lui contestata.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 216 e217, legge fall., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione, atteso che, essendo evidente l’assenza di dolo, l’imputato nonpotrebbe rispondere del reato previsto dall’art. 216, legge fall., quanto di quello dibancarotta semplice ex art. 217, legge fall.2.3.

Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione, stabilita a pena dinullità, degli artt. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 2 cod. pen.All’udienza del 18 aprile 2023 la difesa avrebbe chiesto che l’imputato venisserimesso in termini per chiedere il rito abbreviato onde usufruire del migliore regimesanzionatorio previsto dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dallac.d. riforma Cartabia.

Dal momento che, alla data dell’udienza preliminare,celebrata il 24 novembre 2022, la modifica legislativa non era ancora entrata invigore, la Corte di appello avrebbe dovuto applicare la nuova disciplina, piùfavorevole, secondo la regola prevista dall’art. 2 cod. pen., sicché [OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto essere rimesso in termini per chiedere l’ammissione al rito speciale, comeda lui richiesto alla prima udienza utile dopo l’entrata in vigore della riforma.2.4.

Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 62-bis cod.pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.Premesso che il casellario giudiziario riporterebbe un unico precedente per fattiaspecifici, il Collegio di merito non avrebbe adeguatamente valorizzato lacorrettezza della condotta processuale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel corso dell’esame,avrebbe risposto alle domande rivoltegli, fornendo una versione dei fatti che, nellasua parte prevalente, sarebbe stata considerata attendibile dal Tribunale.3.

In data 19 gennaio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.4.

In data 20 gennaio 2026 è pervenuta, via PEC, una memoria a firmadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale sono state sinteticamente ribadite le ragioni postea fondamento del ricorso introduttivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.2.

Con il primo motivo, il ricorso deduce una serie di questioni eterogenee.Sotto un primo profilo, la difesa lamenta che la sentenza non abbia spiegatoperché, con riferimento alla rinuncia del credito, sia stata affermata laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], nonostante che essa sia stata esclusa, in relazione aiprimi due alinea dell’imputazione, per non essere stato provato che i bonificiindicati nella contestazione fossero stati eseguiti da [OSCURATO:PERSONA].Sotto un secondo aspetto, il ricorso deduce che, nel caso di specie, non visarebbe stata alcuna condotta distrattiva, atteso che, come confermato dalcuratore fallimentare, al momento della rinuncia del credito lo stato di insolvenzadella società sarebbe stato ormai consolidato, sicché non si sarebbe verificatoalcun pregiudizio ai creditori, essendo il credito rinunciato divenuto ormaiinesigibile.Infine, il ricorso opina che non sarebbe stato dimostrato il dolo in capoall’imputato, il quale non avrebbe conseguito alcun profitto dall’operazionecontestatagli.2.2.

Il complesso di tali censure deve ritenersi inammissibile.2.3.

Con riferimento al primo aspetto, la censura non si confronta con quantola Corte territoriale ha riferito in ordine alle valutazioni operate dalla sentenza diprimo grado, ovvero che, mentre nel caso dei bonifici indicati nei primi due alineadel capo d’imputazione, i pagamenti erano stati effettuati in favore di due societàriconducibili a [OSCURATO:PERSONA] senza che nei verbali dell’organo gestorio o in quellidell’assemblea vi fosse alcuna menzione delle relative operazioni (non potendosi,dunque, dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] ne fosse a conoscenza), nel caso della rinuncia alcredito verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in conflittod’interesse, atteso che la società debitrice era amministrata e partecipata in modototalitario dall’imputato.

Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità della doglianza.2.2.

Quanto al secondo profilo, va premesso che la bancarotta fraudolentapatrimoniale per distrazione si configura come un reato di pericolo concreto, perla cui integrazione non è necessario che ricorra alcun nesso causale tra i fatti didistrazione e il successivo fallimento.

Pertanto, essa è configurabile ove l’agenteabbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse aimpieghi estranei alla sua attività (così Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016,Passarelli, Rv. 266804 - 01), essendo sufficiente che la condotta distrattiva siaidonea, semplicemente, a depauperare le ragioni della massa dei creditori, anchedeterminando un peggioramento della situazione patrimoniale della società, comenel caso di un mero aggravamento del dissesto già verificatosi.Nel caso di specie, la rinuncia, operata anche da [OSCURATO:PERSONA], di una consistentepretesa creditoria, pari a 265.302 euro e avvenuta, senza alcuna giustificazioneeconomica e commerciale, in favore di sé stesso quale proprietario del 100% dellequote della società debitrice, ha determinato, secondo la non illogica conclusionedella sentenza impugnata, un pregiudizio per le ragioni dei creditori della fallita, iquali hanno visto ridurre la possibilità di recuperare quantomeno pro quota leproprie pretese; e ciò a prescindere dal fatto che, già in parte, il patrimonio dellasocietà fosse stato compromesso.Infatti, la sentenza impugnata ha affermato che non vi era alcuna prova che laBrescia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse assolutamente incapiente, avendo il curatore riferito diavere promosso un’azione revocatoria nei confronti della società amministratadall’imputato, conclusasi con una transazione per 35.000 euro, senza che perònulla fosse stato accertato in relazione alle condizioni economiche in cui versavala società, la quale, secondo la logica osservazione della Corte territoriale, dovevaessere ancora operativa e nella disponibilità di risorse, posto che, altrimenti, nonavrebbe versato la somma di 35.000 euro.Tale profilo, ancorché assai chiaramente enunciato in sentenza, è statosostanzialmente pretermesso dal ricorso, il quale si è limitato a generiche eapodittiche asserzioni circa la non esigibilità del credito in capo alla societàdebitrice, senza un reale confronto con un passaggio motivazionale di pacificorilievo.Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità delle censure, in quanto aspecifichee, in ogni caso, manifestamente infondate.2.3.

Quanto, infine, all’affermazione secondo cui l’imputato non avrebbeconseguito alcun profitto dall’operazione contestatagli, essa è platealmentecontraddetta dal dato, anch’esso riportato in sentenza, secondo cui la rinunciadella somma di 265.302 euro era avvenuta a favore di una società le cui quoteerano detenute, nella misura del 100%, dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, anche tale censura deve ritenersi inammissibile in quantomanifestamente infondata.3.

Inammissibile è, poi, il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deducel’erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenzadell’elemento soggettivo del reato.

Si opina, in particolare, che la condotta ascrittaall’imputato sarebbe stata realizzata con negligenza o imprudenza, sicché il fattoavrebbe dovuto essere qualificato come bancarotta semplice.Sul punto, osserva il Collegio che le doglianze difensive sono state articolate inmaniera del tutto apodittica, non essendo stato spiegato per quale motivo dovesseessere disattesa la ricostruzione accolta dalla sentenza impugnata, secondo cui,una volta preso atto che l’incapienza della società debitrice non era dimostrata, larinuncia del credito, in assenza di altre plausibili ragioni, non sarebbe stataaltrimenti interpretabile se non come una volontaria depauperazione delpatrimonio della fallita e come un vantaggio ingiustificato recato alla debitrice.Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità della censura siccome generica easpecifica, non confrontandosi essa con la motivazione resa, sul punto, dallasentenza impugnata.4.

Con il terzo motivo, il ricorso deduce l’erronea applicazione dell’art. 442,comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla cd. riforma Cartabia.

Neldettaglio, tale disposizione avrebbe dovuto essere interpretata come normasostanziale di favore, suscettibile di interpretazione retroattiva, sicché, in relazioneai processi pendenti, gli imputati avrebbero dovuto essere rimessi in termini al finedi richiedere il rito abbreviato onde poter accedere all’ulteriore sconto di pena, paria un sesto, per il caso della mancata impugnazione della sentenza.4.1.

A mente dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs.n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia), in caso di condanna pronunciata all’esitodel giudizio abbreviato, «quando né l’imputato, né il suo difensore hanno propostoimpugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormenteridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione».Secondo un recente indirizzo giurisprudenziale di legittimità, tale disposizionetrova applicazione, previa rinuncia all’appello, anche rispetto ai procedimentipenali pendenti, in fase di impugnazione, anteriormente all’entrata in vigore deld.lgs. n. 150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha naturasostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, attraverso laridefinizione in melius della pena (Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023, Pompeo, Rv.285820 - 01).

La dimensione sostanziale della diminuente prevista per il ritospeciale, infatti, è stata da tempo riconosciuta sia dalla Corte costituzionale (siveda, tra le altre pronunce, la sentenza n. 210 del 2013), sia dalla giurisprudenzadi legittimità, atteso che essa influisce, in concreto, sulla quantificazione deltrattamento punitivo, che diviene più mite per effetto della sua applicazione (cfr.Sez.

U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, in motivazione; Sez.

U, n. 7578 del17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace, Rv. 280539 - 01; Sez.

U, n. 45583 del25/10/2007, Volpe, in motivazione; Sez.

U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, inmotivazione; Sez.

U, n. 2977 del 6/3/1992, Piccillo, Rv. 189398 - 01).

Ed èinnegabile che la riduzione di pena nella misura di un sesto, per effetto dellamancata impugnazione avverso la sentenza di condanna, incida a sua volta sulconcreto trattamento sanzionatorio, realizzando un risultato qualificabile come didiritto penale sostanziale, come tale astrattamente applicabile ai fatti pregressi, inquanto più favorevole all’imputato.4.2.

Nondimeno, tale disciplina di favore corrisponde certamente a una «ratiodeflattiva […] che collega alla totale acquiescenza, e al connesso risparmio ditempo e risorse processuali, l’ulteriore trattamento premiale in relazione alla penainflitta» (così la relazione illustrativa del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, cd. riformaCartabia).

Una ratio che verrebbe palesemente contraddetta ove si consentisseall’imputato, dopo essere stato condannato e avere proposto appello, di chiederedi essere riammesso nel termine per proporre un rito speciale che nemmeno avevarichiesto.

Infatti, la possibilità di accedere al trattamento sanzionatorio piùfavorevole è legata ad un’opzione di natura processuale a sua volta connessa a unobbiettivo di snellimento della procedura.Ne consegue che l’imputato non potrebbe sollecitare la restituzione nel termineper la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato una volta che sia statapronunciata, all’esito del giudizio ordinario, una sentenza di condanna; e dopo che,avverso la stessa, sia stato proposto appello e che, una volta introdotto il giudiziodi secondo grado, non sia stata formalizzata alcuna rinunzia all’appello; e, infine,dopo che l’imputato abbia formulato i motivi d’impugnazione anche in ordine allaresponsabilità, insistendo nelle censure sulle statuizioni in punto di responsabilità,con una condotta processuale incompatibile con il conseguimento della riduzionedi un sesto sulla pena inflitta (così Sez. 5, n. 5351 del 7/11/2025, dep. 2026,Nigro, in motivazione; si veda anche Sez. 5, n. 21867 del 04/04/2024, Clementi,Rv. 286520 - 01, secondo cui, nel giudizio per cassazione avverso una sentenzadi appello, resa prima dell’entrata in vigore dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc.pen., non può essere richiesta la restituzione nel termine per l’accesso al giudizioabbreviato e per beneficiare, così, dell’ulteriore riduzione della pena, poiché, intale caso, l’eventuale restituzione nel termine determinerebbe la regressione delprocedimento a fasi processuali già definite).Per l’insieme di tali ragioni, il motivo deve, pertanto, ritenersi infondato.5.

Con il quarto motivo il ricorso denuncia la violazione di legge e il vizio dimotivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze5.1.

Va premesso che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale dilegittimità, al fine di ritenere sussistenti o di escludere le circostanze attenuantigeneriche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicatidall’art. 133 cod. pen., quelli che ritiene più significativi ai fini del decidere, sicchéanche un solo elemento, attinente alla gravità del reato o alle modalità diesecuzione di esso ovvero alla personalità dell’imputato, può risultare all’uoposufficiente (v., da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 01).5.2.

Ebbene, nel caso qui esaminato, la Corte territoriale ha fondato il proprioscrutinio sulla gravità del fatto, sulle precedenti condanne dell’imputato esull’assenza di una effettiva rivisitazione critica della condotta da parte diquest’ultimo.

Ne consegue che il motivo con cui si censura l’omessa considerazionedel positivo comportamento processuale e il fatto che i precedenti penali non sianoomogenei rispetto ai fatti oggetto del presente giudizio, non appare deducibile insede di legittimità, involgendo un profilo che attiene alla valutazione degli elementifattuali rilevanti ai fini del giudizio dosimetrico e che, come tale, rappresenta unapprezzamento devoluto all’esclusiva competenza del giudice di merito.Pertanto, deve concludersi nel senso dell’inammissibilità anche delle relativedoglianze.6.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 04/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso;lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale,nell’interesse dell’imputato, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 17 giugno 2025, la Corte di appello di Brescia haconfermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale diBrescia in data 9 aprile 2024 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato allapena di 3 anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole dei reati previsti dagliartt. 110 cod. pen., 216, primo comma, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (leggefall.), perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (verso i quali si èproceduto separatamente), [OSCURATO:PERSONA] in qualità di presidente del consiglio diamministrazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di consiglieri del consiglio diamministrazione, dal 10 dicembre 2002 al 22 aprile 2010, della [OSCURATO:PERSONA].r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia il 4 novembre 2014, allo scopo diarrecare danno ai creditori, distraevano la somma di 265.302 euro rinunciando alcredito di pari importo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(amministrata e detenuta al 100% da [OSCURATO:PERSONA]). Con lo stesso provvedimento,[OSCURATO:PERSONA] è stato anche interdetto dai pubblici uffici per la durata di 5 anni nonchéinabilitato all’esercizio di impresa commerciale e incapace a esercitare ufficidirettivi presso qualsiasi impresa per un periodo pari alla pena principale.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendoquattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 216,primo comma, n. 1, legge fall., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in relazione alla responsabilità dell’imputato.Benché le sentenze di merito abbiano riconosciuto, in relazione ai primi duealinea dell’imputazione, la mancata dimostrazione che i bonifici indicati nellacontestazione fossero stati eseguiti da [OSCURATO:PERSONA], essendo assai verosimile che detteoperazioni siano state effettuate da [OSCURATO:PERSONA], esse avrebberocontraddittoriamente ritenuto la responsabilità dell’imputato in relazione alladistrazione del 28 marzo 2013, allorché la società poi fallita aveva rinunciato,tramite due atti notarili di remissione del debito, a un credito di 265.302 euro,generato da due vendite, risalenti al 23 giugno 2010, di alcuni immobili siti inBrandico e Flero. Al riguardo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ammesso l’operazione, spiegandocome la fallita fosse ormai in avanzato stato di dissesto a seguito della crisiimmobiliare del 2008, sicché, nel 2010, al fine di «alleggerire un po’ la pressionesulla G.A.D.» e munirla di liquidità, egli avrebbe deciso di acquistare una partedegli immobili di proprietà della fallita tramite la “propria” società Brescia CasaImmobiliare. Tuttavia, il perdurare della crisi immobiliare avrebbe condotto anchequest’ultima società in gravi difficoltà, tanto che i beni della stessa sarebbero statioggetto di espropriazione forzata, facendola rimanere priva di risorse.A supporto della tesi difensiva si osserva che il curatore fallimentare avrebbeconfermato che, quand’anche [OSCURATO:PERSONA] non avesse compiuto l’atto distrattivo a luicontestato, il credito era divenuto ormai inesigibile e, comunque, non avrebbeconsentito di salvare dal fallimento la società, il cui destino sarebbe statoirrimediabilmente segnato dalla soccombenza nel contenzioso con l’Agenzia delleentrate, che aveva determinato una perdita di 1.559.722,26 euro.L’istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato come l’atto distrattivo nonabbia creato un pregiudizio ai creditori, posto che la società era già in dissestoeconomico. Inoltre, non sarebbe stato dimostrato il dolo in capo all’imputato, ilquale non avrebbe conseguito alcun profitto dall’operazione a lui contestata.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 216 e217, legge fall., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione, atteso che, essendo evidente l’assenza di dolo, l’imputato nonpotrebbe rispondere del reato previsto dall’art. 216, legge fall., quanto di quello dibancarotta semplice ex art. 217, legge fall.2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione, stabilita a pena dinullità, degli artt. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 2 cod. pen.All’udienza del 18 aprile 2023 la difesa avrebbe chiesto che l’imputato venisserimesso in termini per chiedere il rito abbreviato onde usufruire del migliore regimesanzionatorio previsto dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dallac.d. riforma Cartabia. Dal momento che, alla data dell’udienza preliminare,celebrata il 24 novembre 2022, la modifica legislativa non era ancora entrata invigore, la Corte di appello avrebbe dovuto applicare la nuova disciplina, piùfavorevole, secondo la regola prevista dall’art. 2 cod. pen., sicché [OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto essere rimesso in termini per chiedere l’ammissione al rito speciale, comeda lui richiesto alla prima udienza utile dopo l’entrata in vigore della riforma.2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 62-bis cod.pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.Premesso che il casellario giudiziario riporterebbe un unico precedente per fattiaspecifici, il Collegio di merito non avrebbe adeguatamente valorizzato lacorrettezza della condotta processuale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel corso dell’esame,avrebbe risposto alle domande rivoltegli, fornendo una versione dei fatti che, nellasua parte prevalente, sarebbe stata considerata attendibile dal Tribunale.3. In data 19 gennaio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.4. In data 20 gennaio 2026 è pervenuta, via PEC, una memoria a firmadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale sono state sinteticamente ribadite le ragioni postea fondamento del ricorso introduttivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.2. Con il primo motivo, il ricorso deduce una serie di questioni eterogenee.Sotto un primo profilo, la difesa lamenta che la sentenza non abbia spiegatoperché, con riferimento alla rinuncia del credito, sia stata affermata laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], nonostante che essa sia stata esclusa, in relazione aiprimi due alinea dell’imputazione, per non essere stato provato che i bonificiindicati nella contestazione fossero stati eseguiti da [OSCURATO:PERSONA].Sotto un secondo aspetto, il ricorso deduce che, nel caso di specie, non visarebbe stata alcuna condotta distrattiva, atteso che, come confermato dalcuratore fallimentare, al momento della rinuncia del credito lo stato di insolvenzadella società sarebbe stato ormai consolidato, sicché non si sarebbe verificatoalcun pregiudizio ai creditori, essendo il credito rinunciato divenuto ormaiinesigibile.Infine, il ricorso opina che non sarebbe stato dimostrato il dolo in capoall’imputato, il quale non avrebbe conseguito alcun profitto dall’operazionecontestatagli.2.2. Il complesso di tali censure deve ritenersi inammissibile.2.3. Con riferimento al primo aspetto, la censura non si confronta con quantola Corte territoriale ha riferito in ordine alle valutazioni operate dalla sentenza diprimo grado, ovvero che, mentre nel caso dei bonifici indicati nei primi due alineadel capo d’imputazione, i pagamenti erano stati effettuati in favore di due societàriconducibili a [OSCURATO:PERSONA] senza che nei verbali dell’organo gestorio o in quellidell’assemblea vi fosse alcuna menzione delle relative operazioni (non potendosi,dunque, dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] ne fosse a conoscenza), nel caso della rinuncia alcredito verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in conflittod’interesse, atteso che la società debitrice era amministrata e partecipata in modototalitario dall’imputato. Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità della doglianza.2.2. Quanto al secondo profilo, va premesso che la bancarotta fraudolentapatrimoniale per distrazione si configura come un reato di pericolo concreto, perla cui integrazione non è necessario che ricorra alcun nesso causale tra i fatti didistrazione e il successivo fallimento. Pertanto, essa è configurabile ove l’agenteabbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse aimpieghi estranei alla sua attività (così Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016,Passarelli, Rv. 266804 - 01), essendo sufficiente che la condotta distrattiva siaidonea, semplicemente, a depauperare le ragioni della massa dei creditori, anchedeterminando un peggioramento della situazione patrimoniale della società, comenel caso di un mero aggravamento del dissesto già verificatosi.Nel caso di specie, la rinuncia, operata anche da [OSCURATO:PERSONA], di una consistentepretesa creditoria, pari a 265.302 euro e avvenuta, senza alcuna giustificazioneeconomica e commerciale, in favore di sé stesso quale proprietario del 100% dellequote della società debitrice, ha determinato, secondo la non illogica conclusionedella sentenza impugnata, un pregiudizio per le ragioni dei creditori della fallita, iquali hanno visto ridurre la possibilità di recuperare quantomeno pro quota leproprie pretese; e ciò a prescindere dal fatto che, già in parte, il patrimonio dellasocietà fosse stato compromesso.Infatti, la sentenza impugnata ha affermato che non vi era alcuna prova che laBrescia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse assolutamente incapiente, avendo il curatore riferito diavere promosso un’azione revocatoria nei confronti della società amministratadall’imputato, conclusasi con una transazione per 35.000 euro, senza che perònulla fosse stato accertato in relazione alle condizioni economiche in cui versavala società, la quale, secondo la logica osservazione della Corte territoriale, dovevaessere ancora operativa e nella disponibilità di risorse, posto che, altrimenti, nonavrebbe versato la somma di 35.000 euro.Tale profilo, ancorché assai chiaramente enunciato in sentenza, è statosostanzialmente pretermesso dal ricorso, il quale si è limitato a generiche eapodittiche asserzioni circa la non esigibilità del credito in capo alla societàdebitrice, senza un reale confronto con un passaggio motivazionale di pacificorilievo.Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità delle censure, in quanto aspecifichee, in ogni caso, manifestamente infondate.2.3. Quanto, infine, all’affermazione secondo cui l’imputato non avrebbeconseguito alcun profitto dall’operazione contestatagli, essa è platealmentecontraddetta dal dato, anch’esso riportato in sentenza, secondo cui la rinunciadella somma di 265.302 euro era avvenuta a favore di una società le cui quoteerano detenute, nella misura del 100%, dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, anche tale censura deve ritenersi inammissibile in quantomanifestamente infondata.3. Inammissibile è, poi, il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deducel’erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenzadell’elemento soggettivo del reato. Si opina, in particolare, che la condotta ascrittaall’imputato sarebbe stata realizzata con negligenza o imprudenza, sicché il fattoavrebbe dovuto essere qualificato come bancarotta semplice.Sul punto, osserva il Collegio che le doglianze difensive sono state articolate inmaniera del tutto apodittica, non essendo stato spiegato per quale motivo dovesseessere disattesa la ricostruzione accolta dalla sentenza impugnata, secondo cui,una volta preso atto che l’incapienza della società debitrice non era dimostrata, larinuncia del credito, in assenza di altre plausibili ragioni, non sarebbe stataaltrimenti interpretabile se non come una volontaria depauperazione delpatrimonio della fallita e come un vantaggio ingiustificato recato alla debitrice.Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità della censura siccome generica easpecifica, non confrontandosi essa con la motivazione resa, sul punto, dallasentenza impugnata.4. Con il terzo motivo, il ricorso deduce l’erronea applicazione dell’art. 442,comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla cd. riforma Cartabia. Neldettaglio, tale disposizione avrebbe dovuto essere interpretata come normasostanziale di favore, suscettibile di interpretazione retroattiva, sicché, in relazioneai processi pendenti, gli imputati avrebbero dovuto essere rimessi in termini al finedi richiedere il rito abbreviato onde poter accedere all’ulteriore sconto di pena, paria un sesto, per il caso della mancata impugnazione della sentenza.4.1. A mente dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs.n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia), in caso di condanna pronunciata all’esitodel giudizio abbreviato, «quando né l’imputato, né il suo difensore hanno propostoimpugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormenteridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione».Secondo un recente indirizzo giurisprudenziale di legittimità, tale disposizionetrova applicazione, previa rinuncia all’appello, anche rispetto ai procedimentipenali pendenti, in fase di impugnazione, anteriormente all’entrata in vigore deld.lgs. n. 150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha naturasostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, attraverso laridefinizione in melius della pena (Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023, Pompeo, Rv.285820 - 01). La dimensione sostanziale della diminuente prevista per il ritospeciale, infatti, è stata da tempo riconosciuta sia dalla Corte costituzionale (siveda, tra le altre pronunce, la sentenza n. 210 del 2013), sia dalla giurisprudenzadi legittimità, atteso che essa influisce, in concreto, sulla quantificazione deltrattamento punitivo, che diviene più mite per effetto della sua applicazione (cfr.Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, in motivazione; Sez. U, n. 7578 del17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace, Rv. 280539 - 01; Sez. U, n. 45583 del25/10/2007, Volpe, in motivazione; Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, inmotivazione; Sez. U, n. 2977 del 6/3/1992, Piccillo, Rv. 189398 - 01). Ed èinnegabile che la riduzione di pena nella misura di un sesto, per effetto dellamancata impugnazione avverso la sentenza di condanna, incida a sua volta sulconcreto trattamento sanzionatorio, realizzando un risultato qualificabile come didiritto penale sostanziale, come tale astrattamente applicabile ai fatti pregressi, inquanto più favorevole all’imputato.4.2. Nondimeno, tale disciplina di favore corrisponde certamente a una «ratiodeflattiva […] che collega alla totale acquiescenza, e al connesso risparmio ditempo e risorse processuali, l’ulteriore trattamento premiale in relazione alla penainflitta» (così la relazione illustrativa del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, cd. riformaCartabia). Una ratio che verrebbe palesemente contraddetta ove si consentisseall’imputato, dopo essere stato condannato e avere proposto appello, di chiederedi essere riammesso nel termine per proporre un rito speciale che nemmeno avevarichiesto. Infatti, la possibilità di accedere al trattamento sanzionatorio piùfavorevole è legata ad un’opzione di natura processuale a sua volta connessa a unobbiettivo di snellimento della procedura.Ne consegue che l’imputato non potrebbe sollecitare la restituzione nel termineper la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato una volta che sia statapronunciata, all’esito del giudizio ordinario, una sentenza di condanna; e dopo che,avverso la stessa, sia stato proposto appello e che, una volta introdotto il giudiziodi secondo grado, non sia stata formalizzata alcuna rinunzia all’appello; e, infine,dopo che l’imputato abbia formulato i motivi d’impugnazione anche in ordine allaresponsabilità, insistendo nelle censure sulle statuizioni in punto di responsabilità,con una condotta processuale incompatibile con il conseguimento della riduzionedi un sesto sulla pena inflitta (così Sez. 5, n. 5351 del 7/11/2025, dep. 2026,Nigro, in motivazione; si veda anche Sez. 5, n. 21867 del 04/04/2024, Clementi,Rv. 286520 - 01, secondo cui, nel giudizio per cassazione avverso una sentenzadi appello, resa prima dell’entrata in vigore dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc.pen., non può essere richiesta la restituzione nel termine per l’accesso al giudizioabbreviato e per beneficiare, così, dell’ulteriore riduzione della pena, poiché, intale caso, l’eventuale restituzione nel termine determinerebbe la regressione delprocedimento a fasi processuali già definite).Per l’insieme di tali ragioni, il motivo deve, pertanto, ritenersi infondato.5. Con il quarto motivo il ricorso denuncia la violazione di legge e il vizio dimotivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze5.1. Va premesso che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale dilegittimità, al fine di ritenere sussistenti o di escludere le circostanze attenuantigeneriche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicatidall’art. 133 cod. pen., quelli che ritiene più significativi ai fini del decidere, sicchéanche un solo elemento, attinente alla gravità del reato o alle modalità diesecuzione di esso ovvero alla personalità dell’imputato, può risultare all’uoposufficiente (v., da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 01).5.2. Ebbene, nel caso qui esaminato, la Corte territoriale ha fondato il proprioscrutinio sulla gravità del fatto, sulle precedenti condanne dell’imputato esull’assenza di una effettiva rivisitazione critica della condotta da parte diquest’ultimo. Ne consegue che il motivo con cui si censura l’omessa considerazionedel positivo comportamento processuale e il fatto che i precedenti penali non sianoomogenei rispetto ai fatti oggetto del presente giudizio, non appare deducibile insede di legittimità, involgendo un profilo che attiene alla valutazione degli elementifattuali rilevanti ai fini del giudizio dosimetrico e che, come tale, rappresenta unapprezzamento devoluto all’esclusiva competenza del giudice di merito.Pertanto, deve concludersi nel senso dell’inammissibilità anche delle relativedoglianze.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 04/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13587/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris