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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 23421/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25176/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Tuscolana n. 946; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avv. [OSCURATO:PERSONA]Anna ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in via [OSCURATO:PERSONA], 12/a; - controricorrente - E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] 12/a; 44\ k y/L/ - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5148 del 2017, pubblicata il 27.7.2017; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 20 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Dagli atti di causa emerge quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] adì il Tribunale di Cassino ai fini del riscatto successorio per prelazione ereditaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'immobile sito in Cassino (FR), via Montello 19, unico cespite caduto nell'asse ereditario del de cuius [OSCURATO:PERSONA], la cui nuda proprietà, con riserva di usufrutto in favore dell'alienante, fu alienata dalla coerede [OSCURATO:PERSONA], moglie del predetto de cuius, a [OSCURATO:PERSONA].

Nel giudizio intervenne volontariamente [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice di prime cure, acclarata la qualità di erede in capo ad [OSCURATO:PERSONA], accolse la domanda di retratto e dispose il trasferimento dell'immobile, nella sua interezza, alla stessa, previo pagamento, di euro 40.000. 2.Avverso la decisione venne interposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, tra le altre circostanze, il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] e la insussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 732 c.c. trattandosi di vendita non di quota di eredità ma della nuda proprietà relativa al cespite ereditario.

La Corte d'appello accolse il gravame e rigettò la domanda di riscatto.

Il giudice di merito accertò che l'atto di compravendita stipulato il 30 luglio 2007 avesse ad oggetto "non la quota" dell'appartamento di via Montello n. 19 pervenuta in forza di successione di [OSCURATO:PERSONA] apertasi il 31 maggio 1996, ma "l'intero appartamento" che per la restante quota del 50% era già di proprietà dell'Aceti in forza di contratto di cessione in proprietà di alloggio popolare ex UNRRA- CASAS.

Venne specificato, e ribadito, quindi che il bene fosse stato considerato nel rogito del 2007 come un "unicum dotato di una propria individualità giuridica e non come una somma di quote di una comunione ordinaria e di una comunione ereditaria, tanto è vero che nell'atto è stato indicato un prezzo unitario che si riferisce all'intero immobile".

Sicché la Corte d'appello, muovendo dalla ratio del retratto successorio, affermò che "i diritti di prelazione e riscatto previsti dall'art. 732 c.c. in favore del coerede postulano comunque, che l'alienazione compiuta da un altro coerede riguardi la quota ereditaria - o parte di essa - intesa come porzione ideale dell'universum ius defuncti".

Nella specie, quindi, interpretando altresì il contratto stipulato dalle parti, escluse la sussistenza dell'invocato diritto atteso che le contraenti, non avevano inteso trasferire a [OSCURATO:PERSONA] una quota ideale del bene, ma la nuda proprietà dell'immobile, considerato nella sua interezza. 3.11 giudice di merito considerato, quindi, "che la volontà espressa nel negozio di cessione era quella di trasferire a [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà dell'immobile in questione come cosa determinata e non come quota ereditaria, [OSCURATO:PERSONA] non poteva esercitare il diritto di riscatto previsto dall'art. 732 c.p.c. per acquistare un bene comprensivo di una quota non rientrante nello stato di comunione ereditaria...". 4.Avverso la prefata decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre con 2 motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

In prossimità dell'udienza le parti hanno depositato memorie.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

"per violazione e falsa applicazione del contratto di compravendita del 30 luglio del 2007 intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] (alienante) e [OSCURATO:PERSONA] (acquirente)".

Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 732 c.p.c.

"sulla base della erronea interpretazione del contratto di compravendita". [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Stante l'evidente connessione si ritiene opportuno trattare congiuntamente le censure proposte da [OSCURATO:PERSONA].

Con i motivi innanzi indicati la ricorrente si duole, in sostanza, dell'interpretazione effettuata dalla Corte d'appello del contratto intercorso tra le parti, ritenendo, differentemente dalle conclusioni cui è approdato il giudice di merito, che l'oggetto del contratto non fosse l'immobile nella sua interezza bensì una quota ideale, di qui la ritenuta violazione della consequenziale violazione dell'art. 732 c.c.

L'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, incensurabile in cassazione.

Posto, invero, che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate, ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. (Cass. n. 9461 di 2021). 1.2.Con il motivo la ricorrente, in verità, mira a sostituire la propria interpretazione delle clausole contrattuali rispetto a quella datane dalla Corte, senza, peraltro, richiamare i criteri di cui all'art. 1362 c.c., cercando di sollecitare questa Corte a riesaminare il merito della controversia, decisa secondo diritto ed in conformità alla giurisprudenza di legittimità in tema di presupposti per il riconoscimento del retratto successorio.

La sentenza impugnata risulta, infatti, conforme a Cass. n. 9744 del 2010 (seguita da Cass. n. 5754 del 2016) secondo la quale i diritti di prelazione e di riscatto previsti dall'art. 732 cod. civ. in favore del coerede postulano che l'alienazione compiuta da un altro coerede riguardi la quota ereditaria (o parte di essa) intesa come porzione ideale dell'"universum ius defuncti", e vanno perciò esclusi quando, attraverso un'adeguata valutazione degli elementi concreti della fattispecie, risulti che i contraenti non hanno inteso sostituire il terzo all'erede nella comunione ereditaria e che l'oggetto del contratto è stato considerato come cosa a sé stante e non come quota del patrimonio ereditario.

1.3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese come indicate nel dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese del giudizio, che liquida, in favore dei controricorrenti, rispettivamente, in Euro 3.300,00 di cui Euro 300,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25176/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Tuscolana n. 946; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avv. [OSCURATO:PERSONA]Anna ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in via [OSCURATO:PERSONA], 12/a; - controricorrente - E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] 12/a; 44\ k y/L/ - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5148 del 2017, pubblicata il 27.7.2017; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 20 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Dagli atti di causa emerge quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] adì il Tribunale di Cassino ai fini del riscatto successorio per prelazione ereditaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'immobile sito in Cassino (FR), via Montello 19, unico cespite caduto nell'asse ereditario del de cuius [OSCURATO:PERSONA], la cui nuda proprietà, con riserva di usufrutto in favore dell'alienante, fu alienata dalla coerede [OSCURATO:PERSONA], moglie del predetto de cuius, a [OSCURATO:PERSONA]. Nel giudizio intervenne volontariamente [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di prime cure, acclarata la qualità di erede in capo ad [OSCURATO:PERSONA], accolse la domanda di retratto e dispose il trasferimento dell'immobile, nella sua interezza, alla stessa, previo pagamento, di euro 40.000. 2.Avverso la decisione venne interposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, tra le altre circostanze, il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] e la insussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 732 c.c. trattandosi di vendita non di quota di eredità ma della nuda proprietà relativa al cespite ereditario. La Corte d'appello accolse il gravame e rigettò la domanda di riscatto. Il giudice di merito accertò che l'atto di compravendita stipulato il 30 luglio 2007 avesse ad oggetto "non la quota" dell'appartamento di via Montello n. 19 pervenuta in forza di successione di [OSCURATO:PERSONA] apertasi il 31 maggio 1996, ma "l'intero appartamento" che per la restante quota del 50% era già di proprietà dell'Aceti in forza di contratto di cessione in proprietà di alloggio popolare ex UNRRA- CASAS. Venne specificato, e ribadito, quindi che il bene fosse stato considerato nel rogito del 2007 come un "unicum dotato di una propria individualità giuridica e non come una somma di quote di una comunione ordinaria e di una comunione ereditaria, tanto è vero che nell'atto è stato indicato un prezzo unitario che si riferisce all'intero immobile". Sicché la Corte d'appello, muovendo dalla ratio del retratto successorio, affermò che "i diritti di prelazione e riscatto previsti dall'art. 732 c.c. in favore del coerede postulano comunque, che l'alienazione compiuta da un altro coerede riguardi la quota ereditaria - o parte di essa - intesa come porzione ideale dell'universum ius defuncti". Nella specie, quindi, interpretando altresì il contratto stipulato dalle parti, escluse la sussistenza dell'invocato diritto atteso che le contraenti, non avevano inteso trasferire a [OSCURATO:PERSONA] una quota ideale del bene, ma la nuda proprietà dell'immobile, considerato nella sua interezza. 3.11 giudice di merito considerato, quindi, "che la volontà espressa nel negozio di cessione era quella di trasferire a [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà dell'immobile in questione come cosa determinata e non come quota ereditaria, [OSCURATO:PERSONA] non poteva esercitare il diritto di riscatto previsto dall'art. 732 c.p.c. per acquistare un bene comprensivo di una quota non rientrante nello stato di comunione ereditaria...". 4.Avverso la prefata decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre con 2 motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. In prossimità dell'udienza le parti hanno depositato memorie. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. "per violazione e falsa applicazione del contratto di compravendita del 30 luglio del 2007 intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] (alienante) e [OSCURATO:PERSONA] (acquirente)". Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 732 c.p.c. "sulla base della erronea interpretazione del contratto di compravendita". [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Stante l'evidente connessione si ritiene opportuno trattare congiuntamente le censure proposte da [OSCURATO:PERSONA]. Con i motivi innanzi indicati la ricorrente si duole, in sostanza, dell'interpretazione effettuata dalla Corte d'appello del contratto intercorso tra le parti, ritenendo, differentemente dalle conclusioni cui è approdato il giudice di merito, che l'oggetto del contratto non fosse l'immobile nella sua interezza bensì una quota ideale, di qui la ritenuta violazione della consequenziale violazione dell'art. 732 c.c. L'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, incensurabile in cassazione. Posto, invero, che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate, ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. (Cass. n. 9461 di 2021). 1.2.Con il motivo la ricorrente, in verità, mira a sostituire la propria interpretazione delle clausole contrattuali rispetto a quella datane dalla Corte, senza, peraltro, richiamare i criteri di cui all'art. 1362 c.c., cercando di sollecitare questa Corte a riesaminare il merito della controversia, decisa secondo diritto ed in conformità alla giurisprudenza di legittimità in tema di presupposti per il riconoscimento del retratto successorio. La sentenza impugnata risulta, infatti, conforme a Cass. n. 9744 del 2010 (seguita da Cass. n. 5754 del 2016) secondo la quale i diritti di prelazione e di riscatto previsti dall'art. 732 cod. civ. in favore del coerede postulano che l'alienazione compiuta da un altro coerede riguardi la quota ereditaria (o parte di essa) intesa come porzione ideale dell'"universum ius defuncti", e vanno perciò esclusi quando, attraverso un'adeguata valutazione degli elementi concreti della fattispecie, risulti che i contraenti non hanno inteso sostituire il terzo all'erede nella comunione ereditaria e che l'oggetto del contratto è stato considerato come cosa a sé stante e non come quota del patrimonio ereditario. 1.3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese come indicate nel dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese del giudizio, che liquida, in favore dei controricorrenti, rispettivamente, in Euro 3.300,00 di cui Euro 300,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa
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