CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17291/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado solo in merito al trattamento sanzionatorio, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le lesioni personali colpose cagionate al lavoratore [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo con il quale si deduce la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in quanto la responsabilità dell'imputato sarebbe stata ritenuta con riferimento al profilo di colpa afferente all'inadeguatezza del DUVRI laddove l'imputazione avrebbe avuto a oggetto la mancata attuazione delle misure di sicurezza di cui al citato DUVRI. 3. Il ricorso, inammissibile in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, che, quindi, sul punto, non risulta sindacata, laddove essa (pag. 9, terzo capoverso della parte in "diritto") attribuisce già al giudice di primo grado l'aver individuato il profilo di colpa caratterizzante la responsabilità dell'imputato nell'inadeguatezza della misura previste dal DUVRI, è altresì manifestamente infondato, avendo avuto l'imputato la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione a ogni possibile profilo dell'addebito, proprio perché già il capo d'imputazione, come peraltro evidenziato dallo stesso ricorrente, fa specifico riferimento al DUVRI. Con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, difatti, rileva evidenziare che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, come nella specie, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (ex plurimis: Sez. U, n. 16 del 1,9/96/996, Sez. U, n. 36551 del 15/02010, Carelli, Rv. 248151). Sulla detta i in erpretativa, poi, si è affermato consolidato principio per cui in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (ex plurimis: Sez. 4, n. 6564 del 23/11/2022, Spampinato, Rv. 284101; Sez. 4, n. 27389 del 08/03/2018, Siani, Rv. 273588; Sez. 4, n. 35943 del 07/03/2014, Denaro, Rv. 260161). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle