CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20427/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27598/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, viaSicilia, 66, presso l o studio degli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata, in Roma, via Tarvisio 2, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.CALABRIA, n. 2 267 / 2016 , depositata il19 settembre 2016; IRAP ACCERTAMENTOudita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], non si è opposto alla richiesta di sospensione; sentiti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente; Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l ., ricorre , con sette motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., in accoglimento dell’appello della società di riscossione – oltre a dichiarare, con statuizione non impugnata, il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario quanto all’impugnazione della cartella n. 03420050049476190501– rigettava , per le ulteriori cartelle, il ricorso del contribuente. Considerato che: 1. Con istanza depositata il 22 giugno 2023 la società ricorrente ha chiesto rinvio a nuovo ruolo ai fine di consentirle,verificati i documenti, di rinunciare alla lite.Ha riferito, infatti, che gran parte del debito erariale è stato pagato in parte attraverso la rateizzazione ordinaria delle iscrizioni a ruolo e, in parte, ma limitatamente alle cartelle n. 034 2008 0006917117501 e n. 034 2007 0049871208501, dapprima accedendo alla rateizzazione e, poi, convertendo tale strumento di rientro nella definizione dei carichi iscritti a ruolo nota come «rottamazione ter»; 2. Ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, ai sensi deld.l.. n. 119 del 2018, art. 3, è necessario provvedere al pagamento del dovuto, in unica soluzione o in più rate concordate, con sospensione del giudizio pendente, così come prescritto dal comma 6 della norma citata. L'estinzione del giudizio è poi subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione in giudizio della documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto nella sua interezza. Itermini per il pagamento delle rate sono stati dilazionati sino al 30 novembre 2023, e all'esito del pagamento dell'ultima rata la debitrice dovrà esibire la documentazione attestante i pagamenti effettuati. 3. Ritenuta, stante l’istanza, l’opportunità dirinviare a nuovo ruolo in data successiva al 30 novembre 2023. P.Q.M. La Corte rinvia la trattazione della causa a nuovo r uolo , in data successiva al 30 novembre 2023