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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 752/2007

ECLI:EU:T:2007:131
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 maggio 2007 – [OSCURATO:SOCIETA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (nasdaq) (causa T‑47/06) «[OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Opposizione – [OSCURATO:PERSONA] di marchio comunitario figurativo nasdaq – [OSCURATO:SOCIETA] comunitario denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento relativo alla registrazione – Notorietà – Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94» [OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5) (v. punto 61) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 7 dicembre 2005 (procedimento R 752/2004‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA], Inc. e la [OSCURATO:PERSONA] relativi alla causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:SOCIETA] figurativo nasdaq per prodotti rientranti nelle classi 9, 12, 14, 25 e 28 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA], Inc. [OSCURATO:SOCIETA] o segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:SOCIETA] comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] per prodotti rientranti nelle classi 9, 16, 35, 36, 38 e 42, nonché marchio anteriore [OSCURATO:PERSONA], notoriamente conosciuto in tutti gli Stati membri dell’Unione europea Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda di registrazione [OSCURATO:PERSONA] ricorso è respinto. [OSCURATO:SOCIETA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 maggio 2007 – [OSCURATO:SOCIETA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (nasdaq) (causa T‑47/06) «[OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Opposizione – [OSCURATO:PERSONA] di marchio comunitario figurativo nasdaq – [OSCURATO:SOCIETA] comunitario denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento relativo alla registrazione – Notorietà – Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94» [OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5) (v. punto 61) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 7 dicembre 2005 (procedimento R 752/2004‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA], Inc. e la [OSCURATO:PERSONA] relativi alla causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:SOCIETA] figurativo nasdaq per prodotti rientranti nelle classi 9, 12, 14, 25 e 28 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA], Inc. [OSCURATO:SOCIETA] o segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:SOCIETA] comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] per prodotti rientranti nelle classi 9, 16, 35, 36, 38 e 42, nonché marchio anteriore [OSCURATO:PERSONA], notoriamente conosciuto in tutti gli Stati membri dell’Unione europea Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda di registrazione [OSCURATO:PERSONA] ricorso è respinto. [OSCURATO:SOCIETA] è condannata alle spese.
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