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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13337/2026

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ta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.SEZ.DIST. di Ischiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso perl'inammissibilità dei ricorsiRITENUTO IN FATTO1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA],ricorrono, con unico atto a firma del comune difensore, per l’annullamento dell’ordinanza del7 luglio 2021 del Tribunale di Napoli - Sez dist.

Ischia (ordinanza loro mai notificata), che,pronunciando quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revocadell’ingiunzione a demolire emessa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diNapoli in esecuzione della sentenza di applicazione pena del 16 ottobre 1998 del Pretore diNapoli - Sez. dist. di Ischia, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato, tra glialtri, di cui all’art. 20, lett. c), legge n. 47 del 1985, che aveva ordinato la demolizione delleopere abusive consistenti in un capannone di 120 metri quadrati con all’interno un altromanufatto di 115 metri quadrati costituito da pilastratura in mattoni rossi e solaio inlaterocemento e tompagnatura in mattoni e alto tre metri.1.1.Con il primo motivo deducono l’omessa notificazione (o comunque lanullità/inesistenza della notificazione) dell’ordinanza impugnata della quale - affermano -sono venuti a conoscenza il 2 luglio 2025 per averne chiesto copia alla cancelleria delTribunale di Napoli - Sez. dist. di Ischia.

Si è così accertato che, benché l’avviso difissazione dell’udienza camerale fosse stato correttamente notificato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che avevano personalmente proposto l’incidente di esecuzione qualieredi di [OSCURATO:PERSONA], la notificazione dell’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] era stata erroneamenteindirizzata a [OSCURATO:PERSONA] e che alcuna notificazione era stata richiesta nei loroconfronti che pure, come detto, avevano avviato il procedimento esecutivo.

Peraltro,aggiungono, la notificazione nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], loro difensore di fiducia,era stata effettuata indicando come interessato il defunto [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.Con il secondo motivo deducono la mancata assunzione di una prova decisiva, lamancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’epocadi realizzazione del manufatto.

Lamentano, in particolare, l’omessa assunzione delletestimonianze del tecnico comunale e dei verbalizzanti che, all’epoca, avevano sottoposto asequestro le opere e i lavori realizzati da [OSCURATO:PERSONA] onde verificare e accertare qualifossero le aree effettivamente oggetto dell’ispezione dei [OSCURATO:PERSONA] effettuata il 1° aprile1994.

La necessità di tale prova deriva - sostengono - dall’accertamento effettuato dalconsulente tecnico di parte che aveva verificato che il fondo sul quale era stata realizzatal’opera era esteso 1600 metri quadrati circa, mentre il verbale di sopralluogo dei VVUUindica una superficie di 1200 metri quadrati.

Il manufatto era stato realizzato su quellaresidua parte di 400 metri quadrati che era rimasta nascosta agli occhi degli operanti perchécoperta da vegetazione e dal terreno dei terrazzamenti sovrastanti.

Le considerazioni delgiudice dell’esecuzione sono frutto di mere congetture o comunque di valutazioni di tipopersonalistico quando afferma essere inverosimile che i [OSCURATO:PERSONA] fossero cosìsprovveduti da non ispezionare ogni parte del terreno fin dal primo accesso.2.Con memoria del 16 novembre 2025 il difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA],ha replicato alla richiesta del Procuratore generale di declaratoria di inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono inammissibili.2.Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che:2.1.con sentenza del 16 ottobre 1998, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc. pen., il Pretore di Ischia aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena ritenuta digiustizia per il reato di cui all’art. 20, lett. c), legge n. 47 del 1985 (oggi art. 44, lett. c, d.P.R.n. 380 del 2001) ed aveva ordinato la demolizione delle opere abusivamente realizzateconsistenti in un capannone esteso 120 mq. con all’interno altro manufatto esteso 115 mq.costituito da pilastratura in mattoni rossi e solaio in laterocemento e tompagnatura inmattoni con altezza di tre metri;2.2.il 27 febbraio 1995 il [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato al Comune di Ischia domanda dicondono edilizio ai sensi della legge n. 724 del 1994 sul presupposto che l’immobile erastato realizzato in epoca anteriore al 31 dicembre 1993;2.3.per tale immobile era stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n. 25 del 19dicembre 2016 e l’autorizzazione paesaggistica n. 54 del 28 settembre 2016;2.4.gli odierni ricorrenti avevano supportato l’istanza di revoca dell’ingiunzione didemolizione emesso dal Pubblico ministero sostenendo, in buona sostanza, che ilmanufatto era stato edificato in epoca precedente al 31 dicembre 1993 ed avevanoallegato, a tal fine, una perizia di parte che dava atto che nella relazione tecnica disopralluogo dell’1 aprile 1994 i vigili urbani di Ischia avevano denunziato lo sbancamentodell’area descrivendola come estesa 1200 metri quadrati; la medesima estensione era stataindicata nei successivi verbali del 31 ottobre 1994 e del 24 gennaio 1995 nei quali si davaconto della realizzazione e successiva ultimazione del manufatto abusivo per comeaccertate nelle date dei sopralluoghi; nella tesi difensiva, poiché l’area era estesa 1600metri quadrati, il manufatto era stato realizzato in una parte (quella estesa appunto 400metri quadrati) nascosta alla vista degli operanti siccome inaccessibile e dunque nonvisibile, con la conseguenza che l’accertamento sulla data di realizzazione del manufattopoggia su dati errati o comunque incerti.2.5.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha rigettato l’istanza ritenendo certe le date di effettivoinizio e ultimazione dei lavori (incontestabilmente accertate nei verbali di sopralluogo), inogni caso osservando che il dubbio sulla effettiva data di realizzazione dell’immobileabusivo non può ridondare a favore dell’autore dell’abuso stesso, non trovano applicazionein questi casi il principio del favor rei. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì osservato che, trattandosi di zonasottoposta a vincolo paesaggistico, la Soprintendenza aveva espresso parere contrario alrilascio del titolo in sanatoria, non potendosi ritenere attribuire al silenzio da essa serbatoalcuna valenza positiva con conseguente illegittimità della concessione in sanatoria.3.Tanto premesso, i ricorsi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezzadelle censure, in particolar modo di quelle oggetto del secondo motivo.3.1.Ed invero, a fronte di una duplice ratio decidendi, i ricorrenti trascuranocompletamente la seconda.

Manca, dunque, una completa correlazione tra i vizi denunciatie le ragioni poste a fondamento dell’atto impugnato.3.2.Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, i motivi devono ritenersigenerici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quandodifettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimentoimpugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568); cosicché è inammissibile ilricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'attod'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., explurimis, Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Rv. 240109).

Ai fini della validità del ricorso percassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioniconcretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragionisulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che sianocorrelate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da unlato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta,dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alleargomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle delricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.

È quindi onere delricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere inconsiderazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti -s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del29/01/2014).3.3.Peraltro, le deduzioni difensive sono assolutamente infondate e intrinsecamentecontraddittorie.

Pur ipotizzando che l’area fosse effettivamente estesa 1600 metri quadri,400 dei quali inaccessibili e non visibili, resta il fatto che l’estensione dell’area di 1200 metriquadrati è rimasta tale ed è stata così indicata in tutti i verbali richiamati dall’ordinanzaimpugnata, dal primo all’ultimo, sicché i ricorrenti non spiegano, sul piano logico ed incostanza di medesima descrizione dell’estensione dei luoghi, come questo dato che siafferma erroneo (l’estensione dell’area) non abbia successivamente (e comunque) impeditodi individuare il manufatto, in tesi realizzato proprio in quella zona che si affermavanascosta alla vista, senza, peraltro, che gli operanti avessero mai indicato una maggioreestensione dell’area e precisato che l’opera era stata realizzata nella parte non ispezionatain sede di primo accesso né indicato le ragioni della mancata iniziale ispezione di tale area.In altre parole, in costanza del medesimo dato di fatto indicato nei verbali di sopralluogo(l’estensione dell’area) non si comprende (né i ricorrenti spiegano) perché mai il manufattosarebbe stato notato solo in occasione dei sopralluoghi successivi al primo.

Appare dunqueevidente l’insostenibilità logica, prima ancora che giuridica, della tesi difensiva.3.4.Va in ogni caso ribadito il principio costantemente affermato dalla Corte dicassazione secondo il quale, in tema di cause di estinzione del reato, il principio del "favorrei", in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, ilmomento iniziale deve essere fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, operasolo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque,sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza,anche attraverso deduzioni logiche (Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, Gueye, Rv. 285953 -01; Sez. 3, n. 4139 del 13/12/2017, dep. 2018, Zizzi, Rv. 272076 - 01; Sez. 3, n. 46467 del16/06/2017, Rv. 271146 - 01; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2017, dep. 2018, Cilia, Rv. 238850 -01; Sez. 4, n. 37432 del 09/05/2003, Monti, Rv. 225990 - 01, secondo cui il principio "indubio pro reo" trova applicazione anche in tema di cause di estinzione del reato).3.5.Tale principio deve essere coniugato con quello per il quale, in tema di condonoedilizio, ove il reato sia stato accertato in data successiva al termine utile ai fini dellacondonabilità dell'opera, è onere dell'imputato che invoca l'applicazione della specialecausa estintiva provare che l'opera sia stata ultimata entro il predetto termine, fermorestando il potere - dovere del giudice di accertare la data effettiva del completamentodell'opera abusivamente eseguita (Sez. 3, n. 12918 del 20/02/2008, Cedroni, Rv. 239351 -01; Sez. 3, n. 13071 del 19/10/1999, Crilelli, Rv. 214804 - 01; Sez. 3, n. 7880 del23/03/1999, Lisi, Rv. 214367 - 01).4.La questioni relative al “tempus commissi delicti” si infrangono comunque di fronte allaaffermazione del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione della illegittimità della concessione in sanatoriasiccome rilasciata nonostante il silenzio-rifiuto opposto dall’Autorità preposta alla tutela delvincolo paesaggistico; questione come detto del tutto trascurata dai ricorrenti.4.1.Ed invero, ai sensi dell’art. 32, comma 1, legge n. 47 del 1985, richiamato dall’art.39, comma 1, legge n. 724 del 1994, «il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria peropere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delleamministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.

Qualora tale parere non vengaformulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimentodella richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto».4.2.La Corte di cassazione insegna che, in tema di reati edilizi, nel caso in cui l'abusorisulti realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il procedimento amministrativoper il rilascio del provvedimento autorizzativo in sanatoria, in ragione della già avvenutacommissione dell'illecito penale, è disciplinato con maggior rigore, prevedendosi che lasoprintendenza, per la formulazione del parere di sua competenza, prescritto dall'art. 32,comma 1, legge 28 febbraio 1985, n. 47, fruisca di uno "spatium deliberandi" più ampio diquello assegnatole dall'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per il rilasciodell'autorizzazione paesaggistica preventiva (180 giorni, anziché 45) e che l'infruttuosodecorso di detto termine valga quale silenzio-rifiuto, impugnabile innanzi al giudiceamministrativo (Sez. 3, n. 36580 del 17/05/2023, D'ambra, Rv. 284987 - 01; Sez. 3, n.30951 del 13/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 3, n. 20858 del 15/05/2024, Vivenzio, nonmass.).4.3.Con specifico riferimento al condono del 1994, è stato poi precisato che «[L]aspeciale causa di estinzione del reato paesaggistico introdotta dall'art. 39, comma ottavo,della l. 23 dicembre 1994, n. 724, è subordinata, in caso di opere eseguite in zonavincolata, al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tuteladel vincolo, non essendo applicabile la procedura del silenzio-assenso, prevista dal commaquarto della richiamata disposizione, in quanto riferibile alla sola ipotesi di violazioni edilizieeseguite in zona non vincolata» (Sez. 3, n. 25028 del 12/05/2011, Rv. 250628 - 01,riaffermato da Sez. 3, n. 30059 del 16/05/2018 Rv. 273761 - 01)5.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen.,essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186),l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc.pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessacome sopra indicate.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.SEZ.DIST. di Ischiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso perl'inammissibilità dei ricorsiRITENUTO IN FATTO1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA],ricorrono, con unico atto a firma del comune difensore, per l’annullamento dell’ordinanza del7 luglio 2021 del Tribunale di Napoli - Sez dist. Ischia (ordinanza loro mai notificata), che,pronunciando quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revocadell’ingiunzione a demolire emessa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diNapoli in esecuzione della sentenza di applicazione pena del 16 ottobre 1998 del Pretore diNapoli - Sez. dist. di Ischia, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato, tra glialtri, di cui all’art. 20, lett. c), legge n. 47 del 1985, che aveva ordinato la demolizione delleopere abusive consistenti in un capannone di 120 metri quadrati con all’interno un altromanufatto di 115 metri quadrati costituito da pilastratura in mattoni rossi e solaio inlaterocemento e tompagnatura in mattoni e alto tre metri.1.1.Con il primo motivo deducono l’omessa notificazione (o comunque lanullità/inesistenza della notificazione) dell’ordinanza impugnata della quale - affermano -sono venuti a conoscenza il 2 luglio 2025 per averne chiesto copia alla cancelleria delTribunale di Napoli - Sez. dist. di Ischia. Si è così accertato che, benché l’avviso difissazione dell’udienza camerale fosse stato correttamente notificato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che avevano personalmente proposto l’incidente di esecuzione qualieredi di [OSCURATO:PERSONA], la notificazione dell’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] era stata erroneamenteindirizzata a [OSCURATO:PERSONA] e che alcuna notificazione era stata richiesta nei loroconfronti che pure, come detto, avevano avviato il procedimento esecutivo. Peraltro,aggiungono, la notificazione nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], loro difensore di fiducia,era stata effettuata indicando come interessato il defunto [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.Con il secondo motivo deducono la mancata assunzione di una prova decisiva, lamancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’epocadi realizzazione del manufatto. Lamentano, in particolare, l’omessa assunzione delletestimonianze del tecnico comunale e dei verbalizzanti che, all’epoca, avevano sottoposto asequestro le opere e i lavori realizzati da [OSCURATO:PERSONA] onde verificare e accertare qualifossero le aree effettivamente oggetto dell’ispezione dei [OSCURATO:PERSONA] effettuata il 1° aprile1994. La necessità di tale prova deriva - sostengono - dall’accertamento effettuato dalconsulente tecnico di parte che aveva verificato che il fondo sul quale era stata realizzatal’opera era esteso 1600 metri quadrati circa, mentre il verbale di sopralluogo dei VVUUindica una superficie di 1200 metri quadrati. Il manufatto era stato realizzato su quellaresidua parte di 400 metri quadrati che era rimasta nascosta agli occhi degli operanti perchécoperta da vegetazione e dal terreno dei terrazzamenti sovrastanti. Le considerazioni delgiudice dell’esecuzione sono frutto di mere congetture o comunque di valutazioni di tipopersonalistico quando afferma essere inverosimile che i [OSCURATO:PERSONA] fossero cosìsprovveduti da non ispezionare ogni parte del terreno fin dal primo accesso.2.Con memoria del 16 novembre 2025 il difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA],ha replicato alla richiesta del Procuratore generale di declaratoria di inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono inammissibili.2.Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che:2.1.con sentenza del 16 ottobre 1998, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc. pen., il Pretore di Ischia aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena ritenuta digiustizia per il reato di cui all’art. 20, lett. c), legge n. 47 del 1985 (oggi art. 44, lett. c, d.P.R.n. 380 del 2001) ed aveva ordinato la demolizione delle opere abusivamente realizzateconsistenti in un capannone esteso 120 mq. con all’interno altro manufatto esteso 115 mq.costituito da pilastratura in mattoni rossi e solaio in laterocemento e tompagnatura inmattoni con altezza di tre metri;2.2.il 27 febbraio 1995 il [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato al Comune di Ischia domanda dicondono edilizio ai sensi della legge n. 724 del 1994 sul presupposto che l’immobile erastato realizzato in epoca anteriore al 31 dicembre 1993;2.3.per tale immobile era stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n. 25 del 19dicembre 2016 e l’autorizzazione paesaggistica n. 54 del 28 settembre 2016;2.4.gli odierni ricorrenti avevano supportato l’istanza di revoca dell’ingiunzione didemolizione emesso dal Pubblico ministero sostenendo, in buona sostanza, che ilmanufatto era stato edificato in epoca precedente al 31 dicembre 1993 ed avevanoallegato, a tal fine, una perizia di parte che dava atto che nella relazione tecnica disopralluogo dell’1 aprile 1994 i vigili urbani di Ischia avevano denunziato lo sbancamentodell’area descrivendola come estesa 1200 metri quadrati; la medesima estensione era stataindicata nei successivi verbali del 31 ottobre 1994 e del 24 gennaio 1995 nei quali si davaconto della realizzazione e successiva ultimazione del manufatto abusivo per comeaccertate nelle date dei sopralluoghi; nella tesi difensiva, poiché l’area era estesa 1600metri quadrati, il manufatto era stato realizzato in una parte (quella estesa appunto 400metri quadrati) nascosta alla vista degli operanti siccome inaccessibile e dunque nonvisibile, con la conseguenza che l’accertamento sulla data di realizzazione del manufattopoggia su dati errati o comunque incerti.2.5.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha rigettato l’istanza ritenendo certe le date di effettivoinizio e ultimazione dei lavori (incontestabilmente accertate nei verbali di sopralluogo), inogni caso osservando che il dubbio sulla effettiva data di realizzazione dell’immobileabusivo non può ridondare a favore dell’autore dell’abuso stesso, non trovano applicazionein questi casi il principio del favor rei. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì osservato che, trattandosi di zonasottoposta a vincolo paesaggistico, la Soprintendenza aveva espresso parere contrario alrilascio del titolo in sanatoria, non potendosi ritenere attribuire al silenzio da essa serbatoalcuna valenza positiva con conseguente illegittimità della concessione in sanatoria.3.Tanto premesso, i ricorsi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezzadelle censure, in particolar modo di quelle oggetto del secondo motivo.3.1.Ed invero, a fronte di una duplice ratio decidendi, i ricorrenti trascuranocompletamente la seconda. Manca, dunque, una completa correlazione tra i vizi denunciatie le ragioni poste a fondamento dell’atto impugnato.3.2.Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, i motivi devono ritenersigenerici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quandodifettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimentoimpugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568); cosicché è inammissibile ilricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'attod'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., explurimis, Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso percassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioniconcretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragionisulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che sianocorrelate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da unlato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta,dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alleargomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle delricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere delricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere inconsiderazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti -s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del29/01/2014).3.3.Peraltro, le deduzioni difensive sono assolutamente infondate e intrinsecamentecontraddittorie. Pur ipotizzando che l’area fosse effettivamente estesa 1600 metri quadri,400 dei quali inaccessibili e non visibili, resta il fatto che l’estensione dell’area di 1200 metriquadrati è rimasta tale ed è stata così indicata in tutti i verbali richiamati dall’ordinanzaimpugnata, dal primo all’ultimo, sicché i ricorrenti non spiegano, sul piano logico ed incostanza di medesima descrizione dell’estensione dei luoghi, come questo dato che siafferma erroneo (l’estensione dell’area) non abbia successivamente (e comunque) impeditodi individuare il manufatto, in tesi realizzato proprio in quella zona che si affermavanascosta alla vista, senza, peraltro, che gli operanti avessero mai indicato una maggioreestensione dell’area e precisato che l’opera era stata realizzata nella parte non ispezionatain sede di primo accesso né indicato le ragioni della mancata iniziale ispezione di tale area.In altre parole, in costanza del medesimo dato di fatto indicato nei verbali di sopralluogo(l’estensione dell’area) non si comprende (né i ricorrenti spiegano) perché mai il manufattosarebbe stato notato solo in occasione dei sopralluoghi successivi al primo. Appare dunqueevidente l’insostenibilità logica, prima ancora che giuridica, della tesi difensiva.3.4.Va in ogni caso ribadito il principio costantemente affermato dalla Corte dicassazione secondo il quale, in tema di cause di estinzione del reato, il principio del "favorrei", in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, ilmomento iniziale deve essere fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, operasolo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque,sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza,anche attraverso deduzioni logiche (Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, Gueye, Rv. 285953 -01; Sez. 3, n. 4139 del 13/12/2017, dep. 2018, Zizzi, Rv. 272076 - 01; Sez. 3, n. 46467 del16/06/2017, Rv. 271146 - 01; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2017, dep. 2018, Cilia, Rv. 238850 -01; Sez. 4, n. 37432 del 09/05/2003, Monti, Rv. 225990 - 01, secondo cui il principio "indubio pro reo" trova applicazione anche in tema di cause di estinzione del reato).3.5.Tale principio deve essere coniugato con quello per il quale, in tema di condonoedilizio, ove il reato sia stato accertato in data successiva al termine utile ai fini dellacondonabilità dell'opera, è onere dell'imputato che invoca l'applicazione della specialecausa estintiva provare che l'opera sia stata ultimata entro il predetto termine, fermorestando il potere - dovere del giudice di accertare la data effettiva del completamentodell'opera abusivamente eseguita (Sez. 3, n. 12918 del 20/02/2008, Cedroni, Rv. 239351 -01; Sez. 3, n. 13071 del 19/10/1999, Crilelli, Rv. 214804 - 01; Sez. 3, n. 7880 del23/03/1999, Lisi, Rv. 214367 - 01).4.La questioni relative al “tempus commissi delicti” si infrangono comunque di fronte allaaffermazione del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione della illegittimità della concessione in sanatoriasiccome rilasciata nonostante il silenzio-rifiuto opposto dall’Autorità preposta alla tutela delvincolo paesaggistico; questione come detto del tutto trascurata dai ricorrenti.4.1.Ed invero, ai sensi dell’art. 32, comma 1, legge n. 47 del 1985, richiamato dall’art.39, comma 1, legge n. 724 del 1994, «il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria peropere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delleamministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non vengaformulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimentodella richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto».4.2.La Corte di cassazione insegna che, in tema di reati edilizi, nel caso in cui l'abusorisulti realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il procedimento amministrativoper il rilascio del provvedimento autorizzativo in sanatoria, in ragione della già avvenutacommissione dell'illecito penale, è disciplinato con maggior rigore, prevedendosi che lasoprintendenza, per la formulazione del parere di sua competenza, prescritto dall'art. 32,comma 1, legge 28 febbraio 1985, n. 47, fruisca di uno "spatium deliberandi" più ampio diquello assegnatole dall'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per il rilasciodell'autorizzazione paesaggistica preventiva (180 giorni, anziché 45) e che l'infruttuosodecorso di detto termine valga quale silenzio-rifiuto, impugnabile innanzi al giudiceamministrativo (Sez. 3, n. 36580 del 17/05/2023, D'ambra, Rv. 284987 - 01; Sez. 3, n.30951 del 13/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 3, n. 20858 del 15/05/2024, Vivenzio, nonmass.).4.3.Con specifico riferimento al condono del 1994, è stato poi precisato che «[L]aspeciale causa di estinzione del reato paesaggistico introdotta dall'art. 39, comma ottavo,della l. 23 dicembre 1994, n. 724, è subordinata, in caso di opere eseguite in zonavincolata, al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tuteladel vincolo, non essendo applicabile la procedura del silenzio-assenso, prevista dal commaquarto della richiamata disposizione, in quanto riferibile alla sola ipotesi di violazioni edilizieeseguite in zona non vincolata» (Sez. 3, n. 25028 del 12/05/2011, Rv. 250628 - 01,riaffermato da Sez. 3, n. 30059 del 16/05/2018 Rv. 273761 - 01)5.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen.,essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186),l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc.pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessacome sopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13337/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris