CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 1990
Cassazione n. 09329/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/07/1990 [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/11/2002 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti, con un unico atto, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di concorso in rapina, reitera argomenti, meramente rivalutativi, già adeguatamente vagliati e disattesi con incensurabile motivazione dalla Corte territoriale (cfr. pp. 2-3 che illustrano, congruamente, l'attendibilità della persona offesa, che ha identificato [OSCURATO:PERSONA], già conosciuto personalmente, e l'irrilevanza della ripresa dal sistema di videosorveglianza di soli tre dei quattro concorrenti, avuto riguardo alla zona inquadrata dalle telecamere, sottolineando altresì l'incongruità delle censure rispetto all'ulteriore, distinta sollecitazione all'applicazione delle attenuanti generiche data l'ammissione da parte degli stessi odierni ricorrenti degli addebiti loro contestati); ritenuto che il terzo e il quarto motivo di ricorso con cui si contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., sono entrambi manifestamente infondati, in quanto i giudici di appello hanno adeguatamente sottolineato - cfr. p. 3 - l'insufficienza della somma corrisposta, rispetto alla brutalità dell'aggressione, e l'irrilevanza delle condizioni economiche soggettive del reo per l'impossibilità di risarcire integralmente il danno (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/201, dep. 2016, Minzolini, Rv. 265831-01; Sez. 3, n. 31250 del 10/01/2017, S., Rv. 270211-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4