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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 25827/2023

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Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18714/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] persona del socio accomandatario e amministratore, rappresentata e difesa dall’avvocatoDe [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eFavilli Federico ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3647/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona di [OSCURATO:PERSONA] socio accomandatario e legale rappresentante, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la condanna alla restituzione dell’importo di Euro 183.857,98, corrisposto in mancanza di causa mediante bonifici mensili di Lire 2.000.000 (poi Euro 1.032,91) eseguiti da [OSCURATO:PERSONA], all’epoca unico socio accomandatario (poi deceduto), dall’11 settembre 1992 al 4 luglio 2007.

Il Tribunale adito accolse la domanda.

Avverso detta sentenza propose appello la Vaghetti.

Con sentenza di data 17 maggio 2021 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello, rigettando la domanda.

Osservò la corte territoriale che la società non aveva provato l’inesistenza della causa debendi, che benché fatto negativo era suscettibile di prova mediante un fatto positivo contrario o mediante presunzioni.

Aggiunse che le testimonianze avevano confermato che la Vaghetti aveva svolto, su incarico del marito [OSCURATO:PERSONA], all’epoca socio accomandatario, un’attività di aiuto concreto, fino a poi sostituirlo del tutto nella gestione amministrativa e contabile della società, ed in particolare che [OSCURATO:PERSONA] aveva “fornito per anni, fino alla nomina di [OSCURATO:PERSONA] nuovo socio accomandatario, un apporto concreto in favore della società, consistito nell’ausilio fornito al marito [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario precedente, nella gestione amministrativa e contabile della società, apporto che risulta inequivocabilmente confermato dal conferimento, da parte di quest’ultimo alla medesima Vaghetti, in data 23.5.2001, della procura institoria depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al registro delle imprese”.

Osservò ancora che i soci accomandanti (Paolo e [OSCURATO:PERSONA]), in ragione del prolungato periodo temporale dei pagamenti e dell’esecuzione mediante bonifico, non potevano non essere a conoscenza di tali rimesse mensili e ciononostante non avevano impugnato i rendiconti e bilanci societari, lasciando così desumere l’esistenza di una causa debendi.

Aggiunse infine quanto segue: “alla luce delle suddette considerazioni la causa debendi potrebbe verosimilmente essere rappresentata, oltre che dal provato apporto fornito dalla Vaghetti alla società, anche dalla restituzione di prestito che la medesima Vaghetti avrebbe fatto al marito, socio accomandatario della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA], nel 1992, prestito relativamente al quale l’appellante ha prodotto nel presente grado di giudizio atto di ‘riconoscimento di debito’ recante sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA], datato 7 luglio 1992, assumendo di averlo rinvenuto casualmente prima della proposizione dell’appello e il teste [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la Vaghetti ‘più volte’, nel corso degli incontri tenutisi per ‘l’analisi del conto economico della società’ gliene aveva parlato.

Indipendentemente dall’ammissibilità di tale documento, tardivamente prodotto in copia ed impugnato dall’appellata, si rileva che quest’ultima non ha comunque assolto l’onere, posto a suo carico, di provare l’assenza di una causa debendi.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. sulla base di sette motivi e resiste con controricorso la parte intimata.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

E’ stata presentata memoria.

Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto necessaria la prova diretta positiva del fatto negativo, omettendo di considerare il principio di vicinanza della prova che consentiva all’attore di limitarsi a smentire le altrui allegazioni, e senza rendere la prova negativa a tal punto gravosa da divenire impossibile.Il motivo è inammissibile.

La ratio decidendi non è rappresentata soltanto dalla mancata prova dell’inesistenza della causa del pagamento, ma anche dalla prova positiva dell’esistenza della detta causa, per cui la controversia non è stata risolta sulla base della mera applicazione di una regola di riparto dell’onere probatorio (non avere l’attore provato l’indebito oggettivo), ma dal rilievo che non è stato provato l’indebito a fronte del fatto che, invece, “la causa debendi potrebbe verosimilmente essere rappresentata, oltre che dal provato apporto fornito dalla Vaghetti alla società, anche dalla restituzione di prestito che la medesima Vaghetti avrebbe fatto al marito”.

Alla luce di tale specifica risoluzione della controversia la censura resta priva di decisività.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che in base all’atto di appello i pagamenti dall’ottobre 1992 all’ottobre 2002 avevano costituito la restituzione di un prestito e che il bonifico aveva trovato giustificazione nella procura institoria e nell’asserita attività di gestione della società soltanto a partire dalla data della detta procura, e cioè dal 2001, così come allegato nella comparsa di costituzione in primo grado.

Aggiunge che, sulla base di un motivo di appello non proposto, la corte territoriale ha invece ritenuto che l’attività svolta dalla Vaghetti ha dall’origine giustificato il pagamento e la procura avrebbe “confermato” un apporto fornito in precedenza.

Il motivo è fondato.

Risulta assolto l’onere processuale di cui all’art.366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ..

Come riscontrato dall’esame dell’atto di appello, cui il Collegio è potuto accedere in ragione della natura processuale della violazione denunciata e dell’assolvimento del predetto onere, la giustificazione dei pagamenti quanto all’attività gestoria nell’impugnazione trae inizio dal conferimento della procura institoria.

Tale limite temporale è invece assente nella motivazione della decisione impugnata la quale non identifica un’epoca di esordio dell’apporto alla gestione della società, ma interpreta il conferimento della procura quale “conferma” di tale apporto, che così viene retrodatato, quanto all’epoca di inizio, rispetto alla detta procura.

L’attività di gestione diventa anzi, come si evince dalla parte finale della motivazione, la giustificazione certa delle attribuzioni patrimoniali perché l’avverbio “verosimilmente”, adoperato nel penultimo capoverso della penultima pagina, viene riferito alla restituzione del prezzo, che risulta introdotto nel tessuto argomentativo “oltre” il “provato apporto” fornita alla società ed è preceduto da un “anche”, ed è così caratterizzato, a differenza della valutazione dell’apporto gestorio, da un giudizio di verosimiglianza.

Risulta integrata, in conclusione, avuto riguardo al contenuto dell’atto di appello, la violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato.

Con il terzomotivo si denuncia violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che, mediante l’inciso “alla luce delle suddette considerazioni”, la corte territoriale ha tratto, senza alcuna conseguenzialità logica, la prova del prestito anche dall’apporto gestorio alla società.

Aggiunge che non si comprende come un importo sempre uguale a se stesso negli anni possa modificare la causale da restituzione di un prestito a corrispettivo di collaborazione professionale.

Il motivo è parzialmente fondato.

Il giudice di appello, dopo avere reputato provato l’apporto gestorio alla società, ha aggiunto che “alla luce delle suddette considerazioni la causa debendi potrebbe verosimilmente essere rappresentata, oltre che dal provato apporto fornito dalla Vaghetti alla società, anche dalla restituzione di prestito che la medesima Vaghetti avrebbe fatto al marito”.

La motivazione non è in grado di indicare la ratio decidendi, ed è dunque apparente, perché non si comprende come possa derivarsi logicamente dalle “considerazioni” relative all’apporto gestorio un elemento probatorio della restituzione del prestito.

E’ pur vero che nel prosieguo, per un verso si rileva la tardità della produzione documentale, per l’altro si attribuisce valenza probatoria a quanto dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA], ma resta fermo che, sulla base dell’inciso “alla luce delle suddette considerazioni”, quanto in precedenza osservato contribuirebbe a supportare in chiave probatoria la causa del pagamento rappresentata dalla restituzione del mutuo.

Trattasi di una ratio decidendi incomprensibile che rende apparente la motivazione.

Quanto al resto la censura rifluisce in un giudizio di fatto in ordine alle ragioni dell’ammontare degli ordini di bonifico, che è profilo involgente un sindacato di merito precluso nella presente sede di legittimità.

Con il quarto motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare il fatto storico rappresentato dalla collocazione temporale dell’attività di gestione fatta dalla Vaghetti in favore della società, ricavandosi dalle testimonianze l’inizio di tale attività dal 1996 o 1997 e non dall’ottobre del 1992 in cui fu eseguito il primo bonifico, per cui non poteva stabilirsi il collegamento fra i bonifici e la detta attività.

Aggiunge che fin dal primo grado la società aveva affermato che non vi era alcuna giustificazione per i bonifici ricevuti dal 1992 al 23 maggio 2001, data di conferimento della procura institoria.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte da reputare assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo motivo.

Una volta che la decisionevenga cassata per avere rinvenuto nell’apporto gestorio alla società la giustificazione del pagamento anche per l’epoca antecedente il conferimento della procura institoria, nonostante l’assenza di un corrispondente motivo di appello, diventa superflua la decisione in ordine al vizio motivazionale avente ad oggetto la mancata contestualizzazione temporale dell’attività in favore della società a partire dalla procura.

Con riferimento invece alla denuncia di vizio motivazionale per il periodo fra il 1996-1997 e l’anno 2001, in cui fu conferita la procura institoria, la censura è inammissibile perché il contesto temporale non è in realtà denunciato quale mero fatto storico che sarebbe stato pretermesso, ma quale valutazione derivante dalle risultanze istruttorie, per cui è un mancato apprezzamento che si denuncia, e non l’omesso esame di un fatto storico.

Con il quintomotivo si denuncia violazione degli artt. 2719 cod. civ. e 345 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale, nonostante che abbia rilevato la tardività della produzione documentale, ha tenuto in considerazione l’atto di riconoscimento di debito ai fini della riconduzione del bonifico alla restituzione del prestito, esenza che sia stata allegata una giustificazione della tardiva produzione, non potendo la stessa essere individuata nel rinvenimento del documento nel corso dell’occasionale pulizia delle soffitte.

Aggiunge che riveste novità anche l’allegazione in appello dell’importo e dell’epoca del prestito e che era stata pure disconosciuta la conformità del documento all’originale, senza che si sia provveduto al deposito di quest’ultimo.

Il motivo è inammissibile.

La causa debendi è stata ritenuta “verosimilmente” rappresentata “anche” dalla restituzione di prestito, sia per quanto accertato in termini di contributo alla gestione della società, con motivazione che –accogliendo il terzo motivo –è stata già ritenuta apparente, sia sulla base della testimonianza [OSCURATO:PERSONA].

Il richiamo al riconoscimento di debito è stato dalla corte territoriale subito disattivato rilevando la tardività della relativa produzione per cui, contrariamente a quanto si afferma nel motivo, il documento non è entrato nella ratio decidendi .

La censura non aggredisce in conclusione alcuna statuizione della decisione che sia fondata sulla produzione documentale in questione.

Con il sesto motivo si denuncia violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la testimonianza [OSCURATO:PERSONA] è de relato partiume pertanto priva di rilevanza.

Il motivo è fondato.

I testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (Cass. n. 569 del 2015).

Con il settimo motivo si denuncia violazione degli artt. 112, 324 e 329 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che mentre la sentenza di primo grado aveva escluso che fosse stato provato che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza degli ordini di bonifico, la corte territoriale, nonostante la mancanza di un motivo di appello al riguardo, ha affermato che il Guerri non poteva non essere a conoscenza dei bonifici, violando così il giudicato interno che si era formato a causa della mancata impugnazione.

Il motivo è infondato.

Il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass. n. 30728 del 2022).

P. Q. M. accoglie il secondo, il terzo parzialmente ed il sesto motivo, rigettando per il resto il ricorso, con il parziale assorbimento del quarto motivo; cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18714/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] persona del socio accomandatario e amministratore, rappresentata e difesa dall’avvocatoDe [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eFavilli Federico ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3647/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona di [OSCURATO:PERSONA] socio accomandatario e legale rappresentante, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la condanna alla restituzione dell’importo di Euro 183.857,98, corrisposto in mancanza di causa mediante bonifici mensili di Lire 2.000.000 (poi Euro 1.032,91) eseguiti da [OSCURATO:PERSONA], all’epoca unico socio accomandatario (poi deceduto), dall’11 settembre 1992 al 4 luglio 2007. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello la Vaghetti. Con sentenza di data 17 maggio 2021 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello, rigettando la domanda. Osservò la corte territoriale che la società non aveva provato l’inesistenza della causa debendi, che benché fatto negativo era suscettibile di prova mediante un fatto positivo contrario o mediante presunzioni. Aggiunse che le testimonianze avevano confermato che la Vaghetti aveva svolto, su incarico del marito [OSCURATO:PERSONA], all’epoca socio accomandatario, un’attività di aiuto concreto, fino a poi sostituirlo del tutto nella gestione amministrativa e contabile della società, ed in particolare che [OSCURATO:PERSONA] aveva “fornito per anni, fino alla nomina di [OSCURATO:PERSONA] nuovo socio accomandatario, un apporto concreto in favore della società, consistito nell’ausilio fornito al marito [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario precedente, nella gestione amministrativa e contabile della società, apporto che risulta inequivocabilmente confermato dal conferimento, da parte di quest’ultimo alla medesima Vaghetti, in data 23.5.2001, della procura institoria depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al registro delle imprese”. Osservò ancora che i soci accomandanti (Paolo e [OSCURATO:PERSONA]), in ragione del prolungato periodo temporale dei pagamenti e dell’esecuzione mediante bonifico, non potevano non essere a conoscenza di tali rimesse mensili e ciononostante non avevano impugnato i rendiconti e bilanci societari, lasciando così desumere l’esistenza di una causa debendi. Aggiunse infine quanto segue: “alla luce delle suddette considerazioni la causa debendi potrebbe verosimilmente essere rappresentata, oltre che dal provato apporto fornito dalla Vaghetti alla società, anche dalla restituzione di prestito che la medesima Vaghetti avrebbe fatto al marito, socio accomandatario della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA], nel 1992, prestito relativamente al quale l’appellante ha prodotto nel presente grado di giudizio atto di ‘riconoscimento di debito’ recante sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA], datato 7 luglio 1992, assumendo di averlo rinvenuto casualmente prima della proposizione dell’appello e il teste [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la Vaghetti ‘più volte’, nel corso degli incontri tenutisi per ‘l’analisi del conto economico della società’ gliene aveva parlato. Indipendentemente dall’ammissibilità di tale documento, tardivamente prodotto in copia ed impugnato dall’appellata, si rileva che quest’ultima non ha comunque assolto l’onere, posto a suo carico, di provare l’assenza di una causa debendi. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. sulla base di sette motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto necessaria la prova diretta positiva del fatto negativo, omettendo di considerare il principio di vicinanza della prova che consentiva all’attore di limitarsi a smentire le altrui allegazioni, e senza rendere la prova negativa a tal punto gravosa da divenire impossibile.Il motivo è inammissibile. La ratio decidendi non è rappresentata soltanto dalla mancata prova dell’inesistenza della causa del pagamento, ma anche dalla prova positiva dell’esistenza della detta causa, per cui la controversia non è stata risolta sulla base della mera applicazione di una regola di riparto dell’onere probatorio (non avere l’attore provato l’indebito oggettivo), ma dal rilievo che non è stato provato l’indebito a fronte del fatto che, invece, “la causa debendi potrebbe verosimilmente essere rappresentata, oltre che dal provato apporto fornito dalla Vaghetti alla società, anche dalla restituzione di prestito che la medesima Vaghetti avrebbe fatto al marito”. Alla luce di tale specifica risoluzione della controversia la censura resta priva di decisività. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che in base all’atto di appello i pagamenti dall’ottobre 1992 all’ottobre 2002 avevano costituito la restituzione di un prestito e che il bonifico aveva trovato giustificazione nella procura institoria e nell’asserita attività di gestione della società soltanto a partire dalla data della detta procura, e cioè dal 2001, così come allegato nella comparsa di costituzione in primo grado. Aggiunge che, sulla base di un motivo di appello non proposto, la corte territoriale ha invece ritenuto che l’attività svolta dalla Vaghetti ha dall’origine giustificato il pagamento e la procura avrebbe “confermato” un apporto fornito in precedenza. Il motivo è fondato. Risulta assolto l’onere processuale di cui all’art.366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.. Come riscontrato dall’esame dell’atto di appello, cui il Collegio è potuto accedere in ragione della natura processuale della violazione denunciata e dell’assolvimento del predetto onere, la giustificazione dei pagamenti quanto all’attività gestoria nell’impugnazione trae inizio dal conferimento della procura institoria. Tale limite temporale è invece assente nella motivazione della decisione impugnata la quale non identifica un’epoca di esordio dell’apporto alla gestione della società, ma interpreta il conferimento della procura quale “conferma” di tale apporto, che così viene retrodatato, quanto all’epoca di inizio, rispetto alla detta procura. L’attività di gestione diventa anzi, come si evince dalla parte finale della motivazione, la giustificazione certa delle attribuzioni patrimoniali perché l’avverbio “verosimilmente”, adoperato nel penultimo capoverso della penultima pagina, viene riferito alla restituzione del prezzo, che risulta introdotto nel tessuto argomentativo “oltre” il “provato apporto” fornita alla società ed è preceduto da un “anche”, ed è così caratterizzato, a differenza della valutazione dell’apporto gestorio, da un giudizio di verosimiglianza. Risulta integrata, in conclusione, avuto riguardo al contenuto dell’atto di appello, la violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato. Con il terzomotivo si denuncia violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, mediante l’inciso “alla luce delle suddette considerazioni”, la corte territoriale ha tratto, senza alcuna conseguenzialità logica, la prova del prestito anche dall’apporto gestorio alla società. Aggiunge che non si comprende come un importo sempre uguale a se stesso negli anni possa modificare la causale da restituzione di un prestito a corrispettivo di collaborazione professionale. Il motivo è parzialmente fondato. Il giudice di appello, dopo avere reputato provato l’apporto gestorio alla società, ha aggiunto che “alla luce delle suddette considerazioni la causa debendi potrebbe verosimilmente essere rappresentata, oltre che dal provato apporto fornito dalla Vaghetti alla società, anche dalla restituzione di prestito che la medesima Vaghetti avrebbe fatto al marito”. La motivazione non è in grado di indicare la ratio decidendi, ed è dunque apparente, perché non si comprende come possa derivarsi logicamente dalle “considerazioni” relative all’apporto gestorio un elemento probatorio della restituzione del prestito. E’ pur vero che nel prosieguo, per un verso si rileva la tardità della produzione documentale, per l’altro si attribuisce valenza probatoria a quanto dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA], ma resta fermo che, sulla base dell’inciso “alla luce delle suddette considerazioni”, quanto in precedenza osservato contribuirebbe a supportare in chiave probatoria la causa del pagamento rappresentata dalla restituzione del mutuo. Trattasi di una ratio decidendi incomprensibile che rende apparente la motivazione. Quanto al resto la censura rifluisce in un giudizio di fatto in ordine alle ragioni dell’ammontare degli ordini di bonifico, che è profilo involgente un sindacato di merito precluso nella presente sede di legittimità. Con il quarto motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare il fatto storico rappresentato dalla collocazione temporale dell’attività di gestione fatta dalla Vaghetti in favore della società, ricavandosi dalle testimonianze l’inizio di tale attività dal 1996 o 1997 e non dall’ottobre del 1992 in cui fu eseguito il primo bonifico, per cui non poteva stabilirsi il collegamento fra i bonifici e la detta attività. Aggiunge che fin dal primo grado la società aveva affermato che non vi era alcuna giustificazione per i bonifici ricevuti dal 1992 al 23 maggio 2001, data di conferimento della procura institoria. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte da reputare assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo motivo. Una volta che la decisionevenga cassata per avere rinvenuto nell’apporto gestorio alla società la giustificazione del pagamento anche per l’epoca antecedente il conferimento della procura institoria, nonostante l’assenza di un corrispondente motivo di appello, diventa superflua la decisione in ordine al vizio motivazionale avente ad oggetto la mancata contestualizzazione temporale dell’attività in favore della società a partire dalla procura. Con riferimento invece alla denuncia di vizio motivazionale per il periodo fra il 1996-1997 e l’anno 2001, in cui fu conferita la procura institoria, la censura è inammissibile perché il contesto temporale non è in realtà denunciato quale mero fatto storico che sarebbe stato pretermesso, ma quale valutazione derivante dalle risultanze istruttorie, per cui è un mancato apprezzamento che si denuncia, e non l’omesso esame di un fatto storico. Con il quintomotivo si denuncia violazione degli artt. 2719 cod. civ. e 345 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale, nonostante che abbia rilevato la tardività della produzione documentale, ha tenuto in considerazione l’atto di riconoscimento di debito ai fini della riconduzione del bonifico alla restituzione del prestito, esenza che sia stata allegata una giustificazione della tardiva produzione, non potendo la stessa essere individuata nel rinvenimento del documento nel corso dell’occasionale pulizia delle soffitte. Aggiunge che riveste novità anche l’allegazione in appello dell’importo e dell’epoca del prestito e che era stata pure disconosciuta la conformità del documento all’originale, senza che si sia provveduto al deposito di quest’ultimo. Il motivo è inammissibile. La causa debendi è stata ritenuta “verosimilmente” rappresentata “anche” dalla restituzione di prestito, sia per quanto accertato in termini di contributo alla gestione della società, con motivazione che –accogliendo il terzo motivo –è stata già ritenuta apparente, sia sulla base della testimonianza [OSCURATO:PERSONA]. Il richiamo al riconoscimento di debito è stato dalla corte territoriale subito disattivato rilevando la tardività della relativa produzione per cui, contrariamente a quanto si afferma nel motivo, il documento non è entrato nella ratio decidendi . La censura non aggredisce in conclusione alcuna statuizione della decisione che sia fondata sulla produzione documentale in questione. Con il sesto motivo si denuncia violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la testimonianza [OSCURATO:PERSONA] è de relato partiume pertanto priva di rilevanza. Il motivo è fondato. I testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (Cass. n. 569 del 2015). Con il settimo motivo si denuncia violazione degli artt. 112, 324 e 329 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che mentre la sentenza di primo grado aveva escluso che fosse stato provato che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza degli ordini di bonifico, la corte territoriale, nonostante la mancanza di un motivo di appello al riguardo, ha affermato che il Guerri non poteva non essere a conoscenza dei bonifici, violando così il giudicato interno che si era formato a causa della mancata impugnazione. Il motivo è infondato. Il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass. n. 30728 del 2022). P. Q. M. accoglie il secondo, il terzo parzialmente ed il sesto motivo, rigettando per il resto il ricorso, con il parziale assorbimento del quarto motivo; cass
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