CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 23196/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 19388/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatoe difeso dall Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del controricorso; -controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA]. COOP. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dallAvvocato G. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - Ric. 2022n. 19388 - Sez. 1 CC del 10 luglio 20 2 5 avversola SENTENZA N. 76 / 202 2 DELLA CORTE D [OSCURATO:PERSONA], depositatail 18/5/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nelladunanza in camera di consiglio del 10/7/2025; letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarato con sentenza del 13/2/2014, con atto di citazione del 18/4/2016, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Trento, la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, chiedendo che fosse dichiaratalinefficacia, ai sensi dell art. 2901 c.c. , de gli atti con i quali, in data 12.14/4/2011, la società poi fallita avevavenduto alla [OSCURATO:SOCIETA]. immobili di sua proprietà in Modena, Laives e Dodiciville, nonché dellipoteca volontaria costituita dalla Banca sullimmobile di Modena, a mezzo della quale [OSCURATO:SOCIETA]. si era procurata la somma di . 4.260.000.00 utilizzata per gli acquisti 1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con successivo atto di citazione del 13/3/2017, ha convenuto in giudizio, innanzi allo stesso tribunale, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, proponendo domanda revocatoria anche con riferimento al contratto di acquisto dellimmobile di Laives da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e ad altro, in data 29/3/2016, con il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rivenduto lo stesso immobile allaPu.ro s.r.l.. 1.3. Il tribunale, con sentenze del 4/3/2021 e del 21/3/2021 , ha accolto le domande proposte dal Fallimento. 1.4. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto: - la sussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie a seguito degli atti di disposizione, in considerazione dellammontare dello stato Ric. 2022n. 19388 - Sez. 1 CC del 10 luglio 20 2 5 passivo (circa . 2.500.000,00), dellesistenza di crediti erariali per . 1.160.324,16 anteriori alle cessioni e del trascurabile valore dellattivo fallimentare; - la consapevolezza da parte dellacquirente [OSCURATO:SOCIETA]. e della subacquirente [OSCURATO:SOCIETA]. del pregiudizio in capo ai creditori di [OSCURATO:SOCIETA]., sia per essere stato alienato lintero compendio immobiliare, sia per quanto emerso nel procedimento penale, che aveva considerato [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]., come lamministratore di fatto della società fallita; - la Banca P opolare di Sondrio, infine, aveva piena consapevolezza della situazione di difficoltà economica della fallita ed aveva così trasformato il proprio credito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., prevalentemente chirografario, in un credito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. totalmente garantito da ipoteche. 1.5. Le due sentenze sono state impugnate: - la prima, dalla [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA].; -la seconda, da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:SOCIETA].. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito ai gravami, chiedendone il rigetto. 1.7. La corte dappello, riuniti gli appelli, li ha, con la sentenza in epigrafe, accolti, e, per leffetto, in riforma delle sentenze impugnate, ha rigettato le domande proposte dal Fallimento. 1.8. La corte, in particolare, ha ritenutoche erano fondati i motivi dappello concernenti lassenza del presupposto delleventus damnie, quindi, del pregiudizio arrecato dallatto di disposizione alla garanzia patrimoniale del credito. 1.9. La corte, al riguardo, dopo aver rilevato che: - il Fallimento che intenda promuovere lazione revocatoria ordinaria ha lonere di provare la consistenza dei credit i vantat i dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, la Ric. 2022n. 19388 - Sez. 1 CC del 10 luglio 20 2 5 preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dellatto pregiudizievole ed il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; - la sussistenza dell eventus damni può, dunque, ritenersi provata solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi emerga che per effetto dellatto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa lesazione del credito in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori; - nel caso in esame, il Fallimento, per dimostrare la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dellatto pregiudizievole, ha prodotto linsinuazione al passivo di [OSCURATO:PERSONA] per Euro 1.159.974,26; ha ritenuto, contrariamente a quanto affermato dal tribunale ( secondo il quale tali crediti erano risalenti ad epoca anteriore all aprile 2011, allorquando sono stati posti in essere gli atti), che : - esaminando linsinuazione al passivo, si nota
che Euro 1.100.777,74 sono riferiti allI.V.A. non versata su una delle cessioni immobiliari di cui si tratta; - p er questa parte, il credito erariale non era certo anteriore agli atti di disposizione, e, essendo sorto con loro, da loro non può avere ricevuto pregiudizio alcuno; - gli altri tributi, pari ad . 25.656,37 per lanno 2007 e ad . 33.527,05 per l anno 2008 , sono, invece, documentati da avvisi di accertamento che, però, sono stati annullati,per ragioni di merito, dalla c ommissione t ributaria di primo grado di Bolzano con la sentenza 57/2/2014 del 13/1/2014, a nulla, per contro, rilevando il decreto di esecutività dello stato passivo pronunciato dal giudice delegato, le cui statuizioni producono effetto soltanto ai fini del concorso; -la nozione di creditoaccolta dall art. 2901 c.c. , infatti, per quanto comprensiva della ragione o aspettativa, non può spingersi fino Ric. 2022n. 19388 - Sez. 1 CC del 10 luglio 20 2 5 a ricomprendere un credito la cui inesistenza sia stata addirittura giudizialmente accertata. 1.10. La corte dappello ha, quindi,escluso la preesistenza di ragioni creditorie rispetto allatto pregiudizievole. 1.11. La corte, inoltre , ha ritenuto che u n altra insuperabile ragione imponeva di escludere la presenza delleventus damni, rilevando che: - il pregiudizio arrecato dallatto di disposizione alla garanzia patrimoniale che assiste il credito può consistere anche solo in un pericolo di danno, inteso come maggiore difficoltà, incertezza e dispendiosità dellesazione coattiva del credito; -basta, quindi, anche solo un mutamento qualitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto di disposizione, essendo il denaro bene facilmente distraibile o occultabile; - nel caso in esame, tuttavia, loperazione posta in essere attraverso le cessioni immobiliari non si è però esaurita in esse, poiché il denaro così ottenuto è stato utilizzato per abbattere completamente il debito bancario della fallita; -la relazione ex art. 33 l.fall. ha, infatti, evidenziato che il debito bancario ammontava in totale ad Euro 4.327.079,00 e che la liquidità ottenuta dalla vendita, pari complessivamente ad Euro 4.360.000,00 (comprensivi di Euro 660.000,00 per I.V.A.), lo ha totalmente azzerato. 1.12. Né, ha aggiunto la corte, rilevano le circostanze evidenziate dal tribunale, e cioè la finalità fraudolenta delloperazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], il cui scopo era quello di trasferire il patrimonio immobiliare di [OSCURATO:SOCIETA]., evidentemente in difficoltà, alla neocostituita [OSCURATO:SOCIETA]. per metterlo in salvo dalle pretese dei creditori, e la partecipazione a tale operazione della Banca, che ha fornito allacquirente [OSCURATO:SOCIETA]. mediante un mutuo ipotecario di . 4.250.000,00 la provvista necessaria, poi impiegata per estinguere la posizione Ric. 2022n. 19388 - Sez. 1 CC del 10 luglio 20 2 5 debitoria del venditore verso il medesimo istituto di credito, che aveva,nel contempo , costituito sull immobile sito in Modena (e su altro immobile personale di [OSCURATO:PERSONA]) ipoteca a garanzia della restituzione dellimporto mutuato. 1.13. Secondo la corte, infatti: - l azione revocatoria ex art. 2901 c.c. non è posta a tutela della par condicio creditorum e non è intesa a rendere inefficaci eventuali pagamenti preferenziali, come risulta ben chiaro dal terzo comma della disposizione, per cui non è soggetto a revoca ladempimento di un debito scaduto; - la s ua funzione è quella di rimediare al pregiudizio che lattività dispositiva del debitore arreca alle ragioni del creditore, intesa come possibilità di trovare soddisfazione sul patrimonio del debitore stesso; -un atto posto in essere in adempimento di un obbligo del debitore non può essere considerato atto dispositivo, essendo invece un atto dovuto, tantè che non è assoggettabile ad azione revocatoria ex art. 2901 c.c. lalienazione di un bene immobile da parte del debitore, quando il relativo prezzo sia stato destinato, anche solo in parte, al pagamento di suoi debiti scaduti, non applicandosi alla predetta azione il principio della par condicio, sancito a tutela di tutti i creditori nellesecuzione concorsuale, e salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua. 1.14. La relazione ex art. 33 l.fall. , infine, evidenzia che, stanti le perdite di esercizio, lassenza di altre risorse e lesistenza di unesposizione bancaria per . 4.327.079,00, la cessione del patrimonio immobiliare era risultato l unico mezzo per reperire la liquidità al fine dellestinzione del debito, ponendosi così in rapporto di strumentalità necessaria con latto dovuto. Ric. 2022n. 19388 - Sez. 1 CC del 10 luglio 20 2 5 1.15. La corte d appello , quindi, ha ritenuto che l e sentenze impugnate dovevano essere interamente riformate, con integrale rigetto delle domande proposte dal Fallimento sia nei confronti dei vari atti di compravendita immobiliare sia per quanto concerne lipoteca iscritta a favore della b anca convenuta. 1.16. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 18/7/2022, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza. 1.17. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 1.18. Lo stesso ha fatto la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio. 1.19. [OSCURATO:PERSONA] giudiziale [OSCURATO:SOCIETA]., con memoria del 20/6/2025, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. 1.20. Il pubblico ministero, con memoria depositata il 14/6/2025, ha chiesto il rigetto del ricorso. 1.21. [OSCURATO:PERSONA] e la banca hanno depositato memorie. 1.22. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e la Liquidazione giudiziale [OSCURATO:SOCIETA]hanno parimenti depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo , il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione de ll art. 2901 c.c. , degli artt. 43 e 96, comma 2°, n. 3 l.fall. nonché dell art. 37del d.lgs. n. 546/ 19 92 , in relazione all art. 360 n. 3 c.p.c. , ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte dappello ha esclusola sussistenza delleventus damni sul rilievo che, al momento degli atti in questione , non preesistevano ragioni creditorie nei confronti della società poi fallita, omettendo, tuttavia, di considerare che: - la sentenza n. 57/02/14 della Commissione Tributaria di primo grado di Ric. 2022n. 19388 - Sez. 1 CC del 10 luglio 20 2 5 Bolzano, che ha annullato gli avvisi daccertamento tributari relativi agli anni 2007 e 2008, è stata pubblicata solo in data 14/4/2014; - tale sentenza, essendo v enuta ad esiste nza solo con la sua pubblicazione e non al momento della deliberazione, come ha ritenuto la c orte di merito , che ha indicato il giorno 13/1/2014, quando invece sè tenuta la camera di consiglio, è, pertanto, successiva allapertura della procedura concorsuale, essendo stata resa pubblica due mesi dopo lapertura in data 13/2/2014 del fallimento; - tale sentenza , essendo stata pronunciata alla sentenza dichiarativa, non è , dunque, opponibile al Fallimento; - i l credito relativo ai tributi maturati negli anni 2007 e 2008è stato, per contro, ammesso allo stato passivo del Fallimento, che non è stato opposto ed è, quindi , definitivo, sicché, nei confronti della massa dei creditori , quel credito, anteriore allapertura della procedura, esiste; - tale credito, in quanto definitivamente ammesso allo stato passivo fallimentare, era, dunque, preesistente rispetto al compimento dellatto pregiudizievole. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentandola violazione o la falsa applicazionedegli artt. 167 , comma 2°, 112 e 345, comma 2°, c.p.c., in relazione allart. 360 n. 4 oppure allart. 360 n. 3 c.p.c. , ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte dappello ha escluso la revocabilità degli atti impugnati sul rilievo che sono esenti da revocatoria gli atti di alienazione di beni immobil i da parte del debitore quando il relativo prezzo sia stato destinato, anche solo in parte, al pagamento di suoi debiti scaduti, omettendo, però, di considerare che: - l esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per ladempimento di un debito scaduto, integra uneccezione in senso stretto, presupponendo lallegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili dufficio; - i convenuti , Ric. 2022n. 19388 - Sez. 1 CC del 10 luglio 20 2 5 per contrastare lazione revocatoria del c uratore , avrebbero dovuto sollevare l eccezione nelle loro comparse di risposta tempestivamente depositate ai sensi dellart. 167 , comma 2°, c.p.c.; - i n nessun o di tali atti, tuttavia, è stato invocato l art. 2901, comma 3°, c.c., né si è affermato che i trasferimenti impugnati costituivano atti dovut i trattandosi dell unico modo mediante il quale era possibile estinguere debiti scaduti; -l art.112 c.p.c. vieta al g iudice di pronunciare d ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, nello stesso modo in cuilart. 345 , comma 2°, c.p.c. esclude che nel giudizio dappello siano propo nibili eccezioni
non
rilevabili anche dufficio. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2901, comma 3°, c.c. e 1219 c.c. , in relazione allart. 360 n. 3 c.p.c. , ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte dappello ha escluso la sussistenza dell eventus damni sul rilievo che il corrispettivo ottenuto dai trasferimenti in questione sarebbe stato impiegato per abbattere completamente il debito bancario della fallita e che l actio pauliana proposta dal curatore del fallimento non è intesa a rendere inefficaci eventuali pagamenti preferenziali, comesi ricava dall art. 2901 , comma 3°, c.c., che esclude da revocatoria ladempimento di un debito scaduto, senza, tuttavia, considerare che: - l art. 2901 , comma 3°, cit., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art.1219 c.c. , ricomprende anche lalienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente alladempimento di un proprio debito, a condizione che la stessa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un Ric. 2022n. 19388 - Sez. 1 CC del 10 luglio 20 2 5 atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca; - non basta, dunque, che latto costituisca adempimento di un debito purchessia ma è, invece , indispensabile che la prestazione soddisfi un debito rispetto al quale vi sia stata (previa) messa in mora ai sensi dellart. 1219 c .c.; - il giudice, pertanto, a differenza di quanto ha fatto la sentenza impugnata, deve procedere all indispensabile accertamento che i debiti ripianati con il prezzo ricavato dalle alienazioni fossero debiti già scaduti, e cioè debiti rispetto ai quali vi fosse stata preventiva messa in mora dellaJade in bonis da parte della banca creditrice. 2.4. Il primo motivo è inammissibile, con assorbimento degli altri. 2.5. L art. 66 l.fall. , rubricato azione revocatoria ordinaria, dispone, invero, che il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile. 2.6. La disposizione, lì dove compie un rinvio allenorme civilistiche in materia di azione revocatoria, attesta la natura derivata dellazione proposta dal curatore ai sensi della richiamata norma, la quale, pur nella peculiarità del suo esercizio nellambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell art. 2901 c.c. . 2.7. Lesercizio dellazione paulianaad opera del curatore del fallimento comporta, dunque, una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti a cui è correlato laccoglimento dellazione e la sua natura di mezzo di Ric. 2022n. 19388 - Sez. 1 CC del 10 luglio 20 2 5 conservazione della garanzia patrimoniale (Cass. n. 36033 del 2021). 2.8. Il curatore che domandi, a norma dell art. 66 l.fall. , la revoca di un atto (a titolo oneroso) compiuto dal debitore poi fallito deve, pertanto, dimostrare in giudizio, a norma dellart. 2901, comma 1°, c.c.,(tra laltro) il pregiudizio alle ragioni dei creditori, vale a dire alle pretese vantate da uno o più creditori nei confronti dellautore, poi fallito,dellatto dispositivo. 2.9. Tale pregiudizio, in particolare, si verifica tutte le volte in cui, a seguito del compimento dellatto dispositivo da parte del debitore (e salvo il caso della dolosa preordinazione dellatto a danneggiare i crediti non ancora sorti nei confronti del suo autore), il patrimonio di questultimo sia diventato, sul piano quantitativo o qualitativo, tale da rendere impossibile (ovvero più incerta o difficile) l integrale soddisfazione dei diritti di credito, in quel momento già esistenti, vantati nei confronti dello stesso(anche se si tratta, come precisa lart. 2901, comma 1°, c.c., di crediti non esigibili perché sottoposti a termine non ancora scaduto ovvero a condizione non ancora verificatasi) e che, come tali, in quanto insoddisfatti, sono stati poi ammessi al passivodel fallimento del debitore che ne è stato lautore (cfr. Cass. n. 26331 del 2008 ; Cass. n. 19515 del 2019 ; Cass. n. 524 del 2023, in motiv.; Cass. n. 7201 del 2024). 2.10. Nel caso in esame, come detto,la corte dappello ha ritenuto che non sussistevano crediti nei confronti della società poi fallita anteriori agli atti dispositivi compiuti dalla stessa sul rilievo che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, i tributi di . 25.656,37 per lanno 2007 e di . 33.527,05 per lanno 2008, risultavano da avvisi di accertamento che erano stati annullati, per ragioni di merito, dalla commissione tributaria di primo grado di Bolzano con sentenza del 13/1/2014 , e che, Ric. 2022n. 19388 - Sez. 1 CC del 10 luglio 20 2 5 per tale ragione, tali pretesecreditorie, pur se definitivamente ammesse allo stato passivo del fallimento, non risultavano, ai fini delleventus damni, giuridicamente esistenti. 2.11. Tale statuizione è giuridicamente corretta. 2.12. Non vè dubbio, invero, che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, l accertamento dell esistenza ( o dellinesistenza) del diritto di credito verso il fallito, sia pure ai soli fini della procedura concorsuale nella quale è reso il decreto del giudice delegato previstodall art. 96 l.fall. , impedisce, ove non impugnato (al pari dei decreti pronunciati dal tribunale a seguito dei giudizi previsti dall art. 99 l.fall. , una volta che siano definitivi), tanto la successiva deduzione, quanto (e soprattutto) la differente soluzione, in successivi giudizi tra le medesime parti (e cioè, nel corso della procedura, il creditore istante ed il curatore del fallimento): a) di tutte le questioni che riguardino lesistenza e lentità del credito, la validità e lopponibilità del titolo dal quale il diritto deriva e lesistenza delle cause di prelazione che eventualmente lo assistono (cfr. Cass. n. 4632 del 2023, in motiv.); b) di tutte le questioni (esplicitamente o implicitamente definite) che costituiscono lantecedente logico- giuridico necessario della decisione in precedenza assunta, ivi comprese quelle che, pur non essendo state espressamente dedotte, risultano necessariamente collegate allarea del thema decidendum (cfr.Cass. n. 15040 del 2024, in motiv.). 2.13. Resta, nondimeno, il principio secondo cui nessuna efficacia preclusiva ha l accertamento svolto in sede di verificazione quando si tratti, come nel caso in esame, di un giudizio (qual è quello conseguente allazione di revoca proposta ai sensi dell art. 66 l.fall. ) vertente tra il Fallimento e i terzi (acquirenti), pur quando tale giudizio abbia avuto ad oggetto laccertamento, ancorché in via incidentale, del medesimo Ric. 2022n. 19388 - Sez. 1 CC del 10 luglio 20 2 5 diritto, come si è ritenuto nei casi del giudizio di opposizione al fallimento(Cass . n. 9622 del 1993; Cass . n. 12823 del 2003; Cass. n. 18832 del 2008 , in motiv.), del giudizio di responsabilità a norma dellart. 146, comma 2°, l.fall. ( Cass. n. 2671 del 1977 ) ovvero del giudizio promosso dal creditore nei confronti del fideiussore ( Cass. n. 2545 del 1990 ). 2.14. Il decreto di esecutività dello stato passivo, dunque, pur avendo accertato la sussistenza dei crediti nei confronti della società fallita per i tributi di . 25.656,37 per lanno 2007e di . 33.527,05 per lanno 2008,non impedisce, pur se definitivo, che la sussistenza di questi stessi crediti sia, appunto, esclusa (come ha fatto, peraltro in via incidentale, la corte dappello, in ragione delle risultanze, non contestate, della sentenza pronunciata dalla commissione tributaria) in altro giudizio intercorrente tra il Fallimento ed uno o più terzi. Il ricorsoè, dunque, inammissibile: e come tale devessere dichiarato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, ai sensi dellart. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dallart. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, i