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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 35966/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ART. 2051 C.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 16 / 11/2023 C .

C . dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 18504 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18504del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57L21 D702E) VERDE Vito (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58S23 D702O) VERDE Giovanni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70L11 E329Z) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall’av- vocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46S19 F839D) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 830000990636), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37C15 F839C) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 194/2022, pubblicatain data 20 gennaio 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16 novembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Lodovico, Vito e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] (deceduta nel corso del giudizio, che è stato proseguito dai primi, anche quali suoi eredi), hanno agitoin giudizio nei con- fronti del Comune di Forioper ottenere, ai sensi dell’art. 2051 Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 18 c.c. o, in subordine, dell’art. 2043 c.c.,il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del congiunto [OSCURATO:PERSONA], a loro dire causata da una passerellain legno, posta in aderenza al muro perimetrale della sede stradale comunale e sovrappo- sta all’arenile, dalla quale era possibilel’accesso alla spiaggia.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Napoli- Sezione distaccata di Ischia.

La Corte d’appello di Napoliha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA],Vito e [OSCURATO:PERSONA] (anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), sulla base di diecimotivi.

Resiste con controricorso il Comune di Forio.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazionedell’ art. 2051 c.c. in relazione all’ art. 2697 c.c.nonché in relazione all’art. 1227 c.c. – Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2056 c.c. nel caso subordinato di applica- zione del principio del neminem ledere (art. 2043 c.c.) –Motivo di ricorso: art. 360 n. 3.

Indebita sovrapposizione ed illegittima confusione del piano del nesso di causalità e di relazione con quello della quantificazione del danno, in rapporto all’onere della prova liberatoria del fortuito gravante sulla p.a. conve- nuta».

Con il secondo motivo si denunzia « ( Segue) : Violazione e/o falsa applicazionedell’ art. 2051 c.c. in relazione all’ art. 2697 c.c.nonché in relazione all’art. 1227 c.c. – Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2056 c.c. nel caso subordinato di applica- zione del principio del neminem ledere (art. 2043 c.c.) –Motivo di ricorso: art. 360 n. 3.

Indebita sovrapposizione ed illegittima Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 18 confusione del piano del nesso di causalità e di relazione con quello della quantificazione del danno, in rapporto all’onere della prova liberatoria del fortuito gravante sulla p.a. convenuta – Insussistenza nella fattispecie della condotta abnorme del danneggiato».

I primi due motivi del ricorso sono logicamente e giuridica- mente connessi e possonoessere, quindi, esaminati congiunta- mente.

Essi sono infondati. 1.1 Viene contesta ta l’affermazion e della corte d’appello se- condo cui la condotta della vittima,[OSCURATO:PERSONA], avrebbe « agito sul piano causale, determinando il venir meno del nesso di re- lazione tra il fatto e l’evento dannoso dedotti in giudizio».

Secondo iricorrenti, ai fini della speciale ipotesi di imputazione della responsabilità prevista di cui all’art. 2051 c.c., la mera condotta colposa del danneggiatonon basterebbe ad escludere il nesso causale fra la cosa in custodia e il danno, quand’anche ritenuta oggettivamente causa esclusiva dell’evento danno so , se la predetta condottanon si connoti per oggettive caratteri- stiche di imprevedibilità, le quali sole varrebbero a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibilealla cos a in custodia: in caso contrario potrebbe, al più, ammettersi un concorso colposo nella causazione dell’evento, che giustifiche- rebbe esclusivamente una riduzione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ma non la sua radicale esclu- sione.Ragionando diversamente, la corte d’appello avrebbe in sostanza «travisato il concetto di caso fortuito, la cui prova in- combe sulla P.A. resistente, confondendolo con il mero con- corso di colpa del danneggiato».

Tale assunto deve ritenersiinfondato in diritto. 1.2Si premette che q uesta Corte, con una serie di pronunzie emesse nel febbraio del 2018(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2477 del 01/02/2018, Rv. 647933 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 2480 Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 18 del 01/02/2018, Rv. 647934 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 2481 del 01/02/2018, Rv. 647935 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 2482 del 01/02/2018, Rv. 647936 – 01 - 02 ; Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del 01/02/2018, Rv. 648247 – 02 ; cfr. altresì: Sez. 3, Ordinanzenn. 2478 e 24 79 del 01/02/2018 , non massimate ) , ha avuto modo di precisare quanto segue: «in tema di respon- sabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del dan- neggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diver- samente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al princi- pio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circo- stanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto compor- tamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dan- noso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, in- vece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del si- nistro».

I principi di dirittosopra enunciati – successivamente ribadit i in più occasionidalla giurisprudenza di legittimità (Cass. , Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018, Rv. 651374 - 01 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019 , Rv. 653609 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 20312 del 26/07/2019, Rv. 654924 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020 , Rv. 658754 – 01;Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021 , Rv. 663127 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021 , Rv. 663300 Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 18 -02; Sez. 3, Ordinanza n. 35429 del 01/12/2022, Rv. 666487 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023, Rv. 667836 –02; Sez. 3 , Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023 , Rv. 668745 -01), anche a Sezioni Unite (Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022, Rv. 665084 -01) – sono stat i poi , ancor più di recente, riaffermat i , ribadendosi ( cfr. Cass. , Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023, Rv. 667668 –01-02-03 ) che «la re- sponsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso cau- sale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presun- zione di colpa del custode –e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuri- dici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, op- pure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del dan- neggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefetti- bilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità ri- spetto all’evento pregiudizievole».

In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi, come già chiarito, non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l’eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte “oggettivamente” non pre- vedibilisecondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cau- tela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esi- gibile) da parte della generalità dei consociati e la cui viola- zione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile. 1.3Deve, quindi, ribadirsi, ancora una volta, che la questione della soggettiva prevedibilità o meno della condotta colposa Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 18 della vittima, in particolareda parte del custode, in base ai prin- cipi di diritto sin qui esposti e che il ricorso non offre motivi idonei ad indurre a rimeditare,non entra affatto nella struttura logica e giuridica della fattispecie del caso fortuito, la quale opera esclusivamente sul piano oggettivo e causale. 1.4Nella specie, la corte d’appello, dopo avere correttamente richiamato proprio i principi di diritto sin qui esposti, ha espres- samente afferma to quanto segue : « deve ritenersi che, nella specie, l’evento dannoso, costituito dalla caduta e dal succes- sivo decesso di [OSCURATO:PERSONA], sia, sul piano causale, da ricon- durre, in via esclusiva, alla condotta imprudente ed incauta dello stesso danneggiato», precisando che « dirimente si rivela la circostanza, attestata dalle risultanze istruttorie acquisite al processo, dell’esistenza, all’epoca dei fatti, di un accesso all’arenile della spiaggia Chiaia di Forio, alternativo e ben più sicuro rispetto a quello rappresentato dalla passerella di legno sulla quale il Verde ebbe a cadere»– che peraltro ha accertato non essere stata realizzata né autorizzata e neanche conosciuta dal comune, ma realizzata da terzi sconosciuti pochi giorni prima dei fatti e mai segnalata – e precisando poi, altresì, all’esito della puntuale valutazione delle prove documentali ed orali acquisiteagli atti, che «si deve, allora, ritenere che [OSCURATO:PERSONA], nel decidere di utilizzare la descritta passerella al fine di accedere alla spiaggia, abbia posto in essere una condotta as- solutamente incauta che, per quanto in astratto prevedibile, in- tegra gli estremi del caso fortuito», in quanto «la dimostrata esistenza di altro e ben più sicuro accesso, costituito dalla de- scritta gradinata di cemento, avrebbe dovuto indurre il Verde, anche in ragione della sua avanzata età (si rammenti che, nel 2006, lo stesso aveva 78 anni), ad avvalersene, nel percorrere il breve dislivello che separava la strada dalla sottostante spiag- gia della Chiaia».

Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 18 Ha, quindi , concluso ribadendo che « la condotta del danneg- giato ha integrato, nel caso in esame, un’ipotesi di “caso for- tuito”, idonea ad elidere il nesso causale ex artt. 40 e 41 cod. civ. e in forza della norma di cui all’art. 1227 cod. civ.».

Dunque: a) sono certamente corretti, nonché conformi alla giurispru- denza consolidata di questa Corte più sopra richiamata ed alla quale intende darsi piena continuità, i principi didiritto applica- bili alla fattispecie enunciati e fatti propri dalla corte d’appello; b) altrettanto corretta risulta l’applicazione di detti principi di diritto alla fattispecie concreta, in base agli accertamenti di fatto operati sulla base della prudente valutazione del materiale probatorio e sostenuti da adeguata motivazione,che ha portato alla conclusione per cui la condotta colposa della vittima ha avuto efficacia causale esclusiva nella causazione dell’evento dannoso, integrando gli estremi del caso fortuito. 1.5 L’affermazione dell’elisione del nesso di causa tra cosa in custodia ed evento dannoso risulta così fondata su accerta- menti di fatto relativi alla eccezionalità della condotta incauta della vittima, tutti espressamente enunciati nella motivazione.

Questa risulta certamente adeguata, non meramente appa- rente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sarebbe sindacabile nella presente sede, anche tenuto conto che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, «nella nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”, restando riservata al giudice del me- rito la valutazione dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie», e che «la Corte di cassazione può (solo) verificare l’estrinseca correttezza del giudizio di fatto sotto il profilo della manifesta implausibilità del percorso che lega la verosimi- glianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze e, pertanto, può sindacare la manifesta fallacia o non verità delle Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 18 premesse o l’intrinseca incongruità o contraddittorietà degli ar- gomenti, onde ritenere inficiato il procedimento inferenziale ed il risultato cui esso è pervenuto, per escludere la corretta ap- plicazione della norma entro cui è stata sussunta la fattispecie» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16502del 05/07/2017, Rv. 644818 -01) Di certo non è ravvisabile, nella motivazione della decisione im- pugnata, una manifesta fallacia o la non verità delle premesse di fatto su cui è fondata la graduazione della condotta colposa della vittima in termini di esclusiva causa dell’evento dannoso, essendo state correttamente accertate le circostanze di fatto a tal fine valorizzate; né, tanto meno, sussiste una intrinseca in- congruità o logica contraddittorietà degli argomenti utilizzati, tale da far ritenere inficiato il relativo procedimento inferen- ziale.

In ogni caso, la violazione del cd.

“minimo costituzionale” della motivazione, con riguardo alla questione della esclusività o meno della condotta colposa della vittima nella causazione dell’evento dannoso non risulta neanche dedotta, con i motivi di ricorso in esame, formulati esclusivamente in termini di vio- lazione e/o falsa applicazione di norme di diritto. 1.6In sostanza, per ogni altro aspetto, le censure di cui ai mo- tivi di ricorso in esame si risolvono, poi, nella contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile in sede di legittimità. 2.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa appli- cazionedell’art. 246 c.p.c. in relazione agli artt. 100, 105, 106, 107 c.p.c.nonché in relazione all’art. 58, primo comma, della legge n. 142/90, oggi trasfuso nell’art. 93 t.u.e.l., d.p.r. 267/2000, ed all’art. 28 Cost.– Motivo di ricorso: art. 360 n. 3.

Circa l’incapacità a testimoniare dei testi di controparte: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».

Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 18 Con il quarto motivo si denunzia « Segue: Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 246 c.p.c. in relazione agli artt. 100, 105, 106, 107 c.p.c. nonché in relazione all’ art. 58, primo comma, della legge n. 142/90, oggi trasfuso nell’art. 93 t.u.e.l., d.p.r. 267/2000, ed all’art. 28 Cost. – Violazione e/o falsa applica- zionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 652 e 75 c.p.p. in tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile –Motivo di ricorso: art. 360 n. 3.

Ancora circa l’incapacità a testimoniare dei testi di controparte: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».

Il terzo ed il quarto motivo del ricorso sono logicamente e giu- ridicamente connessi e possonoessere, quindi, esaminati con- giuntamente.

Essi sono inammissibili.

I ricorrenticontestano la statuizione con la quale la corte d’ap- pello ha escluso che i testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- cio, sentiti su richiesta del comune convenuto, nonché dipen- denti dello stesso, fossero incapaci a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c., come sostengono di avere del restotempe- stivamente eccepitonel corso del giudizio di merito.

È, peraltro, sufficiente rilevare, in proposito, che le risultanze delle deposizioni dei dipendenti del comune dei quali è in di- scussione la capacità a testimoniare, non possono –a giudizio di questa Corte –ritenersi decisive,nell’ottica complessiva della valutazione del materiale probatorio operata dalla corte d’ap- pello e valorizzata ai fini della ricostruzione dei fatti posta alla base della ritenuta sussistenza dell’esimente del caso fortuito nel caso di specie, integrato dalla condotta colposa della vittima avente efficacia causale esclusiva nella causazione dell’evento dannoso.

Emerge infatti agevolmente, da una lettura complessiva della motivazione della decisione impugnata, che le circostanze di fatto ritenute a tal fine rilevanti (in particolare: la presenza di un accesso più sicuro all’arenile e la evidente situazione di Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 18 insicurezza e precarietà di quello incautamente utilizzato dal Verde) emergevano anche da ulteriori fonti probatorie e, in par- ticolare, dalle deposizioni di altri testimoni,nonché dagli atti del procedimento penale che erano stati acquisiti in fase istruttoria, fonti da ritenersi da sole sufficienti a giustificare le conclusioni in fatto a sostegno della decisione impugnata sui punti in con- testazione.

La questione posta con i motivi di ricorso in esame deve, per- tanto, ritenersi irrilevante ai fini dell’esito finale della contro- versiae, di conseguenza, tali motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili. 3.Con il quinto motivo si denunzia « Violazione e/o falsa appli- cazionedell’art. 2051 c.c. in relazione all’ art. 2697 c.c. – Motivo di ricorso: art. 360 n. 3.

Circa la distribuzione dell’onere istrut- torio tra danneggiato e danneggiante nell’ipotesi di danno ar- recato da cose in custodia».

Con il sesto motivo si denunzia « (Segue): Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2051 c.c. in relazione all’ art. 2697 c.c. ed agli artt. 2727 e 2729 c.c. – Motivo di ricorso: art. 360 n. 3 .

Ancora in tema di distribuzione dell’onere istruttorio tra dan- neggiato e danneggiante nell’ipotesi di danno arrecato da cose in custodia e della prova del caso fortuito incombente sul cu- stode».

Il quinto ed il sesto motivo del ricorso sono logicamente e giu- ridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati con- giuntamente.

Essi sono inammissibili.

I ricorrenti contestanoil rilievo a loro dire attribuito dalla corte d’appello alla circostanza che l’installazione della passerella sulla quale aveva avuto luogo l’incidente non fosse stata ope- rata o autorizzata dal Comune di Forio ed alla circostanza che quest’ultimo fosse a conoscenza o meno della sua esistenza, Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 18 sostenendo che, in proposito sarebbe stato addirittura invertito l’assetto degli oneri probatori previsto dalla legge.

In proposito, risulta assorbente il rilievo che si tratta– anche in questo caso – di questioni che, in realtà, non hanno effettivo rilievo ai fini dell’esito della controversia, come del resto in qualche modo sembrano affermare gli stessi ricorrenti, anche se ne traggono conclusioni non condivisibili.

La fattispecie del caso fortuito, rappresentato dalla condotta colposa della vittima tale da escludere il nesso di causa tra cosa ed evento dannoso, è stata, infatti, ritenuta sussistere dalla corte d’appello sulla base dell’accertamento, in fatto, che erano note al Verde sia la presenza di un accesso più sicuro all’arenile, sia la evidente situazione di insicurezza e precarietà di quello da lui incautamente utilizzato, costituito dalla passerella di cui si discute.

Tali circostanze sono certamente sufficienti a giustificare la con- clusione sopra indicata, in base ai principi di diritto applicabili nella fattispecie e più sopra esposti, senza che, quindi, in pro- posito, possa ritenersi avere effettivo e concreto rilievo la cir- costanza che l’installazione della passerella fosse stata operata o autorizzata dal comune o che a questo fosse nota o meno la sua esistenza.

Ne consegue che i motivi di ricorso in esame risultano inam- missibili, a causa del difetto di effettivo rilievo delle questioni con essi poste ai fini dell’esito della controversia. 4.Con il settimo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa ap- plicazionedell’art. 2051 e 2697 c.c. in relazione all’ art. 115 ed all’art. 167 c.p.c.– Motivi di ricorso: art. 360 n. 3 e 5 .

Circa la non contestazione del fatto storico».

I ricorrenti contestano ladecisione impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenutoinattendibili i testi Umberto e Fa- bio D’Agostino, a loro dire in violazione del principio di non con- testazione.

Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 18 Il motivo è infondato. 4.1In primo luogo, va ribadito, in diritto, che la valutazione di attendibilità dei testi è riservata al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità, quanto meno se sostenuta da adeguata motivazione, come certamente è da ritenersi nella specie ( ex multis , cfr.: Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 –01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019, Rv. 652214 –02; Sez. 1, Ordinanza n. 19011 del 31/07/2017, Rv. 645841 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812 –01; Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 –01 ; Sez.

L, Sentenza n. 13054 del 10/06/2014, Rv. 631274 –01; Sez.

L, Sentenza n. 17630 del 28/07/2010, Rv. 614324 -01).

Sotto questo profilo, le censure devono ritenersi, quindi, inam- missibili. 4.2 D’altra parte, i ricorrenti, nello sviluppo del motivo di ri- corso in esame, sembrano in realtà dolersi del fatto che i testi sarebbero stati ritenuti inattendibili per avere fornito deposi- zioni contraddittorie in merito a questioni di fatto che non erano oggetto di contestazione.

Ma anche sotto questo aspetto le censure risultano inammissi- bili, per difetto di rilevanza: se i fatti riferiti dai testi in modo contraddittorio non erano oggetto di contestazione, tali deposi- zioni erano a loro volta irrilevanti e lo è, di conseguenza, anche la questione sull’attendibilitàdei testimoni stessi. 4.3 In ogni caso, nel motivo di ricorso in esame non risulta indicato con sufficiente specificità quale circostanza di fatto in- contestata la corte d’appello avrebbe eventualmente ritenuto non provata e sotto quale profilo ciò possa avere avuto una influenza decisiva sull’esito della controversia.

In particolare, il fatto storico che il Verde sia caduto nel transi- tare sulla passarella a causa della situazione di precaria sicu- rezza della stessa (che effettivamente emerge essere un fatto Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 13 di 18 incontestato) non è stato in alcun modo negato e, tanto meno, ritenuto non provato, dalla corte territoriale.

Ciò che ha indotto quest’ultima a rigettare la domanda risarci- toria è, però, una ben diversa circostanza, segnatamente l’inci- denza causale esclusiva della condotta colposa della vittima nella determinazione dell’evento dannoso, per avere usato quella passerella palesemente insicura, per di più invece del passaggio in muratura sicuro attiguo.

E in ordine a tale ultima circostanza (in particolare, in ordine al fatto che esisteva il pas- saggio sicuro alternativo) certamente vi erano state contesta- zioni, come emerge manifestamente dagli atti (né gli stessi ri- correnti sembrano specificamente negarlo).

Anche sotto il profilo della dedotta violazione del principio di non contestazione, pertanto, il motivo di ricorso in esame deve ritenersi inammissibile. 5.Con l’ottavo motivo si denunzia « violazione e/o falsa appli- cazionedell’art. 91 c.p.c. in relazione ai d.m. 55/14 e 37/18 ed all’art. 10 c.p.c..

Circa la liquidazione delle spese processuali».

I ricorrenti contestano la determinazione dell’importo delle spese di lite poste a loro carico, in relazione allo scaglione di valore applicabile.

Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato. 5.1 I tre appellanti, nelle loro conclusioni, avevano indicato l’importo richiesto a titolo risarcitorio, precisando la domanda nell’importo di almeno€ 400.000 per ciascuno di loro , « ovvero in quella diversa somma maggiore o minore, che il Giudice vorrà anche equitativamente determinare alla luce degli atti di causa, il tutto in ogni caso come meglio dettagliato e specificato anche nell’ammontare al punto V) della narrativa, che quivi ab- biansi per integralmente ripetuto e trascritto».

La corte d’appello ha, quindi, liquidato le spese di lite appli- cando lo scaglione di valore da € 1.000.001,00 ad € 2.000.000,00, tenuto conto del disputatum (pari all’importo Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 14 di 18 richiesto complessivamente dagli appellanti) e riconoscendo la somma complessivadi € 17.044,00 oltre accessori. 5.2Secondo i ricorrenti, essendosi essi comunque rimessi alla liquidazione del danno ritenuta corretta dal giudice, avrebbe, invece, dovuto applicarsi lo scaglione della tariffa per le cause di valore indeterminabile.

Inoltre, avrebbero dovuto essere riconosciuti i valori minimi della tariffa stessa, almeno in relazione ad alcune attività. 5.3Va, in primo luogo, ribadito il consolidato indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni per rimeditare) secondo il quale «in tema di liquidazione delle spese processuali succes- siva al decreto ministeriale n. 55 del 2014, non trova fonda- mento normativo un vincolo alla determinazione secondo i va- lori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il com- penso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta de- rogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allor- quando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 89del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; nel medesimo senso , cfr.: Cass., Sez. 6- L , Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017 , Rv. 642544 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 26608 del 09/11/2017 , Rv. 646828 –01; Sez.

L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 –03).

Va dunque, in primo luogo, esclusa in diritto la fondatezza dell’assunto dei ricorrenti, secondo i quali la liquidazione delle spese del giudizio avrebbe dovuto essere parametrata ai valori medi o, addirittura, minimi della tariffa, per alcune delle attività svolte. 5.4Tanto premesso – ed anche a prescindere dalla possibilità di ritenere effettivamente la causa di valore indeterminabile, di fronte ad una domanda risarcitoria comunque precisata nel Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 15 di 18 quantumin una somma determinata, sia pure con l’indicazione alternativa di possibile accettazione della liquidazione di importi maggiori o minori ritenuti di giustizia –risulta in realtà assor- bente, ai fini dell’inammissibilità delle censure in esame, per difetto di specificità, la considerazione che gli stessi ricorrenti, nel lamentare l’applicazione di uno scaglione erroneo della ta- riffa, non hanno precisato neanche se la liquidazione inconcreto operata dalla corte d’appello abbia eventualmente superato i massimi dei valori liquidabili secondo la tariffa stessa, in rela- zione allo scaglione di valore secondoloro applicabile. 5.5D’altra parte, il superamento dei valori massimi liquidabili secondo la tariffapare doversi – anche in astratto – escludere, pure a voler ritenere la controversia effettivamente di valore indeterminabile, considerata la complessità della stessa ed il numero di parti convolte. 5.6Va , comunque , precisato – anche a fini di completezza di esposizione –che, secondo lo stesso indirizzo interpretativo di questa Corte, al quale intende darsi continuità, «in tema di li- quidazione dell’onorario spettante all’avvocato, per domandadi valore indeterminabile, con applicazione del conseguente sca- glione tariffario, deve intendersi la domanda il cui valore non può essere determinato, non anche quella di valore indetermi- nato e da accertarsi nel corso dell’istruttoria, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della precisazione delle con- clusioni» (Cass., Sez. 6- 2, Ordinanza n. 1499 del 22/01/2018, Rv. 647380 –01; in senso analogo: Sez. 2, Ordinanza n. 12531 del 10/05/2023, Rv. 667779 –01, secondo la quale «l’indeter- minabilità va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di un’intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in ter- mini pecuniari, perché avente ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica, non anche quando essa sia di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell’istruttoria»; nel me- desimo senso si vedano altresì: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3372 Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 16 di 18 del 15/02/2007, Rv. 595604 – 01 ; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12043 del22/06/2020 , in motivazione ) , come in realtà avve- nuto nel caso di specie.

Deve ritenersi decisiva, in proposito, la considerazione che, lad- dove la parte precisi la sua domanda con la richiesta di una determinatasomma, anche laddove aggiunga contestualmente ilriferimento ad una « somma maggiore o minore ritenuta di giustizia», deve dirsi certamente determinato il valore del di- sputatum, almeno nel suo importo minimo, in quanto la somma «eventualmente minore ritenuta di giustizia» può costituire solo una domanda subordinata:come dimostra il fatto che, in una situazione del genere,laddove intervenisse una condanna per importo inferiorea quello minimo richiesto espressamente dalla parte, di certo non potrebbe ritenersi inammissibile l’appello volto ad ottenere il riconoscimento del maggiore importo che era espressamente stato domandato. 6.Il nono motivo è così rubricato: « in estremo subordine: rei- terazione delle difese svolte in ordine alla sussistenza della c.d.

“insidia / trabocchetto” ex art. 2043 c.c.».

Con il motivo di ricorso in esame iricorrenti dichiarano di “rei- terare” le propriedifese relative alla domanda avanzata ai sensi dell’art.2043 c.c..

Il motivo è inammissibile. 6.1Non è, in realtà, contestata la qualificazione della domanda proposta nel presente giudizio in termini di responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c.:di conseguenza, le argomentazioni espresse nel motivo di ricorso in esame sulla sussistenza di una responsabilità per colpa ai sensi dell’art . 2043 c.c. non possono avere alcun rilievo ai fini dell’esito del giudizio. 6.2Pare, comunque, opportuno rilevare che, una volta esclusa la sussistenza della stessa responsabilità oggettiva dell’ente convenuto ai sensi dell’art. 2051 c.c. , in dipendenza Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 17 di 18 dell’ascrivibilità dell’evento dannoso esclusivamente alla con- dotta colposa della vittima, a maggior ragione non avrebbe po- tuto essere riconosciuta la responsabilità colposadi detto ente, ai sensi dell’art. 2043 c.c., in quanto anche tale responsabilità richiede la prova del nesso di causa tra la condotta del conve- nuto e l’evento dannoso, nella specie da escludersi per le ra- gioni già in precedenza esposte. 7.Il decimo motivo è così rubricato: « circa la quantificazione del danno richiesto dai ricorrenti».

Si tratta di un motivodi ricorso che, avendo ad oggetto la de- terminazione dell’importo del risarcimento richiesto dagli attori, resta assorbito in conseguenza del mancato accoglimento dei precedenti motivi ovvero, comunque, non può che seguirne la sorte. 8.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore dell’entecontroricorrente, liquidandole in complessivi € 14.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed acce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ART. 2051 C.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 16 / 11/2023 C . C . dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 18504 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18504del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57L21 D702E) VERDE Vito (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58S23 D702O) VERDE Giovanni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70L11 E329Z) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall’av- vocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46S19 F839D) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 830000990636), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37C15 F839C) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 194/2022, pubblicatain data 20 gennaio 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16 novembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Lodovico, Vito e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] (deceduta nel corso del giudizio, che è stato proseguito dai primi, anche quali suoi eredi), hanno agitoin giudizio nei con- fronti del Comune di Forioper ottenere, ai sensi dell’art. 2051 Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 18 c.c. o, in subordine, dell’art. 2043 c.c.,il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del congiunto [OSCURATO:PERSONA], a loro dire causata da una passerellain legno, posta in aderenza al muro perimetrale della sede stradale comunale e sovrappo- sta all’arenile, dalla quale era possibilel’accesso alla spiaggia. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Napoli- Sezione distaccata di Ischia. La Corte d’appello di Napoliha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA],Vito e [OSCURATO:PERSONA] (anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), sulla base di diecimotivi. Resiste con controricorso il Comune di Forio. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazionedell’ art. 2051 c.c. in relazione all’ art. 2697 c.c.nonché in relazione all’art. 1227 c.c. – Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2056 c.c. nel caso subordinato di applica- zione del principio del neminem ledere (art. 2043 c.c.) –Motivo di ricorso: art. 360 n. 3. Indebita sovrapposizione ed illegittima confusione del piano del nesso di causalità e di relazione con quello della quantificazione del danno, in rapporto all’onere della prova liberatoria del fortuito gravante sulla p.a. conve- nuta». Con il secondo motivo si denunzia « ( Segue) : Violazione e/o falsa applicazionedell’ art. 2051 c.c. in relazione all’ art. 2697 c.c.nonché in relazione all’art. 1227 c.c. – Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2056 c.c. nel caso subordinato di applica- zione del principio del neminem ledere (art. 2043 c.c.) –Motivo di ricorso: art. 360 n. 3. Indebita sovrapposizione ed illegittima Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 18 confusione del piano del nesso di causalità e di relazione con quello della quantificazione del danno, in rapporto all’onere della prova liberatoria del fortuito gravante sulla p.a. convenuta – Insussistenza nella fattispecie della condotta abnorme del danneggiato». I primi due motivi del ricorso sono logicamente e giuridica- mente connessi e possonoessere, quindi, esaminati congiunta- mente. Essi sono infondati. 1.1 Viene contesta ta l’affermazion e della corte d’appello se- condo cui la condotta della vittima,[OSCURATO:PERSONA], avrebbe « agito sul piano causale, determinando il venir meno del nesso di re- lazione tra il fatto e l’evento dannoso dedotti in giudizio». Secondo iricorrenti, ai fini della speciale ipotesi di imputazione della responsabilità prevista di cui all’art. 2051 c.c., la mera condotta colposa del danneggiatonon basterebbe ad escludere il nesso causale fra la cosa in custodia e il danno, quand’anche ritenuta oggettivamente causa esclusiva dell’evento danno so , se la predetta condottanon si connoti per oggettive caratteri- stiche di imprevedibilità, le quali sole varrebbero a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibilealla cos a in custodia: in caso contrario potrebbe, al più, ammettersi un concorso colposo nella causazione dell’evento, che giustifiche- rebbe esclusivamente una riduzione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ma non la sua radicale esclu- sione.Ragionando diversamente, la corte d’appello avrebbe in sostanza «travisato il concetto di caso fortuito, la cui prova in- combe sulla P.A. resistente, confondendolo con il mero con- corso di colpa del danneggiato». Tale assunto deve ritenersiinfondato in diritto. 1.2Si premette che q uesta Corte, con una serie di pronunzie emesse nel febbraio del 2018(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2477 del 01/02/2018, Rv. 647933 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 2480 Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 18 del 01/02/2018, Rv. 647934 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 2481 del 01/02/2018, Rv. 647935 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 2482 del 01/02/2018, Rv. 647936 – 01 - 02 ; Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del 01/02/2018, Rv. 648247 – 02 ; cfr. altresì: Sez. 3, Ordinanzenn. 2478 e 24 79 del 01/02/2018 , non massimate ) , ha avuto modo di precisare quanto segue: «in tema di respon- sabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del dan- neggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diver- samente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al princi- pio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circo- stanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto compor- tamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dan- noso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, in- vece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del si- nistro». I principi di dirittosopra enunciati – successivamente ribadit i in più occasionidalla giurisprudenza di legittimità (Cass. , Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018, Rv. 651374 - 01 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019 , Rv. 653609 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 20312 del 26/07/2019, Rv. 654924 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020 , Rv. 658754 – 01;Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021 , Rv. 663127 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021 , Rv. 663300 Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 18 -02; Sez. 3, Ordinanza n. 35429 del 01/12/2022, Rv. 666487 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023, Rv. 667836 –02; Sez. 3 , Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023 , Rv. 668745 -01), anche a Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022, Rv. 665084 -01) – sono stat i poi , ancor più di recente, riaffermat i , ribadendosi ( cfr. Cass. , Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023, Rv. 667668 –01-02-03 ) che «la re- sponsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso cau- sale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presun- zione di colpa del custode –e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuri- dici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, op- pure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del dan- neggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefetti- bilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità ri- spetto all’evento pregiudizievole». In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi, come già chiarito, non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l’eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte “oggettivamente” non pre- vedibilisecondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cau- tela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esi- gibile) da parte della generalità dei consociati e la cui viola- zione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile. 1.3Deve, quindi, ribadirsi, ancora una volta, che la questione della soggettiva prevedibilità o meno della condotta colposa Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 18 della vittima, in particolareda parte del custode, in base ai prin- cipi di diritto sin qui esposti e che il ricorso non offre motivi idonei ad indurre a rimeditare,non entra affatto nella struttura logica e giuridica della fattispecie del caso fortuito, la quale opera esclusivamente sul piano oggettivo e causale. 1.4Nella specie, la corte d’appello, dopo avere correttamente richiamato proprio i principi di diritto sin qui esposti, ha espres- samente afferma to quanto segue : « deve ritenersi che, nella specie, l’evento dannoso, costituito dalla caduta e dal succes- sivo decesso di [OSCURATO:PERSONA], sia, sul piano causale, da ricon- durre, in via esclusiva, alla condotta imprudente ed incauta dello stesso danneggiato», precisando che « dirimente si rivela la circostanza, attestata dalle risultanze istruttorie acquisite al processo, dell’esistenza, all’epoca dei fatti, di un accesso all’arenile della spiaggia Chiaia di Forio, alternativo e ben più sicuro rispetto a quello rappresentato dalla passerella di legno sulla quale il Verde ebbe a cadere»– che peraltro ha accertato non essere stata realizzata né autorizzata e neanche conosciuta dal comune, ma realizzata da terzi sconosciuti pochi giorni prima dei fatti e mai segnalata – e precisando poi, altresì, all’esito della puntuale valutazione delle prove documentali ed orali acquisiteagli atti, che «si deve, allora, ritenere che [OSCURATO:PERSONA], nel decidere di utilizzare la descritta passerella al fine di accedere alla spiaggia, abbia posto in essere una condotta as- solutamente incauta che, per quanto in astratto prevedibile, in- tegra gli estremi del caso fortuito», in quanto «la dimostrata esistenza di altro e ben più sicuro accesso, costituito dalla de- scritta gradinata di cemento, avrebbe dovuto indurre il Verde, anche in ragione della sua avanzata età (si rammenti che, nel 2006, lo stesso aveva 78 anni), ad avvalersene, nel percorrere il breve dislivello che separava la strada dalla sottostante spiag- gia della Chiaia». Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 18 Ha, quindi , concluso ribadendo che « la condotta del danneg- giato ha integrato, nel caso in esame, un’ipotesi di “caso for- tuito”, idonea ad elidere il nesso causale ex artt. 40 e 41 cod. civ. e in forza della norma di cui all’art. 1227 cod. civ.». Dunque: a) sono certamente corretti, nonché conformi alla giurispru- denza consolidata di questa Corte più sopra richiamata ed alla quale intende darsi piena continuità, i principi didiritto applica- bili alla fattispecie enunciati e fatti propri dalla corte d’appello; b) altrettanto corretta risulta l’applicazione di detti principi di diritto alla fattispecie concreta, in base agli accertamenti di fatto operati sulla base della prudente valutazione del materiale probatorio e sostenuti da adeguata motivazione,che ha portato alla conclusione per cui la condotta colposa della vittima ha avuto efficacia causale esclusiva nella causazione dell’evento dannoso, integrando gli estremi del caso fortuito. 1.5 L’affermazione dell’elisione del nesso di causa tra cosa in custodia ed evento dannoso risulta così fondata su accerta- menti di fatto relativi alla eccezionalità della condotta incauta della vittima, tutti espressamente enunciati nella motivazione. Questa risulta certamente adeguata, non meramente appa- rente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sarebbe sindacabile nella presente sede, anche tenuto conto che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, «nella nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”, restando riservata al giudice del me- rito la valutazione dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie», e che «la Corte di cassazione può (solo) verificare l’estrinseca correttezza del giudizio di fatto sotto il profilo della manifesta implausibilità del percorso che lega la verosimi- glianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze e, pertanto, può sindacare la manifesta fallacia o non verità delle Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 18 premesse o l’intrinseca incongruità o contraddittorietà degli ar- gomenti, onde ritenere inficiato il procedimento inferenziale ed il risultato cui esso è pervenuto, per escludere la corretta ap- plicazione della norma entro cui è stata sussunta la fattispecie» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16502del 05/07/2017, Rv. 644818 -01) Di certo non è ravvisabile, nella motivazione della decisione im- pugnata, una manifesta fallacia o la non verità delle premesse di fatto su cui è fondata la graduazione della condotta colposa della vittima in termini di esclusiva causa dell’evento dannoso, essendo state correttamente accertate le circostanze di fatto a tal fine valorizzate; né, tanto meno, sussiste una intrinseca in- congruità o logica contraddittorietà degli argomenti utilizzati, tale da far ritenere inficiato il relativo procedimento inferen- ziale. In ogni caso, la violazione del cd. “minimo costituzionale” della motivazione, con riguardo alla questione della esclusività o meno della condotta colposa della vittima nella causazione dell’evento dannoso non risulta neanche dedotta, con i motivi di ricorso in esame, formulati esclusivamente in termini di vio- lazione e/o falsa applicazione di norme di diritto. 1.6In sostanza, per ogni altro aspetto, le censure di cui ai mo- tivi di ricorso in esame si risolvono, poi, nella contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile in sede di legittimità. 2.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa appli- cazionedell’art. 246 c.p.c. in relazione agli artt. 100, 105, 106, 107 c.p.c.nonché in relazione all’art. 58, primo comma, della legge n. 142/90, oggi trasfuso nell’art. 93 t.u.e.l., d.p.r. 267/2000, ed all’art. 28 Cost.– Motivo di ricorso: art. 360 n. 3. Circa l’incapacità a testimoniare dei testi di controparte: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 18 Con il quarto motivo si denunzia « Segue: Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 246 c.p.c. in relazione agli artt. 100, 105, 106, 107 c.p.c. nonché in relazione all’ art. 58, primo comma, della legge n. 142/90, oggi trasfuso nell’art. 93 t.u.e.l., d.p.r. 267/2000, ed all’art. 28 Cost. – Violazione e/o falsa applica- zionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 652 e 75 c.p.p. in tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile –Motivo di ricorso: art. 360 n. 3. Ancora circa l’incapacità a testimoniare dei testi di controparte: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». Il terzo ed il quarto motivo del ricorso sono logicamente e giu- ridicamente connessi e possonoessere, quindi, esaminati con- giuntamente. Essi sono inammissibili. I ricorrenticontestano la statuizione con la quale la corte d’ap- pello ha escluso che i testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- cio, sentiti su richiesta del comune convenuto, nonché dipen- denti dello stesso, fossero incapaci a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c., come sostengono di avere del restotempe- stivamente eccepitonel corso del giudizio di merito. È, peraltro, sufficiente rilevare, in proposito, che le risultanze delle deposizioni dei dipendenti del comune dei quali è in di- scussione la capacità a testimoniare, non possono –a giudizio di questa Corte –ritenersi decisive,nell’ottica complessiva della valutazione del materiale probatorio operata dalla corte d’ap- pello e valorizzata ai fini della ricostruzione dei fatti posta alla base della ritenuta sussistenza dell’esimente del caso fortuito nel caso di specie, integrato dalla condotta colposa della vittima avente efficacia causale esclusiva nella causazione dell’evento dannoso. Emerge infatti agevolmente, da una lettura complessiva della motivazione della decisione impugnata, che le circostanze di fatto ritenute a tal fine rilevanti (in particolare: la presenza di un accesso più sicuro all’arenile e la evidente situazione di Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 18 insicurezza e precarietà di quello incautamente utilizzato dal Verde) emergevano anche da ulteriori fonti probatorie e, in par- ticolare, dalle deposizioni di altri testimoni,nonché dagli atti del procedimento penale che erano stati acquisiti in fase istruttoria, fonti da ritenersi da sole sufficienti a giustificare le conclusioni in fatto a sostegno della decisione impugnata sui punti in con- testazione. La questione posta con i motivi di ricorso in esame deve, per- tanto, ritenersi irrilevante ai fini dell’esito finale della contro- versiae, di conseguenza, tali motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili. 3.Con il quinto motivo si denunzia « Violazione e/o falsa appli- cazionedell’art. 2051 c.c. in relazione all’ art. 2697 c.c. – Motivo di ricorso: art. 360 n. 3. Circa la distribuzione dell’onere istrut- torio tra danneggiato e danneggiante nell’ipotesi di danno ar- recato da cose in custodia». Con il sesto motivo si denunzia « (Segue): Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2051 c.c. in relazione all’ art. 2697 c.c. ed agli artt. 2727 e 2729 c.c. – Motivo di ricorso: art. 360 n. 3 . Ancora in tema di distribuzione dell’onere istruttorio tra dan- neggiato e danneggiante nell’ipotesi di danno arrecato da cose in custodia e della prova del caso fortuito incombente sul cu- stode». Il quinto ed il sesto motivo del ricorso sono logicamente e giu- ridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati con- giuntamente. Essi sono inammissibili. I ricorrenti contestanoil rilievo a loro dire attribuito dalla corte d’appello alla circostanza che l’installazione della passerella sulla quale aveva avuto luogo l’incidente non fosse stata ope- rata o autorizzata dal Comune di Forio ed alla circostanza che quest’ultimo fosse a conoscenza o meno della sua esistenza, Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 18 sostenendo che, in proposito sarebbe stato addirittura invertito l’assetto degli oneri probatori previsto dalla legge. In proposito, risulta assorbente il rilievo che si tratta– anche in questo caso – di questioni che, in realtà, non hanno effettivo rilievo ai fini dell’esito della controversia, come del resto in qualche modo sembrano affermare gli stessi ricorrenti, anche se ne traggono conclusioni non condivisibili. La fattispecie del caso fortuito, rappresentato dalla condotta colposa della vittima tale da escludere il nesso di causa tra cosa ed evento dannoso, è stata, infatti, ritenuta sussistere dalla corte d’appello sulla base dell’accertamento, in fatto, che erano note al Verde sia la presenza di un accesso più sicuro all’arenile, sia la evidente situazione di insicurezza e precarietà di quello da lui incautamente utilizzato, costituito dalla passerella di cui si discute. Tali circostanze sono certamente sufficienti a giustificare la con- clusione sopra indicata, in base ai principi di diritto applicabili nella fattispecie e più sopra esposti, senza che, quindi, in pro- posito, possa ritenersi avere effettivo e concreto rilievo la cir- costanza che l’installazione della passerella fosse stata operata o autorizzata dal comune o che a questo fosse nota o meno la sua esistenza. Ne consegue che i motivi di ricorso in esame risultano inam- missibili, a causa del difetto di effettivo rilievo delle questioni con essi poste ai fini dell’esito della controversia. 4.Con il settimo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa ap- plicazionedell’art. 2051 e 2697 c.c. in relazione all’ art. 115 ed all’art. 167 c.p.c.– Motivi di ricorso: art. 360 n. 3 e 5 . Circa la non contestazione del fatto storico». I ricorrenti contestano ladecisione impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenutoinattendibili i testi Umberto e Fa- bio D’Agostino, a loro dire in violazione del principio di non con- testazione. Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 18 Il motivo è infondato. 4.1In primo luogo, va ribadito, in diritto, che la valutazione di attendibilità dei testi è riservata al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità, quanto meno se sostenuta da adeguata motivazione, come certamente è da ritenersi nella specie ( ex multis , cfr.: Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 –01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019, Rv. 652214 –02; Sez. 1, Ordinanza n. 19011 del 31/07/2017, Rv. 645841 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812 –01; Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 –01 ; Sez. L, Sentenza n. 13054 del 10/06/2014, Rv. 631274 –01; Sez. L, Sentenza n. 17630 del 28/07/2010, Rv. 614324 -01). Sotto questo profilo, le censure devono ritenersi, quindi, inam- missibili. 4.2 D’altra parte, i ricorrenti, nello sviluppo del motivo di ri- corso in esame, sembrano in realtà dolersi del fatto che i testi sarebbero stati ritenuti inattendibili per avere fornito deposi- zioni contraddittorie in merito a questioni di fatto che non erano oggetto di contestazione. Ma anche sotto questo aspetto le censure risultano inammissi- bili, per difetto di rilevanza: se i fatti riferiti dai testi in modo contraddittorio non erano oggetto di contestazione, tali deposi- zioni erano a loro volta irrilevanti e lo è, di conseguenza, anche la questione sull’attendibilitàdei testimoni stessi. 4.3 In ogni caso, nel motivo di ricorso in esame non risulta indicato con sufficiente specificità quale circostanza di fatto in- contestata la corte d’appello avrebbe eventualmente ritenuto non provata e sotto quale profilo ciò possa avere avuto una influenza decisiva sull’esito della controversia. In particolare, il fatto storico che il Verde sia caduto nel transi- tare sulla passarella a causa della situazione di precaria sicu- rezza della stessa (che effettivamente emerge essere un fatto Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 13 di 18 incontestato) non è stato in alcun modo negato e, tanto meno, ritenuto non provato, dalla corte territoriale. Ciò che ha indotto quest’ultima a rigettare la domanda risarci- toria è, però, una ben diversa circostanza, segnatamente l’inci- denza causale esclusiva della condotta colposa della vittima nella determinazione dell’evento dannoso, per avere usato quella passerella palesemente insicura, per di più invece del passaggio in muratura sicuro attiguo. E in ordine a tale ultima circostanza (in particolare, in ordine al fatto che esisteva il pas- saggio sicuro alternativo) certamente vi erano state contesta- zioni, come emerge manifestamente dagli atti (né gli stessi ri- correnti sembrano specificamente negarlo). Anche sotto il profilo della dedotta violazione del principio di non contestazione, pertanto, il motivo di ricorso in esame deve ritenersi inammissibile. 5.Con l’ottavo motivo si denunzia « violazione e/o falsa appli- cazionedell’art. 91 c.p.c. in relazione ai d.m. 55/14 e 37/18 ed all’art. 10 c.p.c.. Circa la liquidazione delle spese processuali». I ricorrenti contestano la determinazione dell’importo delle spese di lite poste a loro carico, in relazione allo scaglione di valore applicabile. Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato. 5.1 I tre appellanti, nelle loro conclusioni, avevano indicato l’importo richiesto a titolo risarcitorio, precisando la domanda nell’importo di almeno€ 400.000 per ciascuno di loro , « ovvero in quella diversa somma maggiore o minore, che il Giudice vorrà anche equitativamente determinare alla luce degli atti di causa, il tutto in ogni caso come meglio dettagliato e specificato anche nell’ammontare al punto V) della narrativa, che quivi ab- biansi per integralmente ripetuto e trascritto». La corte d’appello ha, quindi, liquidato le spese di lite appli- cando lo scaglione di valore da € 1.000.001,00 ad € 2.000.000,00, tenuto conto del disputatum (pari all’importo Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 14 di 18 richiesto complessivamente dagli appellanti) e riconoscendo la somma complessivadi € 17.044,00 oltre accessori. 5.2Secondo i ricorrenti, essendosi essi comunque rimessi alla liquidazione del danno ritenuta corretta dal giudice, avrebbe, invece, dovuto applicarsi lo scaglione della tariffa per le cause di valore indeterminabile. Inoltre, avrebbero dovuto essere riconosciuti i valori minimi della tariffa stessa, almeno in relazione ad alcune attività. 5.3Va, in primo luogo, ribadito il consolidato indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni per rimeditare) secondo il quale «in tema di liquidazione delle spese processuali succes- siva al decreto ministeriale n. 55 del 2014, non trova fonda- mento normativo un vincolo alla determinazione secondo i va- lori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il com- penso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta de- rogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allor- quando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 89del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; nel medesimo senso , cfr.: Cass., Sez. 6- L , Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017 , Rv. 642544 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 26608 del 09/11/2017 , Rv. 646828 –01; Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 –03). Va dunque, in primo luogo, esclusa in diritto la fondatezza dell’assunto dei ricorrenti, secondo i quali la liquidazione delle spese del giudizio avrebbe dovuto essere parametrata ai valori medi o, addirittura, minimi della tariffa, per alcune delle attività svolte. 5.4Tanto premesso – ed anche a prescindere dalla possibilità di ritenere effettivamente la causa di valore indeterminabile, di fronte ad una domanda risarcitoria comunque precisata nel Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 15 di 18 quantumin una somma determinata, sia pure con l’indicazione alternativa di possibile accettazione della liquidazione di importi maggiori o minori ritenuti di giustizia –risulta in realtà assor- bente, ai fini dell’inammissibilità delle censure in esame, per difetto di specificità, la considerazione che gli stessi ricorrenti, nel lamentare l’applicazione di uno scaglione erroneo della ta- riffa, non hanno precisato neanche se la liquidazione inconcreto operata dalla corte d’appello abbia eventualmente superato i massimi dei valori liquidabili secondo la tariffa stessa, in rela- zione allo scaglione di valore secondoloro applicabile. 5.5D’altra parte, il superamento dei valori massimi liquidabili secondo la tariffapare doversi – anche in astratto – escludere, pure a voler ritenere la controversia effettivamente di valore indeterminabile, considerata la complessità della stessa ed il numero di parti convolte. 5.6Va , comunque , precisato – anche a fini di completezza di esposizione –che, secondo lo stesso indirizzo interpretativo di questa Corte, al quale intende darsi continuità, «in tema di li- quidazione dell’onorario spettante all’avvocato, per domandadi valore indeterminabile, con applicazione del conseguente sca- glione tariffario, deve intendersi la domanda il cui valore non può essere determinato, non anche quella di valore indetermi- nato e da accertarsi nel corso dell’istruttoria, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della precisazione delle con- clusioni» (Cass., Sez. 6- 2, Ordinanza n. 1499 del 22/01/2018, Rv. 647380 –01; in senso analogo: Sez. 2, Ordinanza n. 12531 del 10/05/2023, Rv. 667779 –01, secondo la quale «l’indeter- minabilità va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di un’intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in ter- mini pecuniari, perché avente ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica, non anche quando essa sia di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell’istruttoria»; nel me- desimo senso si vedano altresì: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3372 Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 16 di 18 del 15/02/2007, Rv. 595604 – 01 ; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12043 del22/06/2020 , in motivazione ) , come in realtà avve- nuto nel caso di specie. Deve ritenersi decisiva, in proposito, la considerazione che, lad- dove la parte precisi la sua domanda con la richiesta di una determinatasomma, anche laddove aggiunga contestualmente ilriferimento ad una « somma maggiore o minore ritenuta di giustizia», deve dirsi certamente determinato il valore del di- sputatum, almeno nel suo importo minimo, in quanto la somma «eventualmente minore ritenuta di giustizia» può costituire solo una domanda subordinata:come dimostra il fatto che, in una situazione del genere,laddove intervenisse una condanna per importo inferiorea quello minimo richiesto espressamente dalla parte, di certo non potrebbe ritenersi inammissibile l’appello volto ad ottenere il riconoscimento del maggiore importo che era espressamente stato domandato. 6.Il nono motivo è così rubricato: « in estremo subordine: rei- terazione delle difese svolte in ordine alla sussistenza della c.d. “insidia / trabocchetto” ex art. 2043 c.c.». Con il motivo di ricorso in esame iricorrenti dichiarano di “rei- terare” le propriedifese relative alla domanda avanzata ai sensi dell’art.2043 c.c.. Il motivo è inammissibile. 6.1Non è, in realtà, contestata la qualificazione della domanda proposta nel presente giudizio in termini di responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c.:di conseguenza, le argomentazioni espresse nel motivo di ricorso in esame sulla sussistenza di una responsabilità per colpa ai sensi dell’art . 2043 c.c. non possono avere alcun rilievo ai fini dell’esito del giudizio. 6.2Pare, comunque, opportuno rilevare che, una volta esclusa la sussistenza della stessa responsabilità oggettiva dell’ente convenuto ai sensi dell’art. 2051 c.c. , in dipendenza Ric. n. 18504/2022 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 17 di 18 dell’ascrivibilità dell’evento dannoso esclusivamente alla con- dotta colposa della vittima, a maggior ragione non avrebbe po- tuto essere riconosciuta la responsabilità colposadi detto ente, ai sensi dell’art. 2043 c.c., in quanto anche tale responsabilità richiede la prova del nesso di causa tra la condotta del conve- nuto e l’evento dannoso, nella specie da escludersi per le ra- gioni già in precedenza esposte. 7.Il decimo motivo è così rubricato: « circa la quantificazione del danno richiesto dai ricorrenti». Si tratta di un motivodi ricorso che, avendo ad oggetto la de- terminazione dell’importo del risarcimento richiesto dagli attori, resta assorbito in conseguenza del mancato accoglimento dei precedenti motivi ovvero, comunque, non può che seguirne la sorte. 8.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore dell’entecontroricorrente, liquidandole in complessivi € 14.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed acce
Sentenza Cassazione n. 35966/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris