CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 giugno 2023
Cassazione n. 34239/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 764/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 6/10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1177/2023 depositata il 1/6/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Con ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedeva al Tribunale di Pisa di condannare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a corrisponderle per regresso la somma di euro 76.991,41, che la ricorrente aveva pagato in forza di polizza fideiussoria al Comune di Cascina quali contributi di urbanizzazione dovuti dai suddetti Raspolli, Moretto e Donati per il permesso di costruzione n. 34/2007. Il Tribunale, con ordinanza del 23 luglio 2019 ex articolo 702 ter c.p.c., rigettava tale domanda di regresso non ritenendo provata la stipulazione del contratto di garanzia, non avendo la ricorrente presentato istanza di verificazione ai sensi dell’articolo 216 c.p.c. nonostante che i resistenti avessero disconosciuto le loro sottoscrizioni sulla polizza. Perciò rigettava pure l’ulteriore domanda presentata dalla ricorrente, cioè di condanna per surroga ex articolo 1203 n.3 c.c., sempre per carenza della prova del rapporto. Axa proponeva appello, cui resistevano tutti gli avversari. La Corte d’appello di Firenze rigettava con sentenza n. 1177/2023. Axa ha proposto ricorso contenente un unico motivo - illustrato anche con memoria - da cui controparte si è difesa con controricorso. Considerato che: 1. Con l’unico motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1937, 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. Si osserva che l’articolo 1937 c.c. non impone limiti alla prova della fideiussione, che può effettuarsi con qualunque mezzo, anche quello presuntivo (vengono invocate Cass. 3628/2016 e Cass.8922/1998). La Corte d’appello sembra ritenere che l’attuale ricorrente non abbia provato la stipulazione della garanzia e che “l’unico elemento da cui poteva curarsi della sussistenza della garanzia era il documento disconosciuto”. Per provare l’esistenza della garanzia a favore del Comune di Cascina, Axa avrebbe “esibito”, come pure nota il giudice d’appello, “la lettera inviata dal Comune e indirizzata ai convenuti nonché alla compagnia … con cui si chiede il versamento delle somme relative agli oneri di urbanizzazione, e quella … di simile tenore in cui il Comune chiarisce l’origine dei contributi dovuti”. Viene a questo punto indicato il contenuto della nota del Comune indirizzata ad Axa e per conoscenza ai Raspoli, Moretti e Donati il 22 novembre 2012, argomentando sul contenuto stesso e dichiarando che non vi era stata contestazione da parte degli avversari (ricorso, pagina 16). Si sostiene poi che, a conferma dell’emissione della garanzia di cui alla polizza fideiussoria per la pratica edilizia de qua, Axa “ha esibito … la diffida inviata ai debitori, a seguito dell’escussione della garanzia”, il 14 dicembre 2012, un’ulteriore nota del 23 gennaio 2015 con cui il Comune beneficiario ha svincolato dalla garanzia. Da tali “documenti esibiti” sarebbe risultata, ex articolo 1937 c.c., la volontà di Axa prestare fideiussione a favore del Comune di Cascina per le obbligazioni dei convenuti, titolari del permesso di costruire, di cui il Comune “mai ha emesso alcuna voltura”, per cui doveva ritenersi sussistente la prova della garanzia. Axa riporta poi un elenco di elementi “documentati” presente nel ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., richiamando pure come aveva ribadito in appello che la prova della fideiussione doveva rinvenirsi nella “produzione … della ricorrente del permesso di costruire, nella nota del Comune che confermerebbe la mancata volturazione…, della polizza stessa sottoscritta dai convenuti, nonché dell’avvenuto effettivo pagamento degli oneri dovuti da parte della compagnia”, precisando che il disconoscimento delle firme senza istanza di verificazione “può determinare l’inutilizzabilità del documento verso i contraenti/sottoscrittori … limitatamente ai loro obblighi contrattuali verso la Compagnia”, ma il documento sarebbe di “piena utilizzabilità” per confermare l’impegno assunto da Axa nei confronti del Comune beneficiario. Sulla ritenuta inutilizzabilità ai fini della prova della prestata fideiussione la corte territoriale, “obliterando tutti i documenti ulteriori esibiti” da Axa per dimostrare la fideiussione anche “insciente debitore”, violerebbe gli articoli 115 e 116 c.p.c. in rapporto all’articolo 1937 c.c., per cui la volontà di prestare fideiussione gode di forma libera; si indicano poi gli elementi che consentirebbero di pervenire a provarla per via presuntiva (ricorso, pagina 19 s.). Si conclude chiedendo la cassazione con decisione nel merito, e in subordine con rinvio. 2.1 Il giudice d’appello ha dichiarato che “l’unico elemento da cui poteva trarsi la sussistenza della garanzia era il documento disconosciuto dai convenuti”, tamquam non esset per difetto di istanza di verificazione ex articolo 216 c.p.c. Successivamente, però, afferma altresì che, “esclusa qualsiasi valenza probatoria della polizza”, non sussiste prova della garanzia, in quanto la sua pattuizione “non è evincibile da nessun altro atto prodotto”; e in particolare la lettera del Comune inviata ad Axa e ai convenuti con cui si chiede di pagare gli oneri di urbanizzazione e la lettera “di simile tenore in cui il Comune chiarisce l’origine dei contributi” (documenti prodotti, infatti, da Axa) non hanno valore perché la richiesta di pagamento di Axa “si basa proprio” sulla polizza che “non prova il rapporto giuridico affermato”. Ritiene quindi la corte territoriale che solo con la polizza Axa avrebbe potuto provare il rapporto di garanzia e che il suo disconoscimento avrebbe privato di rilievo gli altri prodotti documenti. 2.2 Tuttavia, l’articolo 1937 c.c., il quale stabilisce che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa, “si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l’utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni”: così del tutto condivisibilmente afferma Cass. sez. 1, 24 febbraio 2016 n. 3628( e conformemente Cass. sez. 3, 7 marzo 2014 n. 5417, nonché già Cass. sez. 3, 17 ottobre 1992 n. 11413). La corte territoriale ha, dunque, errato nel disattendere il suindicato principio. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata erinvio alla Corte d’Appello di Firenze, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione, e provvederà anche in ordine alle spesedel giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spesedel giudizio di cassazione, alla Corte d