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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27487/2022

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pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 15115-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 5637, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura specialein atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; -resistente - Ric. 2021 n. 15115 sez.

M1 -ud. 10-05-2022 -2- avverso l'ordinanza n. 8887/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 13/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza emessa da questa Corte, depositata il 13.5.2020, che ha rigettato il ricorso proposto dall’Azienda socio-sanitaria territoriale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA]- avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia depositata l’11.8.17- nella parte in cui, liquidando le spese di lite a favore della controricorrente, non aveva pronunciato sull’istanza di distrazione proposta dal suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA].

Non si è costituita la controparte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va accolto.

Dagli atti si evince che il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva richiesto la distrazione a suo favore delle spese del grado d’appello, nella qualità di procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8887/2020- R.G.N. 5644/2018 - depositata il 13.5.2020, nel senso che laddove nel dispositivo si legge “La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7200..” debba leggersi ed intendersi “La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in Ric. 2021 n. 15115 sez.

M1 -ud. 10-05-2022 -3- favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7200 con attribuzione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], q u a le procu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 15115-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 5637, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura specialein atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; -resistente - Ric. 2021 n. 15115 sez. M1 -ud. 10-05-2022 -2- avverso l'ordinanza n. 8887/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 13/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza emessa da questa Corte, depositata il 13.5.2020, che ha rigettato il ricorso proposto dall’Azienda socio-sanitaria territoriale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA]- avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia depositata l’11.8.17- nella parte in cui, liquidando le spese di lite a favore della controricorrente, non aveva pronunciato sull’istanza di distrazione proposta dal suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Non si è costituita la controparte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va accolto. Dagli atti si evince che il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva richiesto la distrazione a suo favore delle spese del grado d’appello, nella qualità di procuratore antistatario. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8887/2020- R.G.N. 5644/2018 - depositata il 13.5.2020, nel senso che laddove nel dispositivo si legge “La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7200..” debba leggersi ed intendersi “La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in Ric. 2021 n. 15115 sez. M1 -ud. 10-05-2022 -3- favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7200 con attribuzione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], q u a le procu