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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 novembre 2021

Cassazione n. 34408/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19646-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 CITTA’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al contro- ricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1974/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 24/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano opposizione av- verso l‘ordinanza ingiunzione n. 48/A del 28/9/2011 con la qua- le la Provincia di Genova aveva accertato che un campione pre- levato dallo scarico del depuratore di acque reflue urbane di Le- rone nel Comune di Cogoleto, aveva per i parametri BOD e COD valori superiori al 100% rispetto ai limiti di Tabella 1, all. 5 alla parte III del D. Lgs. n. 152/2006, avendo quindi ingiunto il pa- gamento della somma di € 6.010,00.

Il Tribunale di Genova con la sentenza n. 2610/2016 ha rigetta- to l’opposizione.

La Corte d’Appello di Genova con la sentenza n. 1974 del 24/12/2018 ha rigettato l’appello proposto dagli opponenti, condannando gli stessi al rimborso delle spese del doppio grado.

Quanto all’eccezione di carenza assoluta di potere sanzionatorio, la Corte di merito rilevava che la Regione Liguria nella vigenza dell’art. 56 del D. Lgs. n. 152/1999 aveva stabilito con l’art. 42 Ric. 2019 n. 19646 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 della L.R. n. 43/1995 che le sanzioni amministrative in materia di scarichi fossero comminate dalla Provincia in quanto autorità competente al rilascio dell’autorizzazione.

Con la successiva legge regionale n. 41/2014, la Regione con una norma di interpretazione autentica (art. 22) aveva afferma- to che quanto previsto con l’art. 42 co. 2 lett. b) della legge re- gionale n. 43/1995 era da intendersi riferito anche alle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 135 del d.lgs. n. 152/2006, così che do- veva reputarsi che la Regione avesse inteso delegare alle Pro- vince il potere sanzionatorio in materia anche dopo la riforma del TU ambiente.

A tal fine, sebbene la materia dell’ambiente fosse riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, doveva reputarsi che il potere di delega trovasse il suo fondamento nelle previsioni di cui alla legge n. 689/1981, essendo quindi giustificata la scelta regionale di attribuire il potere sanzionatorio allo stesso ente (nella specie la Provincia) cui erano affidate anche le funzioni di amministrazione sostanziale.

Non è quindi esclusa la possibilità di delegare la potestà sanzio- natoria, come peraltro risultava da una presa d’atto contenuta nella sentenza delle Sezioni Unite n. 6059/2015.

Per l’effetto l’appello principale svolto sul punto era fondato, co- sì come gli altri motivi di appello.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], sulla base di quattro motivi.

Ric. 2019 n. 19646 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] di Genova ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, che ha abro- gato la disciplina prevista dal D.Lgs n. 152 del 1999, art. 56, e si contesta la carenza di potere sanzionatorio in capo all'[OSCURATO:PERSONA].

In materia di illeciti ambientali, infatti, la nuova nor- ma avrebbe sancito la titolarità esclusiva del predetto potere in capo alle regioni e alle province autonome, senza possibilità di delega.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 23383/2018; Cass. n. 27909/2018; Cass. n. 28108/2018) che nella specie non è configurabile il vizio di incompetenza assoluta dell'amministrazione, che darebbe luogo all'inesistenza del provvedimento sanzionatorio rilevabile anche d'ufficio, posto che tale vizio, secondo la giurisprudenza consolidata, "ricorre soltanto se l'atto emesso concerne una materia del tutto estra- nea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'am- ministrazione cui l'organo emittente appartiene", mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto tra organi od enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini ed in casi diversi, una deter- minata materia (così, testualmente, Cass. 19/07/2012, n. 12555 che richiama il consolidato indirizzo, a partire da Cass. Sez.

U 28/08/1990, n. 8987), là dove l'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio la Provincia di Genova - era all'e- poca - l'Ente competente a rilasciare le autorizzazioni in materia Ric. 2019 n. 19646 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 di scarichi idrici, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Rimane perciò esclusa in radice la configurabilità dell'incompetenza as- soluta rilevabile d'ufficio.

Tale rilievo aveva permesso nei precedenti richiamati di ritenere irrilevante anche la verifica circa la ricorrenza di un’incompetenza relativa, atteso che nelle vicende oggetto di tali statuizioni il vizio relativo all’appartenenza in capo all’opposta della potestà sanzionatoria non era stato posto con gli originari motivi di opposizione.

Nel caso in esame, ancorchè il vizio non rientrasse tra quelli de- dotti ab origine a sostegno dell’opposizione, va però osservato che la Corte d’Appello ha ritenuto che non ne fosse precluso l’esame, così che, in assenza di un motivo di ricorso incidentale che contesti l’esame di un motivo non proposto inizialmente, la questione deve ritenersi effettivamente e devoluta all’esame dell’autorità giudiziaria.

Ritiene tuttavia il Collegio che debba essere condivisa la valuta- zione del giudice di appello che ha riscontrato l’effettiva potestà sanzionatoria in capo alla Provincia per effetto di una valida de- lega da parte della Regione, non potendo avere seguito le tesi difensive dei ricorrenti.

Gli opponenti hanno anche in questa sede riproposto la tesi che contesta la competenza della Provincia ad emettere l'ordinanza- ingiunzione opposta sul rilievo che l'art. 135, comma 1, del D.Lgs. 152 del 2006, nel sostituire il previgente art. 56 del Ric. 2019 n. 19646 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 D.Lgs. 152 del 1999 in materia di competenza regionale all'irro- gazione delle sanzioni amministrative per le contravvenzioni a tutela delle acque dall'inquinamento, con la soppressione dell'inciso "salvo diversa disposizione delle regioni o delle pro- vince autonome" (contenuto nel previgente art. 56 D.Lgs. 152/1999, e non ripetuto nell'art. 135 D.Lgs. 152/2006, che contemplava, con una clausola di salvezza, il potere delle Re- gioni di disciplinare, con criterio derogatorio, la competenza ad applicare le sanzioni amministrative in materia, delegandola alle Province), avrebbe inteso escludere il potere delle Regioni di dettare norme in deroga ai criteri di attribuzione della potestà sanzionatoria, attraverso la delega – attualmente, pertanto, non più possibile- ad enti diversi del potere di irrogare sanzioni am- ministrative pecuniarie di competenza regionale.

Si sostiene che a seguito dell'entrata in vigore del citato art. 135 D.Lgs. 152/2006, l'unica autorità amministrativa investita del potere di sanzionare le violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento è la Regione e che tutte le previsioni normative precedentemente adottate dalle Regioni, con le quali sono state delegate ad enti diversi i poteri regionali di irrogazio- ni di sanzioni, devono intendersi tacitamente abrogate, in quan- to incompatibili con la successiva disposizione di legge statale.

Ne discende che i provvedimenti sanzionatori emessi dalle am- ministrazioni provinciali in epoca posteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 152 del 2006 sono inficiati da un vizio di incompeten- Ric. 2019 n. 19646 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 za assoluta (carenza di potere in astratto), causa di nullità del provvedimento stesso.

La sentenza gravata sostiene in contrario che il Decreto legisla- tivo 152 del 2006 - costituente un testo unificato, recante il me- ro riordino e coordinamento delle pregresse disposizioni discipli- nanti la materia, prevedendo le medesime fattispecie sanziona- torie già disciplinate nel previgente art. 56 del D.Lgs. 152/1999 - non ha implicitamente abrogato l'art. 42 co. 2 lett. b) della legge della Regione Liguria n. 43/1995 che, in attuazione del previgente D.Lgs. 152 del 1999, ha attribuito alle province la competenza ad irrogare le sanzioni di cui all'art. 56 del citato D.Lgs., trovando conferma anche nella successiva legge di in- terpretazione autentica (L.R. n. 41/2014).

Rileva la Corte che debba in premessa evidenziarsi che, come precisato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 380 del 14/11/2007) il testo novellato dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione – che attribuisce allo stato la competenza le- gislativa esclusiva sulla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei beni culturali" – configura una competenza statale sovente connessa ed intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti; la tutela dell'ambiente – inte- so come valore costituzionalmente protetto - delinea, infatti, una sorta di competenza trasversale in ordine alla quale si ma- nifestano competenze diverse anche regionali che si muovono nel quadro degli standard di tutela uniformi stabiliti sull'intero Ric. 2019 n. 19646 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 territorio nazionale da parte dello Stato; non c'è violazione dell'art. 117 Cost., comma 2 lett. s – e, implicitamente – neppu- re dell'art. 118, commi 1 e 2, allorquando la regione delega alle province il relativo potere autorizzatorio, in quanto la stessa de- lega non risulta lesiva di alcun principio costituzionale ed anzi è coerente con il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, posto dall'art. 118 Cost e dall'art. 3 del D.Lgs. 112/1998, secondo il quale "ciascuna regione" determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provveden- do contestualmente a conferire le altre agli enti locali".

Inoltre, non può ritenersi di per sè risolutivo il differente tenore normativo dell’art. 56 del D. Lgs. n. 152/1999 rispetto a quanto invece dettato dall’art. 135 del D. Lgs. n. 152/2006, in relazione all’omessa riproduzione in quest’ultimo della salvezza delle at- tribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità, aven- do la stessa Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 33/2016) di- chiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L.R.

Veneto n. 11/2012, attributiva alle Province del potere di irrogare sanzioni amministrative in materia ambientale, es- sendo necessario procedere ad una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, non potendo il giudizio di legittimità costituzionale risolversi in un mero confronto binario, dato che la legge statale (art. 135, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006), modificando il regime previgente, non prevede più esplicitamen- Ric. 2019 n. 19646 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -8- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 te, come invece disponeva l'art. 56 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della di- rettiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'in- quinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), il potere delle Regioni e delle Province autonome, soggetti tito- lari della potestà di irrogare le sanzioni amministrative pecunia- rie, di delegarne l'esercizio alle Province ordinarie.

Ritiene il Collegio che invece proprio la disamina del quadro normativo e dei principi generali deponga per la correttezza del- la soluzione del giudice di appello (in termini si veda anche Cass. n. 8364/2020).

Innanzitutto, va sottolineato lo stesso tenore testuale dell'art. 135 comma 1 ("In materia di accertamento degli illeciti ammini- strativi, all'irrogazione della sanzioni amministrative pecuniarie, provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 680, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la viola- zione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzio- ni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità") nella parte in cui, pur non ripetendo l'inciso del previgente art. 56 D.Lgs. 152/1999, contiene la clausola di salvezza "fatte salve le attri- buzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità".

Ric. 2019 n. 19646 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -9- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 Tale clausola di salvaguardia conserva la distribuzione delle at- tribuzioni amministrative sanzionatorie a diversi livelli ed impe- disce di ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre un principio inderogabile di competenza regionale di applicazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico.

Ancora, va apprezzata la disciplina transitoria dettata dall'art. 170 del D.Lgs. 152/2006, in base al quale "Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175".

Il riferimento specifico e congiunto ad "atti e provvedimenti " induce a ritenere che il legislatore allo scopo di evitare vuoti normativi in una materia così importante e di rilevanza costitu- zionale, ha inteso fare "salvi" sia i provvedimenti amministrativi che gli atti normativi adottati in base alla previgente disciplina abrogata e, dunque, anche le leggi regionali emanate in appli- cazione del D.Lgs. 152/1999, e ciò induce ad affermare che non possa sostenersi la tacita abrogazione dell'art. art. 42 co. 2 lett.

B) della L.R.

Liguria n. 43/1995, dimostrando la volontà legisla- tiva di non considerare ex se le disposizioni emanate in contra- sto antinomia con norme precedenti e quindi automaticamente abrogative delle stesse.

Inoltre, la tesi dei ricorrenti secondo cui vi sarebbe la scelta del legislatore di sottrarre alle regioni la potestà normativa ed or- Ric. 2019 n. 19646 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -10- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 ganizzativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento prevedendo un implicito divieto di delega ad altri enti territoriali delle funzioni amministrative attribuitegli, appare in contrasto con l'intero impianto sistematico del decreto legislativo 152/2006 ed in particolare con le norme dello stesso decreto che attribuiscono alle regioni e ad altri enti locali ampi poteri normativi ed amministrativi in materia (art. 101 - Criteri gene- rali della disciplina degli scarichi - secondo cui "Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia concentrazione massima ammissibile sia in quantità massi- ma per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini.

Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto"; art. 124, commi 3 e 7 per cui "Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di de- purazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito di cui all'art. 101, commi 1 e 2" e "salvo diversa di- sciplina regionale la domanda di autorizzazione" è presentata al- la provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pub- blica fognatura, norma questa che prevede la possibilità della Ric. 2019 n. 19646 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -11- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 regione di organizzare il sistema delle autorizzazioni e dei con- trolli).

Una volta esclusa, alla luce dell'impianto normativo previsto dal citato Decreto legislativo 152/2006, la correttezza della tesi del- la tacita abrogazione delle eventuali leggi regionali preesistenti che abbiano contemplato una delega alle Province del potere sanzionatorio in tale materia, dovendosi ritenere implausibile che con la semplice soppressione dell'inciso contenuto nell'art. 56, il legislatore statale abbia inteso privare le Regioni stesse del potere di conferire ad altri enti la funzione di accertare e comminare sanzioni per il mancato rispetto della normativa me- desima, occorre, poi, considerare che la Regione Liguria, dopo l'emanazione del D.Lgs. 152/2006, è intervenuta nella materia della delega della funzione sanzionatoria degli illeciti ammini- strativi previsti dalla normativa statale con L n. 41 del 2014, che con una disposizione avente carattere di interpretazione au- tentica ha confermato l’operatività della previsione di cui all’art. 42 co. 2 lett. b) della L.R. n. 43/1995 e successive modifiche anche alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 135 del D. Lgs. n. 152/2006, disposizione che era in vigore al mo- mento dell'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione opposta, e che per il suo carattere interpretativo non viola il principio di le- galità posto dall'art. 1 della L. 689/1981, in quanto intervenuta solo per confermare la delega di funzioni di irrogazione delle sanzioni amministrative alle Province.

Né rileva la successiva Ric. 2019 n. 19646 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -12- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 abrogazione dell’art. 22 della L. regionale n. 21/2014 per effetto dell’art. 27 co. 1 lett. f) della L. regionale Liguria n. 12/2017 (operante a far data dal 7 giugno 2017 ex art. 29 co. 1 della medesima legge), atteso che trattasi di abrogazione successiva e non influente quindi sulla vicenda oggetto di causa.

Correttamente i giudici di appello hanno attribuito rilevanza a tale ultima disposizione legislativa regionale che legittima l’emanazione dell'ordinanza-ingiunzione da parte della Provincia, non potendo certo essere disapplicata e non presentando profili di illegittimità costituzionale che ne impongano la remissione al vaglio della Corte Costituzionale.

Ed, infatti, proprio alla luce della ricordata competenza trasver- sale in materia di ambiente, deve reputarsi che, se la potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza, dettando standards uniformi di tutela, è stata affidata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. s) della Costituzione, tuttavia, ciò non esclude il concorrente potere normativo della regione e delle province autonome su specifici interessi giuridi- camente tutelati, così che la disciplina unitaria del bene ambien- te rimessa in via esclusiva allo Stato, si pone come limite alla disciplina regionale e delle province autonome nelle materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabi- lito dallo Stato.

Il limite dell'intervento legislativo regionale è costituito dal rispetto dei principi regolatori stabiliti dal legislato- Ric. 2019 n. 19646 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -13- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 re statale in tema di soglie minime di tutela dell'ambiente (cfr Corte Cost. n. 246/2006; Corte Cost. n. 378/2007; Corte Cost. n. 244/2012), soglie minime che non possono ritenersi attinte per la sola attribuzione del potere sanzionatorio in via di delega alle Province, avendo questa Corte affermato (Cass. n. 8511/2005), sebbene in relazione alla previgente disciplina di cui all'art. 56 D.Lgs. 152/1999 (nella formulazione anteriore alle modifiche di cui all’art. 22 del D. Lgs. n. 258/2000, che hanno espressamente contemplato la salvezza di una diversa disposi- zione delle regioni o delle province autonome), ma con afferma- zioni di principi ancora validi, che la norma, nel prevedere la competenza delle Regioni per l'irrogazione delle sanzioni ammi- nistrative, non esprime un principio fondamentale della legisla- zione dello Stato tale da spiegare l'efficacia direttamente abro- gativa nei confronti delle leggi regionali preesistenti con esse in- compatibili atteso che "una simile disposizione, individuando tali autorità nella "regione" o nella "provincia autonoma" ed espres- samente facendo salve le competenze del "comune" per le san- zioni previste dall'art. 54, commi ottavo e nono, nonchè "le at- tribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità", non appare diretta a realizzare nel settore un interesse "unitario" che richieda attuazione su tutto il territorio nazionale, così da produrre effetti di vincolo assoluto e generalizzato all'esplicazio- ne della potestà legislativa delle regioni (conf.

Cass. 24 febbraio 2004, n. 3620).

Ric. 2019 n. 19646 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -14- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 Non sarebbe, infatti, comprensibile, perché il legislatore statale, ispiratosi ad evidenti criteri di promovimento delle autonomie locali e del decentramento amministrativo, abbia voluto impedi- re che, nelle singole legislazioni regionali, intervenissero "altre pubbliche autorità", di competenza territoriale più circoscritta, diverse da quelle previste e regolate nell'ordinamento generale" ai fini dell’esercizio delegato della potestà sanzionatoria.

Il motivo deve quindi essere rigettato (conf. ex multis Cass. n. 1739/2020).

Con il secondo motivo è denunciata violazione e/o falsa applica- zione della L. n. 689 del 1981, art. 14 in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, rilevandosi che la Corte d’Appello non ha cor- rettamente valutato la contestazione mossa in prime cure, con la quale si evidenziava che in caso di accertamento di un illecito amministrativo da parte di una società, la contestazione deve essere notificata al legale rappresentante della società stessa, qualità che il Poiesi, non rivestiva più alla data di notifica dell’ordinanza.

La notifica avvenuta nei confronti di soggetto estraneo alla vi- cenda comporta la nullità dell’ordinanza ingiunzione impugnata.

Il motivo è infondato.

Quanto alla deduzione secondo cui la mancata notifica dell’ordinanza al trasgressore, da identificarsi nel legale rappre- sentante della società, e non già nell’altro opponente, impliche- rebbe l’estinzione anche dell’obbligazione gravante sulla società, Ric. 2019 n. 19646 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -15- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 quale responsabile in solido, la stessa risulta chiaramente con- traddetta dalla giurisprudenza di questa Corte che nella sua più autorevole composizione ha affermato che (Cass.

S.U. n. 22082/2017) la solidarietà prevista dall’art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale e, pertanto, non viene me- no nell’ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell’art. 14, ultimo comma, della detta l. n. 689 del 1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione (conf.

Cass. n. 11774/2019).

E’ altresì infondata la tesi secondo cui la notifica effettuata al Poiesi quale diretto responsabile dell’illecito sarebbe invalida, at- teso che si fonda sull’erroneo presupposto che il trasgressore debba necessariamente essere identificato nel legale rappresen- tante della persona giuridica, cui sia giuridicamente imputabile l’attività dell’autore dell’illecito.

In realtà, la norma di cui all’art. 14 della legge n. 689/1981 prevede che la notifica della contestazione debba essere effet- tuata nei confronti del trasgressore, e cioè di colui che risulti es- sere l’autore materiale dell’illecito, il che non impone necessa- riamente una sua identificazione con la persona del legale rap- presentante.

Ric. 2019 n. 19646 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -16- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 In tal senso si veda Cass. n. 15104/2010 che, proprio partendo dal presupposto che il trasgressore non debba necessariamente coincidere con il legale rappresentante della persona giuridica obbligata solidalmente, ha chiarito come la notifica effettuata al primo non equivalga alla notificazione al secondo e ben diverso soggetto giuridico, ancorché esso abbia incaricato il primo dell'attività oggetto della violazione (in senso conforme si veda anche Cass. n. 4172/1994, che ha affermato che in tema di sanzioni amministrative, nel caso in cui la contestazione della violazione - che l'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 impone sia fatta distintamente al trasgressore ed alla persona obbligata solidale - abbia come destinataria una sola persona fi- sica, che venga considerata nella duplice qualità di trasgressore e di rappresentante del soggetto giuridico obbligato in solido (nei casi previsti dall'art. 6 della stessa legge), non occorre la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento, potendo essere considerata sufficiente la consegna di un solo esemplare, che è idoneo a far conoscere al consegnatario la vio- lazione contestata, ma nell’implicito presupposto che tale quali- tà non sia necessariamente coincidente).

Posta tale specificazione, si rileva altresì che, come corretta- mente evidenziato dalla sentenza gravata, posto che (cfr. Cass.n. 3176/2006) l'infrazione amministrativa prevista dall'art. 54, secondo comma, del d.lgs. n.152 del 1999, che punisce "chiun- que apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domesti- Ric. 2019 n. 19646 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -17- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 che o di reti fognarie ... senza l'autorizzazione", (alla quale può perfettamente assimilarsi quella di cui all’art. 133 co. 2 del D. Lgs. n. 152/2006 che è stata contestata nella fattispecie) non costituisce un illecito "proprio", atteso che essa non presuppone una particolare qualità del soggetto attivo, che può identificarsi non solo nel titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'impian- to, che apra nuove vie di scarico, ma anche in qualsiasi sogget- to che gestisca o comunque detenga di fatto la condotta di sca- rico non autorizzata.

Ne deriva che, proprio alla luce della circostanza che all’epoca dei fatti il ricorrente era il legale rappresentante ed amministra- tore delegato della società, deve ritenersi frutto di un non sin- dacabile accertamento in fatto, l’individuazione nel medesimo del soggetto trasgressore, in quanto in concreto deputato alla gestione dell’impianto (cfr. Cass. n. 1742/2020; Cass. n. 1740/2020).

Con il terzo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazio- ne della L. n. 689 del 1981, art. 14 in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e si ripropone la questione della tardività della contestazione.

I ricorrenti evidenziano che il campionamento ef- fettuato presso l'impianto risaliva all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre il ver- bale di accertamento era stato notificato solo il 13 novembre 2006, ben oltre il termine di 90 giorni previsto dal richiamato art. 14.

Ric. 2019 n. 19646 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -18- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 La doglianza è inammissibile occorrendo a tal fine richiamare l’analoga soluzione alla quale è pervenuta questa Corte nell’ordinanza n. 28108/2018 (conf.

Cass. n. 1739/2020).

Ed, infatti sulla premessa corretta che il termine perentorio pre- visto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 decorre dall'accertamento della violazione, e cioè dal momento di completamento di tutte le indagini ritenute necessarie all'acquisizione della piena cono- scenza dei fatti e della determinazione della sanzione da parte dell'autorità procedente (ex plurimis, Cass. 16/04/2018, n. 9254; Cass. 02/12/2011, n. 25836; a partire da Cass. Sez.

U 09/03/2007, n. 5395), la Corte d'appello ha osservato che oc- correva avere riguardo alla diversa data in cui il referto dei campionamenti era pervenuto alla Provincia di Genova, ritenen- do implicitamente che il tempo impiegato dal predetto Ente per il completamento del procedimento, risultava congruo, attesa l’esigenza di analizzare i dati, calcolare le percentuali di abbat- timento dei valori rilevati in entrata ed in uscita e di porli tra lo- ro in relazione per accertare il numero dei superamenti.

Con il quarto motivo è denunciata violazione e/o falsa applica- zione delle previsioni contenute nella tabella 2 dell'allegato 5 al- la parte 3 del D. Lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e

5. I ricorrenti assumono che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, la non conformità dei campioni di acqua ai parametri tabellari richiederebbe l'eccedenza da tutti gli indici Ric. 2019 n. 19646 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -19- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 (BOD, COD e SST), sia come limiti in concentrazione sia come limiti in percentuale, e poichè nel caso di specie il campione non eccedeva i tre indici indicati, la violazione non poteva dirsi inte- grata.

Inoltre la Corte d'appello era incorsa in errore non rile- vando l'indeterminatezza del verbale di accertamento, che non specificava il numero di campionamenti effettuati nell'anno 2006, rendendo impossibile stabilire il numero di campionamen- ti non conformi tollerati.

La doglianza è in parte inammissibile e in parte infondata.

La questione così prospettata è ipotetica giacchè assume a pre- supposto un dato astratto - la possibilità che vi fossero campio- namenti ulteriori - in assenza di riscontri ed in aperto contrasto con la presunzione di legittimità dell'atto amministrativo.

Se il verbale di accertamento contiene l'indicazione del numero totale di campionamenti effettuati nell'anno solare (che è necessaria quando la non conformità rientra nella soglia di tollerabilità), la parte interessata può contestare la veridicità del verbale, alle- gando e provando l'esistenza di ulteriori campionamenti (conf.

Cass. n. 28108/2018).

Risulta infondata la tesi secondo cui, ai fini della sussistenza della violazione, sarebbe necessario il superamento contestuale di tutti i parametri indicati.

La Corte d'appello ha rilevato corret- tamente che non esiste una norma che espressamente escluda la violazione di legge se i campioni di acqua superino alcuni sol- tanto e non tutti i parametri tabellari (nella specie, BOD, COD e Ric. 2019 n. 19646 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -20- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 SST), laddove l'Allegato 1 al punto 4 prevede che i valori limite fissati dalla tabella 1 debbono essere rispettati singolarmente.

L'interpretazione adottata dalla Corte territoriale risulta confer- mata dalla specifica previsione, contenuta nell'Allegato 5, in for- za della quale la non conformità di ciascuno dei parametri in oggetto oltre determinate percentuali impedisce di considerare lo scarico in regola, a prescindere dal rapporto tra il numero dei campionamenti effettuati nell'anno solare e il numero dei cam- pioni risultati non conformi.

Anche in base all'interpretazione si- stematica, non sembra dubitabile che i valori limite fissati dalla tabella 1 debbano essere rispettati singolarmente (conf.

Cass.n. 28108/2018; Cass. n. 1739/2020).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu- riennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versa- mento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugna- zione.

Ric. 2019 n. 19646 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -21- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 PQM Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in com- plessivi € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese ge- nerali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseri- to dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore impor- to

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19646-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 CITTA’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al contro- ricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1974/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 24/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano opposizione av- verso l‘ordinanza ingiunzione n. 48/A del 28/9/2011 con la qua- le la Provincia di Genova aveva accertato che un campione pre- levato dallo scarico del depuratore di acque reflue urbane di Le- rone nel Comune di Cogoleto, aveva per i parametri BOD e COD valori superiori al 100% rispetto ai limiti di Tabella 1, all. 5 alla parte III del D. Lgs. n. 152/2006, avendo quindi ingiunto il pa- gamento della somma di € 6.010,00. Il Tribunale di Genova con la sentenza n. 2610/2016 ha rigetta- to l’opposizione. La Corte d’Appello di Genova con la sentenza n. 1974 del 24/12/2018 ha rigettato l’appello proposto dagli opponenti, condannando gli stessi al rimborso delle spese del doppio grado. Quanto all’eccezione di carenza assoluta di potere sanzionatorio, la Corte di merito rilevava che la Regione Liguria nella vigenza dell’art. 56 del D. Lgs. n. 152/1999 aveva stabilito con l’art. 42 Ric. 2019 n. 19646 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 della L.R. n. 43/1995 che le sanzioni amministrative in materia di scarichi fossero comminate dalla Provincia in quanto autorità competente al rilascio dell’autorizzazione. Con la successiva legge regionale n. 41/2014, la Regione con una norma di interpretazione autentica (art. 22) aveva afferma- to che quanto previsto con l’art. 42 co. 2 lett. b) della legge re- gionale n. 43/1995 era da intendersi riferito anche alle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 135 del d.lgs. n. 152/2006, così che do- veva reputarsi che la Regione avesse inteso delegare alle Pro- vince il potere sanzionatorio in materia anche dopo la riforma del TU ambiente. A tal fine, sebbene la materia dell’ambiente fosse riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, doveva reputarsi che il potere di delega trovasse il suo fondamento nelle previsioni di cui alla legge n. 689/1981, essendo quindi giustificata la scelta regionale di attribuire il potere sanzionatorio allo stesso ente (nella specie la Provincia) cui erano affidate anche le funzioni di amministrazione sostanziale. Non è quindi esclusa la possibilità di delegare la potestà sanzio- natoria, come peraltro risultava da una presa d’atto contenuta nella sentenza delle Sezioni Unite n. 6059/2015. Per l’effetto l’appello principale svolto sul punto era fondato, co- sì come gli altri motivi di appello. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], sulla base di quattro motivi. Ric. 2019 n. 19646 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] di Genova ha resistito con controricorso. Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, che ha abro- gato la disciplina prevista dal D.Lgs n. 152 del 1999, art. 56, e si contesta la carenza di potere sanzionatorio in capo all'[OSCURATO:PERSONA]. In materia di illeciti ambientali, infatti, la nuova nor- ma avrebbe sancito la titolarità esclusiva del predetto potere in capo alle regioni e alle province autonome, senza possibilità di delega. Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 23383/2018; Cass. n. 27909/2018; Cass. n. 28108/2018) che nella specie non è configurabile il vizio di incompetenza assoluta dell'amministrazione, che darebbe luogo all'inesistenza del provvedimento sanzionatorio rilevabile anche d'ufficio, posto che tale vizio, secondo la giurisprudenza consolidata, "ricorre soltanto se l'atto emesso concerne una materia del tutto estra- nea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'am- ministrazione cui l'organo emittente appartiene", mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto tra organi od enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini ed in casi diversi, una deter- minata materia (così, testualmente, Cass. 19/07/2012, n. 12555 che richiama il consolidato indirizzo, a partire da Cass. Sez. U 28/08/1990, n. 8987), là dove l'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio la Provincia di Genova - era all'e- poca - l'Ente competente a rilasciare le autorizzazioni in materia Ric. 2019 n. 19646 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 di scarichi idrici, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006. Rimane perciò esclusa in radice la configurabilità dell'incompetenza as- soluta rilevabile d'ufficio. Tale rilievo aveva permesso nei precedenti richiamati di ritenere irrilevante anche la verifica circa la ricorrenza di un’incompetenza relativa, atteso che nelle vicende oggetto di tali statuizioni il vizio relativo all’appartenenza in capo all’opposta della potestà sanzionatoria non era stato posto con gli originari motivi di opposizione. Nel caso in esame, ancorchè il vizio non rientrasse tra quelli de- dotti ab origine a sostegno dell’opposizione, va però osservato che la Corte d’Appello ha ritenuto che non ne fosse precluso l’esame, così che, in assenza di un motivo di ricorso incidentale che contesti l’esame di un motivo non proposto inizialmente, la questione deve ritenersi effettivamente e devoluta all’esame dell’autorità giudiziaria. Ritiene tuttavia il Collegio che debba essere condivisa la valuta- zione del giudice di appello che ha riscontrato l’effettiva potestà sanzionatoria in capo alla Provincia per effetto di una valida de- lega da parte della Regione, non potendo avere seguito le tesi difensive dei ricorrenti. Gli opponenti hanno anche in questa sede riproposto la tesi che contesta la competenza della Provincia ad emettere l'ordinanza- ingiunzione opposta sul rilievo che l'art. 135, comma 1, del D.Lgs. 152 del 2006, nel sostituire il previgente art. 56 del Ric. 2019 n. 19646 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 D.Lgs. 152 del 1999 in materia di competenza regionale all'irro- gazione delle sanzioni amministrative per le contravvenzioni a tutela delle acque dall'inquinamento, con la soppressione dell'inciso "salvo diversa disposizione delle regioni o delle pro- vince autonome" (contenuto nel previgente art. 56 D.Lgs. 152/1999, e non ripetuto nell'art. 135 D.Lgs. 152/2006, che contemplava, con una clausola di salvezza, il potere delle Re- gioni di disciplinare, con criterio derogatorio, la competenza ad applicare le sanzioni amministrative in materia, delegandola alle Province), avrebbe inteso escludere il potere delle Regioni di dettare norme in deroga ai criteri di attribuzione della potestà sanzionatoria, attraverso la delega – attualmente, pertanto, non più possibile- ad enti diversi del potere di irrogare sanzioni am- ministrative pecuniarie di competenza regionale. Si sostiene che a seguito dell'entrata in vigore del citato art. 135 D.Lgs. 152/2006, l'unica autorità amministrativa investita del potere di sanzionare le violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento è la Regione e che tutte le previsioni normative precedentemente adottate dalle Regioni, con le quali sono state delegate ad enti diversi i poteri regionali di irrogazio- ni di sanzioni, devono intendersi tacitamente abrogate, in quan- to incompatibili con la successiva disposizione di legge statale. Ne discende che i provvedimenti sanzionatori emessi dalle am- ministrazioni provinciali in epoca posteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 152 del 2006 sono inficiati da un vizio di incompeten- Ric. 2019 n. 19646 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 za assoluta (carenza di potere in astratto), causa di nullità del provvedimento stesso. La sentenza gravata sostiene in contrario che il Decreto legisla- tivo 152 del 2006 - costituente un testo unificato, recante il me- ro riordino e coordinamento delle pregresse disposizioni discipli- nanti la materia, prevedendo le medesime fattispecie sanziona- torie già disciplinate nel previgente art. 56 del D.Lgs. 152/1999 - non ha implicitamente abrogato l'art. 42 co. 2 lett. b) della legge della Regione Liguria n. 43/1995 che, in attuazione del previgente D.Lgs. 152 del 1999, ha attribuito alle province la competenza ad irrogare le sanzioni di cui all'art. 56 del citato D.Lgs., trovando conferma anche nella successiva legge di in- terpretazione autentica (L.R. n. 41/2014). Rileva la Corte che debba in premessa evidenziarsi che, come precisato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 380 del 14/11/2007) il testo novellato dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione – che attribuisce allo stato la competenza le- gislativa esclusiva sulla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei beni culturali" – configura una competenza statale sovente connessa ed intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti; la tutela dell'ambiente – inte- so come valore costituzionalmente protetto - delinea, infatti, una sorta di competenza trasversale in ordine alla quale si ma- nifestano competenze diverse anche regionali che si muovono nel quadro degli standard di tutela uniformi stabiliti sull'intero Ric. 2019 n. 19646 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 territorio nazionale da parte dello Stato; non c'è violazione dell'art. 117 Cost., comma 2 lett. s – e, implicitamente – neppu- re dell'art. 118, commi 1 e 2, allorquando la regione delega alle province il relativo potere autorizzatorio, in quanto la stessa de- lega non risulta lesiva di alcun principio costituzionale ed anzi è coerente con il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, posto dall'art. 118 Cost e dall'art. 3 del D.Lgs. 112/1998, secondo il quale "ciascuna regione" determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provveden- do contestualmente a conferire le altre agli enti locali". Inoltre, non può ritenersi di per sè risolutivo il differente tenore normativo dell’art. 56 del D. Lgs. n. 152/1999 rispetto a quanto invece dettato dall’art. 135 del D. Lgs. n. 152/2006, in relazione all’omessa riproduzione in quest’ultimo della salvezza delle at- tribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità, aven- do la stessa Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 33/2016) di- chiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L.R. Veneto n. 11/2012, attributiva alle Province del potere di irrogare sanzioni amministrative in materia ambientale, es- sendo necessario procedere ad una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, non potendo il giudizio di legittimità costituzionale risolversi in un mero confronto binario, dato che la legge statale (art. 135, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006), modificando il regime previgente, non prevede più esplicitamen- Ric. 2019 n. 19646 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -8- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 te, come invece disponeva l'art. 56 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della di- rettiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'in- quinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), il potere delle Regioni e delle Province autonome, soggetti tito- lari della potestà di irrogare le sanzioni amministrative pecunia- rie, di delegarne l'esercizio alle Province ordinarie. Ritiene il Collegio che invece proprio la disamina del quadro normativo e dei principi generali deponga per la correttezza del- la soluzione del giudice di appello (in termini si veda anche Cass. n. 8364/2020). Innanzitutto, va sottolineato lo stesso tenore testuale dell'art. 135 comma 1 ("In materia di accertamento degli illeciti ammini- strativi, all'irrogazione della sanzioni amministrative pecuniarie, provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 680, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la viola- zione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzio- ni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità") nella parte in cui, pur non ripetendo l'inciso del previgente art. 56 D.Lgs. 152/1999, contiene la clausola di salvezza "fatte salve le attri- buzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità". Ric. 2019 n. 19646 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -9- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 Tale clausola di salvaguardia conserva la distribuzione delle at- tribuzioni amministrative sanzionatorie a diversi livelli ed impe- disce di ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre un principio inderogabile di competenza regionale di applicazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico. Ancora, va apprezzata la disciplina transitoria dettata dall'art. 170 del D.Lgs. 152/2006, in base al quale "Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175". Il riferimento specifico e congiunto ad "atti e provvedimenti " induce a ritenere che il legislatore allo scopo di evitare vuoti normativi in una materia così importante e di rilevanza costitu- zionale, ha inteso fare "salvi" sia i provvedimenti amministrativi che gli atti normativi adottati in base alla previgente disciplina abrogata e, dunque, anche le leggi regionali emanate in appli- cazione del D.Lgs. 152/1999, e ciò induce ad affermare che non possa sostenersi la tacita abrogazione dell'art. art. 42 co. 2 lett. B) della L.R. Liguria n. 43/1995, dimostrando la volontà legisla- tiva di non considerare ex se le disposizioni emanate in contra- sto antinomia con norme precedenti e quindi automaticamente abrogative delle stesse. Inoltre, la tesi dei ricorrenti secondo cui vi sarebbe la scelta del legislatore di sottrarre alle regioni la potestà normativa ed or- Ric. 2019 n. 19646 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -10- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 ganizzativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento prevedendo un implicito divieto di delega ad altri enti territoriali delle funzioni amministrative attribuitegli, appare in contrasto con l'intero impianto sistematico del decreto legislativo 152/2006 ed in particolare con le norme dello stesso decreto che attribuiscono alle regioni e ad altri enti locali ampi poteri normativi ed amministrativi in materia (art. 101 - Criteri gene- rali della disciplina degli scarichi - secondo cui "Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia concentrazione massima ammissibile sia in quantità massi- ma per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto"; art. 124, commi 3 e 7 per cui "Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di de- purazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito di cui all'art. 101, commi 1 e 2" e "salvo diversa di- sciplina regionale la domanda di autorizzazione" è presentata al- la provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pub- blica fognatura, norma questa che prevede la possibilità della Ric. 2019 n. 19646 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -11- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 regione di organizzare il sistema delle autorizzazioni e dei con- trolli). Una volta esclusa, alla luce dell'impianto normativo previsto dal citato Decreto legislativo 152/2006, la correttezza della tesi del- la tacita abrogazione delle eventuali leggi regionali preesistenti che abbiano contemplato una delega alle Province del potere sanzionatorio in tale materia, dovendosi ritenere implausibile che con la semplice soppressione dell'inciso contenuto nell'art. 56, il legislatore statale abbia inteso privare le Regioni stesse del potere di conferire ad altri enti la funzione di accertare e comminare sanzioni per il mancato rispetto della normativa me- desima, occorre, poi, considerare che la Regione Liguria, dopo l'emanazione del D.Lgs. 152/2006, è intervenuta nella materia della delega della funzione sanzionatoria degli illeciti ammini- strativi previsti dalla normativa statale con L n. 41 del 2014, che con una disposizione avente carattere di interpretazione au- tentica ha confermato l’operatività della previsione di cui all’art. 42 co. 2 lett. b) della L.R. n. 43/1995 e successive modifiche anche alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 135 del D. Lgs. n. 152/2006, disposizione che era in vigore al mo- mento dell'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione opposta, e che per il suo carattere interpretativo non viola il principio di le- galità posto dall'art. 1 della L. 689/1981, in quanto intervenuta solo per confermare la delega di funzioni di irrogazione delle sanzioni amministrative alle Province. Né rileva la successiva Ric. 2019 n. 19646 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -12- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 abrogazione dell’art. 22 della L. regionale n. 21/2014 per effetto dell’art. 27 co. 1 lett. f) della L. regionale Liguria n. 12/2017 (operante a far data dal 7 giugno 2017 ex art. 29 co. 1 della medesima legge), atteso che trattasi di abrogazione successiva e non influente quindi sulla vicenda oggetto di causa. Correttamente i giudici di appello hanno attribuito rilevanza a tale ultima disposizione legislativa regionale che legittima l’emanazione dell'ordinanza-ingiunzione da parte della Provincia, non potendo certo essere disapplicata e non presentando profili di illegittimità costituzionale che ne impongano la remissione al vaglio della Corte Costituzionale. Ed, infatti, proprio alla luce della ricordata competenza trasver- sale in materia di ambiente, deve reputarsi che, se la potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza, dettando standards uniformi di tutela, è stata affidata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. s) della Costituzione, tuttavia, ciò non esclude il concorrente potere normativo della regione e delle province autonome su specifici interessi giuridi- camente tutelati, così che la disciplina unitaria del bene ambien- te rimessa in via esclusiva allo Stato, si pone come limite alla disciplina regionale e delle province autonome nelle materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabi- lito dallo Stato. Il limite dell'intervento legislativo regionale è costituito dal rispetto dei principi regolatori stabiliti dal legislato- Ric. 2019 n. 19646 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -13- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 re statale in tema di soglie minime di tutela dell'ambiente (cfr Corte Cost. n. 246/2006; Corte Cost. n. 378/2007; Corte Cost. n. 244/2012), soglie minime che non possono ritenersi attinte per la sola attribuzione del potere sanzionatorio in via di delega alle Province, avendo questa Corte affermato (Cass. n. 8511/2005), sebbene in relazione alla previgente disciplina di cui all'art. 56 D.Lgs. 152/1999 (nella formulazione anteriore alle modifiche di cui all’art. 22 del D. Lgs. n. 258/2000, che hanno espressamente contemplato la salvezza di una diversa disposi- zione delle regioni o delle province autonome), ma con afferma- zioni di principi ancora validi, che la norma, nel prevedere la competenza delle Regioni per l'irrogazione delle sanzioni ammi- nistrative, non esprime un principio fondamentale della legisla- zione dello Stato tale da spiegare l'efficacia direttamente abro- gativa nei confronti delle leggi regionali preesistenti con esse in- compatibili atteso che "una simile disposizione, individuando tali autorità nella "regione" o nella "provincia autonoma" ed espres- samente facendo salve le competenze del "comune" per le san- zioni previste dall'art. 54, commi ottavo e nono, nonchè "le at- tribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità", non appare diretta a realizzare nel settore un interesse "unitario" che richieda attuazione su tutto il territorio nazionale, così da produrre effetti di vincolo assoluto e generalizzato all'esplicazio- ne della potestà legislativa delle regioni (conf. Cass. 24 febbraio 2004, n. 3620). Ric. 2019 n. 19646 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -14- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 Non sarebbe, infatti, comprensibile, perché il legislatore statale, ispiratosi ad evidenti criteri di promovimento delle autonomie locali e del decentramento amministrativo, abbia voluto impedi- re che, nelle singole legislazioni regionali, intervenissero "altre pubbliche autorità", di competenza territoriale più circoscritta, diverse da quelle previste e regolate nell'ordinamento generale" ai fini dell’esercizio delegato della potestà sanzionatoria. Il motivo deve quindi essere rigettato (conf. ex multis Cass. n. 1739/2020). Con il secondo motivo è denunciata violazione e/o falsa applica- zione della L. n. 689 del 1981, art. 14 in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, rilevandosi che la Corte d’Appello non ha cor- rettamente valutato la contestazione mossa in prime cure, con la quale si evidenziava che in caso di accertamento di un illecito amministrativo da parte di una società, la contestazione deve essere notificata al legale rappresentante della società stessa, qualità che il Poiesi, non rivestiva più alla data di notifica dell’ordinanza. La notifica avvenuta nei confronti di soggetto estraneo alla vi- cenda comporta la nullità dell’ordinanza ingiunzione impugnata. Il motivo è infondato. Quanto alla deduzione secondo cui la mancata notifica dell’ordinanza al trasgressore, da identificarsi nel legale rappre- sentante della società, e non già nell’altro opponente, impliche- rebbe l’estinzione anche dell’obbligazione gravante sulla società, Ric. 2019 n. 19646 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -15- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 quale responsabile in solido, la stessa risulta chiaramente con- traddetta dalla giurisprudenza di questa Corte che nella sua più autorevole composizione ha affermato che (Cass. S.U. n. 22082/2017) la solidarietà prevista dall’art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale e, pertanto, non viene me- no nell’ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell’art. 14, ultimo comma, della detta l. n. 689 del 1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione (conf. Cass. n. 11774/2019). E’ altresì infondata la tesi secondo cui la notifica effettuata al Poiesi quale diretto responsabile dell’illecito sarebbe invalida, at- teso che si fonda sull’erroneo presupposto che il trasgressore debba necessariamente essere identificato nel legale rappresen- tante della persona giuridica, cui sia giuridicamente imputabile l’attività dell’autore dell’illecito. In realtà, la norma di cui all’art. 14 della legge n. 689/1981 prevede che la notifica della contestazione debba essere effet- tuata nei confronti del trasgressore, e cioè di colui che risulti es- sere l’autore materiale dell’illecito, il che non impone necessa- riamente una sua identificazione con la persona del legale rap- presentante. Ric. 2019 n. 19646 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -16- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 In tal senso si veda Cass. n. 15104/2010 che, proprio partendo dal presupposto che il trasgressore non debba necessariamente coincidere con il legale rappresentante della persona giuridica obbligata solidalmente, ha chiarito come la notifica effettuata al primo non equivalga alla notificazione al secondo e ben diverso soggetto giuridico, ancorché esso abbia incaricato il primo dell'attività oggetto della violazione (in senso conforme si veda anche Cass. n. 4172/1994, che ha affermato che in tema di sanzioni amministrative, nel caso in cui la contestazione della violazione - che l'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 impone sia fatta distintamente al trasgressore ed alla persona obbligata solidale - abbia come destinataria una sola persona fi- sica, che venga considerata nella duplice qualità di trasgressore e di rappresentante del soggetto giuridico obbligato in solido (nei casi previsti dall'art. 6 della stessa legge), non occorre la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento, potendo essere considerata sufficiente la consegna di un solo esemplare, che è idoneo a far conoscere al consegnatario la vio- lazione contestata, ma nell’implicito presupposto che tale quali- tà non sia necessariamente coincidente). Posta tale specificazione, si rileva altresì che, come corretta- mente evidenziato dalla sentenza gravata, posto che (cfr. Cass.n. 3176/2006) l'infrazione amministrativa prevista dall'art. 54, secondo comma, del d.lgs. n.152 del 1999, che punisce "chiun- que apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domesti- Ric. 2019 n. 19646 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -17- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 che o di reti fognarie ... senza l'autorizzazione", (alla quale può perfettamente assimilarsi quella di cui all’art. 133 co. 2 del D. Lgs. n. 152/2006 che è stata contestata nella fattispecie) non costituisce un illecito "proprio", atteso che essa non presuppone una particolare qualità del soggetto attivo, che può identificarsi non solo nel titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'impian- to, che apra nuove vie di scarico, ma anche in qualsiasi sogget- to che gestisca o comunque detenga di fatto la condotta di sca- rico non autorizzata. Ne deriva che, proprio alla luce della circostanza che all’epoca dei fatti il ricorrente era il legale rappresentante ed amministra- tore delegato della società, deve ritenersi frutto di un non sin- dacabile accertamento in fatto, l’individuazione nel medesimo del soggetto trasgressore, in quanto in concreto deputato alla gestione dell’impianto (cfr. Cass. n. 1742/2020; Cass. n. 1740/2020). Con il terzo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazio- ne della L. n. 689 del 1981, art. 14 in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e si ripropone la questione della tardività della contestazione. I ricorrenti evidenziano che il campionamento ef- fettuato presso l'impianto risaliva all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre il ver- bale di accertamento era stato notificato solo il 13 novembre 2006, ben oltre il termine di 90 giorni previsto dal richiamato art. 14. Ric. 2019 n. 19646 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -18- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 La doglianza è inammissibile occorrendo a tal fine richiamare l’analoga soluzione alla quale è pervenuta questa Corte nell’ordinanza n. 28108/2018 (conf. Cass. n. 1739/2020). Ed, infatti sulla premessa corretta che il termine perentorio pre- visto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 decorre dall'accertamento della violazione, e cioè dal momento di completamento di tutte le indagini ritenute necessarie all'acquisizione della piena cono- scenza dei fatti e della determinazione della sanzione da parte dell'autorità procedente (ex plurimis, Cass. 16/04/2018, n. 9254; Cass. 02/12/2011, n. 25836; a partire da Cass. Sez. U 09/03/2007, n. 5395), la Corte d'appello ha osservato che oc- correva avere riguardo alla diversa data in cui il referto dei campionamenti era pervenuto alla Provincia di Genova, ritenen- do implicitamente che il tempo impiegato dal predetto Ente per il completamento del procedimento, risultava congruo, attesa l’esigenza di analizzare i dati, calcolare le percentuali di abbat- timento dei valori rilevati in entrata ed in uscita e di porli tra lo- ro in relazione per accertare il numero dei superamenti. Con il quarto motivo è denunciata violazione e/o falsa applica- zione delle previsioni contenute nella tabella 2 dell'allegato 5 al- la parte 3 del D. Lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. I ricorrenti assumono che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, la non conformità dei campioni di acqua ai parametri tabellari richiederebbe l'eccedenza da tutti gli indici Ric. 2019 n. 19646 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -19- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 (BOD, COD e SST), sia come limiti in concentrazione sia come limiti in percentuale, e poichè nel caso di specie il campione non eccedeva i tre indici indicati, la violazione non poteva dirsi inte- grata. Inoltre la Corte d'appello era incorsa in errore non rile- vando l'indeterminatezza del verbale di accertamento, che non specificava il numero di campionamenti effettuati nell'anno 2006, rendendo impossibile stabilire il numero di campionamen- ti non conformi tollerati. La doglianza è in parte inammissibile e in parte infondata. La questione così prospettata è ipotetica giacchè assume a pre- supposto un dato astratto - la possibilità che vi fossero campio- namenti ulteriori - in assenza di riscontri ed in aperto contrasto con la presunzione di legittimità dell'atto amministrativo. Se il verbale di accertamento contiene l'indicazione del numero totale di campionamenti effettuati nell'anno solare (che è necessaria quando la non conformità rientra nella soglia di tollerabilità), la parte interessata può contestare la veridicità del verbale, alle- gando e provando l'esistenza di ulteriori campionamenti (conf. Cass. n. 28108/2018). Risulta infondata la tesi secondo cui, ai fini della sussistenza della violazione, sarebbe necessario il superamento contestuale di tutti i parametri indicati. La Corte d'appello ha rilevato corret- tamente che non esiste una norma che espressamente escluda la violazione di legge se i campioni di acqua superino alcuni sol- tanto e non tutti i parametri tabellari (nella specie, BOD, COD e Ric. 2019 n. 19646 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -20- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 SST), laddove l'Allegato 1 al punto 4 prevede che i valori limite fissati dalla tabella 1 debbono essere rispettati singolarmente. L'interpretazione adottata dalla Corte territoriale risulta confer- mata dalla specifica previsione, contenuta nell'Allegato 5, in for- za della quale la non conformità di ciascuno dei parametri in oggetto oltre determinate percentuali impedisce di considerare lo scarico in regola, a prescindere dal rapporto tra il numero dei campionamenti effettuati nell'anno solare e il numero dei cam- pioni risultati non conformi. Anche in base all'interpretazione si- stematica, non sembra dubitabile che i valori limite fissati dalla tabella 1 debbano essere rispettati singolarmente (conf. Cass.n. 28108/2018; Cass. n. 1739/2020). Il ricorso deve pertanto essere rigettato Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu- riennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versa- mento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugna- zione. Ric. 2019 n. 19646 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -21- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19646/2019 Numero sezionale 9505/2021 Numero di raccolta generale 34408/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 PQM Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in com- plessivi € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese ge- nerali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseri- to dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore impor- to