CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 38581/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente 13 [OSCURATO:PERSONA] O ani Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro nel procedimento a carico di: VALDINOCI Luigi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Pesaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Pesaro rigettava un'istanza di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente dei beni mobili e immobili riconducibili a VALDINOCI Luigi, proposta da quest'ultimo - sulla scorta dei principi enunciati da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, in ordine alla necessità che anche il sequestro finalizzato alla confisca sia motivato quanto al periculum in mora - nel corso del giudizio dibattimentale pendente a suo carico per il reato, tra l'altro, di associazione per delinquere aggravata ai sensi degli artt. 3 e 4 I. n. 146 del 2006. In accoglimento dell'appello proposto dal VALDINOCI avverso tale provvedimento, il Tribunale di Pesaro adito ai sensi dell'art. 322-bis cod. pen. ha riformato l'ordinanza emessa in sede dibattimentale, revocando il sequestro preventivo e disponendo la restituzione dei beni all'imputato. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta applicabilità dei principi affermati dalle Sezioni Unite anche al sequestro preventivo finalizzato (come nella specie) alla confisca per equivalente, con conseguente impropria assimilazione, quanto al periculum, della misura in questione con quella del sequestro conservativo. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta possibilità di revocare il sequestro, laddove invece il comma 3 dell'art. 321 prevede tale possibilità in relazione al solo sequestro "impeditivo" di cui al comma 1 dello stesso articolo. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta necessità di apprezzare il pericolo di dispersione, deterioramento, alienazione non già del bene-profitto del reato, ma del bene su cui cadrebbe la confisca finale. Si censura l'ordinanza per aver sostituito, senza adeguata motivazione, il concetto di garanzia patrimoniale (congruo per l'istituto del sequestro conservativo) a quello di assicurazione di un bene-valore preordinato alla futura confisca. Il ricorrente osserva altresì che i principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di onere motivazionale gravante sul giudice che dispone il sequestro, ritenuti pienamente condivisibili quanto al sequestro finalizzato alla confisca facoltativa ex art. 240 cod. pen., non possono trovare applicazione alla peculiare ipotesi del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, che "sconta, per sua ragion d'essere, un periculum di dispersione già prefigurato dal legislatore". Su tali basi, il ricorrente esclude la possibilità che quei principi possano essere estesi alla fattispecie che qui rileva, non potendosi pretendere una dimostrazione del periculum relativo alla conservazione del bene- sostituto, ovvero di una "prova del 'pericolo del pericolo — ove si consideri la già avvenuta dispersione del bene di accertato impossibile rinvenimento. Si osserva peraltro, conclusivamente, che il provvedimento di rigetto emesso dal giudice dibattimentale conteneva una motivazione comunque congrua in ordine al consistente pericolo di dispersione della somma di danaro sequestrata al VALDINOCI.3. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore dell'imputato evidenzia in limine l'inammissibilità delle censure afferenti (terzo motivo) l'impianto motivazionale dell'ordinanza impugnata. La difesa censura inoltre la tesi, sostenuta in ricorso, dell'inapplicabilità dei principi affermati dalle Sezioni Unite alla confisca per equivalente, anzitutto perché il ricorrente si era inammissibilmente sottratto al confronto con le argomentazioni svolte sul punto nell'ordinanza impugnata, limitandosi a riproporre la propria tesi nell'odierna impugnazione. Sotto altro profilo, il difensore rileva la manifesta infondatezza della prospettazione contenuta in ricorso, sia perché proprio la confisca per equivalente era stata presa in esplicita considerazione dalle Sezioni Unite, nell'ambito dell'individuazione delle varie tipologie della confisca cui dover estendere l'obbligo motivazionale; sia anche perché l'esclusione auspicata dal ricorrente risulterebbe del tutto illogica, dato che la soluzione esegetica indicata dal [OSCURATO:PERSONA] risultava imposta dalla necessità di contemperare, secondo ragionevolezza e proporzionalità, le esigenze pubblicistiche con quelle presidianti gli interessi dei singoli. La difesa censura infine l'assunto del ricorrente secondo cui si sarebbe operata una indebita trasposizione dei principi propri del sequestro conservativo, avendo le stesse Sezioni Unite sottolineato il parallelismo tra i due istituti, ove si ponga l'accento sul fatto che, anche per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, è necessario motivare sulle ragioni (capacità patrimoniale dell'imputato, prognosi di depauperamento) che rendono necessario anticipare gli effetti di una (solo possibile) condanna. 4. Con memoria del 08/06/2022, il Procuratore Generale sollecita l'accoglimento del ricorso, ritenendo che il pericolo di dispersione sia connaturato alla natura del bene in sequestro (danaro), e che non possa conferirsi rilievo decisivo, in senso contrario, al fatto che il patrimonio del VALDINOCI sia composto anche da partecipazioni societarie e da beni immobili, alla luce dei precedenti giurisprudenziali che escludono la possibilità di sostituire il danaro sequestrato a fini di confisca con beni mobili o immobili di pari valore. Sotto altro profilo, il P.G. osserva che, trattandosi di danaro sequestrato a fini di confisca, non è necessario accertare il periculum, essendo sufficiente far riferimento alla confiscabilità del bene. 5. Con memoria del 22/06/2022, il difensore del VALDINOCI replica alle argomentazioni del P.G., rilevando tra l'altro: che le stesse finiscono per configurare una presunzione assoluta di pericolosità in contrasto con le Sezioni Unite; che la giurisprudenza richiamata in tema di sostituzione dei beni in sequestro non può trovare applicazione qualora - come nella specie - vi sia questione non già sull'oggetto della misura reale, ma sulla sussistenza dei presupposti per il mantenimento della misura stessa; che l'assunto relativo alla sufficienza della confiscabilità del bene si pone in contrasto con l'insegnamento delle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato. 2. Emerge con chiarezza, dagli atti, che in data 14/01/2014 il G.i.p. del Tribunale di Pesaro aveva disposto, nei confronti del VALDINOCI, il sequestro preventivo di beni mobili ed immobili funzionale alla confisca obbligatoria anche per equivalente, ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., e 11, I. n. 146 del 2006, fino al valore di Euro 2.470.390,64, corrispondente al profitto del reato di associazione per delinquere contestato al VALDINOCI, aggravato ai sensi degli artt. 3 e 4 della citata I. n. 146. Altrettanto pacifico è il fatto che a partire dal 26/03/2015, a seguito di un provvedimento di parziale restituzione adottato dal P.M., la misura cautelare reale aveva avuto ad oggetto esclusivamente la somma di danaro di importo pari a Euro 1.423.226,38. Con l'odierno ricorso, il P.M. impugna l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Pesaro, in accoglimento dell'appello proposto dal VALDINOCI ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento reiettivo adottato dallo stesso Tribunale (ma in funzione di giudice del dibattimento: ord. 24/12/2021), ha revocato il sequestro ancora in essere, disponendo la restituzione della somma al ricorrente. Come già accennato nell'esposizione che precede, il Collegio cautelare - disattendendo l'impostazione del giudice dibattimentale - ha ritenuto applicabili alla fattispecie in esame i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege» (cfr. Sez. U n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01, relativa ad una fattispecie di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, in ordine alla quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato). Le censure del ricorrente hanno ad oggetto, in estrema sintesi: la violazione di legge insita nella ritenuta possibilità di revocare il sequestro disposto a fini di confisca (secondo motivo); la violazione di legge correlata all'assimilazione, ritenuta impropria, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca al diverso istituto del sequestro conservativo, determinata dalla valorizzazione della capienza del patrimonio del VALDINOCI e dalla conseguente "sostituzione del concetto di garanzia patrimoniale di crediti a quello di assicurazione di un bene (diretto o suo sostituto a futura confisca" (primo motivo, pag. 2 del ricorso); il difetto di motivazione correlato alla ritenuta estensibilità dei principi affermati dalle Sezioni Unite all'ipotesi di confisca per equivalente, la quale "sconta, per sua ragion d'essere, un periculum di dispersione già prefigurato dal legislatore (in ragione della natura e gravità del reato, della condotta del suo autore o delle caratteristiche della res) e già realizzatosi" (pag. 6 del ricorso, terzo motivo). In tale ordine, per evidenti ragioni di logica espositiva, si procederà all'esame delle doglianze proposte dal P.M. ricorrente. 3. Il motivo volto a contestare, già in astratto, la revocabilità del sequestro preventivo, è manifestamente infondato. È sufficiente qui richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti; ne consegue che è ammissibile l'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all'impugnazione» (Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 - 01: principio affermato proprio con riferimento ad una fattispecie di sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato). Deve quindi ritenersi pacifica sia la proponibilità di un'istanza volta a verificare la persistenza delle condizioni legittimanti il sequestro preventivo a fini di confisca (con la conseguente appellabilità ex art. 322-bis cod. proc. pen. della relativa decisione); sia la possibilità di dedurre, a sostegno dell'istanza medesima, il mutamento giurisprudenziale intervenuto con decisione delle Sezioni Unite (cfr. Sez. 2, n. 19716 del 06/05/2010, Merlo, Rv. 247113 - 01; Sez. 3, n. 1737 del 22/10/2014, dep. 2015, Ecosider). 4. Infondata, ed in parte priva delle necessarie connotazioni di specificità, risulta poi la doglianza con la quale il ricorrente contesta in radice la decisione del Tribunale di Pesaro per l'assimilazione, ritenuta impropria, delle caratteristiche strutturali e funzionali del sequestro preventivo a fini di confisca a quelle del sequestro conservativo. Un risultato al quale, secondo il ricorrente, il Giudice dell'appello cautelare sarebbe giunto valorizzando la capienza del patrimonio del VALDINOCI, ed in particolare la consistenza del valore degli immobili (Euro 1.036.398) e delle partecipazioni societarie (Euro 2.241.000), ampiamente superiore alla somma di danaro oggetto del residuo sequestro (cfr. pag. 5 del provvedimento impugnato). L'assunto del P.M. ricorrente non può essere condiviso per un duplice ordine di ragioni.4.1. Deve, invero,, osservarsi, da un lato, che il ricorrente trascura di considerare che sono state le stesse Sezioni Unite ad aver colto (§ 7 della motivazione, pag. 17) l'esistenza di un "parallelismo" con l'istituto del sequestro conservativo, all'esito di un articolato percorso argomentativo volto a dimostrare la necessità di motivare in ordine alla sussistenza del periculum anche nelle fattispecie di sequestro a fini di confisca, ai sensi del comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen., onde assicurare il rispetto dei criteri (di matrice anche sovranazionale) di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale. In tale prospettiva, ed in piena coerenza con le finalità anticipatorie dello strumento, il [OSCURATO:PERSONA] ha individuato il nucleo dell'obbligo motivazionale nella necessaria esplicazione «degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile» (§ 6.3. della motivazione, pag. 14), risultando a questi fini irrilevante la distinzione tra le ipotesi di natura obbligatoria e facoltativa, o il fatto che nella "proteiforme" natura della confisca siano comprese anche fattispecie espressive di intento propriamente sanzionatorio, come quelle della confisca per equivalente (§ 6.4, pag. 16). In buona sostanza, secondo le Sezioni Unite, l'assolvimento di tale onere motivazionale postula - proprio per l'esigenza anticipatrice sottesa al sequestro funzionale alla confisca del profitto del reato - «che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato» (pag. 17, cit.). 4.2. D'altro lato, occorre evidenziare - proprio sulla scorta di quanto appena precisato - il fatto che l'ordinanza impugnata non si è affatto limitata a valorizzare la capienza del patrimonio del ricorrente rispetto all'entità del profitto (cfr. supra, § 4): il Tribunale ha infatti chiarito (pag. 5) che "non vi sono elementi di alcun genere che siano indicativi o sintomatici della possibile volontà del VALDINOCI di disfarsi dei suoi beni per sottrarli alla possibile pretesa dello Stato, né tali elementi sono stati offerti dal Pubblico Ministero". In tale prospettiva, il Tribunale ha altresì escluso (pag. 6) che la sussistenza del periculum potesse essere desunta dalla composizione del patrimonio del VALDINOCI, "poiché l'eventualità che si debba procedere ad esecuzione forzata mediante vendita dei beni immobili e delle partecipazioni societarie presuppone appunto la integrale dispersione del denaro attualmente in sequestro, sulla base di un assunto che non è possibile desumere da elementi concreti", riferibili alla specifica fattispecie in valutazione. Ad avviso del Collegio pesarese, pertanto, la sussistenza di tali elementi non può essere affermata "sulla base di principi generali o massime di comune esperienza, come sarebbe la valutazione della natura del denaro, di per sé suscettibile di essere disperso solo essendo speso". 4.3. È dunque evidente che la decisione di accoglimento dell'appello del VALDINOCI si fonda non solo e non tanto su una valutazione comparativa della consistenza del suo patrimonio, rispetto all'entità del profitto da confiscare (valutazione che del resto non può all'evidenza assumere, in sé, una rilevanza decisiva), quanto soprattutto sulla ritenuta insussistenza di elementi sintomatici di un intento dispersivo del patrimonio medesimo, da parte del ricorrente, e sulla mancata allegazione, da parte dell'accusa, di qualsiasi concreto elemento rilevante a tali fini. Ed è superfluo sottolineare che si tratta di un profilo di rilievo dirimente, poiché attiene al nucleo essenziale dei tratti motivazionali del periculum delineati dalle Sezioni Unite (cfr. supra, § 2): un profilo con il quale il ricorrente non ha inteso confrontarsi, neppure nei ristretti limiti consentiti nel giudizio di legittimità nella materia cautelare reale. D'altra parte, la fondatezza del ricorso non può essere sostenuta sulla scorta degli elementi valorizzati nella requisitoria del Procuratore Generale, risultando condivisibili le contrarie deduzioni svolte dal difensore nella memoria di replica. Per un verso, infatti, l'individuazione del periculum sulla sola scorta delle peculiarità correlate alla natura e alla circolazione del danaro finirebbe per dar luogo ad una sorta di presunzione assoluta di sequestrabilità, certamente in contrasto con la soluzione accolta dalle Sezioni Unite; per altro verso, non può ritenersi conferente il riferimento ai principi giurisprudenziali in tema di sostituibilità dei beni sottoposti a sequestro, dal momento che, nella fattispecie in esame, assume rilievo la diversa e preliminare questione della persistenza dei presupposti per il mantenimento della misura cautelare reale. 5. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi per ciò che riguarda il residuo ordine di censure. Va anzitutto evidenziato il fatto che le doglianze relative a vizi motivazionali non possono essere in questa sede prese in considerazione: questa Suprema Corte ha infatti chiarito, con orientamento del tutto consolidato che «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). Deve invero escludersi la sussistenza, nella fattispecie in esame, di vizi motivazionali sussumibili nell'alveo della "violazione di legge" nel senso qui appena precisato. Sotto altro profilo, la stessa possibilità di ricondurre la fattispecie concreta nell'alveo del sequestro finalizzato alla confisca del profitto per equivalente appare alquanto problematica, in quanto, al momento della pronuncia di annullamento emessa dal Tribunale di Pesaro, il sequestro a carico del VALDINOCI aveva ormai ad oggetto unicamente una somma di danaro (sul punto, cfr. Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01, secondo la quale «la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione»). È opportuno comunque evidenziare che non può essere condiviso l'assunto del P.M. ricorrente, secondo cui i principi affermati dalle Sezioni Unite non si applicherebbero al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Invero, occorre per un verso richiamare il già citato, esplicito riferimento alla confisca per equivalente contenuto nella motivazione della sentenza Ellade (cfr. § 6.4, pag. 16, cit.; v. anche supra, § 4.1), cui hanno fatto seguito le conclusioni, del tutto conformi, raggiunte dalle successive pronunce di questa Suprema Corte (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 14524 del 25/01/2022, Muoio, nonché da ultimo Sez. 3, n. 25657 del 27/05/2022, Biagini). Per altro verso, va qui posto in evidenza che la tesi posta a sostegno della censura - secondo la quale il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente postulerebbe un immanente e ineliminabile pericolo di dispersione, comprovato dal venir meno di quanto direttamente appreso attraverso il reato, con conseguente superfluità di una motivazione sul "pericolo del pericolo" - presta il fianco a rilievi analoghi a quelli già precedentemente formulati. Nella prospettiva fatta propria dal ricorrente, infatti, si finirebbe per teorizzare una sorta di presunzione assoluta di pericolo, certamente in contrasto con l'impianto motivazionale e le conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite, secondo cui l'obbligo di motivare sulla sussistenza, in concreto, di esigenze anticipatorie costituisce un diretto precipitato dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità che devono presiedere anche all'adozione e al mantenimento di una misura cautelare reale. Una presunzione assoluta che risulterebbe tanto più distonica se correlata alle peculiarità di ogni fattispecie concreta, posto che il venir meno del bene da sequestrare "in prima battuta" ben può dipendere da situazioni del tutto avulse da intenti dispers