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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 23 dicembre 2024

Cassazione n. 10742/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di L'aquila.

Udita la relazione della [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate dalla Procura Generale, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale per il riesame di L'Aquila, con ordinanza del 27 dicembre 2024/16 gennaio 2025, ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 10 dicembre 2024, con il quale il P.M. presso il Tribunale di Sulmona aveva disposto il sequestro probatorio, insieme ad altri oggetti, della somma di euro 11.000, in ragione dei gravi indizi emersi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1970.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], articolando un unitario motivo di impugnazione, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione; in particolare, il ricorrente denuncia la totale assenza di motivazione con riferimento alle finalità probatorie perseguite in vista dell'accertamento dei fatti, carenza che rende non controllabile il rispetto dei limiti di legge, dovendo giustificarsi l'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali dell'individuo, ivi compreso il diritto di proprietà.

3. Sotto ulteriore profilo, si evidenzia che il quadro indiziario si presenterebbe incompleto e insufficiente a suffragare la tesi accusatoria, laddove spetta al Pubblico ministero provare il nesso di inerenza probatoria tra il bene in sequestro e il reato oggetto d'indagine.

Sul punto, poi, delle esigenze cautelari, se riferite al possesso di una somma di danaro, il ricorrente ricorda la giurisprudenza di legittimità che ha affrontato il tema, affermando la necessità che il giudice del riesame verifichi l'effettività e la completezza della motivazione del provvedimento impugnato, senza tuttavia poterla integrare autonomamente, atteso che il difetto di questa costituisce vizio genetico che comporta l'originaria nullità del provvedimento.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

4. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

5. Osserva il Collegio che dagli atti risulta che il sequestro probatorio è stato convertito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona in sequestro preventivo, con provvedimento depositato il 23 dicembre 2024, cioè precedentemente al deposito del provvedimento qui impugnato.

Orbene, in proposito la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del tribunale del riesame relativa al decreto di sequestro probatorio, qualora, nelle more, detta misura sia stata convertita in sequestro preventivo ed abbia perciò perso efficacia, dovendo indirizzarsi le doglianze degli aventi diritto al sequestro disposto dal giudice per le indagini preliminari in sede di conversione (Sez. 3, n. 12511 del 7/3/2012, Martella, Rv. 252239 - 01).

Ed invero, non essendo possibile la restituzione del bene oggetto del sequestro probatorio, in quanto lo stesso è gravato da altro vincolo, il ricorrente non ha più un interesse attuale e concreto a proseguire nell'attuale impugnazione relativa all'originario sequestro probatorio.

6. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

7. [OSCURATO:PERSONA] ha deliberato l'adozione della motivazione semplificata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di L'aquila. Udita la relazione della [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate dalla Procura Generale, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame di L'Aquila, con ordinanza del 27 dicembre 2024/16 gennaio 2025, ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 10 dicembre 2024, con il quale il P.M. presso il Tribunale di Sulmona aveva disposto il sequestro probatorio, insieme ad altri oggetti, della somma di euro 11.000, in ragione dei gravi indizi emersi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1970. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], articolando un unitario motivo di impugnazione, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione; in particolare, il ricorrente denuncia la totale assenza di motivazione con riferimento alle finalità probatorie perseguite in vista dell'accertamento dei fatti, carenza che rende non controllabile il rispetto dei limiti di legge, dovendo giustificarsi l'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali dell'individuo, ivi compreso il diritto di proprietà. 3. Sotto ulteriore profilo, si evidenzia che il quadro indiziario si presenterebbe incompleto e insufficiente a suffragare la tesi accusatoria, laddove spetta al Pubblico ministero provare il nesso di inerenza probatoria tra il bene in sequestro e il reato oggetto d'indagine. Sul punto, poi, delle esigenze cautelari, se riferite al possesso di una somma di danaro, il ricorrente ricorda la giurisprudenza di legittimità che ha affrontato il tema, affermando la necessità che il giudice del riesame verifichi l'effettività e la completezza della motivazione del provvedimento impugnato, senza tuttavia poterla integrare autonomamente, atteso che il difetto di questa costituisce vizio genetico che comporta l'originaria nullità del provvedimento. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 5. Osserva il Collegio che dagli atti risulta che il sequestro probatorio è stato convertito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona in sequestro preventivo, con provvedimento depositato il 23 dicembre 2024, cioè precedentemente al deposito del provvedimento qui impugnato. Orbene, in proposito la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del tribunale del riesame relativa al decreto di sequestro probatorio, qualora, nelle more, detta misura sia stata convertita in sequestro preventivo ed abbia perciò perso efficacia, dovendo indirizzarsi le doglianze degli aventi diritto al sequestro disposto dal giudice per le indagini preliminari in sede di conversione (Sez. 3, n. 12511 del 7/3/2012, Martella, Rv. 252239 - 01). Ed invero, non essendo possibile la restituzione del bene oggetto del sequestro probatorio, in quanto lo stesso è gravato da altro vincolo, il ricorrente non ha più un interesse attuale e concreto a proseguire nell'attuale impugnazione relativa all'originario sequestro probatorio. 6. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha deliberato l'adozione della motivazione semplificata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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