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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00702/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, avverso la condanna per il reato di evasione di cui all'art. 385 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ,che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis .cod. pen. valorizzando/ oltre alla gravità dell'illecito, le modalità dell'allontanamento, la particolare intensità del dolo, nonché il numero ragguardevole delle precedenti condanne, anche gravi, denotanti la persistente inclinazione a delinquere del ricorrente (si vedano in particolare pagg. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, avverso la condanna per il reato di evasione di cui all'art. 385 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ,che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis .cod. pen. valorizzando/ oltre alla gravità dell'illecito, le modalità dell'allontanamento, la particolare intensità del dolo, nonché il numero ragguardevole delle precedenti condanne, anche gravi, denotanti la persistente inclinazione a delinquere del ricorrente (si vedano in particolare pagg. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 00702/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris