CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 18941/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 358– 20 17 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, V [OSCURATO:PERSONA] N. 172, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lerappresenta e difende; - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 566 /2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, pubblicata il 20/06/2016 R.G. n.1298/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 20/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] pubblico Ente locale Nullità accordo transattivo R.G.N.358/2017 Cron. Rep. Ud.20/04/2023 CC 1. laCorte d’appello di Palermo, adita dal Comune di Mazara del Vallo, ha riformato la sentenza del Tribunale di Marsala che aveva accolto i ricorsi, poi riuniti, proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed aveva condannato l’ente al pagamento delle differenze retributive maturate a far tempo dal 1° gennaio 2005 ed a riconoscere agli originari ricorrenti l’inquadramento nel livello retributivo B3, anziché in quello B1 indicato nel contratto a tempo determinato, più volte prorogato; 2. la Corte distrettuale ha evidenziato che le appellate avevano agito in giudizio ponendo a fondamento della domanda verbali di conciliazione con i quali il Comune aveva riconosciuto il domandato inquadramento nella qualifica superiore, impegnandosi a corrispondere il trattamento retributivo corrispondente; 3. il giudice d’appello ha ritenuto ammissibile e fondata l’eccezione di nullità delle transazioni, proposta dal Comune solo in grado d’appello, ed ha rilevato che, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, la stipula dei contratti degli enti locali deve essere preceduta dall’impegno di spesa, dal parere di regolarità contabile e dalla necessaria determinazione a contrarre del responsabile della spesa, la cui assenza determina l’invalidità del negozio; 4. ha aggiunto che a detti adempimenti non si sottraggono le transazioni stipulate all’esito del tentativo di conciliazione, alle quali non si applica la disciplina dettata dall’art. 194 del richiamato d.lgs., perché il provvedimento di omologa non trasforma il contratto in un provvedimento giudiziario; 5.la Corte distrettuale, in via conclusiva, ha ritenuto infondate entrambe le domande volte ad ottenere il pagamento delle differenze retributive nonché l’ inquadramento nella qualifica superiore B3; 6. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., ai quali ha opposto difese con controricorso il Comune di Mazara del Vallo. CONSIDERATO CHE1. con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e le ricorrenti sostengono che il principio della rilevabilità d’ufficio delle nullità negoziali, richiamato dalla Corte territoriale, seppure in astratto condivisibile, non potrebbe operare nella fattispecie, in quanto la conciliazione raggiunta all’esito della procedura disciplinata dall’art. 65 del d.lgs. n. 165/2001 non richiede il rispetto delle formalità imposte dal d.lgs. n. 267/2000; 2. la seconda critica addebita alla sentenza impugnata la «violazione degli artt. 65 e segg. d.lgs. n. 165/2001 in connessione con gli artt. 191 e segg. d.lgs. 267/2001» perché la disciplina dettata dagli artt. 65 e 66 del d.lgs. n. 165 del 2001 è speciale e deroga al procedimento imposto dal T.U.E.L. per la valida conclusione dei contratti degli enti territoriali, tanto che, non a caso, il legislatore, al comma 8 dell’art. 66, ha espressamente previsto l’esclusione della responsabilità amministrativa del soggetto che rappresenta la pubblica amministrazione; 2.1. aggiungono le ricorrenti che anche il controllo della spesa del personale è oggetto di disciplina specifica e speciale rispetto a quella dettata per l’attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni; 3. con la terza censura le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 183 del d.lgs. n. 267 del 2001 e denunciano l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ravvisato nell’avere la Corte territoriale omesso di considerare che le mansioni di ausiliario del traffico, riconducibili all’area B, posizione economica B3, erano quelle proprie di posizioni previste nella pianta organica dell’ente, in relazione alle quali, quindi, doveva trovare applicazione l’art. 183 del T.U.E.L., secondo cui non necessitano del previo impegno di spesa il trattamento economico tabellare attribuito al personale dipendente e i relativi oneri riflessi; 4. il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e addebita alla Corte territoriale di essere incorsa nel vizio di ultrapetizione, in quanto le azioni proposte non si riferivano all’inquadramento, escluso pur in assenza di domanda, bensì al solo pagamento delle differenze retributive conseguenti allo svolgimento delle mansioni superiori e riconosciute dai verbali di conciliazione; 5. infine la quinta critica censura il capo della decisione inerente al regolamento delle spese di lite, che il giudice d’appello avrebbe dovuto compensare in ragione della novità della questione, prospettata dal Comune solo in grado di appello; 6. il primo motivo di ricorso è inammissibile perché, pur denunciando la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. (disposizione in realtà inapplicabile al rito del lavoro, in relazione al quale il divieto di formulare in appello nuove domande o eccezioni è dettato dall’art. 437, comma 2, cod. proc. civ.), nella sostanza finisce per riconoscere che nessun error in procedendo è addebitabile alla Corte territoriale, alla quale si imputa, non di avere ritenuto ammissibile un’eccezione tardivamente proposta, bensì di averla accolta,incorrendo in un error in iudicando, sulla base di principi desunti da norme sostanziali non applicabili alla fattispecie; nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere a pena di inammissibilità i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta, oltre al l'esatta individuazione del capo impugnat o , l'esposizione di argomenti che illustrino in modo esauriente e coerente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato, sicché è inammissibile il motivo che, dopo avere denunciato uno specifico vizio, ricondotto ad una delle ipotesi tassative previste dall’art. 360 cod. proc. civ., sviluppi argomentazioni che siano incompatibili con il vizio denunciato e finiscano esse stesse per ammettere che quel vizio non sussiste (come si verifica nella fattispecie, atteso che il ricorso ritiene condivisibile, seppure in astratto, il principio della rilevabilità in appello, anche d’ufficio, della nullità contrattuale); 7. inammissibile è anche il quarto motivo, perché formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.; le ricorrenti sostengono che nessuna pronuncia era stata domandata sul diritto all’inquadramento nella posizione B3, ma non riportano le conclusioni del ricorso di primo grado, non producono l’atto in questa sede, non forniscono indicazioni sulla localizzazione dell’atto medesimo nel fascicolo di parte o d’ufficio; 7.1. il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012); 7.2. la parte, quindi, non è dispe nsata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di riportare nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019); 7.3. gli oneri sopra richiamati sono, altresì, funzionali a permettere il pronto reperimento degli atti e dei documenti il cui esame risulti indispensabile ai fini della decisione sicché, se da un lato può essere sufficiente per escludere la sanzione della improcedibilità il deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio nonché dei fascicoli di parte di entrambi i gradi del giudizio di merito, dall’altro non si può mai prescindere dalla specificazione dell’esatta sede in cui il documento o l’atto sia rinvenibile ( Cass. S.U. n. 25038/2013); 7.4.la recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia , ha escluso che l’orientamento sopra richiamato sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la cosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicata senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l'attività dell'organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di Cassazione di comprendere il contenuto delle doglianze sulla base della sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili (punti 78, 104 e 105); 7.5. le Sezioni Unite di questa Corte, nel recepire detta sollecitazione, con la sentenza n. 8950 del 18 marzo 2022 hanno affermato che l’onere di «specifica indicazione»imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. non si può «tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso», ma hanno anche ritenuto necessaria l’individuazione chiara del contenuto dell’atto, che, invece, difetta nella fattispecie; 8. sono invece fondati, nei limiti e per le ragioni di seguito precisati, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, perché ha errato la Corte territoriale nel fondare la pronuncia di nullità dell’accordo transattivo sull’asserita violazione delle disposizioni dettate dal T.U.E.L., ed in particolare dagli artt. 152, 191 e 192 del d.lgs. n. 267 del 2000; 8.1. al verbale di conciliazione oggetto di causa si applica la disciplina all’epoca dettata dall’art. 66 del d.lgs. n. 165 del 2001, poi abrogato dalla legge n. 183 del 2010, che descrive una specifica sequenza procedimentale e prevede, al comma 4, che l’amministrazione, ricevuta la richiesta di tentativo di conciliazione, ove non ritenga di accoglierla, è tenuta a depositare osservazioni scritte presso la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro ed a far comparire dinanzi al collegio di conciliazione un «soggetto munito del potere di conciliare»; 8.2. il successivo comma 5 aggiunge che se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una sola parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto processo verbale, che costituisce titolo esecutivo; infine il comma 8 precisa che non può dar luogo a responsabilità amministrativa del soggetto che rappresenta l’amministrazione la conciliazione della lite effettuata in sede giudiziale o in adesione alla proposta formulata dal collegio di conciliazione; 8.3. si tratta, dunque,di una procedura speci ale che, in quanto tale, prevale sull’iter procedimentale il cui rispetto è richiesto, a pena di invalidità del contratto, dal richiamato [OSCURATO:PERSONA], il qualeimpone adempimenti e certificazioni non compatibili con la previsione dell’immediata redazione esottoscrizione del verbale di conciliazione e dell’attribuzione allo stesso dell’efficacia di titolo esecutivo; 8.4. tanto basta per escludere la causa di nullità accertata dalla Corte territoriale, atteso che l’invalidità della conciliazione redatta nel rispetto della procedura prevista dal richiamato art. 66 può essere ravvisata solo qualora, in quella sede, l’amministrazione assuma obbligazioni che contrastino con la disciplina imperativa dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001 e dalla contrattazione collettiva; 8.5. il Collegio condivide e ribadisce il principio, già enunciato da questa Corte ed al quale va data continuità, secondo cui il datore di lavoro pubblico non può attribuire al dipendente, neppure in sede conciliativa, un trattamento giuridico ed economico non previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva ( cfr. Cass.n. 3246/2015; Cass. n. 25018/2017; Cass. n. 182/2019; Cass.n. 7811/2022), sicché, quanto all’inquadramento ed alle conseguenze che derivano dallo svolgimento di fatto di mansioni superiori, il verbale di conciliazione non si può porre in contrasto con l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che il datore non può riconoscere un inquadramento diverso da quello previsto dal CCNL di comparto ed in relazione al quale il dipendente è stato assunto (cfr. anche Cass. S.U. n. 21744 del 2009) né può attribuire la qualifica superiore in conseguenza dello svolgimento di fatto delle mansioni; 8.6. nulla, invece, impedisce all’amministrazione di transigere sulle sole conseguenze economiche che da detta assegnazione di fatto derivano, atteso che il diritto del lavoratorea percepire il trattamento previsto per la qualifica superiore è espressamente riconosciuto dal richiamato art. 52, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 165 del 2001; 8.7. in detti limiti e per le ragioni sopra esposte il secondo ed il terzo motivo meritano accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi enunciati ai punti da 8.3. ad 8.6. e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione;resta, di conseguenza, assorbito il quinto motivo di ricorso; 9. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 155 del 2002 ai fini del raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, con assorbimento del quinto motivo e dichiara inammissi