CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 15866/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 247/2018depositata il 19/06/2018 , R.G. n. 771/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] - con sentenza del 19 giugno 2018, la Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva accolto i diversi ricorsi, poi riuniti, proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di A.n.f.f.a.s. - Onlus di Vercelli, affermando la non genuinità dei contratti di lavoro a programma e dicollaborazione autonoma occasionale stipulati con la Onlus, e dichiarando la sussistenza di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze dell’associazione, sin dalla stipula del primo contratto, con condanna della convenuta a corrispondere a ciascuna ricorrente l’importo contabilmente concordato tra le parti, oltre al pagamento delle spese di lite; -in particolare, la Corte, nel reputare incontroversa la stipula di contratti di lavoro a progetto nel periodo compreso tra l’anno scolastico 2008/2009 e quello2012/2013, sulla base di convenzioni stipulate dall’A.n.f.f.a.s. con il Comune di Vercelli, a supporto dell’integrazione scolastica di soggetti diversamente abili, ha condiviso l’iter decisorio del primo giudice che aveva ritenuto l’insussistenza di uno specifico progetto atteso che il programma di lavoro, per tutte uguale, descriveva esclusivamente un’attività di presenza delle lavoratrici, garantita per tutto l’anno scolastico, consistente nell’affiancamento di alunni disabili; - ha ritenuto, quindi, la Corte, applicabile la conversione ex lege del primo contratto a progetto stipulato da ciascuna lavoratrice, in un unico rapporto di lavoro subordinato, nonché dei successivi, inclusi quelli di collaborazione autonoma occasionale, stipulati per coprire l’intero anno scolastico, sia pure con l’intervallo del periodo natalizio; -per la cassazione della sentenza propone ricorso la A.n.f.f.a.s. - Onlus di Vercelli, affidandolo a due motivi; -le lavoratrici sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 comma 2, n. 4, per violazione del principio della domanda, di quello del contraddittorio e della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, con riguardo agli artt. 99, 101, 112 e 115 cod. proc. civ., sia con riferimento alle posizioni a progetto, sia quanto alle successive posizioni occasionali, nonché violazione degli artt. 2907 e 2697 cod. civ., in relazione all’accoglimento di domande non proposte dalle parti ed erroneamente considerate come implicite; - con il secondo motivo si denunzia il vizio di sussunzione con riguardo, segnatamente alla violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62 e 69 del d.lgs. 276/2003 nonché dell’art. 1 del medesimo decreto; -deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere alla luce dell’intervenuta conciliazione tra parti, di cui è verbale in atti, attinente anche alla regolazione delle spese; PQM La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa integ