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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06983/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] eeccì- - avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto che aveva condannato, all'esito del giudizio abbreviato, l'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione a fini di spaccio di sette involucri di hashish e sei involucri di marijuana, ha ridotto la pena a questi inflitta nella misura di mesi nove di reclusione e € 1.200,00 di multa. 2.- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla prova della finalità di cessione, al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 3.- Il ricorso è inammissibile.

4. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) ed è anche diretto a sollecitare una rivisitazione del materiale probatorio che non è consentita in questa sede.

La motivazione sulla finalità della detenzione per uso non esclusivamente personale è stata congruamente argomentata dai giudici del merito.

La Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica — pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali doveva escludersi la mera detenzione per uso personale, stante il quantitativo già confezionato e detenuto dall'imputato sulla pubblica via, al momento del controllo di PG l'imputato era attorniato da un gruppo di giovani, presso la sua abitazione era rivenuto il materiale per il confezionamento unitamente ad un coltello con tracce di stupefacente, assenza di dimostrazione della qualità di assuntore di stupefacenti.

4. Il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. è stato argomentato in ragione dei precedenti penali.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). 5.- Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] eeccì- - avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto che aveva condannato, all'esito del giudizio abbreviato, l'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione a fini di spaccio di sette involucri di hashish e sei involucri di marijuana, ha ridotto la pena a questi inflitta nella misura di mesi nove di reclusione e € 1.200,00 di multa. 2.- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla prova della finalità di cessione, al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 3.- Il ricorso è inammissibile. 4. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) ed è anche diretto a sollecitare una rivisitazione del materiale probatorio che non è consentita in questa sede. La motivazione sulla finalità della detenzione per uso non esclusivamente personale è stata congruamente argomentata dai giudici del merito. La Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica — pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali doveva escludersi la mera detenzione per uso personale, stante il quantitativo già confezionato e detenuto dall'imputato sulla pubblica via, al momento del controllo di PG l'imputato era attorniato da un gruppo di giovani, presso la sua abitazione era rivenuto il materiale per il confezionamento unitamente ad un coltello con tracce di stupefacente, assenza di dimostrazione della qualità di assuntore di stupefacenti. 4. Il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. è stato argomentato in ragione dei precedenti penali. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). 5.- Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre