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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27569/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Piacenza del 7 aprile 2017, emessa a se- guito di giudizio abbreviato, ha rideterminato in mesi tre di arresto ed euro settecen- tocinquanta di ammenda la pena, già condizionalmente sospesa, inflitta a [OSCURATO:PERSONA]- lima [OSCURATO:PERSONA] relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c), e 2 sexies, C.d.S., per avere condotto l'autoveicolo [OSCURATO:PERSONA] 147, dì sua proprietà, in stato di ebbrezza conseguente dell'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico accertato di 2,02-1,97 g/I - con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7 - in Piacenza, in data 31 ottobre 2015, alle ore 4,05.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen..

Si deduce che il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche era ingiustificato, tenuto conto del tasso alcolemico di entità non di molto superiore alla soglia minima fissata dalla norma, della bassa velocità di guida, dello stato di incen- suratezza e dell'atteggiamento collaborativo.

2.2. Violazione dell'art. 186, comma 9-bis, C.d.S..

Si osserva che la sanzione del lavoro di pubblica utilità per la guida sotto l'in- fluenza dell'alcol può essere applicata in sede di giudizio di appello, anche se non sia stata richiesta nel corso del giudizio di primo grado.

2.3. Violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S..

Si rileva che la sospensione della patente è stata applicata nella misura massima edittale di anni due, a fronte di una scarna motivazione circa la gravità del fatto e la pericolosità della condotta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla statuizione relativa alla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ed infondato nel resto.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

In relazione al primo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consi- derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i nume- rosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla luce della gravità del fatto desumibile dall'elevato tasso alcolemico rispetto al limite di soglia, della pericolosità della condotta (marcia a zig-zag), dell'irrilevanza della mera incensuratezza dell'imputato e della denuncia a suo carico per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti nonché del trattamento sanzionatorio, contenuto nel minimo edittale quanto alla componente detentiva ed inferiore al minimo quanto a quella pecuniaria (euro mille anziché euro millecinquecento di ammenda).

Il ricorrente non indica elementi positivi idonei a disarticolare il percorso argo- mentativo della Corte di appello, limitandosi a valutare le medesime risultanze in senso a sé favorevole.

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

In tema di guida in stato di ebbrezza, contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata, la richiesta di sostituzione della pena inflitta con la sanzione del lavoro di pubblica utilità può essere avanzata per la prima volta con l'atto di appello.

Secondo il testo normativo, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non necessita di una esplicita richiesta dell'imputato ma richiede soltanto la "non opposizione"; essa può dunque essere frutto di una iniziativa officiosa del giu- dice, che, viceversa, non è tenuto a fornire esplicita motivazione delle ragioni del mancato esercizio di tale potere; in alcun modo la norma stabilisce che la pena so- stitutiva possa essere applicata solo nel giudizio di primo grado.

È dunque consentito all'imputato di sollecitare l'applicazione della sanzione sostituiva direttamente al giu- dice di appello (Sez. 4, n. 26091 del 19/04/2019, Pedrazzoli, non massimata; Sez. 4, n. 29638 del 23/06/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267817; Sez. 4, n. 31226 del 06/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264317).Occorre comunque ricordare che in base al costante orientamento di questa Corte, la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma nono bis, C.d.S., implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompati- bilità tra i due istituti (Sez. 3, n. 20726 del 07/11/2012, dep. 2013, Cinciripinì, Rv. 254996; Sez. 4, n. 10939 del 20/02/2014, Caneo, Rv. 259130); essendo il lavoro di pubblica utilità una misura sostituiva costituisce un'alternativa - e non un'aggiunta - al beneficio della sospensione condizionale della pena.

Muovendo da siffatto enunciato, è chiaro che l'opzione per il lavoro di pubblica utilità, che può essere pacificamente formulata anche in grado di appello, implica di per sé la rinuncia al beneficio della sospensione condizionale (anche se già concessa con nel caso dì specie), per cui obbliga il giudice al quale sia formulata la richiesta a valutarne l'accoglimento.

3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

L'art. 218, comma 2, C.d.S., disciplina la motivazione della durata della sanzione della sospensione della patente di guida nei seguenti termini: "[...] Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pe- ricolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare [...]" (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661).

Nella fattispecie, la Corte di merito, con motivazione congrua ed adeguata, ha ritenuto di confermare la durata di due anni della sospensione della patente di guida in ragione dell'elevato alcolemico e della pericolosità della condotta, elementi peraltro trattati in modo particolarmente approfondito all'interno della sentenza impugnata.

4. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

Il ricorso va rigettato nel resto.

Rappresentando che il ricorrente ha rinunziato la prescrizione (vedi pag. 7 del ricorso in Cassazione e l'allegata procura speciale al difensore), deve infine dichiararsi l'irrevocabilità della sentenza in relazione all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen..

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sosti- tuzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

Rigetta il ricorso nel resto.

Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'af- fermazione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Piacenza del 7 aprile 2017, emessa a se- guito di giudizio abbreviato, ha rideterminato in mesi tre di arresto ed euro settecen- tocinquanta di ammenda la pena, già condizionalmente sospesa, inflitta a [OSCURATO:PERSONA]- lima [OSCURATO:PERSONA] relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c), e 2 sexies, C.d.S., per avere condotto l'autoveicolo [OSCURATO:PERSONA] 147, dì sua proprietà, in stato di ebbrezza conseguente dell'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico accertato di 2,02-1,97 g/I - con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7 - in Piacenza, in data 31 ottobre 2015, alle ore 4,05. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen.. Si deduce che il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche era ingiustificato, tenuto conto del tasso alcolemico di entità non di molto superiore alla soglia minima fissata dalla norma, della bassa velocità di guida, dello stato di incen- suratezza e dell'atteggiamento collaborativo. 2.2. Violazione dell'art. 186, comma 9-bis, C.d.S.. Si osserva che la sanzione del lavoro di pubblica utilità per la guida sotto l'in- fluenza dell'alcol può essere applicata in sede di giudizio di appello, anche se non sia stata richiesta nel corso del giudizio di primo grado. 2.3. Violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S.. Si rileva che la sospensione della patente è stata applicata nella misura massima edittale di anni due, a fronte di una scarna motivazione circa la gravità del fatto e la pericolosità della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla statuizione relativa alla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ed infondato nel resto. Il primo motivo di ricorso è infondato. In relazione al primo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consi- derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i nume- rosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla luce della gravità del fatto desumibile dall'elevato tasso alcolemico rispetto al limite di soglia, della pericolosità della condotta (marcia a zig-zag), dell'irrilevanza della mera incensuratezza dell'imputato e della denuncia a suo carico per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti nonché del trattamento sanzionatorio, contenuto nel minimo edittale quanto alla componente detentiva ed inferiore al minimo quanto a quella pecuniaria (euro mille anziché euro millecinquecento di ammenda). Il ricorrente non indica elementi positivi idonei a disarticolare il percorso argo- mentativo della Corte di appello, limitandosi a valutare le medesime risultanze in senso a sé favorevole. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. In tema di guida in stato di ebbrezza, contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata, la richiesta di sostituzione della pena inflitta con la sanzione del lavoro di pubblica utilità può essere avanzata per la prima volta con l'atto di appello. Secondo il testo normativo, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non necessita di una esplicita richiesta dell'imputato ma richiede soltanto la "non opposizione"; essa può dunque essere frutto di una iniziativa officiosa del giu- dice, che, viceversa, non è tenuto a fornire esplicita motivazione delle ragioni del mancato esercizio di tale potere; in alcun modo la norma stabilisce che la pena so- stitutiva possa essere applicata solo nel giudizio di primo grado. È dunque consentito all'imputato di sollecitare l'applicazione della sanzione sostituiva direttamente al giu- dice di appello (Sez. 4, n. 26091 del 19/04/2019, Pedrazzoli, non massimata; Sez. 4, n. 29638 del 23/06/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267817; Sez. 4, n. 31226 del 06/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264317).Occorre comunque ricordare che in base al costante orientamento di questa Corte, la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma nono bis, C.d.S., implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompati- bilità tra i due istituti (Sez. 3, n. 20726 del 07/11/2012, dep. 2013, Cinciripinì, Rv. 254996; Sez. 4, n. 10939 del 20/02/2014, Caneo, Rv. 259130); essendo il lavoro di pubblica utilità una misura sostituiva costituisce un'alternativa - e non un'aggiunta - al beneficio della sospensione condizionale della pena. Muovendo da siffatto enunciato, è chiaro che l'opzione per il lavoro di pubblica utilità, che può essere pacificamente formulata anche in grado di appello, implica di per sé la rinuncia al beneficio della sospensione condizionale (anche se già concessa con nel caso dì specie), per cui obbliga il giudice al quale sia formulata la richiesta a valutarne l'accoglimento. 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. L'art. 218, comma 2, C.d.S., disciplina la motivazione della durata della sanzione della sospensione della patente di guida nei seguenti termini: "[...] Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pe- ricolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare [...]" (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661). Nella fattispecie, la Corte di merito, con motivazione congrua ed adeguata, ha ritenuto di confermare la durata di due anni della sospensione della patente di guida in ragione dell'elevato alcolemico e della pericolosità della condotta, elementi peraltro trattati in modo particolarmente approfondito all'interno della sentenza impugnata. 4. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Il ricorso va rigettato nel resto. Rappresentando che il ricorrente ha rinunziato la prescrizione (vedi pag. 7 del ricorso in Cassazione e l'allegata procura speciale al difensore), deve infine dichiararsi l'irrevocabilità della sentenza in relazione all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sosti- tuzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'af- fermazione del
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