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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01847/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi costituiti da mere doglianze in punto di fatto, generiche, quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, e, quanto al giudizio di responsabilità, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, da considerare come una doppia conforme (si vedano le pagine da 11 a 16 della sentenza impugnata, in cui, peraltro, si è evidenziata non solo la non decisività della prova documentale allegata all'atto di appello, ma, soprattutto, la sua idoneità a rafforzare ulteriormente il giudizio di colpevolezza del ricorrente, nonché le pagine da 6 a 29 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 11 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi costituiti da mere doglianze in punto di fatto, generiche, quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, e, quanto al giudizio di responsabilità, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, da considerare come una doppia conforme (si vedano le pagine da 11 a 16 della sentenza impugnata, in cui, peraltro, si è evidenziata non solo la non decisività della prova documentale allegata all'atto di appello, ma, soprattutto, la sua idoneità a rafforzare ulteriormente il giudizio di colpevolezza del ricorrente, nonché le pagine da 6 a 29 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 dicembre
Sentenza Cassazione n. 01847/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris